TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1255/2023 R.G.L., promossa
D A
con sede in Caltanissetta Via Pertini n. 2/C, in Parte_1 persona del Suo Legale Rappresentate e Presidente Parte_2 anche in proprio e nella qualità, nato a [...] il [...], residente in [...]G, C.F. , entrambi CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi per procura che si intende in calce al presente atto dall'Avv. Orazio Marazzotta, C.F. , del foro di CodiceFiscale_2
Enna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sede di Enna,
Via Libertà n. 38, il quale dichiara il proprio numero tel - fax: 0935 /
1980089, e per le stesse finalità il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: . Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappr.te p.t. (CF. ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. ), la quale P.IVA_2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC , nei cui uffici, siti in Email_2
Caltanissetta, Via Libertà n. 174 si domicilia
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 23.6.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
1 Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2021, l'associazione ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 23/0060 prot. 9396 notificata in data 26 settembre 2023 (all. 1) con la quale veniva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 84.000
Al riguardo, l'opponente ha rappresentato:
- che l'ordinanza ingiunzione non sarebbe stata preceduta da alcun atto di contestazione ad essa prodromico, per tale non potendosi intendere il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza;
- che le verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di Finanza in data 9 aprile 2018, i cui esiti erano cristallizzati nel verbale unico di accertamento e notificazione del
2.8.2019, aveva ad oggetto il disconoscimento delle agevolazioni fiscali e previdenziali godute dall suddetta per le predette annualità; CP_2
- che secondo gli organi ispettivi i rapporti intrattenuti con i volontari aderenti all avrebbero celato delle prestazioni di lavoro a carattere CP_2 subordinato, di cui l'ente avrebbe goduto senza avere effettuato la preventiva comunicazione di instaurazione di tali rapporti e senza avere adempiuto agli obblighi contributivi e previdenziali;
Con
- -che, a seguito di tali indagini, l' notificava l'ordinanza ingiunzione opposta con la quale si disponeva, nei confronti di e Parte_2 dell il pagamento di sanzioni amministrative Controparte_4 per un importo pari ad euro 84.000 per l'impiego in nero, con rapporti di lavoro subordinato oltre sessanta giorni, senza preventiva comunicazione di sette lavoratori per i periodi meglio specificati nel provvedimento impugnato (cfr. o.i. opposta, dalla quale emerge complessivamente la contestazione per il periodo dal
24 settembre 2015 al 28 febbraio 2018); Con
- che l' era decaduto dalla potestà sanzionatoria giusto il disposto dell'art. 14 della l. 689/1981, in quanto il controllo fiscale era iniziato in data 9 aprile 2018 mentre l'unico atto asseritamente di contestazione (ossia il verbale unico di accertamento e notificazione) era del 2.8.2019;
- che l'ordinanza ingiunzione era stata adottata trascorsi più di cinque anni da quando era stata commessa la violazione (cioè nel 2015);
- che, in realtà, i volontari non avevano mai intrattenuto con l alcun CP_2 rapporto di lavoro dipendente, non ricorrendo nessuno degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, anche in virtù di quanto
2 affermato dagli stessi soggetti in sede di accesso ispettivo, dovendo altresì Con gravare sull il relativo onere probatorio.
Con L , con un'argomentata memoria costitutiva, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione facendo leva sugli elementi di prova emersi dalle indagini della Guardia di Finanza e compendiati nel verbale unico di accertamento e notificazione del 02/8/2019.
Ha altresì evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di mancata notificazione dell'atto prodromico nonché di decadenza e prescrizione formulata da parte opponente osservando, quanto alla prima, che “la Guardia di Finanza – Tenenza di Mussomeli aveva adottato il verbale unico di accertamento e notificazione, contenente la contestazione della violazione riscontrata, in data 2 agosto 2019; che lo stesso risultava debitamente notificato, giusta la seguente specificazione riportata in calce al predetto atto, “ Fatto, letto
e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte. Tali sottoscrizioni valgono come notifica ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, per le sanzioni amministrative “; segue la sottoscrizione della parte “
”. Parte_2
Relativamente all'asserita decadenza sanzionatoria evidenziava che, ferma l'insussistenza di un obbligo di contestazione immediata – giusto il disposto letterale dell'art. 14 cit. – per costante giurisprudenza detta norma, nel fare riferimento
“all'accertamento “ e non al giorno in cui è stata commessa la violazione, va intesa nel senso che il termine di giorni 90 inizia a decorre dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere - anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie -
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione.
Pertanto, qualora non fosse avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14 secondo comma della legge n.
689/1981, il “ dies a quo” per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.
In ordine all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che “in tema di sanzioni amministrative ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Ne consegue che alla notifica al trasgressore del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo va riconosciuta l'idoneità ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale” (Cass.,sez. I, n. 9520/2001)
3 La causa è stata istruita a livello documentale e mediante l'escussione di sei testimoni, tutti volontari presso l'Associazione ricorrente.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 23/06/2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter cpc.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
2. Nel merito, l'opposizione va respinta per le ragioni di cui infra.
Vanno in prima battuta respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, Con dovendosi condividere quanto correttamente evidenziato dall .
2.1. In ordine all'inesistenza di un atto prodromico all'ordinanza ingiunzione deve osservarsi che detta funzione è ben assolta proprio dal verbale unico di accertamento e notificazione il quale, oltre a contenere una dettagliata esposizione dei motivi ad esso sottesi, contiene sia l'indicazione dell'importo della sanzione amministrativa irroganda, nonché l'avviso in ordine alla facoltà, per il soggetto attinto dal controllo, di essere ammesso al pagamento ridotto della sanzione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica del verbale.
2.2. Parimenti infondata è la deduzione in ordine all'asserita violazione dell'art. 14 della l.689/1981.
Come correttamente osservato dall'Avvocatura dello Stato, per costante giurisprudenza, (da ultimo cfr. Cassazione civile sez. lav., n.31101/2021) in tema di sanzioni amministrative “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui essa abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini di verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702): dovendo esso valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di
4 un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, non potendo tuttavia sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. 8 agosto 2005, n. 16642; Cass. 4 aprile 2018, n. 8326).
Nel caso di specie va valorizzata la complessità dell'attività ispettiva compiuta (sia per la corposa mole di documentazione analizzata, sia per il numero di lavoratori che delle annualità contestate) nonché la circostanza relativa alla successiva necessità della corretta identificazione dei lavoratori, effettuata dai militari della Guardia di Finanza in contraddittorio con il Presidente dell , nell'ambito del verbale delle CP_2 operazioni compiute, redatto in data 28 maggio 2019, ove espressamente si dà atto che
“viene riaperto il processo verbale relativo alle operazioni di verifica” e che i predetti
“hanno ripreso le operazioni di controllo” e, infine, che “procedono a richiedere alla parte le generalità complete necessaria alla compiuta identificazione del personale dell'associazione, rilevato attraverso la documentazione rinvenuta presso la sede operativa della stessa”.
È, allora, solo da quella data che, conclusosi l'accertamento, decorre il termine dei
90 giorni di cui all'art. 14; ne discende che, poichè il verbale unico di notificazione e accertamento è stato notificato in data 2.8.2019, il termine decadenziale non può dirsi maturato.
2.3. Quanto all'eccezione di prescrizione, come condivisibilmente prospettato dall'Avvocatura con argomentazione che si richiama in ordine all'interpretazione dell'art. 28 della l.689/1981, nonché alla piena applicabilità dell'art. 2943 c.c., deve evidenziarsi che, posto che il verbale di accertamento della violazione ha la natura ed il contenuto di un vero e proprio atto di costituzione in mora (ex art. 2943 c.c.), la rituale notifica del verbale ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione.
Nel caso di specie non corre dubbio che il predetto verbale abbia avuto efficacia interruttiva, contenendo la chiara indicazione del soggetto obbligato, nonché
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea ad esprimere in maniera non equivoca la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
3. Venendo al merito del ricorso, l'opponente si è limitato a contestare le risultanze dell'accertamento sulla base delle dichiarazioni effettuate dai volontari (rectius lavoratori) sia nell'immediatezza dell'accertamento – e totalmente trascurate dai militari della GdF - che all'esito della prova testimoniale.
In tal senso ha anche eccepito l'insufficiente assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'opposto (formalmente convenuto e sostanzialmente attore).
Infatti, i volontari, sia in sede di accesso ispettivo che in sede di istruzione processuale, avrebbero dichiarato:
5 - di essere impiegati a titolo volontario;
- di prestare la propria attività con cadenza variabile nell'arco della settimana;
- di non percepire alcun compenso;
- di percepire un mero rimborso spese (tra i 10 e i 20 euro) per i pasti;
In sede processuale hanno ulteriormente precisato che:
- erano essi stessi a fornire la propria disponibilità in base alle proprie esigenze;
- che il rimborso veniva erogato dietro presentazione dello scontrino esclusivamente per la giornata in cui veniva effettuata l'attività di volontariato;
Il punto di partenza del ragionamento motivazionale deve necessariamente prendere le mosse dai principi dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione.
A tal proposito giova ricordare che l'opposizione è stata modellata dal legislatore alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale, e quindi grava sull'Ente l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
A prescindere dalla formale posizione processuale delle parti, infatti, in tali controversie, gli enti impositori vanno considerati come attori sostanziali, con la conseguenza che su essi grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese.
D'altronde, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza delle somme a titolo di sanzioni, pretese sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia Pt_3 probatoria.
Nel caso di specie, l'importo irrogato a titolo di sanzioni amministrative deriva dalla qualificazione delle prestazioni rese dai volontari che partecipano all'associazione ricorrente come lavoro subordinato.
La decisione della presente controversia richiede, pertanto, l'accertamento della natura giuridica di tali prestazioni.
A tal proposito, è ben noto che l'art. 2094 c.c. identifica il prestatore di lavoratore subordinato in colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e che la verifica della natura giuridica di un rapporto di lavoro deve compiersi attraverso due passaggi logici.
Il primo consiste nell'indagare, secondo i canoni di interpretazione del contratto fissati dal codice civile, la reale volontà delle parti, non limitandosi a prendere atto del
6 nomen juris eventualmente impiegato dai contraenti, ma vagliando la natura del rapporto anche tramite la valutazione delle obbligazioni concretamente dedotte in negozio.
Il secondo, invece, comporta l'analisi della corrispondenza tra il comportamento concretamente tenuto nell'esecuzione del contratto e il regolamento contrattuale, dichiarando in ogni caso la sussistenza della tipologia negoziale corrispondente alle caratteristiche effettive del rapporto.
Nel caso di specie, peraltro, non esiste alcun contratto scritto, ragione per cui l'indagine suddetta deve compiersi sulla base dei fatti risultanti dalla documentazione in atti e dalle prove orali assunte in giudizio, vale a dire tenendo conto delle caratteristiche effettive dei rapporti come desumibili dalle emergenze processuali.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, si configura rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore metta a disposizione del datore di lavoro le proprie energie assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale eterodirezione può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi tra i quali, a titolo esemplificativo,
l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati uti singuli non assumono valenza decisiva, ma possono tuttavia disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione (cfr. Cass 9251/2010; Cass
13858/2009; Cass 5645/2009).
Sempre sotto il profilo probatorio, va fatta un'ulteriore premessa di carattere generale circa la valenza delle dichiarazioni rese agli organi ispettivi: come noto, mentre il verbale delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituisce prova piena della dichiarazione, della sua provenienza, della data in cui la stessa è stata resa ed insomma di tutti i fatti avvenuti alla presenza dell'ispettore e da lui verbalizzati, il contenuto della dichiarazione non ha, invece, analoga efficacia probatoria, anche se possiede un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria;
in ogni caso, postula anche che le dichiarazioni siano intrinsecamente coerenti e compatibili con i dati aliunde noti.
In definitiva, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono, da sole, anche essere poste a fondamento della decisione, salva l'ipotesi in cui sia acquisita prova contraria.
La Suprema Corte di Cassazione, in proposito, ha più volte affermato che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico
7 ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, le quali, pur potendo essere valutate ai fini del raggiungimento della prova, non possono mai assurgere al valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale esso non grava (cfr. Cass. n. 12108 del 2010): posto infatti che, per principio generale, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario richiede che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità di accertamenti ulteriori (arg. ex Cass. n. 11746 del 2007), i quali all'occorrenza possono e debbono disporsi eventualmente anche d'ufficio, in considerazione dell'ulteriore principio secondo cui, nel rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, occorre che il giudice, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, eserciti anche in grado di appello, ex articolo 437 c.p.c., il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare
l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr. Cass. n. 2379 del 2007)”
(così Cass. 13380/2016).
Ciò precisato, ai fini della decisione nel merito occorre analizzare il materiale probatorio (documentale e orale) in atti.
È noto che le emergenze testimoniali vanno valutate attraverso:
i) l'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
ii) la disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
iii) la verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013).
Orbene, a tal proposito, il quadro che emerge dalle testimonianze acquisite, pur ponendosi in antitesi con il contesto ricostruito in sede ispettiva, non pare suscettibile di scalfire l'impianto probatorio delineato nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, di cui Con l si è avvalso per veicolare - con l'ordinanza ingiunzione- la sua pretesa sanzionatoria.
Ed invero, l'apporto istruttorio dei testi sentiti non si rivela particolarmente significativo.
Sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, lo stesso risulta privo di indicazioni individualizzanti, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe.
Inoltre, i riscontri investigativi raccolti vanno a comporre una piattaforma indiziaria grave, precisa e concordante che non appare intaccata da quanto riferito dai testimoni –
8 soggetti che peraltro potrebbero nutrire un interesse personale nella controversia proprio in quanto lavoratori e non volontari - e dal materiale documentale esibito dall'associazione.
Su quest'ultimo profilo, va ricordato che la prestazione del volontario, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal “nomen juris”, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese
(Cass. 10974/2010). Infatti, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la retribuzione (v. art. 2094 cod. civ.).
Peraltro, la stessa Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per
l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste” (Cass. 9468/2013).
Infatti, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2 L. n. 266 del 1991: “1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La legge n. 266 del 1991 è stata abrogata dall'art. 102 D.Lgs.
3 luglio 2017 n. 117, ma resta applicabile, ratione temporis, a gran parte dell'arco temporale cui si riferisce la contribuzione previdenziale oggetto di controversia. Peraltro,
l'essenzialità della gratuità della prestazione del volontario è ribadita dall'art. 17 commi 2
e 3 dello stesso D.Lgs. n. 117 del 2017.
Decisivo è poi quanto emerso dalla documentazione extracontabile reperita presso la sede operativa dell'associazione: si tratta di diversi fogli A4 manoscritti, dai quali emergono i compensi corrisposti agli asseriti volontari nonché le indicazioni delle spese sostenute per autisti, soccorritori, privi di qualsiasi descrizione analitica delle spese.
In particolare, per quanto riguarda le elargizioni erogate ai volontari (come riportate nel verbale di accertamento) per il periodo che va dal mese di settembre 2016 a dicembre
2016 (tali da superare i 60 giorni computati per l'erogazione della sanzione), non può non
9 osservarsi come le stesse non risultino compatibili con la definizione di rimborsi spese, prospettata da parte ricorrente.
In tal senso occorre considerare:
- l'ammontare elevato delle somme (tale per cui ciascun lavoratore, evidentemente sulla base delle ore di servizio prestate, percepiva un compenso che poteva variare dai circa 1200 euro mensili, ai 750 euro mensili;
cfr. i prospetti allegati al verbale ispettivo Con suddivisi per anno d'imposta – doc. 1 ricorso e doc. 2 ];
- la totale incongruenza delle somme sopra descritte con il rimborso spese, per come descritto dai “volontari” (dovendosi trattare di rimborso per i pasti, in genere un panino e una bottiglietta d'acqua; cfr. deposizionte teste ed esclusivamente quando Tes_1
l'attività di soccorso veniva svolta fuori da Caltanissetta, o comunque, di un rimborso di circa 8/10 euro cfr. dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo da Parte_4
e ) e, in ogni caso, secondo regole di esperienza (si pensi al caso di ” Parte_5 Per_1 il quale in una settimana risulta percepire una media di 300 euro, dovendosi ipotizzare che lo stesso, sostenga spese giornaliere per euro 50 per 6 giorni settimanali);
- l'impossibilità di ricostruire, in assenza di analitica documentazione contabile,
l'effettiva corrispondenza tra le spese asseritamente sostenute dai volontari e quanto erogato dall'associazione.
A tal proposito, la stessa Suprema Corte ha precisato che “non possono essere considerati rimborsi di spese – e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale
(associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall' associazione costituirebbero specifico rimborso. La disposizione in esame - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente
l'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino
l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass. Sez. Lav. nn. 12964/08, 10974/10, 9468/13) e
a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". Quest'ultima prescrizione non può che essere letta nel senso che deve essere tenuto fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso” (Cass. 24451/2018; nello stesso senso Cass. 23890/2015).
10 Parte ricorrente, quindi, era tenuta a documentare specificatamente– anche in virtù del principio di vicinanza della prova - specificamente che i rimborsi erano compiuti relativamente a spese effettivamente sostenute, non potendo bastare, la circostanza, meramente riferita dai testi, di percepire il rimborso dietro presentazione di scontrino, considerata la radicale assenza di supporto documentale e, viceversa, l'esistenza di fortissimi elementi probatori in senso contrario come sopra descritti.
Ancora, milita in tal senso l'ulteriore documentazione acquisita, considerato che:
a) non sono emersi verbali degli organi sociali o altro carteggio attestante le richieste di adesione e/o di esclusione alla/dalla stessa (art. 11 dello Statuto);
b) non sono emersi verbali attestanti la partecipazione dei soci alla vita associativa, come, per esempio, per l'elezione delle cariche sociali, per la richiesta di convocazione dell'assemblea, per la formulazione di proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi ed in riferimento ai fini dell'Associazione (art. 12 dello Statuto). Con Infine, come sopra rappresentato, ulteriore supporto probatorio alla tesi dell emerge dall'esame della documentazione extracontabile, costituita da prospetti/manoscritti in cui sono riportate, distinte per comparto spese, le voci denominate soccorritori, autisti, stipendi fissi e/o cuori amici, priva di alcuna documentazione esplicativa di supporto che possa qualificare analiticamente dette spese.
L'analisi di detti prospetti manoscritti, in cui sono riportate le voci denominate soccorritori, autisti stipendi fissi e/o cuori amici, ha consentito di determinare il costo del
Lavoro sostenuto dall ricorrente, per lo svolgimento della propria attività, CP_2 nell'arco temporale a riferimento. A ciò si aggiunga che l'analisi dei rapportini giornalieri relativi agli interventi svolti, da un lato ha permesso di risalire agli operatori e dall'altro lato, mediante incrocio con il dato classificato come costo del lavoro per l'impiego di personale, ha reso possibile certificare che i soggetti interessati hanno svolto una attività lavorativa debitamente remunerata. Appare utile precisare che, grazie all'esame dei rapporti di lavoro è stato possibile quantificare il totale delle giornate lavorative svolte.
5. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, può ritenersi che il corredo delle emergenze investigative offra le condizioni minime richieste per configurare la fattispecie della subordinazione, essendo emerso con chiarezza:
a) l'assoggettamento dei volontari al potere organizzativo e direttivo degli organi apicali della ricorrente;
Pt_1
b) l'osservanza di una turnazione prestabilita, articolata su turni settimanali in cui avrebbe dovuto essere espletata la prestazione;
c) l'assenza di meccanismi assembleari deputati ad esprimere le scelte operative e gestionali dell'associazione;
11 d) l'erogazione di compensi in funzione remunerativa (espressamente denominati Con
“pagamenti” cfr. all. 3 ) delle prestazioni svolte ed esorbitanti il mero rimborso delle spese.
Per contro le risultanze testimoniali, non sufficientemente specifiche, non riescono a raggiungere la forza probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di volontariato, anche poiché smentite dalle composite risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dalla Guardia di Finanza.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La liquidazione viene operata applicando i parametri tariffari minimi dettati dal DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza aventi valore compreso tra €52.001 ed € 260.001 .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' Controparte_1
le spese di lite che vengono liquidate nella complessiva somma di € 6.115,00
[...] oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta il 09/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1255/2023 R.G.L., promossa
D A
con sede in Caltanissetta Via Pertini n. 2/C, in Parte_1 persona del Suo Legale Rappresentate e Presidente Parte_2 anche in proprio e nella qualità, nato a [...] il [...], residente in [...]G, C.F. , entrambi CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi per procura che si intende in calce al presente atto dall'Avv. Orazio Marazzotta, C.F. , del foro di CodiceFiscale_2
Enna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sede di Enna,
Via Libertà n. 38, il quale dichiara il proprio numero tel - fax: 0935 /
1980089, e per le stesse finalità il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: . Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1 rappr.te p.t. (CF. ) rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (cod. fisc. ), la quale P.IVA_2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC , nei cui uffici, siti in Email_2
Caltanissetta, Via Libertà n. 174 si domicilia
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 23.6.2025 , ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
1 Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2021, l'associazione ricorrente ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 23/0060 prot. 9396 notificata in data 26 settembre 2023 (all. 1) con la quale veniva richiesto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 84.000
Al riguardo, l'opponente ha rappresentato:
- che l'ordinanza ingiunzione non sarebbe stata preceduta da alcun atto di contestazione ad essa prodromico, per tale non potendosi intendere il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza;
- che le verifica fiscale intrapresa dalla Guardia di Finanza in data 9 aprile 2018, i cui esiti erano cristallizzati nel verbale unico di accertamento e notificazione del
2.8.2019, aveva ad oggetto il disconoscimento delle agevolazioni fiscali e previdenziali godute dall suddetta per le predette annualità; CP_2
- che secondo gli organi ispettivi i rapporti intrattenuti con i volontari aderenti all avrebbero celato delle prestazioni di lavoro a carattere CP_2 subordinato, di cui l'ente avrebbe goduto senza avere effettuato la preventiva comunicazione di instaurazione di tali rapporti e senza avere adempiuto agli obblighi contributivi e previdenziali;
Con
- -che, a seguito di tali indagini, l' notificava l'ordinanza ingiunzione opposta con la quale si disponeva, nei confronti di e Parte_2 dell il pagamento di sanzioni amministrative Controparte_4 per un importo pari ad euro 84.000 per l'impiego in nero, con rapporti di lavoro subordinato oltre sessanta giorni, senza preventiva comunicazione di sette lavoratori per i periodi meglio specificati nel provvedimento impugnato (cfr. o.i. opposta, dalla quale emerge complessivamente la contestazione per il periodo dal
24 settembre 2015 al 28 febbraio 2018); Con
- che l' era decaduto dalla potestà sanzionatoria giusto il disposto dell'art. 14 della l. 689/1981, in quanto il controllo fiscale era iniziato in data 9 aprile 2018 mentre l'unico atto asseritamente di contestazione (ossia il verbale unico di accertamento e notificazione) era del 2.8.2019;
- che l'ordinanza ingiunzione era stata adottata trascorsi più di cinque anni da quando era stata commessa la violazione (cioè nel 2015);
- che, in realtà, i volontari non avevano mai intrattenuto con l alcun CP_2 rapporto di lavoro dipendente, non ricorrendo nessuno degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, anche in virtù di quanto
2 affermato dagli stessi soggetti in sede di accesso ispettivo, dovendo altresì Con gravare sull il relativo onere probatorio.
Con L , con un'argomentata memoria costitutiva, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione facendo leva sugli elementi di prova emersi dalle indagini della Guardia di Finanza e compendiati nel verbale unico di accertamento e notificazione del 02/8/2019.
Ha altresì evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di mancata notificazione dell'atto prodromico nonché di decadenza e prescrizione formulata da parte opponente osservando, quanto alla prima, che “la Guardia di Finanza – Tenenza di Mussomeli aveva adottato il verbale unico di accertamento e notificazione, contenente la contestazione della violazione riscontrata, in data 2 agosto 2019; che lo stesso risultava debitamente notificato, giusta la seguente specificazione riportata in calce al predetto atto, “ Fatto, letto
e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte. Tali sottoscrizioni valgono come notifica ai sensi dell'art. 14 legge n. 689/1981, per le sanzioni amministrative “; segue la sottoscrizione della parte “
”. Parte_2
Relativamente all'asserita decadenza sanzionatoria evidenziava che, ferma l'insussistenza di un obbligo di contestazione immediata – giusto il disposto letterale dell'art. 14 cit. – per costante giurisprudenza detta norma, nel fare riferimento
“all'accertamento “ e non al giorno in cui è stata commessa la violazione, va intesa nel senso che il termine di giorni 90 inizia a decorre dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere - anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie -
l'attività amministrativa volta a verificare l'esistenza dell'infrazione.
Pertanto, qualora non fosse avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione,
l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14 secondo comma della legge n.
689/1981, il “ dies a quo” per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e quindi della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie.
In ordine all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che “in tema di sanzioni amministrative ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c. Ne consegue che alla notifica al trasgressore del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo va riconosciuta l'idoneità ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale” (Cass.,sez. I, n. 9520/2001)
3 La causa è stata istruita a livello documentale e mediante l'escussione di sei testimoni, tutti volontari presso l'Associazione ricorrente.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 23/06/2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori,
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127- ter cpc.
Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
2. Nel merito, l'opposizione va respinta per le ragioni di cui infra.
Vanno in prima battuta respinte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, Con dovendosi condividere quanto correttamente evidenziato dall .
2.1. In ordine all'inesistenza di un atto prodromico all'ordinanza ingiunzione deve osservarsi che detta funzione è ben assolta proprio dal verbale unico di accertamento e notificazione il quale, oltre a contenere una dettagliata esposizione dei motivi ad esso sottesi, contiene sia l'indicazione dell'importo della sanzione amministrativa irroganda, nonché l'avviso in ordine alla facoltà, per il soggetto attinto dal controllo, di essere ammesso al pagamento ridotto della sanzione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica del verbale.
2.2. Parimenti infondata è la deduzione in ordine all'asserita violazione dell'art. 14 della l.689/1981.
Come correttamente osservato dall'Avvocatura dello Stato, per costante giurisprudenza, (da ultimo cfr. Cassazione civile sez. lav., n.31101/2021) in tema di sanzioni amministrative “qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui essa abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini di verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702): dovendo esso valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di
4 un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, non potendo tuttavia sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. 8 agosto 2005, n. 16642; Cass. 4 aprile 2018, n. 8326).
Nel caso di specie va valorizzata la complessità dell'attività ispettiva compiuta (sia per la corposa mole di documentazione analizzata, sia per il numero di lavoratori che delle annualità contestate) nonché la circostanza relativa alla successiva necessità della corretta identificazione dei lavoratori, effettuata dai militari della Guardia di Finanza in contraddittorio con il Presidente dell , nell'ambito del verbale delle CP_2 operazioni compiute, redatto in data 28 maggio 2019, ove espressamente si dà atto che
“viene riaperto il processo verbale relativo alle operazioni di verifica” e che i predetti
“hanno ripreso le operazioni di controllo” e, infine, che “procedono a richiedere alla parte le generalità complete necessaria alla compiuta identificazione del personale dell'associazione, rilevato attraverso la documentazione rinvenuta presso la sede operativa della stessa”.
È, allora, solo da quella data che, conclusosi l'accertamento, decorre il termine dei
90 giorni di cui all'art. 14; ne discende che, poichè il verbale unico di notificazione e accertamento è stato notificato in data 2.8.2019, il termine decadenziale non può dirsi maturato.
2.3. Quanto all'eccezione di prescrizione, come condivisibilmente prospettato dall'Avvocatura con argomentazione che si richiama in ordine all'interpretazione dell'art. 28 della l.689/1981, nonché alla piena applicabilità dell'art. 2943 c.c., deve evidenziarsi che, posto che il verbale di accertamento della violazione ha la natura ed il contenuto di un vero e proprio atto di costituzione in mora (ex art. 2943 c.c.), la rituale notifica del verbale ha efficacia interruttiva istantanea della prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione.
Nel caso di specie non corre dubbio che il predetto verbale abbia avuto efficacia interruttiva, contenendo la chiara indicazione del soggetto obbligato, nonché
l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea ad esprimere in maniera non equivoca la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.
3. Venendo al merito del ricorso, l'opponente si è limitato a contestare le risultanze dell'accertamento sulla base delle dichiarazioni effettuate dai volontari (rectius lavoratori) sia nell'immediatezza dell'accertamento – e totalmente trascurate dai militari della GdF - che all'esito della prova testimoniale.
In tal senso ha anche eccepito l'insufficiente assolvimento dell'onere probatorio, gravante sull'opposto (formalmente convenuto e sostanzialmente attore).
Infatti, i volontari, sia in sede di accesso ispettivo che in sede di istruzione processuale, avrebbero dichiarato:
5 - di essere impiegati a titolo volontario;
- di prestare la propria attività con cadenza variabile nell'arco della settimana;
- di non percepire alcun compenso;
- di percepire un mero rimborso spese (tra i 10 e i 20 euro) per i pasti;
In sede processuale hanno ulteriormente precisato che:
- erano essi stessi a fornire la propria disponibilità in base alle proprie esigenze;
- che il rimborso veniva erogato dietro presentazione dello scontrino esclusivamente per la giornata in cui veniva effettuata l'attività di volontariato;
Il punto di partenza del ragionamento motivazionale deve necessariamente prendere le mosse dai principi dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione.
A tal proposito giova ricordare che l'opposizione è stata modellata dal legislatore alla stregua di un ordinario giudizio di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale, e quindi grava sull'Ente l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
A prescindere dalla formale posizione processuale delle parti, infatti, in tali controversie, gli enti impositori vanno considerati come attori sostanziali, con la conseguenza che su essi grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese.
D'altronde, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza delle somme a titolo di sanzioni, pretese sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia Pt_3 probatoria.
Nel caso di specie, l'importo irrogato a titolo di sanzioni amministrative deriva dalla qualificazione delle prestazioni rese dai volontari che partecipano all'associazione ricorrente come lavoro subordinato.
La decisione della presente controversia richiede, pertanto, l'accertamento della natura giuridica di tali prestazioni.
A tal proposito, è ben noto che l'art. 2094 c.c. identifica il prestatore di lavoratore subordinato in colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e che la verifica della natura giuridica di un rapporto di lavoro deve compiersi attraverso due passaggi logici.
Il primo consiste nell'indagare, secondo i canoni di interpretazione del contratto fissati dal codice civile, la reale volontà delle parti, non limitandosi a prendere atto del
6 nomen juris eventualmente impiegato dai contraenti, ma vagliando la natura del rapporto anche tramite la valutazione delle obbligazioni concretamente dedotte in negozio.
Il secondo, invece, comporta l'analisi della corrispondenza tra il comportamento concretamente tenuto nell'esecuzione del contratto e il regolamento contrattuale, dichiarando in ogni caso la sussistenza della tipologia negoziale corrispondente alle caratteristiche effettive del rapporto.
Nel caso di specie, peraltro, non esiste alcun contratto scritto, ragione per cui l'indagine suddetta deve compiersi sulla base dei fatti risultanti dalla documentazione in atti e dalle prove orali assunte in giudizio, vale a dire tenendo conto delle caratteristiche effettive dei rapporti come desumibili dalle emergenze processuali.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, si configura rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore metta a disposizione del datore di lavoro le proprie energie assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale eterodirezione può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi tra i quali, a titolo esemplificativo,
l'assenza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati uti singuli non assumono valenza decisiva, ma possono tuttavia disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione (cfr. Cass 9251/2010; Cass
13858/2009; Cass 5645/2009).
Sempre sotto il profilo probatorio, va fatta un'ulteriore premessa di carattere generale circa la valenza delle dichiarazioni rese agli organi ispettivi: come noto, mentre il verbale delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva costituisce prova piena della dichiarazione, della sua provenienza, della data in cui la stessa è stata resa ed insomma di tutti i fatti avvenuti alla presenza dell'ispettore e da lui verbalizzati, il contenuto della dichiarazione non ha, invece, analoga efficacia probatoria, anche se possiede un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria;
in ogni caso, postula anche che le dichiarazioni siano intrinsecamente coerenti e compatibili con i dati aliunde noti.
In definitiva, le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono, da sole, anche essere poste a fondamento della decisione, salva l'ipotesi in cui sia acquisita prova contraria.
La Suprema Corte di Cassazione, in proposito, ha più volte affermato che “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico
7 ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, le quali, pur potendo essere valutate ai fini del raggiungimento della prova, non possono mai assurgere al valore di vero e proprio accertamento, addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale esso non grava (cfr. Cass. n. 12108 del 2010): posto infatti che, per principio generale, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario richiede che il giudice di merito dia adeguata ragione della non necessità di accertamenti ulteriori (arg. ex Cass. n. 11746 del 2007), i quali all'occorrenza possono e debbono disporsi eventualmente anche d'ufficio, in considerazione dell'ulteriore principio secondo cui, nel rito del lavoro e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, occorre che il giudice, allorchè le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, eserciti anche in grado di appello, ex articolo 437 c.p.c., il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio già acquisito e idonei a superare
l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione (cfr. Cass. n. 2379 del 2007)”
(così Cass. 13380/2016).
Ciò precisato, ai fini della decisione nel merito occorre analizzare il materiale probatorio (documentale e orale) in atti.
È noto che le emergenze testimoniali vanno valutate attraverso:
i) l'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
ii) la disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
iii) la verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (cfr. Cass.
11414/2013).
Orbene, a tal proposito, il quadro che emerge dalle testimonianze acquisite, pur ponendosi in antitesi con il contesto ricostruito in sede ispettiva, non pare suscettibile di scalfire l'impianto probatorio delineato nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, di cui Con l si è avvalso per veicolare - con l'ordinanza ingiunzione- la sua pretesa sanzionatoria.
Ed invero, l'apporto istruttorio dei testi sentiti non si rivela particolarmente significativo.
Sul piano dell'attendibilità intrinseca delle propalazioni rese, lo stesso risulta privo di indicazioni individualizzanti, poiché le loro dichiarazioni indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe.
Inoltre, i riscontri investigativi raccolti vanno a comporre una piattaforma indiziaria grave, precisa e concordante che non appare intaccata da quanto riferito dai testimoni –
8 soggetti che peraltro potrebbero nutrire un interesse personale nella controversia proprio in quanto lavoratori e non volontari - e dal materiale documentale esibito dall'associazione.
Su quest'ultimo profilo, va ricordato che la prestazione del volontario, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal “nomen juris”, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese
(Cass. 10974/2010). Infatti, elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la retribuzione (v. art. 2094 cod. civ.).
Peraltro, la stessa Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per
l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste” (Cass. 9468/2013).
Infatti, ai sensi dei primi due commi dell'art. 2 L. n. 266 del 1991: “1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La legge n. 266 del 1991 è stata abrogata dall'art. 102 D.Lgs.
3 luglio 2017 n. 117, ma resta applicabile, ratione temporis, a gran parte dell'arco temporale cui si riferisce la contribuzione previdenziale oggetto di controversia. Peraltro,
l'essenzialità della gratuità della prestazione del volontario è ribadita dall'art. 17 commi 2
e 3 dello stesso D.Lgs. n. 117 del 2017.
Decisivo è poi quanto emerso dalla documentazione extracontabile reperita presso la sede operativa dell'associazione: si tratta di diversi fogli A4 manoscritti, dai quali emergono i compensi corrisposti agli asseriti volontari nonché le indicazioni delle spese sostenute per autisti, soccorritori, privi di qualsiasi descrizione analitica delle spese.
In particolare, per quanto riguarda le elargizioni erogate ai volontari (come riportate nel verbale di accertamento) per il periodo che va dal mese di settembre 2016 a dicembre
2016 (tali da superare i 60 giorni computati per l'erogazione della sanzione), non può non
9 osservarsi come le stesse non risultino compatibili con la definizione di rimborsi spese, prospettata da parte ricorrente.
In tal senso occorre considerare:
- l'ammontare elevato delle somme (tale per cui ciascun lavoratore, evidentemente sulla base delle ore di servizio prestate, percepiva un compenso che poteva variare dai circa 1200 euro mensili, ai 750 euro mensili;
cfr. i prospetti allegati al verbale ispettivo Con suddivisi per anno d'imposta – doc. 1 ricorso e doc. 2 ];
- la totale incongruenza delle somme sopra descritte con il rimborso spese, per come descritto dai “volontari” (dovendosi trattare di rimborso per i pasti, in genere un panino e una bottiglietta d'acqua; cfr. deposizionte teste ed esclusivamente quando Tes_1
l'attività di soccorso veniva svolta fuori da Caltanissetta, o comunque, di un rimborso di circa 8/10 euro cfr. dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo da Parte_4
e ) e, in ogni caso, secondo regole di esperienza (si pensi al caso di ” Parte_5 Per_1 il quale in una settimana risulta percepire una media di 300 euro, dovendosi ipotizzare che lo stesso, sostenga spese giornaliere per euro 50 per 6 giorni settimanali);
- l'impossibilità di ricostruire, in assenza di analitica documentazione contabile,
l'effettiva corrispondenza tra le spese asseritamente sostenute dai volontari e quanto erogato dall'associazione.
A tal proposito, la stessa Suprema Corte ha precisato che “non possono essere considerati rimborsi di spese – e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale
(associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l'intero prelievo IRPEF) l'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall' associazione costituirebbero specifico rimborso. La disposizione in esame - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente
l'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino
l'erogazione di compensi, ossia, in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass. Sez. Lav. nn. 12964/08, 10974/10, 9468/13) e
a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in "limiti preventivamente stabiliti". Quest'ultima prescrizione non può che essere letta nel senso che deve essere tenuto fermo il limite costituito dalla documentabilità delle spese per le quali viene erogato il rimborso” (Cass. 24451/2018; nello stesso senso Cass. 23890/2015).
10 Parte ricorrente, quindi, era tenuta a documentare specificatamente– anche in virtù del principio di vicinanza della prova - specificamente che i rimborsi erano compiuti relativamente a spese effettivamente sostenute, non potendo bastare, la circostanza, meramente riferita dai testi, di percepire il rimborso dietro presentazione di scontrino, considerata la radicale assenza di supporto documentale e, viceversa, l'esistenza di fortissimi elementi probatori in senso contrario come sopra descritti.
Ancora, milita in tal senso l'ulteriore documentazione acquisita, considerato che:
a) non sono emersi verbali degli organi sociali o altro carteggio attestante le richieste di adesione e/o di esclusione alla/dalla stessa (art. 11 dello Statuto);
b) non sono emersi verbali attestanti la partecipazione dei soci alla vita associativa, come, per esempio, per l'elezione delle cariche sociali, per la richiesta di convocazione dell'assemblea, per la formulazione di proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi ed in riferimento ai fini dell'Associazione (art. 12 dello Statuto). Con Infine, come sopra rappresentato, ulteriore supporto probatorio alla tesi dell emerge dall'esame della documentazione extracontabile, costituita da prospetti/manoscritti in cui sono riportate, distinte per comparto spese, le voci denominate soccorritori, autisti, stipendi fissi e/o cuori amici, priva di alcuna documentazione esplicativa di supporto che possa qualificare analiticamente dette spese.
L'analisi di detti prospetti manoscritti, in cui sono riportate le voci denominate soccorritori, autisti stipendi fissi e/o cuori amici, ha consentito di determinare il costo del
Lavoro sostenuto dall ricorrente, per lo svolgimento della propria attività, CP_2 nell'arco temporale a riferimento. A ciò si aggiunga che l'analisi dei rapportini giornalieri relativi agli interventi svolti, da un lato ha permesso di risalire agli operatori e dall'altro lato, mediante incrocio con il dato classificato come costo del lavoro per l'impiego di personale, ha reso possibile certificare che i soggetti interessati hanno svolto una attività lavorativa debitamente remunerata. Appare utile precisare che, grazie all'esame dei rapporti di lavoro è stato possibile quantificare il totale delle giornate lavorative svolte.
5. Alla luce delle superiori coordinate esegetiche, può ritenersi che il corredo delle emergenze investigative offra le condizioni minime richieste per configurare la fattispecie della subordinazione, essendo emerso con chiarezza:
a) l'assoggettamento dei volontari al potere organizzativo e direttivo degli organi apicali della ricorrente;
Pt_1
b) l'osservanza di una turnazione prestabilita, articolata su turni settimanali in cui avrebbe dovuto essere espletata la prestazione;
c) l'assenza di meccanismi assembleari deputati ad esprimere le scelte operative e gestionali dell'associazione;
11 d) l'erogazione di compensi in funzione remunerativa (espressamente denominati Con
“pagamenti” cfr. all. 3 ) delle prestazioni svolte ed esorbitanti il mero rimborso delle spese.
Per contro le risultanze testimoniali, non sufficientemente specifiche, non riescono a raggiungere la forza probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di volontariato, anche poiché smentite dalle composite risultanze degli accertamenti ispettivi svolti dalla Guardia di Finanza.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere integralmente respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La liquidazione viene operata applicando i parametri tariffari minimi dettati dal DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza aventi valore compreso tra €52.001 ed € 260.001 .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all' Controparte_1
le spese di lite che vengono liquidate nella complessiva somma di € 6.115,00
[...] oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta il 09/07/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
12