Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 12051
CASS
Sentenza 15 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. l'azione di colui che falsamente denunci agli organi di polizia lo smarrimento della carta di circolazione dell'autoveicolo, dal momento che, ai sensi dell'art. 95 comma III codice della strada, lo smarrimento (così come la sottrazione o la distruzione) del predetto documento deve essere denunciato entro ventiquattro ore e che, sulla scorta di tale denuncia, viene rilasciata carta di circolazione provvisoriamente valida per giorni trenta, trascorsi i quali l'interessato deve richiedere nuova immatricolazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/1999, n. 12051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12051
    Data del deposito : 15 luglio 1999

    Testo completo