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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1541 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Catanzaro Lido, via Crotone, n. 9 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rinaldo Sementa (PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, presso i funzionari
Sandra Maria Patanè, Francesco Pronestì (PEC: ) che lo rappresentano Email_2
e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione di carriera
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 22.07.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento (sia giuridico che economico) dell'intera anzianità di servizio maturata antecedentemente alla sua immissione in ruolo, con conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a lei spettanti.
La ricorrente, nello specifico, dichiarava di aver lavorato come personale ATA, alle dipendenze del intimato, per più anni (sin dal 2000) e in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, prima CP_2
1 di ottenere l'indeterminato (il primo settembre 2010) e lamentava l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta – ritenuto difforme alle disposizioni enunciate dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – esplicato nel decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 18 aprile 2019 e avente n. di prot. 1756. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera in atti e vistato dalla ed Controparte_3 ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
2) collocazione nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e ricostruzione del TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del preruolo;
3) condannare il
convenuto a corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali derivanti dalla CP_1 suesposta ricostruzione di carriera, di cui agli elaborati contabili in atti, da intendersi qui riportati e trascritti, per € 7.835,64 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
4) condannare il , in persona del pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_4 spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c..”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contesta Controparte_1 le avverse pretese, e chiede il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda, diretta a ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato antecedentemente alla sua immissione a ruolo, con connesso inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'intera anzianità di servizio effettivamente maturata e con conseguente beneficio delle differenze retributive derivanti, è già stata da questo Ufficio trattata e decisa, con sent. n. 362/2023, pubblicata il 27.04.2023, in virtù della quale «all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da e nei Parte_2 Parte_1 confronti del così provvede: - accoglie il ricorso;
- accerta Controparte_5
e dichiara il diritto di e al riconoscimento integrale, sia a fini Parte_2 Parte_1 giuridici sia a fini economici, del servizio prestato – quali assistenti amministrative – antecedentemente alla data di loro immissione in ruolo (mediante stipula del contratto di assunzione
a tempo indeterminato), come se il rapporto fosse insorto fin dall'origine senza apposizione di termine finale;
- di conseguenza, condanna il , già Controparte_1 [...]
, in persona del e rappresentante legale pro Controparte_6 CP_4 tempore, a inquadrare e nella fascia stipendiale corrispondente Parte_2 Parte_1 all'intera anzianità di servizio maturata;
- condanna, infine, il , Controparte_1 già , in persona del e Controparte_6 CP_4 rappresentante legale pro tempore, al versamento – in favore di e Parte_2 Parte_1
– delle differenze retributive conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, oltre
[...] agli interessi legali dalla data del dovuto a quella del soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite».
2 3. Pertanto, la domanda di non può trovare valorizzazione, ed è da considerarsi Parte_1 inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, giacché una sentenza passata in giudicato risulta esser già intervenuta fra le parti.
4. Peraltro, anche come riportato dal in memoria di costituzione «Qualora due giudizi tra le CP_1 stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 29084/2022).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite, da corrispondere a Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi €800,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Vibo Valentia, 22/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Catanzaro Lido, via Crotone, n. 9 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rinaldo Sementa (PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, presso i funzionari
Sandra Maria Patanè, Francesco Pronestì (PEC: ) che lo rappresentano Email_2
e difendono, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione di carriera
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 22.07.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento (sia giuridico che economico) dell'intera anzianità di servizio maturata antecedentemente alla sua immissione in ruolo, con conseguente versamento delle differenze retributive e contributive a lei spettanti.
La ricorrente, nello specifico, dichiarava di aver lavorato come personale ATA, alle dipendenze del intimato, per più anni (sin dal 2000) e in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, prima CP_2
1 di ottenere l'indeterminato (il primo settembre 2010) e lamentava l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta – ritenuto difforme alle disposizioni enunciate dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – esplicato nel decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 18 aprile 2019 e avente n. di prot. 1756. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) annullare/disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera in atti e vistato dalla ed Controparte_3 ordinare il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi pre-ruolo prestati prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
2) collocazione nella legittima posizione stipendiale riconosciuta dal CCNL comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e ricostruzione del TFR dovuto alla luce del riconoscimento integrale del preruolo;
3) condannare il
convenuto a corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali derivanti dalla CP_1 suesposta ricostruzione di carriera, di cui agli elaborati contabili in atti, da intendersi qui riportati e trascritti, per € 7.835,64 o quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
4) condannare il , in persona del pro-tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_4 spese e dei compensi di causa, oltre IVA e CPA ed accessori come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c..”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , contesta Controparte_1 le avverse pretese, e chiede il rigetto del ricorso con favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda, diretta a ottenere il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato antecedentemente alla sua immissione a ruolo, con connesso inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'intera anzianità di servizio effettivamente maturata e con conseguente beneficio delle differenze retributive derivanti, è già stata da questo Ufficio trattata e decisa, con sent. n. 362/2023, pubblicata il 27.04.2023, in virtù della quale «all'esito della trattazione scritta della causa, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da e nei Parte_2 Parte_1 confronti del così provvede: - accoglie il ricorso;
- accerta Controparte_5
e dichiara il diritto di e al riconoscimento integrale, sia a fini Parte_2 Parte_1 giuridici sia a fini economici, del servizio prestato – quali assistenti amministrative – antecedentemente alla data di loro immissione in ruolo (mediante stipula del contratto di assunzione
a tempo indeterminato), come se il rapporto fosse insorto fin dall'origine senza apposizione di termine finale;
- di conseguenza, condanna il , già Controparte_1 [...]
, in persona del e rappresentante legale pro Controparte_6 CP_4 tempore, a inquadrare e nella fascia stipendiale corrispondente Parte_2 Parte_1 all'intera anzianità di servizio maturata;
- condanna, infine, il , Controparte_1 già , in persona del e Controparte_6 CP_4 rappresentante legale pro tempore, al versamento – in favore di e Parte_2 Parte_1
– delle differenze retributive conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, oltre
[...] agli interessi legali dalla data del dovuto a quella del soddisfo;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite».
2 3. Pertanto, la domanda di non può trovare valorizzazione, ed è da considerarsi Parte_1 inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, giacché una sentenza passata in giudicato risulta esser già intervenuta fra le parti.
4. Peraltro, anche come riportato dal in memoria di costituzione «Qualora due giudizi tra le CP_1 stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo» (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 29084/2022).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna al pagamento delle spese di lite, da corrispondere a Parte_1 [...]
, liquidate in complessivi €800,00, oltre accessori di legge. Controparte_1
Vibo Valentia, 22/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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