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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 566/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 566/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luca Barone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise, al Corso Vittorio
Emanuele 112 con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
0973/584615, pec: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: “separazione giudiziale”
Conclusioni: Per la ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Senise; Determinare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza pagina 1 di 4 con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere all'ex Parte_1 coniuge l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione di alcun contributo di mantenimento”.
Per il P.M. in data 08/01/2025: “Nulla oppone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 28.04.2021, chiedeva che Parte_1
fosse pronunciata la separazione con esponendo: di avere contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con rito cattolico in data 29.05.1994, in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nel Comune di Senise, annotato al n. 12 P. II Serie S.A. , anno 1994 del registro degli atti del predetto Comune;
che dall'unione coniugale erano nati i figli nato a Persona_1
Chiaromonte il 08.11.1994 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, percettori di reddito di cittadinanza;
che la casa coniugale, ultima residenza comune dei coniugi, posta in Senise alla C.da Rotalupo n. 64 era condotta in locazione dai predetti;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
che il era in stato di detenzione domiciliare;
che non vi erano beni mobili od immobili da dividere CP_1
ad eccezione di un veicolo Audi intestato alla ricorrente ma da sempre utilizzato dal;
Controparte_1
che la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa ma rinunciava a chiedere all'ex coniuge l'assegno di mantenimento;
che rinunciava, altresì, a vantare sulla casa coniugale ogni diritto;
che essendo i figli economicamente autosufficienti, in quanto percettori di reddito di cittadinanza, non vi era alcun obbligo di mantenimento e che il resistente era percettore di redditi da pensione;
che vani erano risultati i tentativi dei coniugi di addivenire alla separazione su basi consensuali.
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del c.c. e dell'art. 706 del c.p.c. chiedeva all'adito
Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere all'ex coniuge Parte_1
l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione a favore dei predetti alcun contributo di mantenimento. Autorizzare la
Sig.ra a lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data Parte_1 dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.”
pagina 2 di 4 All'udienza del 24.11.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ed assegnava alla ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c.
In data 04.12.2021 la ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo e così concludendo: “1) che sia pronunciata la separazione dei coniugi Parte_1
e ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile
[...] Controparte_1
del Comune di Senise;
Determinare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere Parte_1 all'ex coniuge l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione a favore dei predetti alcun contributo di mantenimento. Autorizzare la Sig.ra a lasciare la casa coniugale, entro e non oltre Parte_1 dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà. 4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, motivo per il quale, Controparte_1
all'udienza c.d. figurata del 15.11.2022, il precedente istruttore, dott. Marco Martone, ne dichiarava la contumacia, fissando al contempo l'udienza cartolare del 22.05.2023 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva quindi alcuni differimenti, stante il subentro nella titolarità del procedimento dapprima del dott. , successivamente trasferitosi all'ufficio GIP e, dipoi, dello scrivente, Persona_3
il quale, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alla ricorrente i termini minimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale. Gli atti venivano contestualmente trasmessi al P.M., il quale in data
08.01.2025 emetteva il proprio parere nulla opponendo in ordine alle richieste formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Quanto al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti,
pagina 3 di 4 quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse e dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Essendo i figli dalla coppia entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo state proposte ulteriori domande, nessuna statuizione accessoria deve essere pronunciata in questa sede.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente, si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senise (Pz) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 29/05/1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, P. II, S. A., anno 1994;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 08.01.2025
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 566/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luca Barone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise, al Corso Vittorio
Emanuele 112 con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
0973/584615, pec: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: “separazione giudiziale”
Conclusioni: Per la ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Senise; Determinare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza pagina 1 di 4 con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere all'ex Parte_1 coniuge l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione di alcun contributo di mantenimento”.
Per il P.M. in data 08/01/2025: “Nulla oppone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 28.04.2021, chiedeva che Parte_1
fosse pronunciata la separazione con esponendo: di avere contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con rito cattolico in data 29.05.1994, in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nel Comune di Senise, annotato al n. 12 P. II Serie S.A. , anno 1994 del registro degli atti del predetto Comune;
che dall'unione coniugale erano nati i figli nato a Persona_1
Chiaromonte il 08.11.1994 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, percettori di reddito di cittadinanza;
che la casa coniugale, ultima residenza comune dei coniugi, posta in Senise alla C.da Rotalupo n. 64 era condotta in locazione dai predetti;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
che il era in stato di detenzione domiciliare;
che non vi erano beni mobili od immobili da dividere CP_1
ad eccezione di un veicolo Audi intestato alla ricorrente ma da sempre utilizzato dal;
Controparte_1
che la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa ma rinunciava a chiedere all'ex coniuge l'assegno di mantenimento;
che rinunciava, altresì, a vantare sulla casa coniugale ogni diritto;
che essendo i figli economicamente autosufficienti, in quanto percettori di reddito di cittadinanza, non vi era alcun obbligo di mantenimento e che il resistente era percettore di redditi da pensione;
che vani erano risultati i tentativi dei coniugi di addivenire alla separazione su basi consensuali.
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 del c.c. e dell'art. 706 del c.p.c. chiedeva all'adito
Tribunale di pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere all'ex coniuge Parte_1
l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione a favore dei predetti alcun contributo di mantenimento. Autorizzare la
Sig.ra a lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data Parte_1 dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà.”
pagina 2 di 4 All'udienza del 24.11.2021 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ed assegnava alla ricorrente termine per il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 709 c.p.c.
In data 04.12.2021 la ricorrente depositava memoria integrativa ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo e così concludendo: “1) che sia pronunciata la separazione dei coniugi Parte_1
e ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile
[...] Controparte_1
del Comune di Senise;
Determinare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere Parte_1 all'ex coniuge l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione a favore dei predetti alcun contributo di mantenimento. Autorizzare la Sig.ra a lasciare la casa coniugale, entro e non oltre Parte_1 dieci giorni a far data dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà. 4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva, motivo per il quale, Controparte_1
all'udienza c.d. figurata del 15.11.2022, il precedente istruttore, dott. Marco Martone, ne dichiarava la contumacia, fissando al contempo l'udienza cartolare del 22.05.2023 per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva quindi alcuni differimenti, stante il subentro nella titolarità del procedimento dapprima del dott. , successivamente trasferitosi all'ufficio GIP e, dipoi, dello scrivente, Persona_3
il quale, con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 29.10.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alla ricorrente i termini minimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale. Gli atti venivano contestualmente trasmessi al P.M., il quale in data
08.01.2025 emetteva il proprio parere nulla opponendo in ordine alle richieste formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Quanto al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti,
pagina 3 di 4 quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse e dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Essendo i figli dalla coppia entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non essendo state proposte ulteriori domande, nessuna statuizione accessoria deve essere pronunciata in questa sede.
Tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente, si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senise (Pz) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 29/05/1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 12, P. II, S. A., anno 1994;
3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 08.01.2025
Il Giudice rel.\est. dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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