Art. 12.
Spetta al Comitato:
1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;
3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della gestione;
5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attivita' della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere sulla misura dei contributi.
Spetta al Comitato:
1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;
3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della gestione;
5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attivita' della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere sulla misura dei contributi.