Articolo 12 della Legge 4 luglio 1959, n. 463
Articolo 11Articolo 13
Versione
28 luglio 1959
Art. 12.
Spetta al Comitato:
1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;
3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;
4) esaminare i bilanci annuali della gestione;
5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attivita' della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
6) dare parere sulla misura dei contributi.
Entrata in vigore il 28 luglio 1959
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente