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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17573 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5383/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5383/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 18/9/2025 e promosso da:
(C.F. , con sede legale in Milano, Viale Certosa Parte_1 P.IVA_1
n. 222, in persona del procuratore ad negotia , costituito tale per deliberazione del Parte_2
Consiglio di amministrazione di data 1° aprile 2021, elettivamente domiciliata in Roma, viale
EP Mazzini n. 145, presso lo studio dell'avv. Paolo Garau, rappresentata e difesa dall'avv.
Giampaolo Miotto del foro di Treviso, (C.F. ), Vicolo XX settembre n. 1, C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro con sede in Roma, Viale Europa n. 190, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella
Agostino, (C.F ), giusta procura generale alle liti per atto del notaio C.F._2
rep. n. 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022, Persona_1 elettivamente domiciliata presso Affari Legali Area Centro sito in Roma, viale Europa n. 190
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento di assegno a soggetti non legittimati
CONCLUSIONI: per l'attrice: “nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli Controparte_1 assegni bancari non trasferibili per cui è causa a p ispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a quale società incorporante di Parte_1 [...] (già stessa al CP_2 Controparte_3 Controparte_1
e di ocietà Parte_1 pagina 1 di 13 incorporante di (già della somma complessiva di Controparte_2 Controparte_3
€ 8.978,87 o d , m enuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a Controparte_1 di esibire gli estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libr quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura dei conti correnti presso i quali i titoli sono circolati”
per la convenuta: “- Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_1
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa.
- Ci si oppone alle eventuali richieste istruttorie avanzate da controparte in quanto del tutto ininfluenti e inammissibili perché vertenti su circostanze documentali e stante la natura documentale della causa. In caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24/1/2023 la già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Controparte_3 avanti all'intestato Tribunale in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 8.978,87, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma I c.c. dalla data del pagamento degli assegni contestati fino alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ed al maggior danno ex art. 1224, comma II c.c. dalla data del pagamento al saldo, previo accertamento della contraffazione degli assegni di traenza n. 0408852316-02 di importo pari ad € 1.400,00, n. 0408839281-06 dell'importo di € 4.200,00, n. 0408836261-02 di € 1.400,00 e n. 408840799-03 di € 800,00.
L'attrice esponeva:
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei Controparte_4 danni subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 2/11/2016, aveva convenuto con quest'ultima il pagamento dell'indennizzo di € 1.200,00, quindi, su sua richiesta, era stato pagina 2 di 13 emesso il 15/11/2017 l'assegno di traenza n. 0408852316-02 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A.
a favore di , munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € Controparte_4
1.200,00, ma aveva poi appreso che la non aveva mai ricevuto l'assegno, che CP_4 risultava, tuttavia, riscosso da una persona qualificatasi come ”; Persona_2
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei danni Controparte_5 subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 5/3/2017, aveva convenuto con quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo di € 4.200,00, quindi, su sua richiesta, era stato emesso l'assegno di traenza n. 0408839281-06 a Milano in data 19/7/2017 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A. a favore di , munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € 4.200,00, Controparte_5 ma aveva poi appreso che il non aveva mai ricevuto l'assegno, che risultava incassato da CP_5 persona qualificatasi come;
Persona_3
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei danni Parte_3 subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 24/3/2016, aveva convenuto con quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo di € 1.400,00, quindi, su sua richiesta, era stato emesso l'assegno di traenza n. 0408836261-02 a Milano in data 28/6/2017 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A. a favore di , munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € Parte_3
1.400,00, ma aveva poi appreso che il non aveva mai ricevuto l'assegno, che Parte_3 risultava incassato da persona qualificatasi come “ ”; Persona_4
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei danni Parte_4 subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 14/11/2016, aveva convenuto con quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo di € 800,00, quindi, su sua richiesta, era stato emesso l'assegno di traenza n. 408840799-03 a Milano in data 31/7/2017 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A. a favore di munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € 800,00, ma aveva Parte_4 poi appreso che non aveva mai ricevuto l'assegno, che risultava incassato da Parte_4 persona qualificatasi come “Manzex sas di MA FR;
L'attrice riteneva, dunque, la convenuta responsabile del danno subito, per avere quest'ultima proceduto alla negoziazione degli assegni a favore di persone diverse dai beneficiari, in violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933, quindi ne chiedeva la condanna al pagamento della somma corrispondente alla sommatoria di quelle portate dagli assegni, oltre al rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale sostenute, pari ad € 1.378,87.
2. Con comparsa dell'11/5/2023 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo, in pagina 3 di 13 subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 c.c. per aver spedito gli assegni de quibus mediante posta ordinaria, esponendosi al rischio di smarrimento o trafugamento dei titoli di credito.
La convenuta contestava i fatti posti a fondamento delle avverse domande, deducendo che gli assegni controversi erano stati pagati a persone identificate con documenti di identità e con la procedura dell'invio dei titoli in stanza di compensazione, previo esame diretto degli stessi, quindi, da parte della banca trattaria/emittente, che non aveva sollevato alcun rilievo in ordine al pagamento e riteneva, dunque, di aver proceduto al pagamento del titolo. deduceva di avere, quindi, pagato gli assegni agli apparenti beneficiari, in Controparte_1 assenza di comunicazione di “impagato” da parte della banca emittente, dando atto che, qualora fosse emerso che il titolo era stato pagato a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, non poteva configurarsi a suo carico alcuna responsabilità, avendo agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 43 R.D. n. 1736/1933 (L.A.) ed in conformità degli artt. 15, 18 e
19 D.Lgs. n. 231/2007 (legge antiriciclaggio).
La convenuta deduceva, inoltre, che la controparte non aveva comprovato i fatti posti a fondamento della sua domanda, che risultava, dunque, infondata.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con le note scritte di trattazione depositate il 13/6/2025
l'attrice dava atto che la a far tempo dal 5/5/2023, era stata fusa per Controparte_2 incorporazione nella e contestava le avverse eccezioni e deduzioni, Parte_1 quindi, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
4. Con particolare riferimento alla causa petendi, la invoca la Parte_1 responsabilità contrattuale della per aver pagato a soggetto non legittimato Controparte_1 gli assegni bancari n. 0408852316-02 di importo pari ad € 1.400,00, n. 0408839281-06 della somma di € 4.200,00, n. 0408836261-02 di € 1.400,00 e n. 408840799-03 di € 800,00, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma corrispondente alla sommatoria degli importi portati dai titoli, oltre alle ulteriori spese per assistenza legale stragiudiziale.
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti: pagina 4 di 13 - l'assegno bancario n. 0408852316 di € 1.200,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da Persona_2 presso l'Ufficio Postale di Roma 39 (fraz. 55288) in data 20/11/2017, con richiesta di
[...] versamento sul conto corrente n. 001036728655 intestato alla stessa e aperto il Per_2
09/03/2017;
- l'assegno bancario n. 0408839281 di € 4.200,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da Persona_3 presso l'Ufficio Postale di San EP VI (fraz. 40101) in data 24/07/2017, con richiesta di versamento sul conto corrente n. 001038440283 intestato al e aperto il Per_3 data 22/07/2017;
- l'assegno bancario n. 0408836261 di € 1.400,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da presso Persona_4
l'Ufficio Postale di Marcianise 1 (fraz. 16157) in data 03/07/2017, con richiesta di versamento sul rapporto di conto corrente n. 001036925558 intestato al e aperto il 24/03/2017; Per_4
- l'assegno bancario n. 0408840799 di € 800,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da ES MA presso l'Ufficio Postale di Casalnuovo di Napoli (fraz.40016) in data 11/08/2017, con richiesta di versamento sul conto corrente n. 001032458125 intestato alla Manzex s.a.s. di MA
ES, aperto il 21/04/2016. ha esposto che i titoli di credito su cui si controverte, emessi da Controparte_1
e tratti sulla Banca CARIGE Italia, sarebbero stati regolati in Controparte_3 stanza di compensazione, mentre l'attrice ha contestato tale circostanza, avendo dedotto che sono stati tutti regolati mediante la procedura di check truncation, essendo di importo inferiore a €
5.000,00 e dai documenti versati in atti risulta fondata la prospettazione attorea.
E' documentale, inoltre, che:
- , che risulta l'effettiva beneficiaria dell'assegno n. 0408852316, risiedeva Controparte_4
a Marano di Napoli, luogo in cui denunciava di non aver mai ricevuto il suddetto assegno;
- , che risulta l'effettivo beneficiario dell'assegno bancario n. 0408839281, a Controparte_5 causa dell'illecita negoziazione dell'assegno da parte di tale , ha ricevuto Per_3 dall' il pagamento di € 4.200,00 a seguito della reiterazione della Controparte_3 disposizione da parte dell'odierna attrice in data 4/11/2017;
pagina 5 di 13 - , effettivo beneficiario dell'assegno n. 0408836261-02, in data 18/9/2017 ha Parte_3 sporto querela presso la Stazione dei carabinieri di Pozzuoli (NA), denunziando che il titolo di credito di cui sopra non gli era mai pervenuto, quindi l'odierna attrice reiterava il pagamento della somma di € 1.400,00 in suo favore in data 22/9/2017;
- effettivo beneficiario dell'assegno n. 0408840799-03 di € 800,00, non risulta Parte_4 aver mai ricevuto il suddetto titolo di credito, sicché l' ha sporto Controparte_3 querela il 15/3/2018 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e ha poi reiterato il pagamento il 21/3/2018.
Ebbene, dalla visione delle copie degli assegni de quibus appare ictu oculi evidente la contraffazione dei titoli avuto riguardo all'abrasione che compare sotto la dicitura dei nomi delle persone che hanno indebitamente negoziato gli assegni: in particolare, i nominativi risultano trascritti con caratteri grafici diversi dalla data e dal luogo di emissione;
si riscontra, inoltre, un differente tono cromatico dell'indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno posto all'incasso gli assegni rispetto alle restanti parti dei titoli, nonché anomale cancellature, caratteristiche del tutto compatibili con l'alterazione dell'indicazione dei relativi beneficiari.
Ebbene, tali elementi avrebbero dovuto indurre la convenuta ed in particolare gli operatori presso gli uffici postali in cui sono stati negoziati illecitamente gli assegni a compiere ulteriori approfondimenti sulla regolarità dei titoli di credito.
Si rileva, inoltre, che il conto corrente su cui risulta accreditato l'importo portato dall'assegno n.
0408839281 era stato aperto dal due giorni prima della negoziazione del titolo, in un Per_3
Comune diverso da quello di sua residenza, così come il conto corrente sul quale è stato negoziato l'assegno n. 0408836261-02 risulta essere stato acceso dal ventuno giorni Per_4 prima della riscossione del titolo di credito;
ha aperto il conto corrente su Persona_2 cui ha negoziato l'assegno sopra descritto presso l'Ufficio Postale di Roma 39, pur essendo residente e domiciliata in Venafro (IS) e la carta d'identità esibita al momento della negoziazione dell'assegno non risulta essere stata emessa dal Comune di Venafro, così come ES MA ha acceso il conto corrente su cui ha accreditato la somma portata dall'assegno sopra descritto presso l'Ufficio Postale di Casalnuovo di Napoli, luogo diverso dal Comune di residenza e domicilio, elementi che concorrono ad evidenziare che trattavasi di operazioni sospette.
Non vi è prova, inoltre, che i conti correnti su cui sono stati illecitamente negoziati gli assegni de quibus siano stati movimentati dai rispettivi titolari.
pagina 6 di 13 Dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni controversi da soggetti non legittimati.
Viene, dunque, in rilievo la questione concernente la responsabilità dell'istituto, bancario o postale, per il pagamento dei titoli di credito a persona diversa dal legittimo beneficiario.
Secondo un primo orientamento, l'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege” (cfr. Cass. civ. n. 4381 del
21/02/2017; Cass. civ. 19 luglio 2016, n. 14777; Cass. civ. 22 febbraio 2016, n. 3405).
In base ad un indirizzo ermeneutico parzialmente difforme, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 14712 del 26/06/2007).
Trattasi di responsabilità contrattuale nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
pagina 7 di 13 Induce a ciò la considerazione che quelle regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati: giacché per lo più si tratta di rapporti, per così dire, asimmetrici, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno. Dal che appunto dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del 26/06/2007).
La Suprema Corte, nuovamente intervenuta ex professo a sezioni unite per dirimere il contrasto insorto in giurisprudenza, ha statuito che, ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del
1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c.
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12477 del 21/05/2018).
Ne consegue che, sulla base dei suesposti principi, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
pagina 8 di 13 L'adito giudicante condivide quest'ultimo orientamento, fatto proprio dal recente arresto delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Venendo al caso di specie, emerge dagli atti, per le ragioni sopra esposte, che la convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persone diverse dai beneficiari e la
[...]
su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova di aver agito Controparte_1 con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Giova premettere che non è ascrivibile alla convenuta la colpa per non aver applicato le indicazioni della Circolare ABI del 7/5/2001 per riempire di contenuto la clausola di diligenza di cui all'art. 1176, co. II, c.c.. Invero, premesso che la citata circolare non è applicabile alla
[...]
, estranea all'ABI, osserva il più recente orientamento della Suprema Corte che, CP_1 sebbene sia astrattamente predicabile che lo standard di diligenza esigibile dal debitore della prestazione professionale, secondo la clausola generale contenuta nel secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., possa essere estratto dal giudice del merito (e qui sindacato dal giudice di legittimità, nei termini sopra chiariti) anche da regolamentazioni di natura negoziale (ovvero di diversa natura precettiva) dettate da associazioni di categorie professionali (come nel caso dell'ABI) - nel caso di specie non possa essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la "parte mobile" della clausola generale normativa, sopra richiamata) ad un "regolamento"- quello in esame - (peraltro, licenziato nella forma di una lettera indirizzata agli iscritti), che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a "segnalare l'opportunità" a quest'ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori, e ciò peraltro con riferimento ad un richiamato mutamento giurisprudenziale (in punto di interpretazione dell'art. 43 legga ass.) da ritenersi - come sopra evidenziato – ormai superato, proprio grazie all'ultimo arresto reso dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Cass. civ. n. 12477/2018).
Sul punto si rileva che - secondo quanto già affermato dal Supremo Collegio - i regolamenti e le convenzioni dettate dall'ABI hanno, normalmente, natura giuridica di normativa contrattuale
(cfr. Cass. civ. n. 10464 del 14/05/2014; Cass. civ. n. 9095 del 6/6/2003). Tuttavia, nel caso ora pagina 9 di 13 in esame il richiamato regolamento dell'ABI del 7/5/2001 non può ritenersi neanche dotato di cogenza negoziale, poiché integra solo gli estremi di una "segnalazione" agli associati di prassi operative, volte a superare il rischio di futuri contenziosi giudiziali. Non può, pertanto, fondarsi il giudizio di responsabilità contrattuale della banca negoziatrice nell'attività di corretta identificazione del soggetto beneficiario del pagamento portato dal titolo sulla mera violazione della prescrizione contenuta nelle raccomandazioni dell'ABI del 7/5/2001, e ciò in riferimento all'asserita necessità di richiedere due documenti identificativi dotati di fotografia al soggetto portatore del titolo per la verifica della corrispondenza dello stesso con l'effettivo e legittimo beneficiario del pagamento. Ma, in realtà, tale regola di condotta prudenziale non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. civ. n. 34107 del 19/12/2019).
Nondimeno, le circostanze gravemente sospette sopra evidenziate inerenti agli assegni negoziati e alle modalità di apertura dei conti correnti da parte dei soggetti che hanno beneficiato della loro negoziazione avrebbero dovuto indurre la convenuta, prima di procedere alla negoziazione degli assegni, a compiere ulteriori accertamenti sulla sua effettiva qualità di beneficiari dei titoli.
Risulta, quindi, una condotta negligente e imprudente ascrivibile alla convenuta, che peraltro non ha ottemperato all'ordine di esibizione del titolo in oggetto, rendendo, quindi, sostanzialmente impossibile l'accertamento dell'assenza di tracce di contraffazione sul titolo, quali anomale cancellature in corrispondenza dell'indicazione delle generalità della beneficiaria.
Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che il pagamento da parte della banca negoziatrice sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparisse la reale beneficiaria del titolo. Spetta, infatti, al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.
La convenuta eccepisce il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso. pagina 10 di 13 L'eccezione è infondata.
Giova premettere che, conformemente alla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 9769 del 26/05/2020).
Nella specie, la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha provato che i titoli de quibus siano stati spediti dalla banca tramite posta ordinaria, circostanza che l'attrice ha contestato in modo specifico, deducendo che la banca li ha inviati per raccomandata, pertanto non è emersa la condotta colposa ascrivibile all'attrice, da cui desumere il concorso di colpa della parte danneggiata nella causazione dell'evento dannoso.
Quanto alla misura del danno, spetta all'attrice l'equivalente del pagamento reiterato degli assegni, pari ad € 7.600,00; su tale importo, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data dei singoli pagamenti indebiti posti in essere da fino alla proposizione della Controparte_1 domanda giudiziale e i soli interessi come per legge dalla domanda giudiziale al saldo.
Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n. 37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020). In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, invece, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte, con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a pagina 11 di 13 seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 17572 del
20/06/2023).
Così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, anche nel caso di inadempimento al contratto di conto corrente e degli altri contratti bancari conclusi tra le parti spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, posto che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. civ. n. 26202 del 6/9/2022).
Non osta al riconoscimento della rivalutazione monetaria la mancata domanda specifica proposta al riguardo dall'attrice, che peraltro ha chiesto il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., atteso che l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma
2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (Cass. civ. n. 7948 del 20/04/2020).
Quanto alla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale annualmente rivalutato, l'evento danno deve essere individuato nel pagamento erroneamente eseguito dalla convenuta in favore di soggetti non legittimati, conformemente alla giurisprudenza prevalente, il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente (Cass. civ. n. 16332 del 04/08/2016 Cass. civ. n. 6377 del
17/05/2000).
E' infondata, invece, la domanda attorea di condanna della convenuta al rimborso in proprio favore dell'ulteriore somma a titolo di spese stragiudiziali, in mancanza di idonea allegazione e pagina 12 di 13 prova che tale importo sia stato effettivamente corrisposto dall'attrice all'avv. Giampaolo
Miotto, non essendo all'uopo sufficiente il deposito del preavviso di fattura. Per consolidata giurisprudenza, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. civ. sez. un. n. 16990 del 10/07/2017; Cass. civ. n. 22241 del
01/08/2025).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo
Miotto, dichiaratosi antistatario, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data in data 24/1/2023 dalla già Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 della della somma di € 7.600,00, oltre alla rivalutazione monetaria e Parte_1 agli interessi legali dalla data della duplicazione dei singoli pagamenti da parte dell'attrice ai beneficiari dei titoli fino al 23/1/2023 e ai soli interessi come per legge dal 24/1/2023 al saldo;
RIGETTA la domanda proposta dalla di condanna di Parte_1 Controparte_1 al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.378,87;
[...]
CONDANNA la a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
264,00 per spese ed € 6.600,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Miotto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, li 11/12/2025.
Il Giudice
OM MA
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REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. OM MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 5383/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 18/9/2025 e promosso da:
(C.F. , con sede legale in Milano, Viale Certosa Parte_1 P.IVA_1
n. 222, in persona del procuratore ad negotia , costituito tale per deliberazione del Parte_2
Consiglio di amministrazione di data 1° aprile 2021, elettivamente domiciliata in Roma, viale
EP Mazzini n. 145, presso lo studio dell'avv. Paolo Garau, rappresentata e difesa dall'avv.
Giampaolo Miotto del foro di Treviso, (C.F. ), Vicolo XX settembre n. 1, C.F._1 giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro con sede in Roma, Viale Europa n. 190, (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella
Agostino, (C.F ), giusta procura generale alle liti per atto del notaio C.F._2
rep. n. 55418 racc. n. 16104, registrato a Roma il 4 maggio 2022, Persona_1 elettivamente domiciliata presso Affari Legali Area Centro sito in Roma, viale Europa n. 190
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento di assegno a soggetti non legittimati
CONCLUSIONI: per l'attrice: “nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli Controparte_1 assegni bancari non trasferibili per cui è causa a p ispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a quale società incorporante di Parte_1 [...] (già stessa al CP_2 Controparte_3 Controparte_1
e di ocietà Parte_1 pagina 1 di 13 incorporante di (già della somma complessiva di Controparte_2 Controparte_3
€ 8.978,87 o d , m enuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
con vittoria delle spese di lite e loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. a Controparte_1 di esibire gli estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libr quali sono state versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente l'apertura e la chiusura dei conti correnti presso i quali i titoli sono circolati”
per la convenuta: “- Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Controparte_1
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art. 1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice o, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente della parte attrice per l'adozione incauta della spedizione per posta ordinaria dei titoli;
- Vittoria di spese e onorari di causa.
- Ci si oppone alle eventuali richieste istruttorie avanzate da controparte in quanto del tutto ininfluenti e inammissibili perché vertenti su circostanze documentali e stante la natura documentale della causa. In caso di ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 24/1/2023 la già Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio Controparte_3 avanti all'intestato Tribunale in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di € 8.978,87, o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma I c.c. dalla data del pagamento degli assegni contestati fino alla domanda giudiziale e nella misura di cui all'art. 1284, comma IV c.c. dalla domanda giudiziale al saldo ed al maggior danno ex art. 1224, comma II c.c. dalla data del pagamento al saldo, previo accertamento della contraffazione degli assegni di traenza n. 0408852316-02 di importo pari ad € 1.400,00, n. 0408839281-06 dell'importo di € 4.200,00, n. 0408836261-02 di € 1.400,00 e n. 408840799-03 di € 800,00.
L'attrice esponeva:
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei Controparte_4 danni subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 2/11/2016, aveva convenuto con quest'ultima il pagamento dell'indennizzo di € 1.200,00, quindi, su sua richiesta, era stato pagina 2 di 13 emesso il 15/11/2017 l'assegno di traenza n. 0408852316-02 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A.
a favore di , munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € Controparte_4
1.200,00, ma aveva poi appreso che la non aveva mai ricevuto l'assegno, che CP_4 risultava, tuttavia, riscosso da una persona qualificatasi come ”; Persona_2
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei danni Controparte_5 subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 5/3/2017, aveva convenuto con quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo di € 4.200,00, quindi, su sua richiesta, era stato emesso l'assegno di traenza n. 0408839281-06 a Milano in data 19/7/2017 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A. a favore di , munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € 4.200,00, Controparte_5 ma aveva poi appreso che il non aveva mai ricevuto l'assegno, che risultava incassato da CP_5 persona qualificatasi come;
Persona_3
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei danni Parte_3 subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 24/3/2016, aveva convenuto con quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo di € 1.400,00, quindi, su sua richiesta, era stato emesso l'assegno di traenza n. 0408836261-02 a Milano in data 28/6/2017 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A. a favore di , munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € Parte_3
1.400,00, ma aveva poi appreso che il non aveva mai ricevuto l'assegno, che Parte_3 risultava incassato da persona qualificatasi come “ ”; Persona_4
- che, in ordine ad una controversia insorta con per il risarcimento dei danni Parte_4 subiti a causa di un sinistro stradale avvenuto il 14/11/2016, aveva convenuto con quest'ultimo il pagamento dell'indennizzo di € 800,00, quindi, su sua richiesta, era stato emesso l'assegno di traenza n. 408840799-03 a Milano in data 31/7/2017 dalla Banca CARIGE Italia S.p.A. a favore di munito della clausola “non trasferibile”, per l'importo di € 800,00, ma aveva Parte_4 poi appreso che non aveva mai ricevuto l'assegno, che risultava incassato da Parte_4 persona qualificatasi come “Manzex sas di MA FR;
L'attrice riteneva, dunque, la convenuta responsabile del danno subito, per avere quest'ultima proceduto alla negoziazione degli assegni a favore di persone diverse dai beneficiari, in violazione dell'art. 43 R.D. n. 1736/1933, quindi ne chiedeva la condanna al pagamento della somma corrispondente alla sommatoria di quelle portate dagli assegni, oltre al rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale sostenute, pari ad € 1.378,87.
2. Con comparsa dell'11/5/2023 si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccependo, in pagina 3 di 13 subordine, il concorso di colpa della controparte ex art. 1227 c.c. per aver spedito gli assegni de quibus mediante posta ordinaria, esponendosi al rischio di smarrimento o trafugamento dei titoli di credito.
La convenuta contestava i fatti posti a fondamento delle avverse domande, deducendo che gli assegni controversi erano stati pagati a persone identificate con documenti di identità e con la procedura dell'invio dei titoli in stanza di compensazione, previo esame diretto degli stessi, quindi, da parte della banca trattaria/emittente, che non aveva sollevato alcun rilievo in ordine al pagamento e riteneva, dunque, di aver proceduto al pagamento del titolo. deduceva di avere, quindi, pagato gli assegni agli apparenti beneficiari, in Controparte_1 assenza di comunicazione di “impagato” da parte della banca emittente, dando atto che, qualora fosse emerso che il titolo era stato pagato a soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, non poteva configurarsi a suo carico alcuna responsabilità, avendo agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 43 R.D. n. 1736/1933 (L.A.) ed in conformità degli artt. 15, 18 e
19 D.Lgs. n. 231/2007 (legge antiriciclaggio).
La convenuta deduceva, inoltre, che la controparte non aveva comprovato i fatti posti a fondamento della sua domanda, che risultava, dunque, infondata.
3. Esperiti gli incombenti preliminari, con le note scritte di trattazione depositate il 13/6/2025
l'attrice dava atto che la a far tempo dal 5/5/2023, era stata fusa per Controparte_2 incorporazione nella e contestava le avverse eccezioni e deduzioni, Parte_1 quindi, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
***
4. Con particolare riferimento alla causa petendi, la invoca la Parte_1 responsabilità contrattuale della per aver pagato a soggetto non legittimato Controparte_1 gli assegni bancari n. 0408852316-02 di importo pari ad € 1.400,00, n. 0408839281-06 della somma di € 4.200,00, n. 0408836261-02 di € 1.400,00 e n. 408840799-03 di € 800,00, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma corrispondente alla sommatoria degli importi portati dai titoli, oltre alle ulteriori spese per assistenza legale stragiudiziale.
La domanda è fondata per quanto di ragione e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Risulta dagli atti la seguente ricostruzione dei fatti: pagina 4 di 13 - l'assegno bancario n. 0408852316 di € 1.200,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da Persona_2 presso l'Ufficio Postale di Roma 39 (fraz. 55288) in data 20/11/2017, con richiesta di
[...] versamento sul conto corrente n. 001036728655 intestato alla stessa e aperto il Per_2
09/03/2017;
- l'assegno bancario n. 0408839281 di € 4.200,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da Persona_3 presso l'Ufficio Postale di San EP VI (fraz. 40101) in data 24/07/2017, con richiesta di versamento sul conto corrente n. 001038440283 intestato al e aperto il Per_3 data 22/07/2017;
- l'assegno bancario n. 0408836261 di € 1.400,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da presso Persona_4
l'Ufficio Postale di Marcianise 1 (fraz. 16157) in data 03/07/2017, con richiesta di versamento sul rapporto di conto corrente n. 001036925558 intestato al e aperto il 24/03/2017; Per_4
- l'assegno bancario n. 0408840799 di € 800,00 emesso da e Controparte_3 munito della clausola di non trasferibilità risulta presentato all'incasso da ES MA presso l'Ufficio Postale di Casalnuovo di Napoli (fraz.40016) in data 11/08/2017, con richiesta di versamento sul conto corrente n. 001032458125 intestato alla Manzex s.a.s. di MA
ES, aperto il 21/04/2016. ha esposto che i titoli di credito su cui si controverte, emessi da Controparte_1
e tratti sulla Banca CARIGE Italia, sarebbero stati regolati in Controparte_3 stanza di compensazione, mentre l'attrice ha contestato tale circostanza, avendo dedotto che sono stati tutti regolati mediante la procedura di check truncation, essendo di importo inferiore a €
5.000,00 e dai documenti versati in atti risulta fondata la prospettazione attorea.
E' documentale, inoltre, che:
- , che risulta l'effettiva beneficiaria dell'assegno n. 0408852316, risiedeva Controparte_4
a Marano di Napoli, luogo in cui denunciava di non aver mai ricevuto il suddetto assegno;
- , che risulta l'effettivo beneficiario dell'assegno bancario n. 0408839281, a Controparte_5 causa dell'illecita negoziazione dell'assegno da parte di tale , ha ricevuto Per_3 dall' il pagamento di € 4.200,00 a seguito della reiterazione della Controparte_3 disposizione da parte dell'odierna attrice in data 4/11/2017;
pagina 5 di 13 - , effettivo beneficiario dell'assegno n. 0408836261-02, in data 18/9/2017 ha Parte_3 sporto querela presso la Stazione dei carabinieri di Pozzuoli (NA), denunziando che il titolo di credito di cui sopra non gli era mai pervenuto, quindi l'odierna attrice reiterava il pagamento della somma di € 1.400,00 in suo favore in data 22/9/2017;
- effettivo beneficiario dell'assegno n. 0408840799-03 di € 800,00, non risulta Parte_4 aver mai ricevuto il suddetto titolo di credito, sicché l' ha sporto Controparte_3 querela il 15/3/2018 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e ha poi reiterato il pagamento il 21/3/2018.
Ebbene, dalla visione delle copie degli assegni de quibus appare ictu oculi evidente la contraffazione dei titoli avuto riguardo all'abrasione che compare sotto la dicitura dei nomi delle persone che hanno indebitamente negoziato gli assegni: in particolare, i nominativi risultano trascritti con caratteri grafici diversi dalla data e dal luogo di emissione;
si riscontra, inoltre, un differente tono cromatico dell'indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno posto all'incasso gli assegni rispetto alle restanti parti dei titoli, nonché anomale cancellature, caratteristiche del tutto compatibili con l'alterazione dell'indicazione dei relativi beneficiari.
Ebbene, tali elementi avrebbero dovuto indurre la convenuta ed in particolare gli operatori presso gli uffici postali in cui sono stati negoziati illecitamente gli assegni a compiere ulteriori approfondimenti sulla regolarità dei titoli di credito.
Si rileva, inoltre, che il conto corrente su cui risulta accreditato l'importo portato dall'assegno n.
0408839281 era stato aperto dal due giorni prima della negoziazione del titolo, in un Per_3
Comune diverso da quello di sua residenza, così come il conto corrente sul quale è stato negoziato l'assegno n. 0408836261-02 risulta essere stato acceso dal ventuno giorni Per_4 prima della riscossione del titolo di credito;
ha aperto il conto corrente su Persona_2 cui ha negoziato l'assegno sopra descritto presso l'Ufficio Postale di Roma 39, pur essendo residente e domiciliata in Venafro (IS) e la carta d'identità esibita al momento della negoziazione dell'assegno non risulta essere stata emessa dal Comune di Venafro, così come ES MA ha acceso il conto corrente su cui ha accreditato la somma portata dall'assegno sopra descritto presso l'Ufficio Postale di Casalnuovo di Napoli, luogo diverso dal Comune di residenza e domicilio, elementi che concorrono ad evidenziare che trattavasi di operazioni sospette.
Non vi è prova, inoltre, che i conti correnti su cui sono stati illecitamente negoziati gli assegni de quibus siano stati movimentati dai rispettivi titolari.
pagina 6 di 13 Dalla pluralità degli elementi obiettivi sopra richiamati si trae il convincimento dell'illecita messa all'incasso degli assegni controversi da soggetti non legittimati.
Viene, dunque, in rilievo la questione concernente la responsabilità dell'istituto, bancario o postale, per il pagamento dei titoli di credito a persona diversa dal legittimo beneficiario.
Secondo un primo orientamento, l'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege” (cfr. Cass. civ. n. 4381 del
21/02/2017; Cass. civ. 19 luglio 2016, n. 14777; Cass. civ. 22 febbraio 2016, n. 3405).
In base ad un indirizzo ermeneutico parzialmente difforme, la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. Ne deriva che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 2946 cod. civ. (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 14712 del 26/06/2007).
Trattasi di responsabilità contrattuale nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca.
pagina 7 di 13 Induce a ciò la considerazione che quelle regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di confidare sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo. Ed è appena il caso di aggiungere che tale professionalità del banchiere si riflette necessariamente sull'intera gamma delle attività da lui svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria, e quindi sui rapporti che in quelle attività sono radicati: giacché per lo più si tratta di rapporti, per così dire, asimmetrici, per la corretta attuazione dei quali il banchiere dispone di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti interessati non hanno. Dal che appunto dipende, per un verso, l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento, da parte del banchiere, dei compiti inerenti al servizio bancario e, per altro verso, la specifica responsabilità in cui il banchiere medesimo incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, ove, viceversa, egli non osservi le regole al riguardo prescritte dalla legge (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 14712 del 26/06/2007).
La Suprema Corte, nuovamente intervenuta ex professo a sezioni unite per dirimere il contrasto insorto in giurisprudenza, ha statuito che, ai sensi dell'art. 43, comma II, del R.D. n. 1736 del
1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma II, c.c.
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 12477 del 21/05/2018).
Ne consegue che, sulla base dei suesposti principi, nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
pagina 8 di 13 L'adito giudicante condivide quest'ultimo orientamento, fatto proprio dal recente arresto delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, che qualifica la responsabilità della banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario come contrattuale, non oggettiva, sicché l'istituto di credito, al fine di andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare di aver agito con la diligenza professionale richiesta per l'attività espletata.
Venendo al caso di specie, emerge dagli atti, per le ragioni sopra esposte, che la convenuta ha proceduto al pagamento degli assegni sopra descritti a persone diverse dai beneficiari e la
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su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito la prova di aver agito Controparte_1 con la diligenza professionale esigibile nel caso concreto e, quindi, della non imputabilità a sé medesima del pagamento del titolo di credito a soggetto non legittimato all'incasso.
Giova premettere che non è ascrivibile alla convenuta la colpa per non aver applicato le indicazioni della Circolare ABI del 7/5/2001 per riempire di contenuto la clausola di diligenza di cui all'art. 1176, co. II, c.c.. Invero, premesso che la citata circolare non è applicabile alla
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, estranea all'ABI, osserva il più recente orientamento della Suprema Corte che, CP_1 sebbene sia astrattamente predicabile che lo standard di diligenza esigibile dal debitore della prestazione professionale, secondo la clausola generale contenuta nel secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., possa essere estratto dal giudice del merito (e qui sindacato dal giudice di legittimità, nei termini sopra chiariti) anche da regolamentazioni di natura negoziale (ovvero di diversa natura precettiva) dettate da associazioni di categorie professionali (come nel caso dell'ABI) - nel caso di specie non possa essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la "parte mobile" della clausola generale normativa, sopra richiamata) ad un "regolamento"- quello in esame - (peraltro, licenziato nella forma di una lettera indirizzata agli iscritti), che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a "segnalare l'opportunità" a quest'ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori, e ciò peraltro con riferimento ad un richiamato mutamento giurisprudenziale (in punto di interpretazione dell'art. 43 legga ass.) da ritenersi - come sopra evidenziato – ormai superato, proprio grazie all'ultimo arresto reso dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte (cfr. Cass. civ. n. 12477/2018).
Sul punto si rileva che - secondo quanto già affermato dal Supremo Collegio - i regolamenti e le convenzioni dettate dall'ABI hanno, normalmente, natura giuridica di normativa contrattuale
(cfr. Cass. civ. n. 10464 del 14/05/2014; Cass. civ. n. 9095 del 6/6/2003). Tuttavia, nel caso ora pagina 9 di 13 in esame il richiamato regolamento dell'ABI del 7/5/2001 non può ritenersi neanche dotato di cogenza negoziale, poiché integra solo gli estremi di una "segnalazione" agli associati di prassi operative, volte a superare il rischio di futuri contenziosi giudiziali. Non può, pertanto, fondarsi il giudizio di responsabilità contrattuale della banca negoziatrice nell'attività di corretta identificazione del soggetto beneficiario del pagamento portato dal titolo sulla mera violazione della prescrizione contenuta nelle raccomandazioni dell'ABI del 7/5/2001, e ciò in riferimento all'asserita necessità di richiedere due documenti identificativi dotati di fotografia al soggetto portatore del titolo per la verifica della corrispondenza dello stesso con l'effettivo e legittimo beneficiario del pagamento. Ma, in realtà, tale regola di condotta prudenziale non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. civ. n. 34107 del 19/12/2019).
Nondimeno, le circostanze gravemente sospette sopra evidenziate inerenti agli assegni negoziati e alle modalità di apertura dei conti correnti da parte dei soggetti che hanno beneficiato della loro negoziazione avrebbero dovuto indurre la convenuta, prima di procedere alla negoziazione degli assegni, a compiere ulteriori accertamenti sulla sua effettiva qualità di beneficiari dei titoli.
Risulta, quindi, una condotta negligente e imprudente ascrivibile alla convenuta, che peraltro non ha ottemperato all'ordine di esibizione del titolo in oggetto, rendendo, quindi, sostanzialmente impossibile l'accertamento dell'assenza di tracce di contraffazione sul titolo, quali anomale cancellature in corrispondenza dell'indicazione delle generalità della beneficiaria.
Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che il pagamento da parte della banca negoziatrice sia avvenuto in favore di persona che, in base a circostanze univoche, apparisse la reale beneficiaria del titolo. Spetta, infatti, al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche.
La convenuta eccepisce il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso. pagina 10 di 13 L'eccezione è infondata.
Giova premettere che, conformemente alla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema
Corte, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (cfr. Cass. civ. sez. u. n. 9769 del 26/05/2020).
Nella specie, la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha provato che i titoli de quibus siano stati spediti dalla banca tramite posta ordinaria, circostanza che l'attrice ha contestato in modo specifico, deducendo che la banca li ha inviati per raccomandata, pertanto non è emersa la condotta colposa ascrivibile all'attrice, da cui desumere il concorso di colpa della parte danneggiata nella causazione dell'evento dannoso.
Quanto alla misura del danno, spetta all'attrice l'equivalente del pagamento reiterato degli assegni, pari ad € 7.600,00; su tale importo, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data dei singoli pagamenti indebiti posti in essere da fino alla proposizione della Controparte_1 domanda giudiziale e i soli interessi come per legge dalla domanda giudiziale al saldo.
Invero, l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (cfr. Cass. civ. n. 37798 del 27/12/2022; Cass. civ. n. 7948 del 20/4/2020). In caso di inadempimento contrattuale ad una obbligazione pecuniaria, invece, pur quando derivante da somma indebitamente trattenuta dall'obbligato, alla condanna all'adempimento si aggiunge, su domanda di parte, il debito degli interessi, che sono dovuti senza nessun rilievo dello stato di buona o mala fede del contraente che indebitamente non abbia corrisposto la somma dovuta alla controparte, con decorrenza dal momento della scadenza dell'obbligazione o, in mancanza, dalla messa in mora, e con facoltà per il creditore di provare il danno patito per la svalutazione monetaria a pagina 11 di 13 seguito del ritardo nel pagamento, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 17572 del
20/06/2023).
Così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, anche nel caso di inadempimento al contratto di conto corrente e degli altri contratti bancari conclusi tra le parti spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, posto che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. civ. n. 26202 del 6/9/2022).
Non osta al riconoscimento della rivalutazione monetaria la mancata domanda specifica proposta al riguardo dall'attrice, che peraltro ha chiesto il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 cpv. c.c., atteso che l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma
2, c.c., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (Cass. civ. n. 7948 del 20/04/2020).
Quanto alla decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale annualmente rivalutato, l'evento danno deve essere individuato nel pagamento erroneamente eseguito dalla convenuta in favore di soggetti non legittimati, conformemente alla giurisprudenza prevalente, il danno per l'emittente l'assegno si determina proprio perché, dall'inadempimento delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca girataria per l'incasso è tenuta al ripristino della provvista, e ciò indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio patrimoniale per il traente (Cass. civ. n. 16332 del 04/08/2016 Cass. civ. n. 6377 del
17/05/2000).
E' infondata, invece, la domanda attorea di condanna della convenuta al rimborso in proprio favore dell'ulteriore somma a titolo di spese stragiudiziali, in mancanza di idonea allegazione e pagina 12 di 13 prova che tale importo sia stato effettivamente corrisposto dall'attrice all'avv. Giampaolo
Miotto, non essendo all'uopo sufficiente il deposito del preavviso di fattura. Per consolidata giurisprudenza, le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. civ. sez. un. n. 16990 del 10/07/2017; Cass. civ. n. 22241 del
01/08/2025).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo
Miotto, dichiaratosi antistatario, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data in data 24/1/2023 dalla già Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1 della della somma di € 7.600,00, oltre alla rivalutazione monetaria e Parte_1 agli interessi legali dalla data della duplicazione dei singoli pagamenti da parte dell'attrice ai beneficiari dei titoli fino al 23/1/2023 e ai soli interessi come per legge dal 24/1/2023 al saldo;
RIGETTA la domanda proposta dalla di condanna di Parte_1 Controparte_1 al pagamento dell'ulteriore somma di € 1.378,87;
[...]
CONDANNA la a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
264,00 per spese ed € 6.600,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Miotto, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, li 11/12/2025.
Il Giudice
OM MA
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