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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1415/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1415/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 11 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BUFALINI MAURIZIO Parte_1 Per l'avv. MADIA NICOLA Controparte_1 È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Sofia Grossi
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Bufalini richiama Cass. ordinanza del 4.09.2024 n. 23725.
L'avv. Madia precisa che il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato all'ingiunto tramite PEC.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BUFALINI MAURIZIO, con elezione di domicilio in FIRENZE, PIAZZA DÈ SALTERELLI N. 1, presso il difensore avv. BUFALINI MAURIZIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MADIA NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 7 52100 AREZZO, presso il difensore avv. MADIA NICOLA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, l'avv. ha proposto opposizione, Parte_1 ex artt. 617, comma 1, e 618 bis c.p.c., al precetto notificatogli a mezzo PEC in data 18.04.2024, con il quale la gli intimava il pagamento di complessivi Controparte_1 euro 266.360,12, oltre interessi, in forza e in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 843/2022-2431/2022
R.G. del Tribunale di Firenze.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito la nullità del precetto, per violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., per non avere l'istante indicato nel suddetto precetto la data di notifica del decreto ingiuntivo ed essendo stato indicato, nella relata di notifica, che il procedimento monitorio era incardinato dinnanzi al Tribunale di Lucca, il che impedisce al ricorrente di individuare con certezza quale sia il credito di cui la resistente chiede il pagamento e il titolo che lo sorregge. CP_1
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in accoglimento dell'opposizione proposta ex artt. 617 I° Comma e 618 bis Cpc, dichiarare nullo e inefficace il precetto notificato da
[...]
a mezzo pec in data 18.4.2024 (Doc.1)”. Controparte_1
2 Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dell'Avv. Maurizio Bufalini quale difensore antistatario.”.
Si è costituita in giudizio la , contestando il Controparte_1 ricorso, attesa l'applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., e formulando le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa In ogni caso con vittoria di competenze e spese professionali”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 -
01).
In particolare, con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che: “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:
a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); b) deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); c) deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654, comma secondo, c.p.c.); d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480, comma secondo, c.p.c.). Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede
l'adempimento e del titolo che la sorregge;
tutte, pertanto, compongono lo schema legale astratto dell'atto di precetto. Tali principi sono pacifici nella giurisprudenza di questa Corte da tempi remoti: in tal senso si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 16/05/1968, Rv. 333242 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
3 843 del 15/03/1969, Rv. 339186 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 11/11/1969, Rv. 343920 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1975 del 20/06/1972, Rv. 359093 - 01, fino alle più recenti Sez. 3 - , Sentenza n. 24226 del
30/09/2019, Rv. 655175 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 4705 del 28/02/2018, Rv. 647433 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 - 01. (…) 2.5. Per quanto attiene all'accertamento della fattispecie concreta, esso non è oggetto di contesa tra le parti: è pacifico che il precetto non contenesse la data in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo. Corretta, in definitiva, fu la valutazione del
Tribunale circa la difformità del precetto notificato da XXX rispetto al suo schema legale.
2.6. Quel che tuttavia è mancato, nella sentenza impugnata, è stata l'indagine richiesta dal terzo comma dell'art.
156 c.p.c.: e cioè stabilire se il precetto, nonostante la suddetta mancanza, potesse nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo. Va premesso che il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo era preordinato è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: e al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio. Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede
l'adempimento. Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, e privo dell'indicazione della data di notifica di quest'ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perché non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore;
oppure perché il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze. Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo. Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza
n. 6536 del 28/07/1987, Rv. 454790 - 01, secondo cui l'erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall'art. 480, comma secondo, c.p.c. non determina la nullità del precetto, "qualora
l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)". Nella ampia e dotta motivazione di quella sentenza, cui il
Collegio intende dare qui continuità, si osserva: "gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale,
4 invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo". Tali princìpi furono in seguito ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge. Il Tribunale, pertanto, in applicazione di tali princìpi, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell'atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione”.
Ancora, la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata;
Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018 (Rv. 650240 - 01).
Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente ha dedotto la nullità del precetto de quo esclusivamente per violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., per mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, il che avrebbe impedito al ricorrente di individuare con certezza quale sia il credito di cui la resistente chiede il pagamento e quale sia il titolo che lo sorregge (v. pag. n. 3 del ricorso: “La CP_1
non ha però menzionato la data di notificazione del decreto ingiuntivo (…) In questo CP_1 contesto fattuale la mancata indicazione della supposta data di notificazione del decreto ingiuntivo n.
843/2022-2431/2022 RG del Tribunale di FIRENZE ha impedito e impedisce all'Avv. Parte_1 di individuare con certezza quale sia il credito di cui la chiede il pagamento e quale il titolo CP_1 che lo sorregge ovvero quali siano i contributi previdenziali ipoteticamente impagati nell'arco di 23 anni di iscrizione alla ). CP_1
5 Ebbene, nel caso in esame, non è contestata l'omissione, nell'atto di precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo;
tuttavia, come eccepito da parte resistente in memoria di costituzione, si ritiene che possa trovare applicazione il terzo comma dell'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, non avendo parte opponente specificamente allegato di avere subito un pregiudizio ai propri diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva e conseguente alla suddetta irregolarità formale e non essendovi una effettiva e reale incertezza nella individuazione del creditore, del credito e del titolo esecutivo cui l'atto di precetto si riferisce, non avendo il ricorrente indicato l'esistenza di ulteriori e diversi rapporti debitori riferiti alla resistente e considerato che nel precetto vi è l'indicazione di un adempimento CP_1 parziale del debitore per € 28.100,39 (tanto che il quantum precettato è inferiore all'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo), non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, avendo la resistente dedotto in memoria di costituzione che, a fronte della regolare notifica del decreto CP_1 ingiuntivo de quo, in data 15.12.2022, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, oggetto di parziale esecuzione da parte del ricorrente.
Parte resistente ha, inoltre, dato atto di avere indicato nel precetto la data del provvedimento di esecutorietà (14.12.2023) del decreto ingiuntivo non opposto (profilo non oggetto di contestazione da parte dell'opponente), circostanza dalla quale si inferisce la regolare notifica all'ingiunto del decreto ingiuntivo e la mancata proposizione dell'opposizione nei termini di legge (ciò a fronte delle espressioni dubitative contenute a pag. n. 3 del ricorso in ordine alla avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto).
Non è, peraltro, pertinente rispetto alla fattispecie in esame la pronuncia della Suprema Corte (ord. n.
23725/2024) richiamata da parte ricorrente a verbale della odierna udienza, poiché in quel caso difettava nel precetto la stessa indicazione del titolo esecutivo, ovvero del decreto ingiuntivo, essendo stata indicata soltanto la sentenza che aveva definito il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, notificata unitamente al precetto.
Costituisce, infine, un mero refuso l'indicazione, nella relata di notifica del precetto, del Tribunale di
Lucca, considerato che, nel prosieguo della relata, sono correttamente indicati sia il Tribunale di
Firenze, che il numero di registro generale del procedimento monitorio, che il numero del decreto ingiuntivo.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
6 Considerate le peculiarità della fattispecie e la circostanza che effettivamente nel precetto de quo manca l'indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1415/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1 RESISTENTE
Oggi 11 novembre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. BUFALINI MAURIZIO Parte_1 Per l'avv. MADIA NICOLA Controparte_1 È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Sofia Grossi
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento.
L'avv. Bufalini richiama Cass. ordinanza del 4.09.2024 n. 23725.
L'avv. Madia precisa che il titolo esecutivo è stato regolarmente notificato all'ingiunto tramite PEC.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1415/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BUFALINI MAURIZIO, con elezione di domicilio in FIRENZE, PIAZZA DÈ SALTERELLI N. 1, presso il difensore avv. BUFALINI MAURIZIO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MADIA NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA ROMA N. 7 52100 AREZZO, presso il difensore avv. MADIA NICOLA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, l'avv. ha proposto opposizione, Parte_1 ex artt. 617, comma 1, e 618 bis c.p.c., al precetto notificatogli a mezzo PEC in data 18.04.2024, con il quale la gli intimava il pagamento di complessivi Controparte_1 euro 266.360,12, oltre interessi, in forza e in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 843/2022-2431/2022
R.G. del Tribunale di Firenze.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito la nullità del precetto, per violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., per non avere l'istante indicato nel suddetto precetto la data di notifica del decreto ingiuntivo ed essendo stato indicato, nella relata di notifica, che il procedimento monitorio era incardinato dinnanzi al Tribunale di Lucca, il che impedisce al ricorrente di individuare con certezza quale sia il credito di cui la resistente chiede il pagamento e il titolo che lo sorregge. CP_1
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in accoglimento dell'opposizione proposta ex artt. 617 I° Comma e 618 bis Cpc, dichiarare nullo e inefficace il precetto notificato da
[...]
a mezzo pec in data 18.4.2024 (Doc.1)”. Controparte_1
2 Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc a favore dell'Avv. Maurizio Bufalini quale difensore antistatario.”.
Si è costituita in giudizio la , contestando il Controparte_1 ricorso, attesa l'applicazione alla fattispecie della previsione di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., e formulando le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa In ogni caso con vittoria di competenze e spese professionali”.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione
(nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 -
01).
In particolare, con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che: “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione, infatti, ha il seguente schema legale:
a) non deve essere preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); b) deve "fare menzione" del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654, comma secondo, c.p.c.); c) deve "fare menzione" dell'avvenuta apposizione, in calce al decreto ingiuntivo, della formula esecutiva (art. 654, comma secondo, c.p.c.); d) deve indicare la data di notifica del decreto ingiuntivo (art. 480, comma secondo, c.p.c.). Tutte le suddette indicazioni hanno lo scopo di consentire al debitore l'individuazione inequivoca dell'obbligazione di cui gli si chiede
l'adempimento e del titolo che la sorregge;
tutte, pertanto, compongono lo schema legale astratto dell'atto di precetto. Tali principi sono pacifici nella giurisprudenza di questa Corte da tempi remoti: in tal senso si vedano già Sez. 3, Sentenza n. 1539 del 16/05/1968, Rv. 333242 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
3 843 del 15/03/1969, Rv. 339186 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3677 del 11/11/1969, Rv. 343920 - 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1975 del 20/06/1972, Rv. 359093 - 01, fino alle più recenti Sez. 3 - , Sentenza n. 24226 del
30/09/2019, Rv. 655175 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 4705 del 28/02/2018, Rv. 647433 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 22510 del 23/10/2014, Rv. 633160 - 01. (…) 2.5. Per quanto attiene all'accertamento della fattispecie concreta, esso non è oggetto di contesa tra le parti: è pacifico che il precetto non contenesse la data in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo. Corretta, in definitiva, fu la valutazione del
Tribunale circa la difformità del precetto notificato da XXX rispetto al suo schema legale.
2.6. Quel che tuttavia è mancato, nella sentenza impugnata, è stata l'indagine richiesta dal terzo comma dell'art.
156 c.p.c.: e cioè stabilire se il precetto, nonostante la suddetta mancanza, potesse nel caso concreto avere comunque raggiunto il suo scopo. Va premesso che il raggiungimento dello scopo cui l'atto nullo era preordinato è una circostanza impeditiva della pronuncia sulla nullità: e al pari di questa, pertanto, la sua esistenza va rilevata e dichiarata ex officio. Ciò posto, deve ricordarsi come lo scopo della notifica dell'atto di precetto è, tra gli altri, rendere avvisato il debitore della pretesa creditoria, e consentirgli di individuare quale sia il credito (ed il sotteso titolo esecutivo) di cui gli si chiede
l'adempimento. Se, pertanto, è indubbio che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, e privo dell'indicazione della data di notifica di quest'ultimo, sia nullo, è altresì vero come non possa escludersi che, nello specifico e concreto caso, tale omissione possa non avere ingenerato alcun equivoco od incertezza nel debitore: ad esempio, perché non esistevano altri rapporti di dare-avere tra questi ed il suo creditore;
oppure perché il credito era in altro modo indicato nel precetto senza possibilità di incertezze. Il giudice chiamato a pronunciare la nullità del precetto, pertanto, dopo averne riscontrata la sussistenza in astratto, non può trascurare di accertare in concreto se, per avventura, quella nullità sia stata sanata dal fatto che nessuna incertezza fosse possibile, per il debitore, sull'individuazione del titolo esecutivo. Tale principio venne affermato già da Sez. 3, Sentenza
n. 6536 del 28/07/1987, Rv. 454790 - 01, secondo cui l'erronea indicazione degli elementi formali prescritti dall'art. 480, comma secondo, c.p.c. non determina la nullità del precetto, "qualora
l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso (quali: l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto)". Nella ampia e dotta motivazione di quella sentenza, cui il
Collegio intende dare qui continuità, si osserva: "gli elementi formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma dell'atto processuale,
4 invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante, avulso dallo scopo". Tali princìpi furono in seguito ribaditi da Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009, la quale espressamente afferma che la validità dell'atto di precetto deve essere valutata "alla luce del principio di conservazione, che evita odiose lungaggini", e che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità al cospetto di omissioni puramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto, e quale il titolo che lo sorregge. Il Tribunale, pertanto, in applicazione di tali princìpi, non avrebbe dovuto fermarsi a rilevare la mancanza, nel precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo, ma avrebbe dovuto valutare se dal complesso dell'atto (il precetto) il debitore fu messo, o non fu messo, in condizione di individuare con certezza quale fosse il titolo esecutivo messo in esecuzione”.
Ancora, la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata;
Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018 (Rv. 650240 - 01).
Ciò posto, nella fattispecie, parte ricorrente ha dedotto la nullità del precetto de quo esclusivamente per violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., per mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, il che avrebbe impedito al ricorrente di individuare con certezza quale sia il credito di cui la resistente chiede il pagamento e quale sia il titolo che lo sorregge (v. pag. n. 3 del ricorso: “La CP_1
non ha però menzionato la data di notificazione del decreto ingiuntivo (…) In questo CP_1 contesto fattuale la mancata indicazione della supposta data di notificazione del decreto ingiuntivo n.
843/2022-2431/2022 RG del Tribunale di FIRENZE ha impedito e impedisce all'Avv. Parte_1 di individuare con certezza quale sia il credito di cui la chiede il pagamento e quale il titolo CP_1 che lo sorregge ovvero quali siano i contributi previdenziali ipoteticamente impagati nell'arco di 23 anni di iscrizione alla ). CP_1
5 Ebbene, nel caso in esame, non è contestata l'omissione, nell'atto di precetto, della data di notifica del decreto ingiuntivo;
tuttavia, come eccepito da parte resistente in memoria di costituzione, si ritiene che possa trovare applicazione il terzo comma dell'art. 156 c.p.c., secondo il quale la nullità non può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, non avendo parte opponente specificamente allegato di avere subito un pregiudizio ai propri diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva e conseguente alla suddetta irregolarità formale e non essendovi una effettiva e reale incertezza nella individuazione del creditore, del credito e del titolo esecutivo cui l'atto di precetto si riferisce, non avendo il ricorrente indicato l'esistenza di ulteriori e diversi rapporti debitori riferiti alla resistente e considerato che nel precetto vi è l'indicazione di un adempimento CP_1 parziale del debitore per € 28.100,39 (tanto che il quantum precettato è inferiore all'ammontare del credito portato dal decreto ingiuntivo), non oggetto di contestazione da parte dell'opponente, avendo la resistente dedotto in memoria di costituzione che, a fronte della regolare notifica del decreto CP_1 ingiuntivo de quo, in data 15.12.2022, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo, oggetto di parziale esecuzione da parte del ricorrente.
Parte resistente ha, inoltre, dato atto di avere indicato nel precetto la data del provvedimento di esecutorietà (14.12.2023) del decreto ingiuntivo non opposto (profilo non oggetto di contestazione da parte dell'opponente), circostanza dalla quale si inferisce la regolare notifica all'ingiunto del decreto ingiuntivo e la mancata proposizione dell'opposizione nei termini di legge (ciò a fronte delle espressioni dubitative contenute a pag. n. 3 del ricorso in ordine alla avvenuta notifica del decreto ingiuntivo opposto).
Non è, peraltro, pertinente rispetto alla fattispecie in esame la pronuncia della Suprema Corte (ord. n.
23725/2024) richiamata da parte ricorrente a verbale della odierna udienza, poiché in quel caso difettava nel precetto la stessa indicazione del titolo esecutivo, ovvero del decreto ingiuntivo, essendo stata indicata soltanto la sentenza che aveva definito il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, notificata unitamente al precetto.
Costituisce, infine, un mero refuso l'indicazione, nella relata di notifica del precetto, del Tribunale di
Lucca, considerato che, nel prosieguo della relata, sono correttamente indicati sia il Tribunale di
Firenze, che il numero di registro generale del procedimento monitorio, che il numero del decreto ingiuntivo.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
6 Considerate le peculiarità della fattispecie e la circostanza che effettivamente nel precetto de quo manca l'indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 novembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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