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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6118 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE AL presidente dott.ssa AN PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3390/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Cece, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
già , c.f. Controparte_1 Controparte_2
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paola Zappa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATA
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Cassino di ingiungere a Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 39.363,11, oltre interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica non pagate.
***
Il Tribunale, in data 6.12.2016, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
1240/2016.
***
Proponeva opposizione , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Parte_1 in quanto la fattura n. 1229 di € 28.577,24 si riferiva a consumi relativi a un periodo antecedente al 2012, in cui l'utenza era intestata al padre ed egli non aveva Controparte_3 mai dato il consenso né era pervenuto a un accordo con er la modifica dell'intestazione
CP_2 originaria della fatturazione;
pertanto, del tutto arbitraria era la modifica operata da che
CP_2 aveva rifatturato i medesimi importi in capo al figlio (il quale si era limitato a manifestare una generica disponibilità a trovare una soluzione concordata al problema della fatturazione dei consumi pregressi, nonché a interloquire con empre in nome e per conto del padre); ciò
CP_2 era stato ribadito in risposta alla comunicazione del 3.4.2013, con cui nformava di aver
CP_2 provveduto ad implementare la fattura del 24.12.2012 di € 10.013,86 con la fattura del
2.4.2013 di € 756,01, dal momento che si trattava di due fatture con identico numero identificativo, ma recanti due date riferite ad anni diversi e con importi differenti per valore;
inoltre nel corso del sopralluogo del 27.11.2012, aveva contestato prelievi irregolari a CP_2 partire dal 27.1.2012, ma tale prelievo era avvenuto da un'utenza il cui contatore era stato attivato dagli stessi tecnici chiamati dal . Parte_1
***
Si costituiva l'opposta, deducendo la legittimità della pretesa azionata, dal momento che la fornitura, precedentemente intestata ad , era già cessata per morosità e, in Controparte_3 data 26.1.2012, aveva accertato la riattivazione abusiva della fornitura Controparte_4
e la manomissione del contatore;
, presente alla verifica, aveva espressamente Parte_1 riconosciuto, sottoscrivendo il relativo verbale, di essere l'utilizzatore della fornitura e aveva dichiarato di essere disposto a regolarizzare la propria posizione e di essere all'oscuro di tutto;
il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data 15.4.2009 ed era cessato il 26.1.2012
(data della verifica), sicché era stata emessa la fattura per prelievi irregolari n. pagina 2 di 9 597556246407029 di € 28.969,99, intestata ad;
con fax del 12.4.2012, Controparte_3 ricevuta la fattura intestata al padre, aveva sostanzialmente riconosciuto Parte_1
l'addebito chiedendo la dilazione del pagamento;
si era proceduto quindi allo storno e alla riemissione della fattura intestata al predetto quale utilizzatore;
questi però non onorava il pagamento;
in data 27.11.2012, aveva effettuato un'altra verifica ed era Controparte_4 stata nuovamente riscontrata una situazione di prelievo irregolare non fatturato;
solo dopo tale verifica, in data 17.12.2012 aveva provveduto alla stipula del contratto;
sulla Parte_1 base di tale seconda ricostruzione, era stata emessa la fattura n. 59755624640703A del
24.12.2012 di € 10.013,86, inviata al con lettera del 28.12.2012; a seguito di una Parte_1 revisione della ricostruzione, era stata emessa la fattura n. 59755624640703A del 2.4.2013 di
€ 756,01, che stornava i 47.904 kWh precedentemente addebitati con la fattura e addebitava i
51.348 kWh come rettificati da il reclamo del legale del era Controparte_4 Parte_1 stato riscontrato da . Controparte_1
***
Con sentenza n. 460/2022, R.G. n. 429/2017, pubblicata in data 4.4.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, dichiarando dovute le somme e gli interessi fino all'effettivo soddisfo e condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio;
poneva definitivamente a carico di parte opponente le spese di c.t.u. il giudice così motivava:
‹‹… Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del procedimento, secondo quanto emerge dalla CTU
-che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (ex multis Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, ben possono essere poste a fondamento della decisione, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066)- va confermata la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria da Controparte_1 fondata su due ricostruzioni consumi conseguenti alle verifiche del 26.1.2012 e del 27.11.2012 (v. all. n.
[...]
18 del fascicolo di parte opposta).
In particolare, vanno respinte per infondatezza le eccezioni di nullità del ricorso per violazione dell'art. 125 c.p.c.
e violazione dell'art. 125 c.p.c., comunque non riproposte in sede conclusionale e, dunque, da ritenersi implicitamente rinunciate (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
Parimenti va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. , in quanto Parte_1 quest'ultimo, alla verifica del 26.1.2012, ha espressamente riconosciuto, con dichiarazione sottoscritta, di essere pagina 3 di 9 l'utilizzatore di fatto della fornitura, affermando di opporsi al suo distacco avendone la necessità per la gestione del suo esercizio commerciale ed impegnandosi a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione, di fatto non avvenuta, continuando fino al 17.12.2012 –ovvero, quando ha sottoscritto il contratto, dimostrando di avervi interesse- ad utilizzare energia senza nulla versare.
Inoltre, risulta dal fax del 12.4.2012 (v. all. n. 7 del fascicolo di parte opposta) che l'opponente, ricevuta la fattura relativa alla prima ricostruzione, intestata al padre, , ha sostanzialmente riconosciuto l'addebito, Controparte_3 chiedendo di poterlo pagare in modo dilazionato.
Né, sul punto, può essere eccepita la mancanza di un contratto scritto, in quanto -come noto- il contratto di somministrazione non richiede ad substantiam la forma scritta e può essere stipulato anche in forma orale o per fatti concludenti, come nel caso in esame.
Per completezza, nella fattispecie deve ritenersi pienamente provata la sussistenza delle due situazioni di prelievo irregolare accertate con verbali del 26.1.2012 e del 27.11 2012 da parte dei tecnici incaricati, redatti in presenza dell'opponente (v. all. n. 18 del fascicolo di parte opposta).
Al riguardo, per giurisprudenza unanime, viene riconosciuta valenza probatoria privilegiata alle certificazioni del
Distributore al fine della prova giudiziale dei consumi successivamente fatturati dal venditore.
Inoltre, il consumo attribuito alla fornitura a seguito delle due ricostruzioni risulta congruo in considerazione della tipologia di utenza (locale commerciale) e del fatto che, in costanza dell'accertata manomissione, l'energia può essere prelevata senza limitazione di potenza.
In definitiva, essendo stata correttamente imputata l'energia utilizzata all'opponente, nella sua qualità di utente di fatto della fornitura che ha riconosciuto il debito con il fax del 12.4.2012, la presente opposizione va integralmente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita o respinta dal tenore della presente pronuncia,
Le spese di giudizio, comprese quelle di CTU, già definite con separato provvedimento, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.
55, come da dispositivo che segue. …››
***
Ha proposto appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di Parte_1 accogliere la domanda proposta in primo grado e, conseguentemente, caducare gli effetti del decreto ingiuntivo.
***
Si è costituita, in data 14.11.2022, chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in via principale e nel merito, di rigettare il gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria ha reiterato le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
***
pagina 4 di 9 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 22.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 23.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.
***
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr.
Cass. n. 37272/2021). pagina 5 di 9 ***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il C.T.U. aveva rilevato che la fattura n. 597556246407029 di € 28.969,99 era stata addebitata e inviata ad in quanto riferita a un periodo “ante 2012”, in cui non era Controparte_3 Parte_1 titolare dell'attività condotta nel locale servito dall'utenza inoltre, il C.T.U. aveva CP_2 accertato che la fattura era stata addebitata, in maniera del tutto arbitraria, solo in un secondo momento ad (pag. 6 c.t.u.); ciò era avvenuto perché quest'ultimo aveva inviato a Parte_1 in data 12.4.2012, un fax chiedendo di dilazionare il pagamento della suddetta fattura;
CP_2 in realtà, con tale comunicazione, egli aveva solo chiesto di poter rateizzare la fattura per conto del padre, anziano e in difficoltà economiche.
***
Il secondo motivo denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere (in ciò smentito dalla c.t.u.) che, con il fax del 12.4.2012, l'opponente, ricevuta la fattura intestata al padre, avesse sostanzialmente riconosciuto l'addebito, dal momento che in tale sede si era Parte_1 limitato a chiedere informazioni in merito all'utenza del padre, senza, con ciò, aver inteso assumere alcun obbligo di pagamento o addirittura riconoscere l'addebito.
Inoltre, il giudice avrebbe erroneamente affermato che il consumo attribuito alla fornitura a seguito delle due ricostruzioni risultava congruo in considerazione della tipologia di utenza
(locale commerciale) e del fatto che, in costanza dell'accertata manomissione, l'energia poteva essere prelevata senza limitazione di potenza, essendo tale asserzione del tutto priva di riscontro probatorio, poiché non vi era nella c.t.u. “alcuna conferma ad una tale conclusione di ragionamento probatorio svolto dall'ill.mo Giudice”.
Ancora, dalla lettura dell'impugnata sentenza emergeva che “Parimenti va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. , in quanto quest'ultimo, alla verifica del 26.1.2012, ha Parte_1 espressamente riconosciuto, con dichiarazione sottoscritta, di essere l'utilizzatore di fatto della fornitura, affermando di opporsi al suo distacco avendone la necessità per la gestione del suo esercizio commerciale ed impegnandosi a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione, di fatto non avvenuta, continuando fino al
17.12.2012 –ovvero, quando ha sottoscritto il contratto, dimostrando di avervi interesse- ad utilizzare energia senza nulla versare”.
*** pagina 6 di 9 I motivi, che in quanto connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Si premette che l'ultima parte del secondo motivo (sopra trascritta) non esprime alcuna doglianza, ma si limita a riportare uno stralcio della motivazione, senza poi criticarla.
Per il resto, l'opposta ha allegato e dimostrato che, al momento della prima verifica del
26.1.2012, pur non essendovi un contratto di fornitura in atto, in quanto l'utenza precedentemente intestata ad era cessata nel 2009 per morosità, la fornitura Controparte_3 era stata riattivata abusivamente e il contatore era stato manomesso.
Del pari dimostrato è che, alla data della seconda verifica del 27.11.2012, la fornitura era ancora priva di contratto.
Le fatture di ricostruzione dei consumi sono state quindi emesse per i prelievi abusivi verificati in entrambe le occasioni.
In particolare, dagli atti risulta che il distributore: ha accertato che dal 14.4.2009 al 17.12.2012 non era pervenuta alcuna richiesta di subentro;
ha presentato la denuncia in ordine al reato di furto di energia elettrica;
ha ricostruito i consumi dal 15.4.2009 fino alla prima verifica del
26.1.2012 (dandone comunicazione all'utente); avendo constatato che l'utilizzatore non aveva ancora regolarizzato la propria posizione, ha ricostruito i consumi anche per l'ulteriore periodo, e cioè dalla prima verifica fino alla conclusione del contratto, avvenuta in data
17.12.2012 (cfr. docc. 18, 19, 20, 22 e 23 di parte opposta).
A nulla rileva, pertanto, che non fosse formalmente intestatario dell'utenza (già Parte_1 intestata al padre) e che lo fosse divenuto solo con la stipula del contratto in data 17.12.2012, dal momento che l'irregolarità dei consumi deriva proprio dal fatto che l'utenza intestata al padre era cessata nel 2009 ed era stata riattivata abusivamente (e quindi non vi era, né poteva esservi, nessun contratto).
A tanto si aggiunga che a entrambe le operazioni di verifica (cfr. verbale del 26.1.2012, sub doc. 3, e verbale del 27.11.2012, sub doc. 21, fascicolo di parte opposta) aveva Parte_1 presenziato personalmente ed era stato identificato dai tecnici accertatori come la persona che utilizzava di fatto la fornitura.
Risulta documentalmente che il 26.1.2012 (quando i tecnici hanno accertato che la fornitura era priva di contratto e che vi erano prelievi in atto, con manomissione dei sigilli di fissaggio e della calotta) vi era, in loco, un esercizio di generi alimentari/macelleria e che l'utilizzatore era
. Parte_1
Quest'ultimo aveva sottoscritto il relativo verbale, dichiarando di essere disposto a regolarizzare la propria posizione e limitandosi a riferire di essere all'oscuro di tutto ciò che pagina 7 di 9 era stato rilevato, poiché aveva aperto la propria attività e aveva comunicato con fax a a CP_2 presenza di un'utenza nel locale (fax, tuttavia, non depositato); aveva altresì chiesto di non distaccare la fornitura.
L'appellante non ha preso posizione su quanto emerso durante gli accertamenti in merito alla propria qualità di utilizzatore dell'utenza, né ha articolato alcuna specifica censura al riguardo.
In altri termini, una volta emersi i prelievi abusivi e la qualità di utilizzatore di fatto della fornitura, il avrebbe dovuto fornire la prova del fatto estintivo o modificativo, Parte_1 allegando e dimostrando, ad esempio, o di aver intrapreso l'attività commerciale solo al momento della stipula effettiva del contratto (circostanza comunque smentita da quanto dal medesimo affermato in occasione della prima verifica del 26.1.2012) o, quanto meno, di non avere avuto la disponibilità dell'utenza nell'arco del periodo del prelievo irregolare, iniziato il
15.4.2009 e protrattosi fino al 26.1.2012.
Siffatta prova non è stata fornita, né è ricavabile (e non poteva esserlo) dalla c.t.u.
Invero, il C.T.U. si è limitato a riportare i fatti e non ha accertato che , prima del Parte_1
2012, non era titolare dell'attività condotta nel locale, né ha accertato che la stessa fattura era stata in maniera del tutto “arbitraria” addebitata solo in un secondo momento al sig. Parte_1
(cfr. pagg. 6 e 7 della relazione peritale).
[...]
Già la ricostruzione documentale sin qui descritta è sufficiente a dimostrare l'infondatezza delle doglianze, avendo l'opposta correttamente addebitato i consumi irregolari all'opponente, stornando la fattura precedentemente emessa a nome del padre.
In ogni caso, deve altresì ritenersi che il Tribunale abbia correttamente interpretato le dichiarazioni contenute nel fax del 12.4.2012 sottoscritto da , il quale faceva Parte_1 espresso riferimento al verbale di verifica del 26.1.2012 (cui era presente, come già detto) e, avendo ricevuto la fattura intestata al padre, chiedeva di poter dilazionare il pagamento,
“trovandosi in difficoltà economiche”, e di poter pagare un acconto inferiore al 40% (“come richiestomi dal punto . CP_2
Alla luce della valutazione complessiva (e non frazionata) delle risultanze istruttorie, va escluso infatti che la rateizzazione sia stata chiesta in nome e per conto del padre.
Inammissibile, oltre che palesemente infondato (essendo il nato nel 1974), è poi il Parte_1 rilievo, dedotto per la prima volta in sede di note conclusive in appello, secondo cui “il sig.
era minorenne per parte del periodo contestato”. Parte_1
Da ultimo, del tutto generica è la censura mossa alla statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto congruo il consumo attribuito alla fornitura a seguito delle due ricostruzioni, dal pagina 8 di 9 momento che l'appellante non ha mai specificamente contestato la congruità dei consumi come ricostruiti dal distributore, fermo restando che il C.T.U. ne ha confermato la correttezza.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
***
Ogni altra questione e istanza è assorbita.
***
L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 460/2022, R.G. n. 429/2017, pubblicata in data 4.4.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
(già , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN PA HE AL pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE AL presidente dott.ssa AN PA consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3390/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Cece, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
già , c.f. Controparte_1 Controparte_2
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paola Zappa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
APPELLATA
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva al Tribunale di Cassino di ingiungere a Controparte_1 [...]
il pagamento della somma di € 39.363,11, oltre interessi e spese del procedimento Parte_1 monitorio, a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica non pagate.
***
Il Tribunale, in data 6.12.2016, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
1240/2016.
***
Proponeva opposizione , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, Parte_1 in quanto la fattura n. 1229 di € 28.577,24 si riferiva a consumi relativi a un periodo antecedente al 2012, in cui l'utenza era intestata al padre ed egli non aveva Controparte_3 mai dato il consenso né era pervenuto a un accordo con er la modifica dell'intestazione
CP_2 originaria della fatturazione;
pertanto, del tutto arbitraria era la modifica operata da che
CP_2 aveva rifatturato i medesimi importi in capo al figlio (il quale si era limitato a manifestare una generica disponibilità a trovare una soluzione concordata al problema della fatturazione dei consumi pregressi, nonché a interloquire con empre in nome e per conto del padre); ciò
CP_2 era stato ribadito in risposta alla comunicazione del 3.4.2013, con cui nformava di aver
CP_2 provveduto ad implementare la fattura del 24.12.2012 di € 10.013,86 con la fattura del
2.4.2013 di € 756,01, dal momento che si trattava di due fatture con identico numero identificativo, ma recanti due date riferite ad anni diversi e con importi differenti per valore;
inoltre nel corso del sopralluogo del 27.11.2012, aveva contestato prelievi irregolari a CP_2 partire dal 27.1.2012, ma tale prelievo era avvenuto da un'utenza il cui contatore era stato attivato dagli stessi tecnici chiamati dal . Parte_1
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Si costituiva l'opposta, deducendo la legittimità della pretesa azionata, dal momento che la fornitura, precedentemente intestata ad , era già cessata per morosità e, in Controparte_3 data 26.1.2012, aveva accertato la riattivazione abusiva della fornitura Controparte_4
e la manomissione del contatore;
, presente alla verifica, aveva espressamente Parte_1 riconosciuto, sottoscrivendo il relativo verbale, di essere l'utilizzatore della fornitura e aveva dichiarato di essere disposto a regolarizzare la propria posizione e di essere all'oscuro di tutto;
il prelievo irregolare aveva avuto inizio in data 15.4.2009 ed era cessato il 26.1.2012
(data della verifica), sicché era stata emessa la fattura per prelievi irregolari n. pagina 2 di 9 597556246407029 di € 28.969,99, intestata ad;
con fax del 12.4.2012, Controparte_3 ricevuta la fattura intestata al padre, aveva sostanzialmente riconosciuto Parte_1
l'addebito chiedendo la dilazione del pagamento;
si era proceduto quindi allo storno e alla riemissione della fattura intestata al predetto quale utilizzatore;
questi però non onorava il pagamento;
in data 27.11.2012, aveva effettuato un'altra verifica ed era Controparte_4 stata nuovamente riscontrata una situazione di prelievo irregolare non fatturato;
solo dopo tale verifica, in data 17.12.2012 aveva provveduto alla stipula del contratto;
sulla Parte_1 base di tale seconda ricostruzione, era stata emessa la fattura n. 59755624640703A del
24.12.2012 di € 10.013,86, inviata al con lettera del 28.12.2012; a seguito di una Parte_1 revisione della ricostruzione, era stata emessa la fattura n. 59755624640703A del 2.4.2013 di
€ 756,01, che stornava i 47.904 kWh precedentemente addebitati con la fattura e addebitava i
51.348 kWh come rettificati da il reclamo del legale del era Controparte_4 Parte_1 stato riscontrato da . Controparte_1
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Con sentenza n. 460/2022, R.G. n. 429/2017, pubblicata in data 4.4.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo, dichiarando dovute le somme e gli interessi fino all'effettivo soddisfo e condannando l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio;
poneva definitivamente a carico di parte opponente le spese di c.t.u. il giudice così motivava:
‹‹… Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del procedimento, secondo quanto emerge dalla CTU
-che, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, è fonte oggettiva di prova in tutti i casi in cui opera come accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizione tecniche (ex multis Cass. 88/2004), per cui, le conclusioni del CTU, argomentate in modo logico e condivisibile, ben possono essere poste a fondamento della decisione, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066)- va confermata la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria da Controparte_1 fondata su due ricostruzioni consumi conseguenti alle verifiche del 26.1.2012 e del 27.11.2012 (v. all. n.
[...]
18 del fascicolo di parte opposta).
In particolare, vanno respinte per infondatezza le eccezioni di nullità del ricorso per violazione dell'art. 125 c.p.c.
e violazione dell'art. 125 c.p.c., comunque non riproposte in sede conclusionale e, dunque, da ritenersi implicitamente rinunciate (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale).
Parimenti va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. , in quanto Parte_1 quest'ultimo, alla verifica del 26.1.2012, ha espressamente riconosciuto, con dichiarazione sottoscritta, di essere pagina 3 di 9 l'utilizzatore di fatto della fornitura, affermando di opporsi al suo distacco avendone la necessità per la gestione del suo esercizio commerciale ed impegnandosi a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione, di fatto non avvenuta, continuando fino al 17.12.2012 –ovvero, quando ha sottoscritto il contratto, dimostrando di avervi interesse- ad utilizzare energia senza nulla versare.
Inoltre, risulta dal fax del 12.4.2012 (v. all. n. 7 del fascicolo di parte opposta) che l'opponente, ricevuta la fattura relativa alla prima ricostruzione, intestata al padre, , ha sostanzialmente riconosciuto l'addebito, Controparte_3 chiedendo di poterlo pagare in modo dilazionato.
Né, sul punto, può essere eccepita la mancanza di un contratto scritto, in quanto -come noto- il contratto di somministrazione non richiede ad substantiam la forma scritta e può essere stipulato anche in forma orale o per fatti concludenti, come nel caso in esame.
Per completezza, nella fattispecie deve ritenersi pienamente provata la sussistenza delle due situazioni di prelievo irregolare accertate con verbali del 26.1.2012 e del 27.11 2012 da parte dei tecnici incaricati, redatti in presenza dell'opponente (v. all. n. 18 del fascicolo di parte opposta).
Al riguardo, per giurisprudenza unanime, viene riconosciuta valenza probatoria privilegiata alle certificazioni del
Distributore al fine della prova giudiziale dei consumi successivamente fatturati dal venditore.
Inoltre, il consumo attribuito alla fornitura a seguito delle due ricostruzioni risulta congruo in considerazione della tipologia di utenza (locale commerciale) e del fatto che, in costanza dell'accertata manomissione, l'energia può essere prelevata senza limitazione di potenza.
In definitiva, essendo stata correttamente imputata l'energia utilizzata all'opponente, nella sua qualità di utente di fatto della fornitura che ha riconosciuto il debito con il fax del 12.4.2012, la presente opposizione va integralmente rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita o respinta dal tenore della presente pronuncia,
Le spese di giudizio, comprese quelle di CTU, già definite con separato provvedimento, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.
55, come da dispositivo che segue. …››
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Ha proposto appello chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di Parte_1 accogliere la domanda proposta in primo grado e, conseguentemente, caducare gli effetti del decreto ingiuntivo.
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Si è costituita, in data 14.11.2022, chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, in via principale e nel merito, di rigettare il gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria ha reiterato le richieste istruttorie già formulate in primo grado.
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pagina 4 di 9 Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 22.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 23.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a venti giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
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I procuratori delle parti, all'odierna udienza, hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto infondata.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto parte appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., salvo quanto appresso si dirà.
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Sempre in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr.
Cass. n. 37272/2021). pagina 5 di 9 ***
Venendo al merito, il primo motivo denuncia erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.
Lamenta l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il C.T.U. aveva rilevato che la fattura n. 597556246407029 di € 28.969,99 era stata addebitata e inviata ad in quanto riferita a un periodo “ante 2012”, in cui non era Controparte_3 Parte_1 titolare dell'attività condotta nel locale servito dall'utenza inoltre, il C.T.U. aveva CP_2 accertato che la fattura era stata addebitata, in maniera del tutto arbitraria, solo in un secondo momento ad (pag. 6 c.t.u.); ciò era avvenuto perché quest'ultimo aveva inviato a Parte_1 in data 12.4.2012, un fax chiedendo di dilazionare il pagamento della suddetta fattura;
CP_2 in realtà, con tale comunicazione, egli aveva solo chiesto di poter rateizzare la fattura per conto del padre, anziano e in difficoltà economiche.
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Il secondo motivo denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere (in ciò smentito dalla c.t.u.) che, con il fax del 12.4.2012, l'opponente, ricevuta la fattura intestata al padre, avesse sostanzialmente riconosciuto l'addebito, dal momento che in tale sede si era Parte_1 limitato a chiedere informazioni in merito all'utenza del padre, senza, con ciò, aver inteso assumere alcun obbligo di pagamento o addirittura riconoscere l'addebito.
Inoltre, il giudice avrebbe erroneamente affermato che il consumo attribuito alla fornitura a seguito delle due ricostruzioni risultava congruo in considerazione della tipologia di utenza
(locale commerciale) e del fatto che, in costanza dell'accertata manomissione, l'energia poteva essere prelevata senza limitazione di potenza, essendo tale asserzione del tutto priva di riscontro probatorio, poiché non vi era nella c.t.u. “alcuna conferma ad una tale conclusione di ragionamento probatorio svolto dall'ill.mo Giudice”.
Ancora, dalla lettura dell'impugnata sentenza emergeva che “Parimenti va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del sig. , in quanto quest'ultimo, alla verifica del 26.1.2012, ha Parte_1 espressamente riconosciuto, con dichiarazione sottoscritta, di essere l'utilizzatore di fatto della fornitura, affermando di opporsi al suo distacco avendone la necessità per la gestione del suo esercizio commerciale ed impegnandosi a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione, di fatto non avvenuta, continuando fino al
17.12.2012 –ovvero, quando ha sottoscritto il contratto, dimostrando di avervi interesse- ad utilizzare energia senza nulla versare”.
*** pagina 6 di 9 I motivi, che in quanto connessi verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Si premette che l'ultima parte del secondo motivo (sopra trascritta) non esprime alcuna doglianza, ma si limita a riportare uno stralcio della motivazione, senza poi criticarla.
Per il resto, l'opposta ha allegato e dimostrato che, al momento della prima verifica del
26.1.2012, pur non essendovi un contratto di fornitura in atto, in quanto l'utenza precedentemente intestata ad era cessata nel 2009 per morosità, la fornitura Controparte_3 era stata riattivata abusivamente e il contatore era stato manomesso.
Del pari dimostrato è che, alla data della seconda verifica del 27.11.2012, la fornitura era ancora priva di contratto.
Le fatture di ricostruzione dei consumi sono state quindi emesse per i prelievi abusivi verificati in entrambe le occasioni.
In particolare, dagli atti risulta che il distributore: ha accertato che dal 14.4.2009 al 17.12.2012 non era pervenuta alcuna richiesta di subentro;
ha presentato la denuncia in ordine al reato di furto di energia elettrica;
ha ricostruito i consumi dal 15.4.2009 fino alla prima verifica del
26.1.2012 (dandone comunicazione all'utente); avendo constatato che l'utilizzatore non aveva ancora regolarizzato la propria posizione, ha ricostruito i consumi anche per l'ulteriore periodo, e cioè dalla prima verifica fino alla conclusione del contratto, avvenuta in data
17.12.2012 (cfr. docc. 18, 19, 20, 22 e 23 di parte opposta).
A nulla rileva, pertanto, che non fosse formalmente intestatario dell'utenza (già Parte_1 intestata al padre) e che lo fosse divenuto solo con la stipula del contratto in data 17.12.2012, dal momento che l'irregolarità dei consumi deriva proprio dal fatto che l'utenza intestata al padre era cessata nel 2009 ed era stata riattivata abusivamente (e quindi non vi era, né poteva esservi, nessun contratto).
A tanto si aggiunga che a entrambe le operazioni di verifica (cfr. verbale del 26.1.2012, sub doc. 3, e verbale del 27.11.2012, sub doc. 21, fascicolo di parte opposta) aveva Parte_1 presenziato personalmente ed era stato identificato dai tecnici accertatori come la persona che utilizzava di fatto la fornitura.
Risulta documentalmente che il 26.1.2012 (quando i tecnici hanno accertato che la fornitura era priva di contratto e che vi erano prelievi in atto, con manomissione dei sigilli di fissaggio e della calotta) vi era, in loco, un esercizio di generi alimentari/macelleria e che l'utilizzatore era
. Parte_1
Quest'ultimo aveva sottoscritto il relativo verbale, dichiarando di essere disposto a regolarizzare la propria posizione e limitandosi a riferire di essere all'oscuro di tutto ciò che pagina 7 di 9 era stato rilevato, poiché aveva aperto la propria attività e aveva comunicato con fax a a CP_2 presenza di un'utenza nel locale (fax, tuttavia, non depositato); aveva altresì chiesto di non distaccare la fornitura.
L'appellante non ha preso posizione su quanto emerso durante gli accertamenti in merito alla propria qualità di utilizzatore dell'utenza, né ha articolato alcuna specifica censura al riguardo.
In altri termini, una volta emersi i prelievi abusivi e la qualità di utilizzatore di fatto della fornitura, il avrebbe dovuto fornire la prova del fatto estintivo o modificativo, Parte_1 allegando e dimostrando, ad esempio, o di aver intrapreso l'attività commerciale solo al momento della stipula effettiva del contratto (circostanza comunque smentita da quanto dal medesimo affermato in occasione della prima verifica del 26.1.2012) o, quanto meno, di non avere avuto la disponibilità dell'utenza nell'arco del periodo del prelievo irregolare, iniziato il
15.4.2009 e protrattosi fino al 26.1.2012.
Siffatta prova non è stata fornita, né è ricavabile (e non poteva esserlo) dalla c.t.u.
Invero, il C.T.U. si è limitato a riportare i fatti e non ha accertato che , prima del Parte_1
2012, non era titolare dell'attività condotta nel locale, né ha accertato che la stessa fattura era stata in maniera del tutto “arbitraria” addebitata solo in un secondo momento al sig. Parte_1
(cfr. pagg. 6 e 7 della relazione peritale).
[...]
Già la ricostruzione documentale sin qui descritta è sufficiente a dimostrare l'infondatezza delle doglianze, avendo l'opposta correttamente addebitato i consumi irregolari all'opponente, stornando la fattura precedentemente emessa a nome del padre.
In ogni caso, deve altresì ritenersi che il Tribunale abbia correttamente interpretato le dichiarazioni contenute nel fax del 12.4.2012 sottoscritto da , il quale faceva Parte_1 espresso riferimento al verbale di verifica del 26.1.2012 (cui era presente, come già detto) e, avendo ricevuto la fattura intestata al padre, chiedeva di poter dilazionare il pagamento,
“trovandosi in difficoltà economiche”, e di poter pagare un acconto inferiore al 40% (“come richiestomi dal punto . CP_2
Alla luce della valutazione complessiva (e non frazionata) delle risultanze istruttorie, va escluso infatti che la rateizzazione sia stata chiesta in nome e per conto del padre.
Inammissibile, oltre che palesemente infondato (essendo il nato nel 1974), è poi il Parte_1 rilievo, dedotto per la prima volta in sede di note conclusive in appello, secondo cui “il sig.
era minorenne per parte del periodo contestato”. Parte_1
Da ultimo, del tutto generica è la censura mossa alla statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto congruo il consumo attribuito alla fornitura a seguito delle due ricostruzioni, dal pagina 8 di 9 momento che l'appellante non ha mai specificamente contestato la congruità dei consumi come ricostruiti dal distributore, fermo restando che il C.T.U. ne ha confermato la correttezza.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la gravata sentenza, in quanto immune da censure, deve essere confermata.
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Ogni altra questione e istanza è assorbita.
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L'appellante deve essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Cassino n. 460/2022, R.G. n. 429/2017, pubblicata in data 4.4.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
(già , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_2 liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AN PA HE AL pagina 9 di 9