Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. l'azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dell'autoveicolo, dal momento che, ai sensi dell'art. 95 comma III codice della strada, lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l'interessato deve richiedere nuova immatricolazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 12051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12051 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. G. Vincenzo PANDOLFO Presidente del 15/7/1999
1. Dott. A. AMATO Consigliere SENTENZA
2. " S. OCCHIONERO Consigliere N. 1549
3. " A. DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " P. BRUNO Consigliere N. 6895/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT OR, n. Uzzano (Pt) il 20.10.47 avverso la sentenza 10.12.98 corte app. Firenze Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fraticelli che ha concluso per l'inamm.tà. Motivi della decisione
Con distinte decisioni 7.10.94 e 16.3.98 TI OR era condannato dal pretore di Viareggio per i reati di cui agli art. 646, 483, 485 e 640 cp. Sul gravame dell'imputato, la corte d'appello di Firenze, riuniti i due procedimenti, lo assolveva dall'imputazione di appropriazione indebita contestata nel primo, dichiarava n.d.p. in ordine a quello di truffa e rideterminava la pena in ordine ai reati configurati dagli art. 483 e 485 cp, già unificati in continuazione. Ricorre il difensore, che deduce il difetto di correlazione tra sentenza ed accusa, poiché a fronte della contestazione dei reati di cui agli art. 433, 485 e 460 cp, "nel prosieguo dell'atto si faceva riferimento ad una falsa denunzia, nonché ad una falsa richiesta di immatricolazione." Egli lamenta pure - in relazione all'appropriazione dello autocarro - il travisamento delle risultanze di prova, e in ordine al reato ex art. 485 cp la mancanza di prova circa la commissione del fatto da parte dell'imputato. In riferimento al delitto ex art. 483 cp, il ricorrente evidenzia l'irrilevanza della falsa denuncia di smarrimento, che costituisce solo uno dei presupposti per la reimmatricolazione dell'autoveicolo. Il ricorso è palesemente infondato in tutte le sue articolazioni. Non sussiste la violazione dell'art. 521 cpp, non essendosi verificata immutazione alcuna dei fatti addebitati. È dato, piuttosto, riscontrare l'erronea indicazione, nell'epigrafe della sentenza, delle norme di cui agli art. 433 e 460 cp, in luogo di quelle ex art. 483 e 640 cp, che è irrilevante ai fini della problematica posta dall'art. 521 cpp, incentrata sulla contestazione di uno o più fatti storici, costituenti reato e fatti oggetto della dialettica processuale tramite il contraddittorio. Speciosa è la seconda doglianza, dal momento che i giudici di merito hanno accertato che l'atto di cessione non comprendeva l'autocarro targato LU 329536.
Si sottrae a censura il diniego di rinnovazione della istruzione dibattimentale, congruamente motivato dalla corte fiorentina. Attiene, pertanto, ai profili di fatto la doglianza inerente l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di falso in scrittura privata.
Quanto, infine, al delitto ex art. 483 cp, non vale qui richiamare la pronuncia delle Sez. Un. di questa Corte in data 17.2.99 (ric. Lucarotti), riguardante la denuncia di smarrimento di un assegno bancario. Ciò perché "l'atto-documento di verbalizzazione della denuncia non è snello della procedura di ammortamento dell'assegno, giacché l'art. 69 RD n. 1736/1933, con norma omologa a quella del I^ comma dell'art. 2016 c.c., prevede come rilevante non la denunzia alla p.g., ma la denunzia al trattario, demandando poi al Presidente del Tribunale o al Pretore gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti."
Ben diverso è il caso oggetto della concreta fattispecie, connotato dall'obbligo di veridicità della denuncia di smarrimento da parte dell'intestatario, come risulta chiaramente dal tenore dell'art. 95, 3^ c. del nuovo codice della strada (D.L.vo 30.4.92, n. 285): "In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta."
Sulla scorta della denuncia viene rilasciata la carta provvisoria di circolazione (comma 4^ dell'art. 95 cit.), valida trenta giorni, trascorsi i quali l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione (comma 5^ art. 95 cit).
Innegabile, dunque, è la rilevanza probatoria della denuncia di smarrimento, come riconosce lo stesso ricorrente.
Va dichiarata, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge.
P T M
Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1999