Articolo 26 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 25Articolo 27
Versione
20 settembre 1975
Art. 26.
L' articolo 144 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente