Versione
27 ottobre 2001
27 ottobre 2001
Art. 5. (Segreto) 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell' articolo 326 del codice penale . 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Nota all'art. 5, comma 2:
- Si riporta il testo dell' art. 326 del codice penale :
"Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.".
Nota all'art. 5, comma 2:
- Si riporta il testo dell' art. 326 del codice penale :
"Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio) - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.".
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/09/2025, n. 1686Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3403/2021 TRA Parte_1 nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. F. Della dom. in Villa di Briano alla via del Firmamento n. 10, giusta procura in atti RICORRENTE E Controparte_1 , in persona del CP_2 rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con cui ope legis dom. in Napoli alla via Diaz n. 11 RESISTENTE …Leggi di più...
- supplenze scolastiche·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 5 d.lgs. n. 368/2001·
- immissione in ruolo·
- art. 36 d.lgs. n. 165/2001·
- abuso contratti a termine·
- contratti a tempo determinato·
- risarcimento danni·
- art. 18 l. 300/1970·
- onere di allegazione e prova