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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/12/2025, n. 12286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12286 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16006/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
DELL' NATA A NAPOLI, IL 12.1.1975, COD. FISC. Parte_1
, RESIDENTE IN NAPOLI, ALLA VIA SANTO STRATO N. 14, C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GIOVANNI GRAVINA DI DEL CP_1 CP_2
NAPOLI (COD. FISC. ), PRESSO IL CUI STUDIO IN NAPOLI, ALLA VIA C.F._2
PIAVE N. 7 ELETT.TE DOMICILIA CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN
ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
IN PERSONA DEL TITOLARE Controparte_3 [...]
C.F. - P.IVA CON SEDE IN VIA G. DI CP_3 C.F._3 P.IVA_1
VITTORIO 77 -80019- IA (NAPOLI), AZ Controparte_4
MONDRAGONE N. 13, PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. MAURIZIO BASILE, C.F.
E DELL'AVV. ALBERTO GALIA C.F. CHE LO C.F._4 C.F._5
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La ditta ha proposto ricorso monitorio deducendo di esercitare attività Controparte_3
di manutenzione di imbarcazioni e di avere ricevuto, in data 14 agosto 2020, incarico per la riparazione del guasto riportato dall'imbarcazione FIART 35 targata SA 3544/D, di proprietà di e l'intervento sarebbe Controparte_5 Controparte_6 stato eseguito il 17 agosto 2020 presso Marina di Arechi – Salerno, a seguito di avaria che aveva reso necessario il sollevamento a secco con gru, con successiva prova in mare e redazione in data 09 settembre 2020 di relazione tecnica, per la quale è stato richiesto il pagamento di euro 5.979,22.
Veniva pertanto emesso il decreto ingiuntivo n. 2958/2021. Con opposizione, la ha contestato radicalmente la riferibilità soggettiva del rapporto, CP_5 affermando di non conoscere il di non avere mai conferito incarico e di CP_3
trovarsi in vacanza a Scario (Sa) nelle date indicate;
ha inoltre dedotto di non avere ricevuto la fattura n. 6/20 né la sconosciuta relazione tecnica, evidenziando l'insufficienza probatoria della fattura rispetto al rapporto causale sottostante, e richiamando il principio per cui, nel contratto d'opera, il pagamento grava su chi conferisce l'incarico “in nome proprio”, mentre “la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione” se difetta la rappresentanza.
Si è costituita con comparsa di risposta, eccependo in via preliminare Controparte_3
la tardività dell'opposizione, atteso che tra la notifica del decreto (07/05/2021) e la notifica dell'atto di citazione (22/06/2021) intercorrono oltre 40 giorni;
ha altresì dedotto la violazione dell'art. 163, comma 2, n. 6, c.p.c., per mancata indicazione della procura nel corpo dell'atto e che l'opponente “non ha disconosciuto” la ricezione della pro forma fattura n. 102/2020 e dei solleciti.
p. 2 Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 19 ottobre 2023 è stato escusso
[...]
(lavoratore saltuario per ), il quale ha riferito di avere Tes_1 Controparte_3 lavorato “sulla barca io ed il sig. per circa cinque/sei ore, Controparte_3
confermando la “prova in mare con i proprietari della barca” e precisando di essere stato presente “quando il cliente chiamò il sig. per l'intervento Controparte_3 immediato presso la Marina di Arechi.
All'udienza del 9 gennaio 2025 è stato escusso , che ha confermato Testimone_2
Cont l'avaria, il sollevamento a secco e la successiva prova in mare, indicando che “l'avv.
fece tale richiesta;
… contattò il meccanico presentato come Lello Piccolo”,
[...]
aggiungendo che “la non si è mai preoccupata della vicenda”. CP_5
Ebbene, preliminarmente, la decisione impone di affrontare, dapprima, i profili processuali prospettati, quindi il merito della domanda di opposizione.
In ordine alla dedotta tardività, l'opposto ha allegato il decorso del termine di quaranta giorni tra la notifica del decreto (07/05/2021) e la notifica dell'opposizione
(22/06/2021), e ha collegato l'insuccesso di una notifica intermedia alla mancata diligente ricerca del domicilio aggiornato dei difensori, nonché all'omessa notificazione via PEC.
L'opponente ha replicato richiamando principi consolidati in tema di scissione dei momenti perfezionativi della notifica e di riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio in caso di esito negativo non imputabile al notificante;
ha inoltre sottolineato l'obbligo del difensore che ha eletto domicilio di comunicarne i mutamenti alla controparte, evidenziando come il dato sulla variazione di domicilio professionale sia emerso in itinere e abbia generato un affidamento incolpevole.
La documentazione in atti consente di ritenere che la riattivazione sia avvenuta entro un arco temporale compatibile con i criteri di immediatezza e con il limite della metà del termine, valorizzando il principio di tutela effettiva del diritto di difesa e la leale collaborazione processuale. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di tardività.
Nel merito, la difesa dell'opponente ha rifiutato la riferibilità soggettiva dell'incarico e ha insistito sulla non idoneità della fattura e della relazione tecnica a provare il rapporto causale;
ha inoltre negato la ricezione della fattura e dei solleciti, ed ha fatto p. 3 leva sul principio per cui la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione se difetta la rappresentanza. Di contro,
l'opposto ha provato l'esecuzione dell'intervento e la utilità della prestazione, ha documentato la trasmissione della pro forma fattura n. 102/2020 e dei solleciti, ed ha invocato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sostenendo che l'opponente non avrebbe specificamente negato fatti decisivi quali la prova in mare “con i proprietari” e la ricezione dei documenti contabili.
Le testimonianze assunte corroborano la ricostruzione dell'opposto.
ha confermato che “abbiamo lavorato sulla barca io ed il sig. Testimone_1
e che la prova in mare è avvenuta “con i proprietari della barca”, Controparte_3 circostanza che conferma la consapevolezza e la partecipazione dei titolari all'esecuzione e al collaudo dell'opera; ha inoltre riferito di essere stato presente
“quando il cliente chiamò il sig. per richiedere l'intervento Controparte_3 immediato, localizzato presso Marina di Arechi.
, a sua volta, ha narrato che “l'avv. fece tale richiesta” al Testimone_2 CP_7
meccanico “Lello Piccolo”, confermando l'urgenza dell'intervento, il sollevamento a secco con gru e la successiva prova nel pomeriggio, alla presenza sua, dell'avv. CP_7
e del meccanico;
la sua affermazione che “la non si è mai preoccupata CP_5 della vicenda” non scalfisce la riferibilità dell'intervento ai proprietari dell'imbarcazione, atteso che la gestione operativa in contesti di emergenza può essere curata da un referente senza che ciò escluda la obbligazione del titolare a corrispondere il corrispettivo.
In altri termini, le deposizioni convergono sulla esecuzione dell'opera e sulla prova in mare con i proprietari, evidenziando una catena fattuale completa dall'avaria alla rimessa in navigazione, cui si aggiungono i documenti di richiesta del corrispettivo.
Il riferimento dell'opponente alla non idoneità probatoria della fattura e della pro forma non è decisivo nel caso concreto.
È vero che la fattura non costituisce, di per sé, prova del contratto ove questo sia contestato, ma nel presente giudizio essa opera come riscontro documentale di una p. 4 prestazione che è stata oggettivamente eseguita, provata per testi e circostanziata nei suoi passaggi tecnici.
La pro forma attesta la quantificazione del corrispettivo e si salda con le sollecitazioni inviate, che l'opponente non ha specificamente confutato con prova contraria o con allegazioni idonee a individuare un diverso committente che abbia assunto l'obbligazione al posto suo.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. trova pertanto applicazione con riguardo alle circostanze puntualmente allegabili dall'opposto (esecuzione, prova con i proprietari, richiesta del corrispettivo), che l'opponente ha contrastato in termini generici, limitandosi a rivendicare la propria presenza in vacanza a Scario senza escludere la partecipazione dei referenti all'interlocuzione con il meccanico, né indicare un soggetto diverso che abbia assunto formalmente l'impegno di pagamento.
Il richiamo dell'opponente al principio per cui la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione se difetta la rappresentanza non può essere inteso in modo assoluto.
In ambito di prestazioni urgenti e necessarie per la salvaguardia del bene,
l'ordinazione dell'intervento da parte del referente presente sul posto e riconducibile ai proprietari del bene, unitamente alla partecipazione dei proprietari alla prova in mare e alla riammissione alla navigazione, costituisce un complesso di fatti concludenti idonei a integrare la ratifica dell'incarico e l'accettazione dell'utilità della prestazione.
Ne consegue che l'obbligazione al pagamento del corrispettivo si radica in capo ai proprietari dell'imbarcazione, in difetto di indicazione di un committente diverso che sia individuato e provato come soggetto obbligato.
Quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c. rivolta alla Capitaneria di Porto, il suo accoglimento si rivelerebbe superfluo ai fini decisionali, poiché i fatti logistici e temporali (soccorso, ormeggio, varo) risultano già provati per testi e ammessi nelle linee generali, mentre la questione decisiva è stata risolta nei termini sopra precisati attraverso la valutazione congiunta di testimonianze e documenti.
p. 5 Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, il decreto ingiuntivo deve essere confermato, e, quanto alle somme già versate dall'opponente non sussistono i presupposti per la ripetizione, atteso il definitivo riconoscimento del credito dell'opposto.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo NO, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2958/2021 emesso il
12/04/2021;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.077,00 euro, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori della parte opposta anticipatari.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo NO
p. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
DELL' NATA A NAPOLI, IL 12.1.1975, COD. FISC. Parte_1
, RESIDENTE IN NAPOLI, ALLA VIA SANTO STRATO N. 14, C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GIOVANNI GRAVINA DI DEL CP_1 CP_2
NAPOLI (COD. FISC. ), PRESSO IL CUI STUDIO IN NAPOLI, ALLA VIA C.F._2
PIAVE N. 7 ELETT.TE DOMICILIA CHE LA RAPPRESENTA E DIFENDE IN FORZA DI PROCURA IN
ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
IN PERSONA DEL TITOLARE Controparte_3 [...]
C.F. - P.IVA CON SEDE IN VIA G. DI CP_3 C.F._3 P.IVA_1
VITTORIO 77 -80019- IA (NAPOLI), AZ Controparte_4
MONDRAGONE N. 13, PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. MAURIZIO BASILE, C.F.
E DELL'AVV. ALBERTO GALIA C.F. CHE LO C.F._4 C.F._5
RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN VIRTÙ DI PROCURA IN ATTI;
p. 1 CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La ditta ha proposto ricorso monitorio deducendo di esercitare attività Controparte_3
di manutenzione di imbarcazioni e di avere ricevuto, in data 14 agosto 2020, incarico per la riparazione del guasto riportato dall'imbarcazione FIART 35 targata SA 3544/D, di proprietà di e l'intervento sarebbe Controparte_5 Controparte_6 stato eseguito il 17 agosto 2020 presso Marina di Arechi – Salerno, a seguito di avaria che aveva reso necessario il sollevamento a secco con gru, con successiva prova in mare e redazione in data 09 settembre 2020 di relazione tecnica, per la quale è stato richiesto il pagamento di euro 5.979,22.
Veniva pertanto emesso il decreto ingiuntivo n. 2958/2021. Con opposizione, la ha contestato radicalmente la riferibilità soggettiva del rapporto, CP_5 affermando di non conoscere il di non avere mai conferito incarico e di CP_3
trovarsi in vacanza a Scario (Sa) nelle date indicate;
ha inoltre dedotto di non avere ricevuto la fattura n. 6/20 né la sconosciuta relazione tecnica, evidenziando l'insufficienza probatoria della fattura rispetto al rapporto causale sottostante, e richiamando il principio per cui, nel contratto d'opera, il pagamento grava su chi conferisce l'incarico “in nome proprio”, mentre “la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione” se difetta la rappresentanza.
Si è costituita con comparsa di risposta, eccependo in via preliminare Controparte_3
la tardività dell'opposizione, atteso che tra la notifica del decreto (07/05/2021) e la notifica dell'atto di citazione (22/06/2021) intercorrono oltre 40 giorni;
ha altresì dedotto la violazione dell'art. 163, comma 2, n. 6, c.p.c., per mancata indicazione della procura nel corpo dell'atto e che l'opponente “non ha disconosciuto” la ricezione della pro forma fattura n. 102/2020 e dei solleciti.
p. 2 Nel corso dell'istruttoria, all'udienza del 19 ottobre 2023 è stato escusso
[...]
(lavoratore saltuario per ), il quale ha riferito di avere Tes_1 Controparte_3 lavorato “sulla barca io ed il sig. per circa cinque/sei ore, Controparte_3
confermando la “prova in mare con i proprietari della barca” e precisando di essere stato presente “quando il cliente chiamò il sig. per l'intervento Controparte_3 immediato presso la Marina di Arechi.
All'udienza del 9 gennaio 2025 è stato escusso , che ha confermato Testimone_2
Cont l'avaria, il sollevamento a secco e la successiva prova in mare, indicando che “l'avv.
fece tale richiesta;
… contattò il meccanico presentato come Lello Piccolo”,
[...]
aggiungendo che “la non si è mai preoccupata della vicenda”. CP_5
Ebbene, preliminarmente, la decisione impone di affrontare, dapprima, i profili processuali prospettati, quindi il merito della domanda di opposizione.
In ordine alla dedotta tardività, l'opposto ha allegato il decorso del termine di quaranta giorni tra la notifica del decreto (07/05/2021) e la notifica dell'opposizione
(22/06/2021), e ha collegato l'insuccesso di una notifica intermedia alla mancata diligente ricerca del domicilio aggiornato dei difensori, nonché all'omessa notificazione via PEC.
L'opponente ha replicato richiamando principi consolidati in tema di scissione dei momenti perfezionativi della notifica e di riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio in caso di esito negativo non imputabile al notificante;
ha inoltre sottolineato l'obbligo del difensore che ha eletto domicilio di comunicarne i mutamenti alla controparte, evidenziando come il dato sulla variazione di domicilio professionale sia emerso in itinere e abbia generato un affidamento incolpevole.
La documentazione in atti consente di ritenere che la riattivazione sia avvenuta entro un arco temporale compatibile con i criteri di immediatezza e con il limite della metà del termine, valorizzando il principio di tutela effettiva del diritto di difesa e la leale collaborazione processuale. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di tardività.
Nel merito, la difesa dell'opponente ha rifiutato la riferibilità soggettiva dell'incarico e ha insistito sulla non idoneità della fattura e della relazione tecnica a provare il rapporto causale;
ha inoltre negato la ricezione della fattura e dei solleciti, ed ha fatto p. 3 leva sul principio per cui la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione se difetta la rappresentanza. Di contro,
l'opposto ha provato l'esecuzione dell'intervento e la utilità della prestazione, ha documentato la trasmissione della pro forma fattura n. 102/2020 e dei solleciti, ed ha invocato il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., sostenendo che l'opponente non avrebbe specificamente negato fatti decisivi quali la prova in mare “con i proprietari” e la ricezione dei documenti contabili.
Le testimonianze assunte corroborano la ricostruzione dell'opposto.
ha confermato che “abbiamo lavorato sulla barca io ed il sig. Testimone_1
e che la prova in mare è avvenuta “con i proprietari della barca”, Controparte_3 circostanza che conferma la consapevolezza e la partecipazione dei titolari all'esecuzione e al collaudo dell'opera; ha inoltre riferito di essere stato presente
“quando il cliente chiamò il sig. per richiedere l'intervento Controparte_3 immediato, localizzato presso Marina di Arechi.
, a sua volta, ha narrato che “l'avv. fece tale richiesta” al Testimone_2 CP_7
meccanico “Lello Piccolo”, confermando l'urgenza dell'intervento, il sollevamento a secco con gru e la successiva prova nel pomeriggio, alla presenza sua, dell'avv. CP_7
e del meccanico;
la sua affermazione che “la non si è mai preoccupata CP_5 della vicenda” non scalfisce la riferibilità dell'intervento ai proprietari dell'imbarcazione, atteso che la gestione operativa in contesti di emergenza può essere curata da un referente senza che ciò escluda la obbligazione del titolare a corrispondere il corrispettivo.
In altri termini, le deposizioni convergono sulla esecuzione dell'opera e sulla prova in mare con i proprietari, evidenziando una catena fattuale completa dall'avaria alla rimessa in navigazione, cui si aggiungono i documenti di richiesta del corrispettivo.
Il riferimento dell'opponente alla non idoneità probatoria della fattura e della pro forma non è decisivo nel caso concreto.
È vero che la fattura non costituisce, di per sé, prova del contratto ove questo sia contestato, ma nel presente giudizio essa opera come riscontro documentale di una p. 4 prestazione che è stata oggettivamente eseguita, provata per testi e circostanziata nei suoi passaggi tecnici.
La pro forma attesta la quantificazione del corrispettivo e si salda con le sollecitazioni inviate, che l'opponente non ha specificamente confutato con prova contraria o con allegazioni idonee a individuare un diverso committente che abbia assunto l'obbligazione al posto suo.
Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. trova pertanto applicazione con riguardo alle circostanze puntualmente allegabili dall'opposto (esecuzione, prova con i proprietari, richiesta del corrispettivo), che l'opponente ha contrastato in termini generici, limitandosi a rivendicare la propria presenza in vacanza a Scario senza escludere la partecipazione dei referenti all'interlocuzione con il meccanico, né indicare un soggetto diverso che abbia assunto formalmente l'impegno di pagamento.
Il richiamo dell'opponente al principio per cui la persona nel cui interesse sia richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione se difetta la rappresentanza non può essere inteso in modo assoluto.
In ambito di prestazioni urgenti e necessarie per la salvaguardia del bene,
l'ordinazione dell'intervento da parte del referente presente sul posto e riconducibile ai proprietari del bene, unitamente alla partecipazione dei proprietari alla prova in mare e alla riammissione alla navigazione, costituisce un complesso di fatti concludenti idonei a integrare la ratifica dell'incarico e l'accettazione dell'utilità della prestazione.
Ne consegue che l'obbligazione al pagamento del corrispettivo si radica in capo ai proprietari dell'imbarcazione, in difetto di indicazione di un committente diverso che sia individuato e provato come soggetto obbligato.
Quanto all'istanza ex art. 210 c.p.c. rivolta alla Capitaneria di Porto, il suo accoglimento si rivelerebbe superfluo ai fini decisionali, poiché i fatti logistici e temporali (soccorso, ormeggio, varo) risultano già provati per testi e ammessi nelle linee generali, mentre la questione decisiva è stata risolta nei termini sopra precisati attraverso la valutazione congiunta di testimonianze e documenti.
p. 5 Sulla base di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata, il decreto ingiuntivo deve essere confermato, e, quanto alle somme già versate dall'opponente non sussistono i presupposti per la ripetizione, atteso il definitivo riconoscimento del credito dell'opposto.
A fronte del rigetto della domanda attorea segue la condanna alle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, a propria volta espressione del generale canone della causalità (cfr., in arg., Cass. 25141/06).
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo NO, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2958/2021 emesso il
12/04/2021;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.077,00 euro, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori della parte opposta anticipatari.
Napoli, 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott. Angelo NO
p. 6