Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/03/2003, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' A ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONET REPI 11:1991, N.374 (IST.NE CIUDICE DI PALEOPOLO ITALIANO ARTT. 46 E 19 NOMI 40 / 0 3 LA CORTE SUPREM0 4 8 4 0 Impugnava sol iza SEZIONE TER CIVILE Giudice di pace Composta dagii Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 30877/01 - Presidente DOLL, Vincenzo CARBONE 3133/02 Consigliere Dot . Ernesto LUPO - Cron. ловог Cott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO Dott. Gianfranco MANZO Rei Consigliere ud. 31/01/03 ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CASTEL MORRCNE [CE], in persona del Sindaco pro tempore Sig. NI Riello, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F D'OVIDIO 83, presso il Sig. RENATO PEDICINI, difeso dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI, giusta delega in alli;
ricorrente
contro
COMUNE CI LIMATOLA (BN), in persor.a del Commissario Prefettizio dr. Bruno Pino, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato GIANN EMILIO IACOBELLI, difeso dall'avvocato MASSIMO 2003 258 COSENZA, giusta delega in atti, 1 - controzicorrente - nonchè
contro
G.O.S.A. F. SRL, MI SC;
- intimati e sul 2° ricorso n° 3133/01 proposto da: MI SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLEGRA 49, presso il Sig. PTETRO DI SALVATORE, difeso dall'avvocato STEFANO RIELLO, giusta delega in atti/ - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI CASTEL MORRONE;
intimato avverso la sentenza n. 123/01 del Giudice di pace di MONTESARCHIO, emessa il 07/03/01 e depositata il 21/03/01 (R.G. 521/98); udita la relazione della Causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso e comunque si rigetti. FATTO E DIRITTO Rilevato che il Comune di Castel Morrone ha propo- sto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la 2 d quale il giudice di pace di Montesarchio, pronunziando sulla domandā proposta dalla S.r.l. C.O.SAF, con chiamata in causa del Comune di Limatola e di FR MI, lo ha condannato al pagamento in favore della S.r.
1. G.O.SAF della somma di lire 1.456.458, oltre in- teressi, quale corrispettivo per la fornitura di acqua, al 30.12.1994;
considerato che
con l'unico motivo il Comune ricor- rente deduce la violazione dogii artt. 116 € 113 c.p.C., in relazione agli arlt,. 2697, 2699 $9. e 1325, n. 4 c. c.r nonché la mera apparenza della motivazione, lamentando che il giudice di pace aveva obliterato che nei contratti nei quali e parte la F.A. occorre la for- Ia scritta ad substantiam, mentre la sentenza impugnata aveva erroneamente attribuito rilevanza di prova ad at- ti prodromici;
rilevato che il Comune di Limatola e FR Da- miano hanno resistito con contruricorso o che FR MI ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato;
che la S.r.l. G.
0.SAF non ha svolto di- fese: viste le conclusioni del P.M. che, in considera- zione dei limiti entro i quali è esercitatile il con- trollo in sede di legittimità delle sentenza emesse da giudice di pace secondo equità, ha chiesto Ε questa 3 Corte di dichiarare, con provvedimento in Camera di consiglio, inammissibile 0, comunque, di respingere il ricorso;
considerato che
la sentenza emessa dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113 c.p.c. è impugrabile per cassazione per violazione delle nor- me processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma nume- 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di incsistenza della moti- vazione), nonché ai sensi del n 5 dell'art. 360 cita- to, quando l'enunciazione del criterio di equità adot- tato sia inficiata da un vizio che, allenendo ad in punto decisivo celia controversia, $1 risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed in- sanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costi- Luzione e delle norme comunitarie (se di rango superio- IZ a quelle ordinarie) >> (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, г. 716 ; ritenuto che le doglianze contenute nel motivo non rientrano tra le dette violazioni e che la motivazione della sentenza impugnata non apparc ré inesistente né apparente, essendo chiaramente comprensibile la ratio decidendi;
ritenuto, in conclusione: che il ricorso appare manifestamente infondato 2, conseguentamente, va rigettato, con sentenza pronunzia- La in camera di consiglio a norma dell'art. 375 c.p.c.; che il ricorso incidentale condizionato proposto resta assorbito;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquida- te per ciascuno degli intimati Comune di Limatola € FR MI come in dispositivo, mentre non si fa luogo a pronunzia sulle spese nei confronti della S.r.l. G.
0.SAF che non ha svolto cifese: vişti gli artt. 113, 339 e 375 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigeita il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento del- le spese del giudizio di cassazione che liquida per ciascuno degli intimati, Comune di Limatola e France- sco Damiata, in euro 100,00 (cento/00) per spese e in euro 450/00 /quattrocentocinquanta/001 per oncrari;
nulla per le spese per la S.r.
1. G.O.SAF. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mention lefon IL CANCED EREC Pottsea Maria Alelis