CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24544 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL MA RA, nata a [...] il [...] rappresentata ed assistita dall'avv. Francesco Antonio Laviola, di fiducia avverso l'ordinanza n. 101/22 in data 02/12/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 02/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza rigettava l'opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di MA RA EL quale terza interessata e tendente alla restituzione dei beni sottoposti a confisca (immobile composto da appartamento e box sito in Canonica d'Adda via Fara 19/A) in forza di sentenza 77-(t Penale Sent. Sez. 2 Num. 24544 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/04/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 15/10/2021, irrevocabile in data 14/01/2022, nei confronti di EG ER. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di MA RA EL, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disponibilità del bene confiscato in capo al condannato ER EG, di lei coniuge ancorchè separato. L'ordinanza impugnata esordisce enunciando la tesi secondo cui i coniugi EG e EL, nell'atto dell'acquisito dell'immobile e successivamente in sede di regolazione dei loro rapporti a seguito della separazione, vollero creare una situazione di interposizione fittizia in cui la EL rivestirebbe il ruolo di intestataria fittizia ed il EG quello di proprietario effettivo. In realtà, ci si chiede: se l'immobile è stato originariamente acquistato da entrambi i coniugi al 50% ciascuno, perché l'intestazione fittizia in capo alla EL non è stata tutta, da subito, al 100% ? L'ordinanza impugnata assume poi che il trasferimento a favore della ricorrente della quota del 50% originariamente del EG sarebbe avvenuto a titolo gratuito: detta gratuità risulta smentita dagli atti, in quanto la cessione del 50% da parte del EG, con accollo del mutuo, è stata effettuata in adempimento alla sua obbligazione di mantenimento. Non si comprende poi come possa sostenersi che il terzo si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di salvaguardare il possessore da un pericolo che si sarebbe manifestato solo dieci anni dopo. Anche la riconosciuta evidente sproporzione tra tenore di vita del reo e redditi dichiarati è argomento non rilevante atteso che non è per nulla pertinente nelle confische per equivalente, dove rileva esclusivamente l'effettiva disponibilità del bene da parte del reo. Inoltre: la circostanza che la residenza del reo in quel di ID MA sarebbe fittizia, è affermazione assertiva;
non vi sono elementi per ritenere che i due ex coniugi, a seguito della separazione consensuale, non abbiano cessato la loro convivenza;
la ripresa della coabitazione nel 2018 è solo conseguenza di una concessione di ospitalità della ex moglie, finalizzata a consentire al EG di poter fruire di misura alternativa alla detenzione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva in premessa il Collegio come, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, vi è la stringente necessità che i beni oggetto della misura cautelare reale appartengano al soggetto responsabile dell'illecito; la più volte affermata natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce infatti di esercitare il potere ablatorio - e il prodromico potere cautelare - nei confronti di coloro che non hanno partecipato alla commissione dell'illecito. Ciò spiega la ricorrente affermazione per cui, in tali casi, il sequestro e la confisca devono riguardare necessariamente beni che rientrano nella disponibilità del soggetto autore del reato, beni cioè che, di fatto, facciano parte del patrimonio di questi, mentre non può interessare beni e valori economici che appartengano a terzi estranei al reato. 2.1. La confisca per equivalente, come riconosciuto dal provvedimento impugnato, si caratterizza proprio per il fatto di poter ricadere su beni che non hanno alcun rapporto con la pericolosità della res o con quella individuale dell'autore del reato e che neppure presentano alcun collegamento diretto con l'illecito penale, onde non si richiede la prova della sussistenza di un nesso di pertinenzialità della cosa rispetto al reato, dovendo unicamente trattarsi di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato. Da qui l'ulteriore affermazione ricorrente secondo cui la "disponibilità" del bene, quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (cfr., Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, De Nisi, Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950 - 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378 - 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De Masi, Rv. 231390 - 01). 2.2. Ne consegue che, in caso di ipotizzate intestazioni fittizie o fiduciarie, il giudizio circa la disponibilità del bene in capo al reo presuppone un accertamento della esistenza di un rapporto, di un collegamento tra i beni e il reo;
devono cioè esserci elementi concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo. Ciò che deve essere provato è l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e 3 disponibilità effettiva del bene e che consentano di affermare che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità "apparente" al fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all'autore del reato, con l'ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia o reale, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio. 2.3. Il Tribunale, nella fattispecie, ha fatto corretta applicazione di detti principi, riconoscendo come ampiamente raggiunta la prova della riferibilità dell'immobile al condannato, tramite terza persona. A tal fine, si precisa, che "a nulla rileva che l'assegnazione dell'immobile alla moglie sia avvenuta in sede di omologa della separazione nel lontano 2009 atteso che, appunto, la realtà effettiva era ben diversa ... [...] ... si è dimostrato, infatti, che, ancorchè intestato alla richiedente, l'immobile faceva parte del patrimonio dell'imputato, il quale ne poteva determinare la destinazione e l'impiego uti dominus - tanto che a quasi dieci anni di distanza, nel 2018, si riproponeva di venderlo per acquistarne un altro più costoso ... - e oltretutto vi abitava: si tratta di circostanze che provano che poteva di fatto utilizzare il bene anche se formalmente appartenente alla moglie, come se ne fosse il vero proprietario ...". A fronte di simili conclusioni, la ricorrente prospetta non consentite argomentazioni di ordine fattuale, volte a smontare il concetto di disponibilità in fatto in capo al condannato del bene sottoposto a confisca sotto il profilo strettamente probatorio, come tale attinente al merito. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/04/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 02/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza rigettava l'opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di MA RA EL quale terza interessata e tendente alla restituzione dei beni sottoposti a confisca (immobile composto da appartamento e box sito in Canonica d'Adda via Fara 19/A) in forza di sentenza 77-(t Penale Sent. Sez. 2 Num. 24544 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 21/04/2023 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 15/10/2021, irrevocabile in data 14/01/2022, nei confronti di EG ER. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di MA RA EL, è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla disponibilità del bene confiscato in capo al condannato ER EG, di lei coniuge ancorchè separato. L'ordinanza impugnata esordisce enunciando la tesi secondo cui i coniugi EG e EL, nell'atto dell'acquisito dell'immobile e successivamente in sede di regolazione dei loro rapporti a seguito della separazione, vollero creare una situazione di interposizione fittizia in cui la EL rivestirebbe il ruolo di intestataria fittizia ed il EG quello di proprietario effettivo. In realtà, ci si chiede: se l'immobile è stato originariamente acquistato da entrambi i coniugi al 50% ciascuno, perché l'intestazione fittizia in capo alla EL non è stata tutta, da subito, al 100% ? L'ordinanza impugnata assume poi che il trasferimento a favore della ricorrente della quota del 50% originariamente del EG sarebbe avvenuto a titolo gratuito: detta gratuità risulta smentita dagli atti, in quanto la cessione del 50% da parte del EG, con accollo del mutuo, è stata effettuata in adempimento alla sua obbligazione di mantenimento. Non si comprende poi come possa sostenersi che il terzo si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di salvaguardare il possessore da un pericolo che si sarebbe manifestato solo dieci anni dopo. Anche la riconosciuta evidente sproporzione tra tenore di vita del reo e redditi dichiarati è argomento non rilevante atteso che non è per nulla pertinente nelle confische per equivalente, dove rileva esclusivamente l'effettiva disponibilità del bene da parte del reo. Inoltre: la circostanza che la residenza del reo in quel di ID MA sarebbe fittizia, è affermazione assertiva;
non vi sono elementi per ritenere che i due ex coniugi, a seguito della separazione consensuale, non abbiano cessato la loro convivenza;
la ripresa della coabitazione nel 2018 è solo conseguenza di una concessione di ospitalità della ex moglie, finalizzata a consentire al EG di poter fruire di misura alternativa alla detenzione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva in premessa il Collegio come, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, vi è la stringente necessità che i beni oggetto della misura cautelare reale appartengano al soggetto responsabile dell'illecito; la più volte affermata natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce infatti di esercitare il potere ablatorio - e il prodromico potere cautelare - nei confronti di coloro che non hanno partecipato alla commissione dell'illecito. Ciò spiega la ricorrente affermazione per cui, in tali casi, il sequestro e la confisca devono riguardare necessariamente beni che rientrano nella disponibilità del soggetto autore del reato, beni cioè che, di fatto, facciano parte del patrimonio di questi, mentre non può interessare beni e valori economici che appartengano a terzi estranei al reato. 2.1. La confisca per equivalente, come riconosciuto dal provvedimento impugnato, si caratterizza proprio per il fatto di poter ricadere su beni che non hanno alcun rapporto con la pericolosità della res o con quella individuale dell'autore del reato e che neppure presentano alcun collegamento diretto con l'illecito penale, onde non si richiede la prova della sussistenza di un nesso di pertinenzialità della cosa rispetto al reato, dovendo unicamente trattarsi di beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato. Da qui l'ulteriore affermazione ricorrente secondo cui la "disponibilità" del bene, quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (cfr., Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, De Nisi, Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950 - 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378 - 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, De Masi, Rv. 231390 - 01). 2.2. Ne consegue che, in caso di ipotizzate intestazioni fittizie o fiduciarie, il giudizio circa la disponibilità del bene in capo al reo presuppone un accertamento della esistenza di un rapporto, di un collegamento tra i beni e il reo;
devono cioè esserci elementi concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo. Ciò che deve essere provato è l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e 3 disponibilità effettiva del bene e che consentano di affermare che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità "apparente" al fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all'autore del reato, con l'ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia o reale, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio. 2.3. Il Tribunale, nella fattispecie, ha fatto corretta applicazione di detti principi, riconoscendo come ampiamente raggiunta la prova della riferibilità dell'immobile al condannato, tramite terza persona. A tal fine, si precisa, che "a nulla rileva che l'assegnazione dell'immobile alla moglie sia avvenuta in sede di omologa della separazione nel lontano 2009 atteso che, appunto, la realtà effettiva era ben diversa ... [...] ... si è dimostrato, infatti, che, ancorchè intestato alla richiedente, l'immobile faceva parte del patrimonio dell'imputato, il quale ne poteva determinare la destinazione e l'impiego uti dominus - tanto che a quasi dieci anni di distanza, nel 2018, si riproponeva di venderlo per acquistarne un altro più costoso ... - e oltretutto vi abitava: si tratta di circostanze che provano che poteva di fatto utilizzare il bene anche se formalmente appartenente alla moglie, come se ne fosse il vero proprietario ...". A fronte di simili conclusioni, la ricorrente prospetta non consentite argomentazioni di ordine fattuale, volte a smontare il concetto di disponibilità in fatto in capo al condannato del bene sottoposto a confisca sotto il profilo strettamente probatorio, come tale attinente al merito. 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21/04/2023.