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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/12/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3007/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA EC, all'esito dell'udienza del
19.12.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3007/24 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI IN, dell'avv. Walter Miceli, dell'avv. Nicola Zampieri, dell'avv. Fabio Ganci e dell'avv. Emilio Magro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via La Farina n. 91;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
FA e dalla dott.ssa Daniela di Caprio, funzionari in servizio presso l
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 30.11.2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder
[...]
riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del Pagina 1 di 9 docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto e di diritto negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ed ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore della ricorrente dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti della ricorrente deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Pagina 2 di 9 Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato che la causa - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dalla ricorrente a fondamento delle sue domande - risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
Pagina 3 di 9 posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un
Pagina 4 di 9 sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione
Pagina 5 di 9 da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Pagina 6 di 9 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che ha ricevuto incarichi di Parte_1 supplenza con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2024/2025.
Orbene, nella presente controversia, in ragione di quanto precedentemente esposto, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato della ricorrente, assunta a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; è pacifico altresì che la ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, tanto che ha ricevuto un incarico su organico di diritto nell'anno scolastico 2024/2025, avendo con ciò indirettamente comprovato di essere inserita nelle g.p.s. vigenti per il biennio 2024/2026.
Non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa alla operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sia perché tale disposizione legislativa è entrata in vigore solo a far data dal maggio 2023 e non contiene alcuna disposizione di carattere retroattivo, sia perché in ogni essa riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, laddove parte attorea negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 ha svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posti vacanti ma non disponibili.
Viceversa la domanda attorea non è fondata in relazione alla richiesta di attribuzione della c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025, poiché risulta documentalmente che in tale anno scolastico la docente ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto e ha visto il suo diritto a conseguire la provvidenza oggetto del giudizio in ragione del combinato disposto dell'art. 15 del D.L. 6972023 e dell'art. 1, comma 572, della L. 207/2024, che ha espressamente modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevedendo l'attribuzione della c.d. carta del docente anche per i supplenti che – proprio come la ricorrente – siano chiamati a svolgere l'incarico su posto vacante e disponibile (e dunque fino al 31 agosto). Tale disposizione normativa, lungi dall'avere valore innovativo, si è invece inserita in un sistema nel quale l'attribuibilità della carta del docente per le supplenze su organico di diritto era già stata prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, ponendosi con essa in relazione di continuità. Ne discende che la dedotta discriminazione non sussisteva né alla data di assunzione della ricorrente (il 1.9.2024), né in quella successiva di deposito del ricorso (il 30.11.2024).
Né in senso contrario è valido argomentare che il convenuto, sul quale pure CP_1 incombeva il relativo peso, non ha invece dimostrato di aver adempiuto all'onere di dimostrare l'avvenuta attribuzione della c.d. carta del docente;
parte attorea ha invero posto a fondamento della propria domanda la discriminatorietà della previsione normativa e non ha invece affatto allegato alcun inadempimento da parte dell'ente datoriale.
Pagina 7 di 9 In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in suo favore della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Per l'importo dovuto in favore della richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame la ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono per 3/4 la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta), della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza.
Per il rimanente 1/4 le spese di lite vengono compensate, essendo risultata infondata la domanda attorea relativa all'anno scolastico 2024/2024 ed essendo dunque il ricorso stato accolto per sole tre delle quattro carte del docente oggetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2. Condanna il a mettere a disposizione della Controparte_1
ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirle di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, il complessivo importo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di in Parte_1
relazione all'anno scolastico 2024/2025;
Pagina 8 di 9
4. Condanna il a rifondere alla ricorrente i ¾ delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € 772,50, oltre € 49,00 per esborsi, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
5. Compensa tra le parti il residuo ¼ delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 dicembre 2025
La Giudice
NA EC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro NA EC, all'esito dell'udienza del
19.12.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3007/24 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GI IN, dell'avv. Walter Miceli, dell'avv. Nicola Zampieri, dell'avv. Fabio Ganci e dell'avv. Emilio Magro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via La Farina n. 91;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
FA e dalla dott.ssa Daniela di Caprio, funzionari in servizio presso l
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 30.11.2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder
[...]
riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del Pagina 1 di 9 docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo determinato come supplente su organico di fatto e di diritto negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ed ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore della ricorrente dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti della ricorrente deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per l'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024 ha eccepito che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Pagina 2 di 9 Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato che la causa - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dalla ricorrente a fondamento delle sue domande - risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
Pagina 3 di 9 posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un
Pagina 4 di 9 sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione
Pagina 5 di 9 da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Pagina 6 di 9 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che ha ricevuto incarichi di Parte_1 supplenza con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2024/2025.
Orbene, nella presente controversia, in ragione di quanto precedentemente esposto, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato della ricorrente, assunta a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; è pacifico altresì che la ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, tanto che ha ricevuto un incarico su organico di diritto nell'anno scolastico 2024/2025, avendo con ciò indirettamente comprovato di essere inserita nelle g.p.s. vigenti per il biennio 2024/2026.
Non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di parte convenuta relativa alla operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sia perché tale disposizione legislativa è entrata in vigore solo a far data dal maggio 2023 e non contiene alcuna disposizione di carattere retroattivo, sia perché in ogni essa riguarda le supplenze svolte su posti vacanti e disponibili, laddove parte attorea negli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 ha svolto supplenza fino al 30 giugno, ossia su posti vacanti ma non disponibili.
Viceversa la domanda attorea non è fondata in relazione alla richiesta di attribuzione della c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2024/2025, poiché risulta documentalmente che in tale anno scolastico la docente ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto e ha visto il suo diritto a conseguire la provvidenza oggetto del giudizio in ragione del combinato disposto dell'art. 15 del D.L. 6972023 e dell'art. 1, comma 572, della L. 207/2024, che ha espressamente modificato l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevedendo l'attribuzione della c.d. carta del docente anche per i supplenti che – proprio come la ricorrente – siano chiamati a svolgere l'incarico su posto vacante e disponibile (e dunque fino al 31 agosto). Tale disposizione normativa, lungi dall'avere valore innovativo, si è invece inserita in un sistema nel quale l'attribuibilità della carta del docente per le supplenze su organico di diritto era già stata prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, ponendosi con essa in relazione di continuità. Ne discende che la dedotta discriminazione non sussisteva né alla data di assunzione della ricorrente (il 1.9.2024), né in quella successiva di deposito del ricorso (il 30.11.2024).
Né in senso contrario è valido argomentare che il convenuto, sul quale pure CP_1 incombeva il relativo peso, non ha invece dimostrato di aver adempiuto all'onere di dimostrare l'avvenuta attribuzione della c.d. carta del docente;
parte attorea ha invero posto a fondamento della propria domanda la discriminatorietà della previsione normativa e non ha invece affatto allegato alcun inadempimento da parte dell'ente datoriale.
Pagina 7 di 9 In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in suo favore della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024.
Per l'importo dovuto in favore della richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame la ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono per 3/4 la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della causa, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta), della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza.
Per il rimanente 1/4 le spese di lite vengono compensate, essendo risultata infondata la domanda attorea relativa all'anno scolastico 2024/2024 ed essendo dunque il ricorso stato accolto per sole tre delle quattro carte del docente oggetto di domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha Parte_1
diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2. Condanna il a mettere a disposizione della Controparte_1
ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirle di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, il complessivo importo di € 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Dichiara infondata e dunque rigetta la pretesa di in Parte_1
relazione all'anno scolastico 2024/2025;
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4. Condanna il a rifondere alla ricorrente i ¾ delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € 772,50, oltre € 49,00 per esborsi, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari;
5. Compensa tra le parti il residuo ¼ delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 22 dicembre 2025
La Giudice
NA EC
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