Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2002, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
E N O N O _ I N _ L Z A C ee A 9 I 4 T R / R 5 REPUBBLICA0 0052 7/02 T 6 . A S 2 I N T . . G R U . E B P B . R . I D NOME DEL TOPOL ITALIANO L R L A L E T A D D . I E S TORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S T A Oggetto A N T I N E S E R 1 S I SEZIONE TRIBUTARIA 3 E Tributaria E 1 A T IVA -Accertaments A N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente - R.G.N. 16037/98 Consigliere Cron. 2557 Dott. Giuseppe MARZIALE Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 04/06/01 Dott. Salvatore DI PALMA Dott. Achille MELONCELLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AFAS PELLICCERIE DI MARIO ANCONA & C SA;
intimato avverso la sentenza n. 137/97 della Commissione CORTE SUPE SSAZIONE tributaria regionale di MILANO, depositata CAMPIONS VILE 2001 04/08/97; N. 61 652 1390 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/06/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in persona del Sostituto Procuratoreudito il P.M. GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per il rigetto del ricorso. CASBAZIONE -2- तप Svolgimento del processo 1.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale della Lombardia 29 maggio 1997, n. 137/08/97, depositata il 4 agosto 1997, con la quale è stato respinto l'ap- pello dell'Ufficio IVA di Milano contro la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Milano n. 393/47/91 che aveva annullato due avvisi di rettifica in materia di IVA 1985 e 1986 e un avviso di irrogazione di sanzio- ni per il 1987, adottati dall'Ufficio IVA di Milano e destinati alla AFAS Pel- liccerie Sas di AR NC e C. in liquidazione.
1.2. La sentenza della Commissione tributaria regionale descrive co- sì il precedente svolgimento del processo: - la società contribuente ha presentato ricorso contro l'avviso di retti- fica IVA per il 1985 (n. RT 840921) e per il 1986 (n. RT 840922) e contro l'avviso di irrogazione di sanzioni per il 1987 (n. RT 840923); - alla base di tutti i provvedimenti impugnati vi sono: a) un processo verbale di constatazione redatto per una verifica effettuata dalla Guardia di finanza presso la società e presso altra società operante nel medesimo setto- re;
b) il reperimento di assegni riconducibili al socio amministratore della ricorrente e a terze persone;
la Commissione tributaria di primo grado, sulla base della fram- mentarietà della documentazione proposta dalla contribuente e dell'assenza di documentazione allegata agli atti impugnati, ha annullato gli accertamen- ti;
- l'Ufficio ha appellato ribadendo la bontà del lavoro svolto dalla Guardia di finanza, allegando uno stralcio del verbale di constatazione e 3 chiedendo, in conclusione, la riforma della decisione di primo grado e la conferma degli atti impugnati;
- la società contribuente, in sede di costituzione di giudizio, ha riba- dito le censure contro gli atti impugnati e ha chiesto la conferma della deci- sione di primo grado, informando di avere, ai fini delle imposte dirette, chiuso la controversia sulla base del condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale è così moti- vata: appare di tutta evidenza che le pretese dell'ufficio non sono documen- tate, perché dagli stralci presentati in primo grado e dal documento esibito dall'ufficio in sede di appello si evidenzia soltanto il risultato, secondo la Guardia di finanza, del lavoro svolto e non il lavoro stesso;
è di essenziale importanza, al fine dell'instaurazione di un contraddittorio, che le parti fac- ciano valere le loro ragioni esibendo gli atti a sostegno delle loro tesi;
ciò non accade quando i documenti sottoposti sono il riassunto del lavoro svolto con l'elencazione, per quanto puntigliosa e dettagliata, delle infrazioni even- tualmente commesse dal contribuente e con il costante richiamo ad altri do- cumenti ed allegati, di cui, in pratica, non vi è copia;
alla luce di quanto in atti, i rilievi non sono dimostrati e, pertanto, la conclusione di primo grado è AZZ ION da confermare.
2.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Milano 29 maggio 1997, n. 137/08/97, adducendo un unico motivo di impugnazione. ли 4 2.2. Il ricorso del Ministero si conclude con la richiesta dell'annulla- mento della decisione impugnata e del rinvio della causa ad altro giudice per un nuovo esame. Spese vinte.
3. La società non si è costituita. Motivi della decisioone 4.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 29 maggio 1997, n. 137/08/97, adducendo come unico motivo di impugnazione la falsa applica- zione degli art. 2697 e seguenti cc e dell'art. 63 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 7 DLgs 31 dicembre 1992 n. 546, e degli art. 118 e 213 cpc, e insufficiente ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5, cpc e all'art. 62.1 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 4.2. Il Ministero delle finanze sostiene che la Commissione tributaria regionale applicherebbe erroneamente, con motivazione variamente incon- grua ed illogica, i principi generali in tema di prova. Essa, infatti, svilirebbe la validità probatoria del verbale di constatazione della Guardia di finanza, che l'Ufficio ha prodotto per estratto nella parte essenziale concernente i ri- sultati della verifica. Essa afferma, in proposito, che il documento prodotto evidenzierebbe solo il risultato, secondo la Guardia di finanza, del lavoro svolto, e non il lavoro stesso, senza precisare quali siano le insufficienze probatorie riscontrate e le cause impeditive della valutazione dei fatti di cau- sa. ли 5 Ad ulteriori perplessità condurrebbe il fatto che la sentenza impugna- ta ha voluto porsi sulla falsariga della pronuncia di primo grado, che avreb- be parimenti rigettato le tesi dell'ufficio per mancanza di documentazione. Anche sotto questo profilo la pronuncia sarebbe illogica, perché ignorerebbe la decisiva circostanza che in appello l'Ufficio ha prodotto il processo verba- le di constatazione non esaminato dei primi giudici. D'altra parte, qualora la Commissione tributaria regionale avesse ri- tenuto opportuno approfondire la materia e meglio verificare le circostanze che già emergevano dal processo verbale di constatazione prodotto in giudi- zio, ben avrebbe potuto far uso dei poteri istruttori ad essa conferiti in via generale dagli art. 118 e 213 cpc e, in via particolare, dall'art. 7 DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546. 4.3. L'articolato motivo di ricorso del Ministero delle finanze è in- fondato. Infatti, il giudice di secondo grado, sia pure con motivazione succin- ta, ha adeguatamente illustrato che le ragioni, per le quali le pretese dell'Ufficio sono da ritenersi non sufficientemente documentate, dipendono dal fatto che sia dagli stralci presentati in primo grado sia dal documento e- sibito in appello si traggono indicazioni solo sui risultati dell'accertamento, ma non sul procedimento attraverso il quale si è ad essi pervenuti, dal mo- CASS mento che i documenti contengono un mero elenco delle infrazioni com- messe dal contribuente e un semplice rinvio ad altri documenti, dei quali non è stata prodotta copia. M 6 Anche la censura relativa al mancato ricorso, da parte del giudice tributario di merito, al potere istruttorio ex art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, è infondata per più d'una ragione. In primo luogo, il potere istruttorio attribuito dall'art. 7 DLgs 31 di- cembre 1992, n. 546, alle Commissioni tributarie ha natura discrezionale ed il suo esercizio è incensurabile in sede di legittimità. In secondo luogo, nel caso di specie il giudice tributario d'appello non avrebbe potuto sopperire di sua iniziativa alle lacune difensive dell'Ufficio che s'erano manifestate già in primo grado e che, proprio in quanto poste a base della sentenza da esso appellata, avrebbero dovuto sol- lecitarlo ad impiegare la massima diligenza piuttosto che a invocare dal giudice tributario l'esercizio dei suoi poteri istruttori in funzione sostitutiva dell'Amministrazione. Siffatta pretesa è, infatti incompatibile con la posi- zione di terzietà del giudice tributario, il quale, data la natura dispositiva del processo tributario, deve applicare, in base all'art.
1.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, il principio della disponibilità delle prove ex art. 115 cpc e CASSER può, quindi, esercitare i poteri istruttori attribuitigli in deroga a quel princi- pio dall'art. 7 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, solo ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti>>, cioè allo scopo di eliminare l'incertezza che ancora gravi sui fatti introdotti dalle parti nel giudizio.
5. Per le ragioni esposte il ricorso dev'essere rigettato.
6. Poiché la società contribuente non si è costituita in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. M 7 Così deciso in Roma, nella camera di Il relatore ed estensore Miloncell IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 6 E 8 N 0 1 O ISSAZIONS I Z A R T consiglio del 4 giugno 2001. Il Presidente сам DEPOSITAT IN CASICLLERIA 26 GEN. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E A T / 4 U / F B 6 I 2 R . F S T . I A F . . G D B E A A L R I E T D R A 1 I 3 E D S 1 T N E . E A T S N I N M E A S E 8