Sentenza 27 settembre 2017
Massime • 1
Il giudicato cautelare ha efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che non può invocarsene l'effetto preclusivo nell'ambito di un diverso procedimento cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la revoca di una precedente misura cautelare, disposta per la sopravvenuta carenza del pericolo di reiterazione, non poteva essere fatta valere, quale giudicato cautelare, nell'ambito di un diverso procedimento conseguente all'adozione di una nuova misura cautelare).
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2017, n. 54045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54045 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2017 |
Testo completo
54045-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.1751 Giacomo Paoloni CC-27/09/2017 Anna Petruzzellis R.G.N. 24870/2017 Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA OS, nato a [...] [...] avverso la ordinanza del 27/04/2017 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato l'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere adottata in data 6 aprile 2017 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lanusei nei confronti di MO CA, gravemente indiziato della commissione di quarantuno episodi di acquisto, cessione e detenzione a fine di spaccio di cocaina, in prevalenza, ma anche di marijuana, posti in essere in Tertenia, Lotzarai e paesi limitrofi dal mese di gennaio al mese di settembre del 2015. 2. Ricorre avverso tale ordinanza l'avv. Paolo Giuseppe Pilia, difensore del CA, e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso e, segnatamente, la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente alla carenza di attualità delle esigenze cautelari ed alla mancanza di proporzionalità della misura coercitiva applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi nello stesso dedotti si rivelano manifestamente infondati.
2. Con il primo motivo il ricorrente si duole che in un distinto e precedente procedimento penale (e, segnatamente, nei procedimenti riuniti n. 223/2014 R.G.N.R., n. 600/2014 R.G.N.R. e n. 283/2015 R.G.N.R.) il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanusei aveva applicato nei confronti del CA la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, eseguita in data 28 luglio 2016, in relazione ad un episodio di cessione di cocaina posto in essere in data 13 agosto 2014. Tale misura cautelare era, peraltro, stata revocata in data 16 dicembre 2016, in ragione del tempo trascorso dalla applicazione della stessa e della assenza di violazioni delle prescrizioni connesse a tale misura nell'arco temporale intercorrente tra il 28 luglio ed il 16 dicembre 2016. Secondo il ricorrente, pertanto, tale provvedimento fondava la preclusione del giudicato cautelare relativamente alla insussistenza delle esigenze cautelari nella attualità e la ordinanza impugnata aveva obliterato tale dato, idoneo a recidere ogni continuità tra le condotte poste in essere nel 2015 e la situazione attuale. L'attualità delle esigenze cautelari, peraltro, non poteva essere inferita dal rinvenimento presso l'abitazione del CA di sostanza stupefacente, peraltro in quantitativo irrisorio, in data 28 febbraio 2016, in quanto lo stesso era compatibile con il dichiarato uso personale di tali sostanze. Nella ordinanza impugnata si era, dunque, attribuito un peso preponderante alla concretezza del pericolo di recidiva, in ragione dei precedenti penali dell'indagato, a discapito della verifica della attualità dello stesso. 2 In seguito alla modifica introdotta nel testo dell'art. 274 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve, tuttavia, essere non solo concreto, ma anche attuale e, pertanto, non è più sufficiente ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere, in termini di certezza o di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. La distanza temporale tra i fatti ed il momento della decisione cautelare, inoltre, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità ed intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a tale attualità, sia in relazione alla scelta della misura, che nella specie era rimasto inevaso.
3. Tale motivo di ricorso deve essere disatteso in quanto si rivela manifestamente infondato.
4. Nella ordinanza impugnata si argomenta, infatti, non certo illogicamente la sussistenza del pericolo di recidiva del CA in ragione del numero elevato di condotte criminose (ben quarantuno) accertate dal gennaio al dicembre 2015, del carattere stabile ed organizzato della attività spaccio, della cessione a terzi di plurime sostanze stupefacenti e della presenza di una clientela abituale, dei gravi precedenti penali del prevenuto (anche per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), del proprio elevato tenore di vita ad onta dello stato di disoccupazione, della pervicacia del proposito criminoso, dimostrata dalla prosecuzione dell'attività illecita nonostante le condanne ed i sequestri subiti, e dalla disponibilità di legami consolidati e fiduciari con ambienti dediti al narcotraffico, in grado di approvvigionare costantemente l'indagato.
5. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, ritenuto sussistente l'attualità del pericolo di recidiva in ragione del rinvenimento nella disponibilità del prevenuto, nel corso della perquisizione del 18 febbraio 2016 posta in essere nell'ambito del procedimento n. 1088/2012, di sostanza stupefacente e di sostanza da taglio. Inoltre, in data 7 aprile 2017, all'atto dell'esecuzione della misura cautelare oggetto del provvedimento di cui si controverte, in sede di perquisizione domiciliare, erano anche stati rivenuti un contenitore di plastica con residui di polvere bianca, un bilancino di precisione ed uno strumento elettronico per la ricerca di frequenze elettromagnetiche, verosimilmente utilizzato dall'indagato per eludere le investigazioni, in aggiunta a due involucri di plastica contenenti gr. 0,851 di sostanza bianca, e due bustine, contenenti rispettivamente gr. 0,599 e gr. 0,914 di polvere bianca.
6. Tali elementi inducevano, pertanto, nella valutazione non illogica del Tribunale di Cagliari a ritenere subvalente la rilevanza del tempo trascorso dai fatti, in quanto lo stesso non consentiva in alcun modo di ritenere che il CA avesse preso le distanze dal proprio stile di vita stabilmente dedito al narcotraffico e che il prevenuto avesse interrotto le proprie attività illecite nel periodo in cui erano state interrotte le intercettazioni telefoniche ed ambientali.
7. Ritiene, pertanto, il Collegio che il Tribunale del riesame di Cagliari abbia fatto corretto governo del canone di attualità del pericolo di recidiva, atteso che le valutazioni espresse nella ordinanza impugnata non rivelano contraddittorietà o manifeste illogicità e, pertanto, si sottraggono al sindacato di questa Corte. E' noto, del resto, come, pur a fronte di orientamenti non ancora definitivamente consolidati, la concretezza del pericolo di recidiva sia essenzialmente riferita ad un dato personologico che segnala l'attitudine a delinquere del soggetto, destinata a protrarsi nel tempo, mentre l'attualità sia correlabile alla sussistenza di occasioni prossime, nelle quali tale attitudine possa ulteriormente esprimersi (in tal senso può richiamarsi Cass. Sez. U. n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, sul punto non massimata); a tale fine, tuttavia, non può considerarsi solo l'oggettiva esistenza delle occasioni che possono intervenire ab extrinseco, ma deve valutarsi anche il contesto di vita attuale del soggetto, nel quale costui, proprio in ragione di quella capacità a delinquere, abbia la possibilità di ricercare o creare lui stesso quelle occasioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 1082 del 12/11/2015, Capezzera, Rv. 265958; Sez. 6, n. 17935 del 23/02/2017, Coba;
Sez. 6, n. 3803 del 23/11/2016, Romano).
8. Il Tribunale del riesame di Cagliari, a ben guardare, si è attenuto proprio a tale canone, scrutinando il profilo personologico del CA e rilevando che, a fronte dei significativi dati sintomatici sopra rappresentati, era da ritenersi attuale il pericolo che il ricorrente, ove dovesse godere di un regime cautelare più tenue di quello in atto, avrebbe potuto ricercare attivamente e procurarsi occasioni propizie al compimento di nuovi reati.
9. Integralmente infondato si rivela, inoltre, il richiamo operato dal ricorrente al c.d. giudicato cautelare, asseritamente formatosi per effetto della ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanusei del 16 dicembre 2016, in relazione all'episodio di cessione posto in essere dal CA in data 13 agosto 2014, in quanto le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva esclusivamente "endoprocessuale" (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009 (dep. 24/02/2010), Bidognetti, Rv. 246026) e, pertanto, la stessa opera esclusivamente nel medesimo procedimento nel quale si è formata, e non già, come nella specie, in distinti procedimenti penali. La diagnosi cautelare operata dal Giudice per le indagini preliminari del 16 dicembre 2016, con riferimento ad un unico episodio di cessione di sostanza stupefacente, non poteva, pertanto, esercitare alcuna efficacia preclusiva sulla valutazione in punto di esigenze cautelari del ben più ampio novero di condotte criminose contestate al CA nel presente procedimento. 10. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza e contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata relativamente al giudizio di proporzionalità della misura applicata. Il Tribunale del riesame di Cagliari, in ordine alla scelta della misura coercitiva, infatti, aveva indebitamente obliterato che i fatti contestati erano stati posti in essere nel 2015 e la diagnosi di insussistenza delle esigenze cautelari espressa nell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lanusei del 16 dicembre 2016. La scelta della misura era stata ancorata, pertanto, esclusivamente alla pretesa gravità del rischio di reiterazione del reato. 11. Anche tale censura si rivela manifestamente infondata. 12. Il Tribunale del riesame di Cagliari ha, infatti, non illogicamente rilevato in punto di proporzionalità e di adeguatezza della misura coercitiva come gli elementi sopra citati indicassero come il CA avesse fatto del narcotraffico una scelta di vita e, pertanto, come l'unica misura idonea a fronteggiare tale qualificato pericolo di recidiva fosse la custodia cautelare in carcere. D'altra parte altre misure meno afflittive, quale quelle degli arresti domiciliari, ancorché eseguite ricorrendo all'utilizzo di mezzi elettronici di controllo, non sarebbero risultate idonee a prevenire il pericolo di recidiva, avuto riguardo alle specifiche modalità delle condotte criminose contestate, che potevano essere reiterate anche a mezzo dei più comuni mezzi di comunicazione ed anche senza che il ricorrente si spostasse dal proprio domicilio, come, peraltro, era emerso in occasione di alcune cessioni di sostanza stupefacente accertate nel contesto del presente procedimento. 13. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5 Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27/09/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloní Fabrizio D'Arcangelo The DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piara Esposito 6