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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1955/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5282/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401561860 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – anno 2018 n.
112401561860 - per un totale complessivo da versare pari ad € 4.917,00.
Con il ricorso sono stati esposti i seguenti motivi.
In primo luogo, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000, perché non è stato preceduto da alcun contraddittorio preventivo.
In secondo luogo, illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione.
In proposito, ha osservato che “L'atto impugnato, relativo a tributi TARI e TEFA per l'annualità 2018, è stato notificato a mezzo pec in data 2 dicembre 2024, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale".
"Tuttavia, quanto previsto dal citato comma 161, dev'essere coordinato con il contenuto dell'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, il quale, a seguito della pandemia da Covid-19, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 da parte degli uffici degli enti impositori
".
"Pertanto, in relazione ai tributi relativi al 2018, il termine ordinario dei 5 anni scadeva il 31 dicembre 2023, ma, a seguito della previsione normativa di cui al menzionato art. 67, il termine slitta di ulteriori 84 giorni, quindi al 25 marzo 2024".
"Nel caso di specie, la notifica dell'accertamento è avvenuta in data 2 dicembre 2024, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale (fissato al 25 marzo 2024)".
"Ne deriva, dunque, la non debenza dei tributi TARI e TEFA richiesti dal Comune di Roma in relazione agli Immobili per l'annualità 2018”.
In terzo luogo, l'illegittimità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa.
In fatto, gli Immobili di proprietà del Contribuente, nell'anno 2018, sono risultati essere privi:
- di arredamenti, impianti, attrezzature, e, comunque, di licenze o di
- autorizzazioni per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi;
- di collegamenti alla rete elettrica;
- di collegamenti alla rete idrica;
- di collegamenti alla rete gas.
Ad avviso del ricorrente, “per far operare la presunzione semplice sopra descritta è onere del Comune provare, innanzitutto, la presenza di arredamenti, impianti attrezzature o l'attivazione di servizi pubblici (acqua, luce o gas) negli Immobili in contestazione”.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
Roma capitale si è costituita in giudizio, comunicando di aver “in data 19/03/2025, ad esito del riesame della posizione, (…) emesso il doc. n. U250300145005 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11201561860”.
Pertanto, ha chiesto di voler dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento totale dell'avviso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune alle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ATTANASIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5282/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401561860 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro il Comune di Roma Capitale, per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo, per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – anno 2018 n.
112401561860 - per un totale complessivo da versare pari ad € 4.917,00.
Con il ricorso sono stati esposti i seguenti motivi.
In primo luogo, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000, perché non è stato preceduto da alcun contraddittorio preventivo.
In secondo luogo, illegittimità dell'atto impugnato per prescrizione.
In proposito, ha osservato che “L'atto impugnato, relativo a tributi TARI e TEFA per l'annualità 2018, è stato notificato a mezzo pec in data 2 dicembre 2024, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale".
"Tuttavia, quanto previsto dal citato comma 161, dev'essere coordinato con il contenuto dell'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, il quale, a seguito della pandemia da Covid-19, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento dall'8 marzo al 31 maggio 2020 da parte degli uffici degli enti impositori
".
"Pertanto, in relazione ai tributi relativi al 2018, il termine ordinario dei 5 anni scadeva il 31 dicembre 2023, ma, a seguito della previsione normativa di cui al menzionato art. 67, il termine slitta di ulteriori 84 giorni, quindi al 25 marzo 2024".
"Nel caso di specie, la notifica dell'accertamento è avvenuta in data 2 dicembre 2024, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale (fissato al 25 marzo 2024)".
"Ne deriva, dunque, la non debenza dei tributi TARI e TEFA richiesti dal Comune di Roma in relazione agli Immobili per l'annualità 2018”.
In terzo luogo, l'illegittimità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa.
In fatto, gli Immobili di proprietà del Contribuente, nell'anno 2018, sono risultati essere privi:
- di arredamenti, impianti, attrezzature, e, comunque, di licenze o di
- autorizzazioni per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi;
- di collegamenti alla rete elettrica;
- di collegamenti alla rete idrica;
- di collegamenti alla rete gas.
Ad avviso del ricorrente, “per far operare la presunzione semplice sopra descritta è onere del Comune provare, innanzitutto, la presenza di arredamenti, impianti attrezzature o l'attivazione di servizi pubblici (acqua, luce o gas) negli Immobili in contestazione”.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese.
Roma capitale si è costituita in giudizio, comunicando di aver “in data 19/03/2025, ad esito del riesame della posizione, (…) emesso il doc. n. U250300145005 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 11201561860”.
Pertanto, ha chiesto di voler dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della precedente ricostruzione della fattispecie, il ricorso deve essere dichiarato estinto per la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento totale dell'avviso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune alle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00.