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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 1399/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1399/2022, avente ad oggetto: “FACTORING”.
TRA già in persona del l.r.p.t., con sede in Parte_1 Parte_2 Milano, Via Domenichino n. 5 (C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, in forza di procura allegata in atti, dall'Avv. Monica Fazio (C.F.
e dall'Avv. Ivano Fazio (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il relativo studio, sito in Milano, Via S. Barnaba n. 30;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 (C.F. e P. IVA , con sede legale in , Via Cusmano n. 1, rappresentata e P.IVA_2 CP_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Adriano Tortora (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Roma, via C.F._3 Cicerone n. 49; PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte in data 05.09.2022 e depositato in data 08.09.2022, in persona del l.r.p.t., agiva in giudizio nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., domandando il Controparte_1 pagamento di una serie di importi legati a fatture asseritamente non pagate dalla convenuta, e di cui l'attrice sarebbe stata cessionaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2. Si domandava, nel dettaglio, il pagamento di:
1) € 921.664,50 (o maggiore/minor somma) quale sorte capitale, in relazione ad una serie di fatture per la fornitura di beni e servizi di diversa natura verso la parte convenuta ed impagate, oggetto di cessioni dalle società creditrici originarie in suo favore;
2) interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, secondo i tassi e la decorrenza di cui agli artt. 2 e 5, D. Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali;
1 3) interessi anatocistici sui predetti interessi di mora ex art. 1283 c.c., e calcolati sempre al tasso di cui alle transazioni commerciali, o in subordine al tasso legale, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione;
4) € 9.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, per i costi di recupero delle somme di cui alle fatture poste a base della sorte capitale;
5) € 46.899,26 per il mancato pagamento della nota debito interessi (NDI) maturata a seguito del ritardato pagamento di altre fatture rispetto a quelle di cui al punto 1);
6) interessi anatocistici sugli interessi primari di cui al punto precedente, con le stesse indicazioni di cui al punto 3);
1.3. In subordine, si proponeva omologa domanda per indennizzo da arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta eccepiva:
a) la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 comma 2 n. 4 c.p.c., per mancata chiarezza e intellegibilità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
b) l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., o in subordine decennale ex art. 2946 c.c.;
c) la mancanza della prova scritta ad substantiam della fonte del credito, per non avere parte attrice provato l'esistenza del rapporto posto alla base delle somme asseritamente dovute e non avere prodotto i contratti relativi alle forniture i cui crediti sono stati azionati, con violazione degli artt. 16- 17 R.D. 2440/1923;
d) l'insussistenza della pretesa creditoria in relazione al fatto che alcune fatture erano state pagate al precedente titolare del rapporto, altre stornate e/o chiuse con altre fatture ed altre ancora erano state rifiutate in quanto affette da vizi;
e) l'inammissibilità della subordinata domanda spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c., ritenuto il carattere di residualità della stessa rispetto all'azione contrattuale;
f) conseguentemente, la non debenza dei chiesti interessi moratori e anatocistici per insussistenza del credito e per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1283 c.c.;
2.2. Domandava, pertanto, dichiararsi la nullità della citazione, o comunque il rigetto della domanda attorea, o in subordine l'accoglimento nei limiti del dovuto con vittoria di spese.
3. In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice dava atto di un parziale pagamento della sorte capitale nonché dell'integrale pagamento del credito relativo alla NDI, e pertanto riduceva la sorte capitale richiesta ad € 184.879,27, ed eliminava i capi di domanda indicati al par.
1.2. punti 5) e 6).
4. Rifiutata dalle parti una proposta conciliativa giudiziale, con ordinanza del 05.12.2024 si procedeva all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (con eccezione di quella allegata alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), e al rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, quindi veniva disposta CT contabile. All'udienza del 25.06.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni. Con ordinanza del 26.06.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando il assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 15.10.2025.
§§§
2 1. Nella presente causa l'attrice domanda nei confronti della convenuta il pagamento di una serie di importi legati a fatture per somministrazione di beni e servizi di diversa natura, oltre interessi ed accessori di vario genere. Precisandosi che ella non è l'emittente delle fatture medesime (in quanto gli effettivi fornitori dei beni e servizi che ne costituiscono oggetto sono le società: CP_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 e , bensì cessionaria dei crediti basati sulle suddette fatture.
[...] CP_15
2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione preliminare di nullità della citazione, avanzata da parte convenuta. Infatti, la domanda, per come formulata, consente l'identificazione certa di petitum e causa petendi, in quanto, pur nella sua sinteticità, fa perfettamente comprendere che quanto viene richiesto è la condanna al pagamento di somme di denaro, e il titolo per il quale si richiede il pagamento è l'asserita titolarità di crediti contrattuali (o in subordine, per arricchimento ingiustificato), oggetto di cessione in proprio favore dalle predette plurime società per forniture di beni e prestazione di servizi. In questo senso, non si ravvisa allora assolutamente la dedotta nullità, in quanto l'art. 164, comma 2, n. 4, c.p.c. fa riferimento all'ipotesi in cui il petitum sia omesso o assolutamente incerto, ovvero manchi l'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Ciò che certamente non sussiste nel caso di specie.
3. Ancora, e prima di passare all'esame del merito, va ricordato come per la parte è possibile precisare e modificare in riduzione, nonché operare rinuncia a capi di domanda, in conformità al c.d. principio dispositivo che governa il processo civile, certamente fino almeno alla precisazione delle conclusioni. Se non addirittura oltre, con rilevanza altresì in tal senso della comparsa conclusionale (Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007 - 01)). E allora questo giudice ritiene di dover limitare la sua cognizione al più ristretto oggetto contemplato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che relativamente alla sorte capitale è stato ridimensionato ad € 184.879,27 e che in relazione alla voce relativa alla nota debito interessi (NDI) e relativi interessi è stata azzerata (meglio si preciserà nei successivi paragrafi che valenza dare a tale rideterminazione).
4. Venendo dunque al merito, sappiamo che, in base ai principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.". E, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, si ricorda lo storico insegnamento di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01), per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […],” (conformi, in tempi più recenti, ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv. 634361 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)). Sulla base di tali fondamentali coordinate, nonché dell'analisi tecnica svolta dalla CT contabile, che si ritiene metodologicamente corretta, sufficientemente motivata e priva di vizi logici, e dunque adeguato ausilio alla decisione, si può procedere all'esame dei vari capi di domanda.
4.1. Ora, a fondamento della propria legittimazione, quale cessionaria di crediti maturati dagli originari fornitori di beni/prestatori di servizi nei confronti della controparte, parte attrice ha prodotto (cfr. all. da 2 a 17 e da 22 a 30 alla citazione) il complesso dei contratti di cessione formati in scrittura privata autenticata e debitamente notificati tramite PEC al debitore ceduto, e dunque come tali perfettamente opponibili rispetto a quest'ultimo, sulla base del disposto dell'art. 1264 comma 1 c.c., 3 per cui “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
4.2.1. Ancora, in relazione agli elenchi di fatture per le quali parte attrice ha domandato il pagamento, in allegato alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ella ha prodotto (salvo quanto si rileverà immediatamente in seguito sull'analisi della documentazione prodotta, vagliata anche dal consulente in modo condiviso da questo giudice) il complesso delle fatture stesse, unitamente agli ordinativi di fornitura a comprova dell'esecuzione delle prestazioni in favore del debitore ceduto.
4.2.2. Va in questa sede respinta l'eccezione di difetto di forma scritta dei contratti posti a fondamento della cessione, opposta da parte convenuta, sia in ragione del fatto che la normativa invocata, data dagli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 in effetti non indica mai il requisito della forma scritta a pena di nullità, sia in ragione, comunque, della produzione scritta degli ordinativi di fornitura effettuati, sia in ragione della considerazione di coerenza processuale per la quale, se da una parte è vero che la parte convenuta eccepisce il difetto di forma scritta dei contratti, d'altra parte in effetti anzitutto non nega i rapporti in discorso, limitandosi ad addurre il difetto di forma, ma soprattutto: a) già in sede di comparsa di risposta, in relazione a svariate fatture, parte convenuta eccepisce il relativo pagamento, oppure lo storno/chiusura con altre fatture, o il rifiuto di altre per vizi (quali: mancanza dell'ordine; mancanza del codice commerciale;
ordine errato;
mancanza della tripletta), come da prospetto riepilogativo dettagliato contemplato nell'allegato 1; b) ed ancora, in sede di allegati alla sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., produce una consistente serie di ben 36 mandati di pagamento relativi a tali rapporti. Con la conseguenza che, specie in relazione ai pagamenti, delle due l'una: o si sostiene il vizio di forma del rapporto originario, ma allora non si può sostenere di aver pagato (e si intende, indifferentemente al creditore originario o a quello nuovo, in quanto non si contesta la cessione, ma la forma del contratto ceduto); o si sostiene di aver pagato, ed allora sostanzialmente è come se non si contestasse l'esistenza dei contratti in base ai quali sarebbero stati effettuati i pagamenti. Con l'esito, in ragione di quanto sopra detto, della necessaria adesione a tale seconda tesi, che comporta il superamento della relativa eccezione, con concreta sostanziale ammissione dei rapporti oggetto di giudizio.
4.3. Alla luce della consulenza svolta, date le fatture ancora in gioco, vanno esclusi dal calcolo, sia per quanto riguarda la sorte capitale richiesta sia con riferimento agli interessi sulla maggiore sorte inizialmente azionata, gli importi portati:
a) dalla fattura n. 2223052166 del fornitore in quanto risulta essere stata Controparte_5 rifiutata;
b) dalle fatture dei fornitori e in quanto manca la Controparte_6 Controparte_13 ricevuta di consegna della fattura, come infatti il consulente (cfr. pag. 6 consulenza) ha correttamente chiarito che “Premesso che i crediti oggetto del presente procedimento portano data fattura dall'esercizio 2021 a seguire e che per tale periodo risulta obbligatoria l'emissione delle fatture in formato elettronico, ai fini della regolare emissione della fattura elettronica si è provveduto a verificare la documentazione in atti attestante l'avvenuto regolare interscambio SDI, rappresentato nel caso specifico dalla presenza o meno della ricevuta consegna.”;
c) dalle fatture del fornitore nn. 22052145 e 22045371, in quanto nelle stesse fatture si CP_7 evince che manca il relativo ordine e cig (codice identificativo di gara);
d) dalle fatture del fornitore nn. 1623390, 1623391, 1623433, 1623450, 1623460, Controparte_9 1627953, 1628085, 1628086, 1628842, 1629016, 1629017, 1629061, 1629075, 1632522, 1632523 e 1632524, in quanto risultano tutte rifiutate per diversi motivi specificamente indicati dal CT (cfr. pagg. 2 e 3 dello schema di sviluppo del credito e accessori – parte 1, allegato alla consulenza, alle cui motivazioni si rinvia integralmente).
4 4.4. Dal canto suo, in relazione ai 36 mandati di pagamento prodotti da parte convenuta, correttamente il CT ha ritenuto di non considerarli idonei a una prova del pagamento, per mancanza del carattere quietanzato degli stessi (cfr. consulenza a pag. 7). Infatti, il mandato di pagamento, ove non riscontrato in modo siffatto, appare come prova insufficiente, in quanto difetta della attestazione dell'effettiva ricezione del pagamento. Per cui, eventuali pagamenti effettuati da parte convenuta in tanto possono essere considerati, in quanto eventualmente ricompresi nella riduzione della pretesa, genericamente operata per ricezione di pagamenti, peraltro imprecisata nel tempo, da parte attrice a partire dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
4.5. Non merita, invece, di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti per la sorte capitale, ritenuta estremamente generica e priva di allegazioni a sostegno, anche considerato, con valutazione tranciante, che le fatture in questione risultano essere state emesse quantomeno nell'anno 2021, e dunque in tempi estremamente vicini all'inizio della causa, e dunque del tutto incompatibili anche con una prescrizione breve quinquennale.
4.6. Quanto alle osservazioni di parte attrice alla CT, devono farsi le seguenti considerazioni.
4.6.1. In ordine alla richiesta di aggiungere € 68.081,60 in sorte capitale, il CT correttamente rileva di confermare invece lo scomputo della somma in discorso, atteso che non è stata fornita la prova di regolare trasmissione delle fatture, essendone onerata parte attrice ex art. 2697 c.c., e non potendo assumere carattere di equivalenza l'affermazione della menzione delle suddette fatture nel contratto di cessione (essendo vicenda intercorrente tra cedente e cessionario), oppure che esse risultano trasmesse elettronicamente (essendo proprio la prova richiesta quella necessaria per affermare questo assunto), o che parte convenuta non le abbia contestate, pur avendole ricevute (essendo appunto quest'ultimo presupposto non provato).
4.6.2. In ordine alla doglianza sugli interessi moratori, perché non si sarebbe tenuto conto degli
“interessi di mora maturati sulle fatture saldate in ritardo ed incluse nel giudizio oggetto di CT”, preliminarmente ed in modo troncante rispetto alle stesse considerazioni del CT, valgano le seguenti:
a) anzitutto, a partire dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati rinunciati i capi di domanda relativi a nota di debito e relativi interessi, e dunque, a scanso di ogni equivoco, non possono essere a posteriori recuperate;
b) anche a riferirsi all'asserita ricezione di pagamenti che hanno notevolmente abbattuto la sorte capitale richiesta, parte attrice non ha mai operato una specifica e comprovata menzione del momento del relativo pagamento, con la conseguenza che rimane in sé labiale il fatto che i pagamenti siano stati effettuati a causa in corso, e pertanto devono ritenersi, in danno di parte attrice, di base oggetto di rideterminazione al ribasso della domanda a prescindere dalla prova del pagamento, o comunque deve ritenersi che il pagamento fosse già avvenuto prima dell'introduzione del presente giudizio;
con la conseguenza della correttezza della mancata considerazione ad opera del CT.
5. Pertanto, essendone provati parzialmente i relativi fatti costitutivi, merita parziale accoglimento la domanda avente ad oggetto anzitutto la sorte capitale, come ben calcolata dal CT, ed analiticamente sviluppata in consulenza (cfr. la colonna “P” degli schemi di sviluppo del credito) per un ammontare di € 66.623,62 (cfr. schema finale a pag. 24, voce A).
6.1. Quanto alla domanda di pagamento degli interessi di mora, secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 (per come riformato dal D. Lgs. n. 192/2012), si ricorda che tale decreto è applicabile alle c.d. transazioni commerciali, ossia “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.” (art. 2, comma 1, lett. a)).
5 6.2. I rapporti da cui sono stati generati i crediti per sorte capitale assumono certamente questa caratteristica, in quanto si tratta di rapporti di fornitura di beni o prestazioni di servizi da un soggetto economico nei confronti di pubblica amministrazione.
6.3. Ancora, per la loro determinazione viene in ausilio a questo giudice la valutazione operata dal consulente nominato, che si condivide in quanto elaborata secondo i migliori criteri e metodologie matematiche, e che ha operato l'esatta determinazione del credito sulla base di quanto risulta provato documentalmente. Andranno quindi riconosciuti tali interessi sulla sorte capitale che è stata oggetto di domanda finale (anche alla luce delle riflessioni svolte al precedente par. 4.6.2.), per come correttamente limitata dal CT. E ciò secondo le relative regole di decorrenza (ossia dal giorno successivo a quello di scadenza per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, essendo stata data prova del recapito delle fatture stesse), e di quantificazione (secondo il tasso previsto dalla normativa speciale), di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002. Ciò che al tempo della consulenza evidenzia (cfr. la colonna “Q” degli schemi di sviluppo del credito) interessi di mora per € 628,41 (cfr. schema finale a pag. 24, voce B) e maturandi fino al saldo.
7. Conseguentemente, vanno riconosciuti anche gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale, in quanto come noto, l'art. 1283 c.c. stabilisce che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”. Complesso di condizioni che nel caso di specie sussistono per i crediti indicati nella colonna “R” di cui allo schema di sviluppo del credito e accessori – parte 2, allegato alla consulenza, avendosi una specifica domanda al riguardo, la data di emissione delle fatture oggetto di domanda, e la mora, protratta per oltre sei mesi, come si ricava dalle stesse fatture e sempre al tasso speciale della disciplina delle transazioni commerciali. Importo stimato dal consulente (al tempo della consulenza, cfr. la colonna “T” degli schemi di sviluppo del credito) ad un maturato di € 19.576,39 (cfr. schema finale a pag. 24, voce C). E maturando fino al saldo.
8. Ancora, va riconosciuta all'attrice la somma di € 40,00 per fattura (in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale), a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito, prevista dall'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. 192/2012, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e per cui “2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.” Ciò che in relazione alle n. 14 fatture ammissibili tra quelle originariamente azionate, dà luogo (cfr. la colonna “U” degli schemi di sviluppo del credito) ad un importo di € 560,00 (cfr. schema finale a pag. 24, voce D).
9. In relazione a tutto quanto non è stato provato da parte attrice in ordine alla relazione di tipo contrattuale, va rigettata la subordinata domanda di arricchimento senza causa, attesa la sua stretta residualità, che deve intendersi come sinonimo di carenza originaria del titolo principale, e che non è invece compatibile con l'ipotesi in cui la domanda proposta in via principale (nella specie, di tipo contrattuale) sia stata accolta solo in parte, in ragione di difetto di prova di un qualche suo presupposto, non potendosi configurare come uno strumento volto a supplire al difetto di prova (cfr. arg. ex Cass. Civ. Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447 - 01) e successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024 (Rv. 672490 - 01)).
10.1. Quanto alle spese di giudizio, esse comunque seguono la soccombenza (nonostante la notevolissima riduzione della pretesa rispetto a quella iniziale, cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01), e nonostante il rigetto della domanda di arricchimento, in quanto subordinata), e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di
6 cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il criterio del decisum (che nel caso di specie, comunque, si ritiene debba essere applicato per desumere il valore della causa ai fini delle spese, in quanto, come già si accennava sopra al par. 4.6.2., non è data prova che la riduzione delle pretese attoree sia stata frutto di pagamenti operati da parte convenuta in corso di causa e non in precedenza).
10.2. Secondo lo stesso criterio, a carico definitivo della parte convenuta si pongono le spese di CT, come già liquidate con decreto del 29.06.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1399/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale dei corrispondenti capi di domanda attorea, parte convenuta , in persona del Controparte_1 l.r.p.t., al pagamento in favore di parte attrice in persona del l.r.p.t.: Parte_1
a) di € 66.623,62, quale sorte capitale per crediti su fatture indicate al par. 4 della parte motiva;
b) degli interessi moratori sulla predetta sorte capitale, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nella misura di un maturato (al tempo della CT, indicato al 04.04.2025) di € 628,41, e maturando fino al saldo;
c) degli interessi anatocistici, maturati e maturandi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, nella misura di un maturato (al tempo della CT, indicato al 04.04.2025) di € 19.576,39, e maturando fino al saldo;
d) di € 560,00 ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002 quale risarcimento dei costi per recupero delle fatture ammissibili e costituenti sorte capitale;
2) RIGETTA per il resto le domande proposte;
3) CONDANNA parte convenuta Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di parte attrice
[...] Parte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 8.461,80 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
4) PONE a definitivo carico della parte convenuta Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., le spese di CT, come liquidate con decreto del
[...] 29.06.2025;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 18.10.2025
Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 1399/2022, avente ad oggetto: “FACTORING”.
TRA già in persona del l.r.p.t., con sede in Parte_1 Parte_2 Milano, Via Domenichino n. 5 (C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, in forza di procura allegata in atti, dall'Avv. Monica Fazio (C.F.
e dall'Avv. Ivano Fazio (C.F. ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il relativo studio, sito in Milano, Via S. Barnaba n. 30;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 (C.F. e P. IVA , con sede legale in , Via Cusmano n. 1, rappresentata e P.IVA_2 CP_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Adriano Tortora (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Roma, via C.F._3 Cicerone n. 49; PARTE CONVENUTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte in data 05.09.2022 e depositato in data 08.09.2022, in persona del l.r.p.t., agiva in giudizio nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., domandando il Controparte_1 pagamento di una serie di importi legati a fatture asseritamente non pagate dalla convenuta, e di cui l'attrice sarebbe stata cessionaria, con vittoria di spese e compensi di lite.
1.2. Si domandava, nel dettaglio, il pagamento di:
1) € 921.664,50 (o maggiore/minor somma) quale sorte capitale, in relazione ad una serie di fatture per la fornitura di beni e servizi di diversa natura verso la parte convenuta ed impagate, oggetto di cessioni dalle società creditrici originarie in suo favore;
2) interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, secondo i tassi e la decorrenza di cui agli artt. 2 e 5, D. Lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali;
1 3) interessi anatocistici sui predetti interessi di mora ex art. 1283 c.c., e calcolati sempre al tasso di cui alle transazioni commerciali, o in subordine al tasso legale, con decorrenza dalla data di notificazione della citazione;
4) € 9.480,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002, per i costi di recupero delle somme di cui alle fatture poste a base della sorte capitale;
5) € 46.899,26 per il mancato pagamento della nota debito interessi (NDI) maturata a seguito del ritardato pagamento di altre fatture rispetto a quelle di cui al punto 1);
6) interessi anatocistici sugli interessi primari di cui al punto precedente, con le stesse indicazioni di cui al punto 3);
1.3. In subordine, si proponeva omologa domanda per indennizzo da arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c.
2.1. Costituitasi tempestivamente in giudizio, parte convenuta eccepiva:
a) la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 comma 2 n. 4 c.p.c., per mancata chiarezza e intellegibilità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda;
b) l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., o in subordine decennale ex art. 2946 c.c.;
c) la mancanza della prova scritta ad substantiam della fonte del credito, per non avere parte attrice provato l'esistenza del rapporto posto alla base delle somme asseritamente dovute e non avere prodotto i contratti relativi alle forniture i cui crediti sono stati azionati, con violazione degli artt. 16- 17 R.D. 2440/1923;
d) l'insussistenza della pretesa creditoria in relazione al fatto che alcune fatture erano state pagate al precedente titolare del rapporto, altre stornate e/o chiuse con altre fatture ed altre ancora erano state rifiutate in quanto affette da vizi;
e) l'inammissibilità della subordinata domanda spiegata ai sensi dell'art. 2041 c.c., ritenuto il carattere di residualità della stessa rispetto all'azione contrattuale;
f) conseguentemente, la non debenza dei chiesti interessi moratori e anatocistici per insussistenza del credito e per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 1283 c.c.;
2.2. Domandava, pertanto, dichiararsi la nullità della citazione, o comunque il rigetto della domanda attorea, o in subordine l'accoglimento nei limiti del dovuto con vittoria di spese.
3. In sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte attrice dava atto di un parziale pagamento della sorte capitale nonché dell'integrale pagamento del credito relativo alla NDI, e pertanto riduceva la sorte capitale richiesta ad € 184.879,27, ed eliminava i capi di domanda indicati al par.
1.2. punti 5) e 6).
4. Rifiutata dalle parti una proposta conciliativa giudiziale, con ordinanza del 05.12.2024 si procedeva all'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (con eccezione di quella allegata alla terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte attrice), e al rigetto delle istanze istruttorie di parte attrice, quindi veniva disposta CT contabile. All'udienza del 25.06.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni. Con ordinanza del 26.06.2025, questo Giudice poneva la causa in decisione assegnando il assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 15.10.2025.
§§§
2 1. Nella presente causa l'attrice domanda nei confronti della convenuta il pagamento di una serie di importi legati a fatture per somministrazione di beni e servizi di diversa natura, oltre interessi ed accessori di vario genere. Precisandosi che ella non è l'emittente delle fatture medesime (in quanto gli effettivi fornitori dei beni e servizi che ne costituiscono oggetto sono le società: CP_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 e , bensì cessionaria dei crediti basati sulle suddette fatture.
[...] CP_15
2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione preliminare di nullità della citazione, avanzata da parte convenuta. Infatti, la domanda, per come formulata, consente l'identificazione certa di petitum e causa petendi, in quanto, pur nella sua sinteticità, fa perfettamente comprendere che quanto viene richiesto è la condanna al pagamento di somme di denaro, e il titolo per il quale si richiede il pagamento è l'asserita titolarità di crediti contrattuali (o in subordine, per arricchimento ingiustificato), oggetto di cessione in proprio favore dalle predette plurime società per forniture di beni e prestazione di servizi. In questo senso, non si ravvisa allora assolutamente la dedotta nullità, in quanto l'art. 164, comma 2, n. 4, c.p.c. fa riferimento all'ipotesi in cui il petitum sia omesso o assolutamente incerto, ovvero manchi l'esposizione dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Ciò che certamente non sussiste nel caso di specie.
3. Ancora, e prima di passare all'esame del merito, va ricordato come per la parte è possibile precisare e modificare in riduzione, nonché operare rinuncia a capi di domanda, in conformità al c.d. principio dispositivo che governa il processo civile, certamente fino almeno alla precisazione delle conclusioni. Se non addirittura oltre, con rilevanza altresì in tal senso della comparsa conclusionale (Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 3453 del 07/02/2024 (Rv. 670007 - 01)). E allora questo giudice ritiene di dover limitare la sua cognizione al più ristretto oggetto contemplato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., che relativamente alla sorte capitale è stato ridimensionato ad € 184.879,27 e che in relazione alla voce relativa alla nota debito interessi (NDI) e relativi interessi è stata azzerata (meglio si preciserà nei successivi paragrafi che valenza dare a tale rideterminazione).
4. Venendo dunque al merito, sappiamo che, in base ai principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.". E, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, si ricorda lo storico insegnamento di Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 (Rv. 549956 - 01), per cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […],” (conformi, in tempi più recenti, ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 (Rv. 618664 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015 (Rv. 634361 - 01); Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 13685 del 21/05/2019 (Rv. 654047 - 01)). Sulla base di tali fondamentali coordinate, nonché dell'analisi tecnica svolta dalla CT contabile, che si ritiene metodologicamente corretta, sufficientemente motivata e priva di vizi logici, e dunque adeguato ausilio alla decisione, si può procedere all'esame dei vari capi di domanda.
4.1. Ora, a fondamento della propria legittimazione, quale cessionaria di crediti maturati dagli originari fornitori di beni/prestatori di servizi nei confronti della controparte, parte attrice ha prodotto (cfr. all. da 2 a 17 e da 22 a 30 alla citazione) il complesso dei contratti di cessione formati in scrittura privata autenticata e debitamente notificati tramite PEC al debitore ceduto, e dunque come tali perfettamente opponibili rispetto a quest'ultimo, sulla base del disposto dell'art. 1264 comma 1 c.c., 3 per cui “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”
4.2.1. Ancora, in relazione agli elenchi di fatture per le quali parte attrice ha domandato il pagamento, in allegato alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ella ha prodotto (salvo quanto si rileverà immediatamente in seguito sull'analisi della documentazione prodotta, vagliata anche dal consulente in modo condiviso da questo giudice) il complesso delle fatture stesse, unitamente agli ordinativi di fornitura a comprova dell'esecuzione delle prestazioni in favore del debitore ceduto.
4.2.2. Va in questa sede respinta l'eccezione di difetto di forma scritta dei contratti posti a fondamento della cessione, opposta da parte convenuta, sia in ragione del fatto che la normativa invocata, data dagli artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 in effetti non indica mai il requisito della forma scritta a pena di nullità, sia in ragione, comunque, della produzione scritta degli ordinativi di fornitura effettuati, sia in ragione della considerazione di coerenza processuale per la quale, se da una parte è vero che la parte convenuta eccepisce il difetto di forma scritta dei contratti, d'altra parte in effetti anzitutto non nega i rapporti in discorso, limitandosi ad addurre il difetto di forma, ma soprattutto: a) già in sede di comparsa di risposta, in relazione a svariate fatture, parte convenuta eccepisce il relativo pagamento, oppure lo storno/chiusura con altre fatture, o il rifiuto di altre per vizi (quali: mancanza dell'ordine; mancanza del codice commerciale;
ordine errato;
mancanza della tripletta), come da prospetto riepilogativo dettagliato contemplato nell'allegato 1; b) ed ancora, in sede di allegati alla sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., produce una consistente serie di ben 36 mandati di pagamento relativi a tali rapporti. Con la conseguenza che, specie in relazione ai pagamenti, delle due l'una: o si sostiene il vizio di forma del rapporto originario, ma allora non si può sostenere di aver pagato (e si intende, indifferentemente al creditore originario o a quello nuovo, in quanto non si contesta la cessione, ma la forma del contratto ceduto); o si sostiene di aver pagato, ed allora sostanzialmente è come se non si contestasse l'esistenza dei contratti in base ai quali sarebbero stati effettuati i pagamenti. Con l'esito, in ragione di quanto sopra detto, della necessaria adesione a tale seconda tesi, che comporta il superamento della relativa eccezione, con concreta sostanziale ammissione dei rapporti oggetto di giudizio.
4.3. Alla luce della consulenza svolta, date le fatture ancora in gioco, vanno esclusi dal calcolo, sia per quanto riguarda la sorte capitale richiesta sia con riferimento agli interessi sulla maggiore sorte inizialmente azionata, gli importi portati:
a) dalla fattura n. 2223052166 del fornitore in quanto risulta essere stata Controparte_5 rifiutata;
b) dalle fatture dei fornitori e in quanto manca la Controparte_6 Controparte_13 ricevuta di consegna della fattura, come infatti il consulente (cfr. pag. 6 consulenza) ha correttamente chiarito che “Premesso che i crediti oggetto del presente procedimento portano data fattura dall'esercizio 2021 a seguire e che per tale periodo risulta obbligatoria l'emissione delle fatture in formato elettronico, ai fini della regolare emissione della fattura elettronica si è provveduto a verificare la documentazione in atti attestante l'avvenuto regolare interscambio SDI, rappresentato nel caso specifico dalla presenza o meno della ricevuta consegna.”;
c) dalle fatture del fornitore nn. 22052145 e 22045371, in quanto nelle stesse fatture si CP_7 evince che manca il relativo ordine e cig (codice identificativo di gara);
d) dalle fatture del fornitore nn. 1623390, 1623391, 1623433, 1623450, 1623460, Controparte_9 1627953, 1628085, 1628086, 1628842, 1629016, 1629017, 1629061, 1629075, 1632522, 1632523 e 1632524, in quanto risultano tutte rifiutate per diversi motivi specificamente indicati dal CT (cfr. pagg. 2 e 3 dello schema di sviluppo del credito e accessori – parte 1, allegato alla consulenza, alle cui motivazioni si rinvia integralmente).
4 4.4. Dal canto suo, in relazione ai 36 mandati di pagamento prodotti da parte convenuta, correttamente il CT ha ritenuto di non considerarli idonei a una prova del pagamento, per mancanza del carattere quietanzato degli stessi (cfr. consulenza a pag. 7). Infatti, il mandato di pagamento, ove non riscontrato in modo siffatto, appare come prova insufficiente, in quanto difetta della attestazione dell'effettiva ricezione del pagamento. Per cui, eventuali pagamenti effettuati da parte convenuta in tanto possono essere considerati, in quanto eventualmente ricompresi nella riduzione della pretesa, genericamente operata per ricezione di pagamenti, peraltro imprecisata nel tempo, da parte attrice a partire dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
4.5. Non merita, invece, di trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione dei crediti per la sorte capitale, ritenuta estremamente generica e priva di allegazioni a sostegno, anche considerato, con valutazione tranciante, che le fatture in questione risultano essere state emesse quantomeno nell'anno 2021, e dunque in tempi estremamente vicini all'inizio della causa, e dunque del tutto incompatibili anche con una prescrizione breve quinquennale.
4.6. Quanto alle osservazioni di parte attrice alla CT, devono farsi le seguenti considerazioni.
4.6.1. In ordine alla richiesta di aggiungere € 68.081,60 in sorte capitale, il CT correttamente rileva di confermare invece lo scomputo della somma in discorso, atteso che non è stata fornita la prova di regolare trasmissione delle fatture, essendone onerata parte attrice ex art. 2697 c.c., e non potendo assumere carattere di equivalenza l'affermazione della menzione delle suddette fatture nel contratto di cessione (essendo vicenda intercorrente tra cedente e cessionario), oppure che esse risultano trasmesse elettronicamente (essendo proprio la prova richiesta quella necessaria per affermare questo assunto), o che parte convenuta non le abbia contestate, pur avendole ricevute (essendo appunto quest'ultimo presupposto non provato).
4.6.2. In ordine alla doglianza sugli interessi moratori, perché non si sarebbe tenuto conto degli
“interessi di mora maturati sulle fatture saldate in ritardo ed incluse nel giudizio oggetto di CT”, preliminarmente ed in modo troncante rispetto alle stesse considerazioni del CT, valgano le seguenti:
a) anzitutto, a partire dalla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., sono stati rinunciati i capi di domanda relativi a nota di debito e relativi interessi, e dunque, a scanso di ogni equivoco, non possono essere a posteriori recuperate;
b) anche a riferirsi all'asserita ricezione di pagamenti che hanno notevolmente abbattuto la sorte capitale richiesta, parte attrice non ha mai operato una specifica e comprovata menzione del momento del relativo pagamento, con la conseguenza che rimane in sé labiale il fatto che i pagamenti siano stati effettuati a causa in corso, e pertanto devono ritenersi, in danno di parte attrice, di base oggetto di rideterminazione al ribasso della domanda a prescindere dalla prova del pagamento, o comunque deve ritenersi che il pagamento fosse già avvenuto prima dell'introduzione del presente giudizio;
con la conseguenza della correttezza della mancata considerazione ad opera del CT.
5. Pertanto, essendone provati parzialmente i relativi fatti costitutivi, merita parziale accoglimento la domanda avente ad oggetto anzitutto la sorte capitale, come ben calcolata dal CT, ed analiticamente sviluppata in consulenza (cfr. la colonna “P” degli schemi di sviluppo del credito) per un ammontare di € 66.623,62 (cfr. schema finale a pag. 24, voce A).
6.1. Quanto alla domanda di pagamento degli interessi di mora, secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 (per come riformato dal D. Lgs. n. 192/2012), si ricorda che tale decreto è applicabile alle c.d. transazioni commerciali, ossia “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.” (art. 2, comma 1, lett. a)).
5 6.2. I rapporti da cui sono stati generati i crediti per sorte capitale assumono certamente questa caratteristica, in quanto si tratta di rapporti di fornitura di beni o prestazioni di servizi da un soggetto economico nei confronti di pubblica amministrazione.
6.3. Ancora, per la loro determinazione viene in ausilio a questo giudice la valutazione operata dal consulente nominato, che si condivide in quanto elaborata secondo i migliori criteri e metodologie matematiche, e che ha operato l'esatta determinazione del credito sulla base di quanto risulta provato documentalmente. Andranno quindi riconosciuti tali interessi sulla sorte capitale che è stata oggetto di domanda finale (anche alla luce delle riflessioni svolte al precedente par. 4.6.2.), per come correttamente limitata dal CT. E ciò secondo le relative regole di decorrenza (ossia dal giorno successivo a quello di scadenza per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, essendo stata data prova del recapito delle fatture stesse), e di quantificazione (secondo il tasso previsto dalla normativa speciale), di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002. Ciò che al tempo della consulenza evidenzia (cfr. la colonna “Q” degli schemi di sviluppo del credito) interessi di mora per € 628,41 (cfr. schema finale a pag. 24, voce B) e maturandi fino al saldo.
7. Conseguentemente, vanno riconosciuti anche gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale, in quanto come noto, l'art. 1283 c.c. stabilisce che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”. Complesso di condizioni che nel caso di specie sussistono per i crediti indicati nella colonna “R” di cui allo schema di sviluppo del credito e accessori – parte 2, allegato alla consulenza, avendosi una specifica domanda al riguardo, la data di emissione delle fatture oggetto di domanda, e la mora, protratta per oltre sei mesi, come si ricava dalle stesse fatture e sempre al tasso speciale della disciplina delle transazioni commerciali. Importo stimato dal consulente (al tempo della consulenza, cfr. la colonna “T” degli schemi di sviluppo del credito) ad un maturato di € 19.576,39 (cfr. schema finale a pag. 24, voce C). E maturando fino al saldo.
8. Ancora, va riconosciuta all'attrice la somma di € 40,00 per fattura (in relazione alle fatture di cui alla sorte capitale), a titolo di risarcimento per le spese di recupero del credito, prevista dall'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. 192/2012, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.02.2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e per cui “2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.” Ciò che in relazione alle n. 14 fatture ammissibili tra quelle originariamente azionate, dà luogo (cfr. la colonna “U” degli schemi di sviluppo del credito) ad un importo di € 560,00 (cfr. schema finale a pag. 24, voce D).
9. In relazione a tutto quanto non è stato provato da parte attrice in ordine alla relazione di tipo contrattuale, va rigettata la subordinata domanda di arricchimento senza causa, attesa la sua stretta residualità, che deve intendersi come sinonimo di carenza originaria del titolo principale, e che non è invece compatibile con l'ipotesi in cui la domanda proposta in via principale (nella specie, di tipo contrattuale) sia stata accolta solo in parte, in ragione di difetto di prova di un qualche suo presupposto, non potendosi configurare come uno strumento volto a supplire al difetto di prova (cfr. arg. ex Cass. Civ. Sentenza n. 33954 del 05/12/2023 (Rv. 669447 - 01) e successive Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 del 13/03/2024 (Rv. 670623 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27008 del 18/10/2024 (Rv. 672490 - 01)).
10.1. Quanto alle spese di giudizio, esse comunque seguono la soccombenza (nonostante la notevolissima riduzione della pretesa rispetto a quella iniziale, cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01), e nonostante il rigetto della domanda di arricchimento, in quanto subordinata), e si liquidano come in dispositivo, secondo quanto prescritto dai parametri di
6 cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il criterio del decisum (che nel caso di specie, comunque, si ritiene debba essere applicato per desumere il valore della causa ai fini delle spese, in quanto, come già si accennava sopra al par. 4.6.2., non è data prova che la riduzione delle pretese attoree sia stata frutto di pagamenti operati da parte convenuta in corso di causa e non in precedenza).
10.2. Secondo lo stesso criterio, a carico definitivo della parte convenuta si pongono le spese di CT, come già liquidate con decreto del 29.06.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al R.G.C.C. n. 1399/2022, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) CONDANNA, in accoglimento parziale dei corrispondenti capi di domanda attorea, parte convenuta , in persona del Controparte_1 l.r.p.t., al pagamento in favore di parte attrice in persona del l.r.p.t.: Parte_1
a) di € 66.623,62, quale sorte capitale per crediti su fatture indicate al par. 4 della parte motiva;
b) degli interessi moratori sulla predetta sorte capitale, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nella misura di un maturato (al tempo della CT, indicato al 04.04.2025) di € 628,41, e maturando fino al saldo;
c) degli interessi anatocistici, maturati e maturandi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, nella misura di un maturato (al tempo della CT, indicato al 04.04.2025) di € 19.576,39, e maturando fino al saldo;
d) di € 560,00 ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002 quale risarcimento dei costi per recupero delle fatture ammissibili e costituenti sorte capitale;
2) RIGETTA per il resto le domande proposte;
3) CONDANNA parte convenuta Controparte_1
, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di parte attrice
[...] Parte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.713,00 per esborsi ed € 8.461,80 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, ove dovute;
4) PONE a definitivo carico della parte convenuta Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., le spese di CT, come liquidate con decreto del
[...] 29.06.2025;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 18.10.2025
Il Giudice Dario Albergo
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