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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1890/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11056/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249032942127000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180070569538001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 CF P.IVA_1 in persona dell'amministratore Società_1 snc CF P.IVA_2 e del suo legale rapp.te Rappresentante_1 nato a [...] il Data_1 Cf CF_Rappresentante_1 rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente atto dal dott. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 presso il cui studio in Indirizzo_2
è elettivamente domiciliata ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720180070569538001, sottesa all'avviso di intimazione n. 09720249032942127000 notificato il 11/04/2025, per mancata notifica dell'atto.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione documentato l'intervenuto annullamento della notifica della cartella di pagamento n. 09720180070569538001, escludendo la stessa da ogni attività esecutiva e/o cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammisibile e procedibile.
La cartella sottesa all'intimazione è stata dichiarata inefficace attesa la mancata notifica.
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese integralmente compensate.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
RI FL FE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11056/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249032942127000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180070569538001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 CF P.IVA_1 in persona dell'amministratore Società_1 snc CF P.IVA_2 e del suo legale rapp.te Rappresentante_1 nato a [...] il Data_1 Cf CF_Rappresentante_1 rappresentato e difeso giusta procura allegata al presente atto dal dott. Difensore_1 C.F. CF_Difensore_1 presso il cui studio in Indirizzo_2
è elettivamente domiciliata ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720180070569538001, sottesa all'avviso di intimazione n. 09720249032942127000 notificato il 11/04/2025, per mancata notifica dell'atto.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione documentato l'intervenuto annullamento della notifica della cartella di pagamento n. 09720180070569538001, escludendo la stessa da ogni attività esecutiva e/o cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammisibile e procedibile.
La cartella sottesa all'intimazione è stata dichiarata inefficace attesa la mancata notifica.
Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara le spese integralmente compensate.
Roma lì 16.12.2025 Il Giudice
RI FL FE