Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
In tema di continuazione - fermo restando che deve riguardarsi come violazione più grave quella prevista dalla legge più severamente, con riferimento quindi alla pena edittale massima - devesi comunque escludere che si possa irrogare una pena in misura inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satelliti, qualora detto minimo sia superiore a quello fissato dalla legge per la violazione più grave. (V. Corte Cost. n. 11 del 23 gennaio 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/06/1998, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 23-6-1998
1.Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N.3633
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Malagnino " N.10758/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli nei confronti di Di MA UI, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 20-5-1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Francesco Malagnino Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Napoli applicò a Di MA UI la pena concordata di mesi quattro di reclusione e lire 200.000 di multa, per i reati - uniti per continuazione - di cui agli artt. 477, 482 c.p. (capo a), 468 c.p. (capo b), 648 cpv. c.p. (capo c), 56, 640 c.p. (capo d), ritenendo come più grave tra essi quello di cui al capo 0 e riconoscendo le attenuanti generiche come equivalenti alle contestate aggravanti. Ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte d'Appello di Napoli , denunciando violazione di legge, sull'asserito che la pena base non avrebbe potuto essere determinata, come invece aveva fatto il Tribunale, in mesi cinque di reclusione con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo c), dal momento che detta pena risultava inferiore a quella edittale minima di anni uno di reclusione prevista per Il reato di cui all'art. 468 c.p. contestato al capo b).
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, infatti, mi analoga fattispecie ha già avuto modo di affermare che mi caso di pluralità di reati in ordine al quali può trovare applicazione una pena di identica specie ove l'uno sia punito con pena più elevata nel massimo e l'altro con pena più elevata nel minimo non è possibile irrogare una pena inferiore alla pena base minima per uno dei reati unificati (Cass. V, 2-12-1997 n. 4503, P.M.
contro
Pellegrino, r.v. 209663). Detto principio, come pure è stato precisato, non si pone in contrasto con quello più generale a suo tempo enunciato dalle S.U. con sentenza 30-4-1992 n. 4901, P.M.
contro
Cardarilli, secondo cui, al fini dell'applicazione della continuazione, deve riguardarsi come violazione più grave "quella punita dalla legge più severamente"- e ciò in quanto, così come successivamente puntualizzato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 11 del 23-1-1997, detto principio non implica che in caso di continuazione sia possibile irrogare una pena inferiore a quella corrispondente al minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati satellite.
Se così non fosse, d'altra parte, ne deriverebbero conseguenze del tutto inaccettabili, giacché la commissione di più reati comporterebbe addirittura un vantaggio rispetto all'ipotesi della commissione del solo reato punito nel minimo con la pena edittale più elevata.
Per le suesposte considerazioni l'impugnata sentenza va annullata e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio.
PQM
La Corte annulla l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 23 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998