Articolo 3 del Decreto 7 gennaio 2013, n. 19
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 marzo 2013
Art. 3. Comunicazioni, domande e documentazioni 1. Le comunicazioni e domande di cui al presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente, e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio prevede una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' altresi' allegata la delega, in originale o copia conforme, quando non depositata presso il predetto ufficio.
2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulta la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata quando il testo originale e' redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 7, l'amministrazione competente e' tenuta a pronunciarsi sulle domande con provvedimento espresso entro i termini stabiliti dal presente regolamento.
Entrata in vigore il 19 marzo 2013
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