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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2188/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2639/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N. 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12276 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19858/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. impugna, nei confronti di Resistente_1 SPA – Società S.p. A. e di COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, l'Avviso di Accertamento n. 12276, notificato in data 02.12.2024, avente ad oggetto TARI, anno 2019 – 2020, per un importo di euro 3.899,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) Illegittimità della Tassa;
2) Sul Quantum del Tributo;
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1) nel merito, dichiarare la nullità delle causali di credito, per quanto di competenza, indicate nell'atto opposto, per le motivazioni di cui al presente atto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui vengano disattese le eccezioni e deduzioni del ricorrente, riformare l'atto opposto liquidando quella minore o diversa somma per la quale l'On Giudicante riterrà raggiunta la prova della effettiva fondatezza ed esigibilità delle causali di credito richieste;
3) condannare in ogni caso, i resistenti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al costituito procuratore, per fattone anticipo».
Si è costituita COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « 1. In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2. Confermare l'avviso di accertamento n. 12276 Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio».
Si è altresì costituita Resistente_1 Società S.P.A, la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «- Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e CPA».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, c. 641 L. 147/2013 presupposto della TARI “è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …”. La soggettività passiva ex art. 1, c. 642 L. 147/2013, invece, ricade sul soggetto che possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nella fattispecie, il sequestro preventivo del cespite risulta essere finalizzato alla confisca e pronunciato ai sensi dell'art. 321 cpp;
ne discende che esso sequestro è finalizzato ad evitare la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato, nonché ad anticiparne la confisca. Dunque, salvo prova contraria il cui onere non può che gravare sull'amministrazione creditrice, la ricorrente non ne aveva, medio tempore, alcuna disponibilità, né aveva alcun onere di dichiarazione, onere che, nella dinamica ordinaria del tributo, grava su chi subentra nel possesso/detenzione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
La particolarità e novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio svoltasi in data 10.11.2025.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2639/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N. 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12276 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19858/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. impugna, nei confronti di Resistente_1 SPA – Società S.p. A. e di COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, l'Avviso di Accertamento n. 12276, notificato in data 02.12.2024, avente ad oggetto TARI, anno 2019 – 2020, per un importo di euro 3.899,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) Illegittimità della Tassa;
2) Sul Quantum del Tributo;
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: « 1) nel merito, dichiarare la nullità delle causali di credito, per quanto di competenza, indicate nell'atto opposto, per le motivazioni di cui al presente atto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui vengano disattese le eccezioni e deduzioni del ricorrente, riformare l'atto opposto liquidando quella minore o diversa somma per la quale l'On Giudicante riterrà raggiunta la prova della effettiva fondatezza ed esigibilità delle causali di credito richieste;
3) condannare in ogni caso, i resistenti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al costituito procuratore, per fattone anticipo».
Si è costituita COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « 1. In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2. Confermare l'avviso di accertamento n. 12276 Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio».
Si è altresì costituita Resistente_1 Società S.P.A, la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «- Rigettare il ricorso proposto dal contribuente;
- Con vittoria di spese ed onorari di giudizi con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, oltre IVA e CPA».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, c. 641 L. 147/2013 presupposto della TARI “è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani …”. La soggettività passiva ex art. 1, c. 642 L. 147/2013, invece, ricade sul soggetto che possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Nella fattispecie, il sequestro preventivo del cespite risulta essere finalizzato alla confisca e pronunciato ai sensi dell'art. 321 cpp;
ne discende che esso sequestro è finalizzato ad evitare la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato, nonché ad anticiparne la confisca. Dunque, salvo prova contraria il cui onere non può che gravare sull'amministrazione creditrice, la ricorrente non ne aveva, medio tempore, alcuna disponibilità, né aveva alcun onere di dichiarazione, onere che, nella dinamica ordinaria del tributo, grava su chi subentra nel possesso/detenzione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
La particolarità e novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli, presso la sede della Corte di giustizia tributaria, nella camera di consiglio svoltasi in data 10.11.2025.