Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Il reato elettorale di offerta, promessa o somministrazione di denaro o altra utilità per ottenere una presentazione di candidatura o il voto a proprio favore o di altri (art. 97 d.P.R. 30 febbraio 1957 n. 361) é reato di pericolo e può essere commesso da chiunque, dal candidato e da altri soggetti i quali agiscono in qualità di concorrenti a suo favore, e si realizza con la mera messa in pericolo del bene tutelato, giacché é posto a tutela del regolare e democratico svolgimento delle campagne elettorali e sanziona ogni comportamento che comporti o possa comportare una forma di pressione sulla libera determinazione della volontà degli elettori. (Fattispecie in cui era stata ipotizzata una illecita pressione sul corpo elettorale, in occasione delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato del 1992, esercitata mediante l'intervento di un'organizzazione mafiosa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 39554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39554 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/09/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01618
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 017592/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO GI N. IL 05/12/1934;
2) IE TA N. IL 13/08/1945;
avverso SENTENZA del 28/05/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
Udito il P.M. nella persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso: rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv. LEONE Bruno (Siracusa), GRASSO AN (Catania).
MOTIVAZIONE
GI FO e ET BA furono rinviati al giudizio del Tribunale di Siracusa perché rispondessero entrambi del delitto di cui all'art. 97 DPR 30.5. 1957 n. 361: il FO, perché candidato nelle liste della Democrazia Cristiana alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati del 1992, al fine di ottenere a proprio vantaggio voti elettorali, versava denaro al gruppo criminale di stampo mafioso capeggiato da UR IN, consegnando la somma di lire 100.000.000 a DI AN, affiliato all'associazione mafiosa dell'UR, in tal modo agevolando economicamente la predetta associazione a delinquere;
in conseguenza di tale condotta venendo svolta la campagna elettorale, almeno in parte, da soggetti appartenenti ad associazione per delinquere di stampo mafioso, diminuiva la libertà degli elettori del proprio collegio, perché esercitava pressioni anche in modo indiretto, nei confronti degli stessi per convincerli a votare a proprio favore, con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/1991 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività della predetta associazione, in Siracusa, in epoca antecedente e prossima all'aprile 1992";
il BA, perché, essendo candidato per il rinnovo del Senato della Repubblica del 1992, alfine di ottenere voti elettorali a vantaggio del proprio partito e della propria corrente, versava denaro al gruppo criminale di stampo mafioso capeggiato da UR IN, consegnando personalmente la somma di lire 150.000.000 a Di AO ND, affiliato all'associazione mafiosa dell'UR, in tal modo agevolando la predetta associazione a delinquere;
in conseguenza di tale condotta venendo svolta la campagna elettorale, almeno in parte, da soggetti appartenenti ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, diminuiva la libertà degli elettori del proprio collegio, perché esercitava pressioni, anche in modo indiretto, nei confronti degli stessi per convincerli a votare in proprio favore, con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91 per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e alfine di agevolare l'attività della predetta associazione, in Siracusa nel 1992".
Con sentenza in data 28.5.2004 del menzionato Tribunale, i predetti FO e BA furono riconosciuti colpevoli del reato loro ascritto e condannati rispettivamente, il FO, alla pena di anni tre di reclusione e lire 90.000 di multa e il BA alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e lire 60.000 di multa. A seguito di impugnazione di entrambi i condannati, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 28/05/2004 in parziale riforma di quella di primo grado, ridusse per entrambi gli imputati le pene inflitte a mesi quattro di reclusione ed euro venti di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, deducendo con atti distinti quattro motivi comuni, sostanzialmente identici, ai quali il BA aggiunge un quinto a lui personale. Il Collegio ritiene di dover precisare, prima ancora di procedere all'esame dei motivi di ricorso, che le due sentenze di merito, di primo e di secondo grado, sono state considerate in questa sede come un tutto organico, un prodotto unitario, dal momento che l'affermazione di responsabilità ad opera della sentenza del Tribunale è stata in sostanza confermata da quella di appello e che le due sentenze sono con ogni evidenza basate su criteri omogenei e hanno seguito un apparato logico-argomentativo uniforme (sulla possibilità di confluenza delle sentenze conformi di primo e secondo grado in unico prodotto organico, v. tra le molte, Cass. sez. 3^, 02/03/2002 n. 10163, Lombardozzi, rv. 221116). A tale unica risultante e alla relativa valutazione complessiva, quindi, dovrà essere inteso il riferimento che si farà in questa sede ai giudici di merito o alle sentenze di merito senza ulteriore precisazione, e cioè quando non sarà richiamata specificamente una delle due sentenze.
Con il primo motivo viene censurata, per inosservanza dell'art. 420 c.p.p., l'ordinanza con cui il Tribunale di Siracusa aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata per l'udienza del 2.3.2000 dal difensore, "per l'asserita non tempestività della stessa e per la mancata indicazione delle ragioni dell'impossibilità da parte del difensore stesso di provvedere alla sostituzione"; i ricorrenti rilevano, tra l'altro, che "l'istanza era stata presentata otto giorni prima dell'udienza e che la possibilità di una sostituzione era esclusa dalla natura e complessità dei procedimenti fissati per la medesima data innanzi" ad altri giudici. Il motivo è infondato, dovendo ritenersi ineccepibile l'ordinanza sul punto del Tribunale, dal momento che, in base al testuale disposto dell'art. 486 co. 5 c.p.p., ai fini della valutazione del dedotto impedimento sono decisivi i criteri della tempestività dell'istanza e della insostituibilità del difensore nel diverso procedimento. È, infatti, pacifico che, perché l'impegno professionale del difensore possa essere assunto, in forza della norma citata, quale legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità di comparire, occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato anche in riferimento all'essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Questa Corte (fin dalla non recente sent. Sez. Un. 24/04/1992 n. 4708, Fogliari) ha costantemente chiarito che il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve essere in grado di effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento. Nel caso in esame, quindi, esattamente i giudici hanno rilevato che tale possibilità non esisteva, essendo l'istanza stata presentata solo otto giorni prima della trattazione della causa di cui si chiedeva il rinvio e non essendo stati indicati in modo preciso i motivi della non sostituibilità del difensore nel diverso processo. A fronte di tali rilievi, va ritenuta meramente apodittica, generica e comunque non decisiva l'affermazione del ricorrente che la possibilità di sostituzione era esclusa dalla "natura e complessità dei procedimenti fissati per la medesima data innanzi a giudici di differenti sedi territoriali".
All'esame dei successivi motivi è necessario premettere brevi cenni sul reato contestato di cui all'art. 97 DPR 361/1957, che punisce:
"chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri o artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale". Con ogni evidenza, la norma tutela l'interesse al regolare, fisiologico e democratico svolgimento delle campagne elettorali e, di conseguenza, sanziona penalmente tutti quei comportamenti che comunque comportino o possano comportare una forma di pressione sulla libera determinazione della volontà degli elettori. Il reato descritto si configura: 1) come avente natura di pericolo, per cui deve ritenersi realizzato con la mera messa in pericolo del bene tutelato, senza cioè che sia necessaria una effettiva lesione della libertà dell'elettore o una effettiva alterazione del risultato elettorale;
2) come reato comune, e cioè non proprio, che, in quanto tale, può essere commesso (come appunto si esprime la norma) da chiunque e, in particolare, senza che sia richiesta una partecipazione attiva e diretta all'attività illecita del candidato. In altri termini, soggetti attivi del reato possono essere sia il candidato, sia il soggetto che agisca in favore dello stesso, di guisa che in una fattispecie, come quella in esame, in cui viene ipotizzata una illecita pressione sul corpo elettorale esercitata mediante l'intervento dell'organizzazione mafiosa, la condotta del candidato si configura, a stretto rigore, come un'attività di tipo concorsuale, come tale soggetta, a norma degli artt. 110 e segg. c.p., ai criteri di atipicità e di equivalenza delle cause propri dell'istituto del concorso di persone nel reato. Nel rilevare che non molto ampia è stata fino ad oggi l'elaborazione, soprattutto giurisprudenziale, della figura di reato in esame, va precisato che la formulazione letterale della norma rende chiaro che l'evento giuridico del reato stesso consiste, come sostenuto dai ricorrenti, nell'esercizio di una pressione sugli elettori;
che tale pressione può essere esercitata in modo diretto, mediante l'uso di violenza o minaccia, ovvero indiretto mediante, in definitiva, l'uso di qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori. Non è richiesto, invece, il versamento di somme di denaro, che tuttavia è ricompresso nel capo di imputazione ma che, quindi, può essere riguardato solo come modalità dell'azione e come indizio, insieme ad altri eventualmente concorrenti, della sussistenza in capo agli imputati dell'elemento soggettivo del reato e/o del concorso morale degli stessi nel reato medesimo.
Con il secondo motivo (terzo del ricorso del BA) si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice (il testè esaminato art. 97 D.P.R. del 1957), in quanto i giudici di merito avrebbero ritenuto che il reato de quo si perfeziona "a prescindere dalle pressioni o minacce, obiettivamente valutabili, sul corpo elettorale" e che "il pagamento da parte degli imputati di non meglio precisate somme in favore di UR IN... fosse sufficiente..., pur prescindendo dalla prova di un effettivo intervento da parte degli affiliati al clan sugli elettori". I ricorrenti deducono per contro che è "imprescindibile l'accertamento di una effettiva pressione psicologica posta in essere con condotte obiettivamente valutabili e riscontrabili, esigendosi un rapporto personale tra l'agente e gli elettori" e che è "altresì necessario che la pressione sia seria e concreta". La censura è infondata, pur dovendosi rilevare alcune inesattezze contenute nei passaggi della sentenza impugnata citati dai ricorrenti (di quello, in particolare, in cui si afferma che "sarebbe peraltro praticamente impossibile dare la prova dell'effettiva pressione esercitata sugli elettori, tenuto conto che il voto è segreto e che l'ordinamento giuridico non consente per nessun motivo di risalire al cittadino che l'ha espresso...'"). Risulta, tuttavia, chiaro, anche alla luce delle precisazioni successivamente fornite dalla sentenza stessa e che qui di seguito saranno richiamate, che si è in presenza di alcune proposizioni imprecise solo parzialmente e comunque senza rilievo nella prospettiva del convincimento dei giudici di merito e della decisione adottata. In effetti, ciò che i giudici di merito hanno ritenuto praticamente impossibile provare non è la effettiva pressione esercitata sugli elettori, bensì le conseguenze concrete di quella pressione, e cioè le reali determinazioni assunte dagli elettori, come è reso palese - si diceva - dalle precisazioni immediatamente successive ("tenuto conto che il voto è segreto... e che correttamente non è stata ritenuta necessaria la prova della effettiva coartazione della volontà dell'elettore..."). Solo nel limitato senso sopra indicato (e, quindi, senza che l'imprecisione abbia avuto riflesso alcuno sulla decisione), può ritenersi con i ricorrenti (sesta pag. del ric. FO e settima del ric. BA) che i giudici di merito hanno "confuso la pressione sul corpo elettorale (elemento costitutivo del reato) con il risultato della stessa (postfactum non punibile)". Risulta, per contro, chiaro che il percorso argomentativo delle sentenze di merito è stato condotto, sul punto in esame, proprio nel senso e nella direzione indicati dai ricorrenti e che, di conseguenza, l'affermazione di responsabilità è stata rispettosa dei connotati della figura delittuosa tracciata dall'art. 97 D.P.R. 561/97, il cui elemento obiettivo è costituito, come sopra precisato, per l'appunto dall'illecita pressione sul corpo elettorale. Infatti, i giudici di merito, sulla base dei rilievi esposti nella indicata direzione hanno: a) ritenuto un dato di fatto acquisito che "in effetti venne svolta campagna elettorale da parte dell'organizzazione in favore dei politici che avevano versato il loro per così dire contributo" (pag. 10 sent. app.); b) precisato, per l'appunto nella direzione specifica della effettività della pressione sul corpo elettorale, anche le modalità concrete dell'intervento dell'organizzazione a sostegno degli attuali ricorrenti, quali accertate sulla base, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboranti LO, DO, PA, LE e AR. Decisivo, al fine di chiarire il punto messo in discussione, è un passaggio della sentenza di primo grado (pag. 31), secondo cui "... il clan, in cambio di rilevanti somme di denaro, si era attivato in favore di svariati politici siracusani, tra i quali sia il FO GI che il BA ET, sguinzagliando i propri accoliti in modo da rendere palese a una parte dell'elettorato che il clan mafioso all'epoca dominante in città gradiva che il voto andasse a quei partiti e a quei candidati per cui il clan medesimo si adoperava. Particolarmente illuminanti sono le dette dichiarazioni (del LO) per far capire con quale sottile e subdolo metodo intimidatorio il clan, senza giungere ad eclatanti manifestazioni di violenza o minaccia, riusciva ad assoggettare al proprio volere una buona parte dell'elettorato che viveva nei quartieri e negli ambienti sociali del clan medesimo più facilmente controllabili: si faceva credere all'elettore a cui si era richiesto di votare per un determinato partito o candidato che si sarebbe stati in grado, ad elezione avvenuta, di controllare se effettivamente il voto fosse andato nella direzione voluta dal clan, con ciò rafforzando la valenza intimidatoria di una richiesta proveniente già da pericolosi e tristemente noti criminali".
In una siffatta prospettiva, deve, quindi, concludersi che l'impostazione seguita dai giudici di merito è allineata in pieno con l'interpretazione di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 97 D.P.R. 361/1957, costituisce mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori - e quindi mezzo di pressione per costringere gli stessi a votare in favore di un determinato candidato - il procurato sostegno alla candidatura da parte di una associazione mafiosa operante nella zona interessata alle elezioni, comunque esso si manifesti pubblicamente ovvero con modalità tali da darne sicura contezza (nella specie, attraverso la propaganda elettorale, mediante la presenza del capo dell'associazione o degli associati nei luoghi della campagna elettorale, ovvero dinanzi alle sezioni elettorali nei giorni delle votazioni) in forza della capacità di intimidazione dell'associazione, non essendo necessario l'adozione di mezzi violenti o di specifiche minacce nei confronti dei singoli elettori. Pertanto, i giudici di merito - avendo accertato l'accordo intervenuto tra gli attuali ricorrenti e l'organizzazione criminale e l'effettivo intervento di questa nella campagna elettorale con la conseguente pressione su determinate categorie di elettori - non hanno affatto operato quella "illegittima anticipazione della soglia di punibilità al mero contatto... tra gli imputati e l'UR", di cui parlano i ricorrenti (settima pag. ric. FO) e che è, invece, propria dei reati, solo successivamente ai fatti di causa introdotti dal legislatore del 1992, di cui all'art. 416 co. 3 c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata al controllo del libero esercizio del diritto di voto) e 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), in relazione al quale ultimo è utile precisarne la differenza rispetto al reato in esame. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter c.p., è necessaria, come chiarito da questa Corte (sez. 1, 25.3.2003 n. 27777, C. e altro), oltre all'elargizione di denaro a un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso in cambio dell'appoggio elettorale, anche che il soggetto stesso faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa con le modalità precisate nel co. 3 dell'art. 416 bis c.p. (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e falsare il risultato elettorale. Ne deriva che il reato di cui all'art. 416 ter c.p. si differenzia da quello di cui all'art. 97 D.P.R. 561/97 per la necessità, nel primo e non anche nel secondo, della dazione di una somma di denaro e di una modalità di esercizio della pressione che più sopra è stata indicata come diretta. Anche sotto tali profili, quindi, va rilevato che esattamente i giudici di merito hanno ritenuto: 1) che la figura criminosa successivamente introdotta dall'art. 416 ter c.p. non può essere ritenuta un doppione di quella in esame di cui all'art. 97 D.P.R. 561/1957; 2) che per la sussistenza di tale secondo reato non
è necessaria la prova dell'effettiva coartazione della volontà dell'elettore e della dazione di somme di denaro (anche se nel caso in esame, come già precisato, la detta dazione è inserita nel capo di imputazione).
Con il terzo motivo (quarto del ricorso del BA) si censura, sotto il profilo della "mancanza di motivazione in merito alla valenza probatoria dei testi dell'accusa", l'affermazione della C.A. secondo cui "non può essere messo in dubbio... che in occasione della campagna elettorale del 1992 soldi vennero dagli imputati ali organizzazione"; i ricorrenti precisano che "non v'è riscontro dell'ammontare delle stesse..., ne' dell'epoca delle asserite dazioni, ne' del luogo, ne' tantomeno dei soggetti che furono parti della consegna"; che, di conseguenza,... "tra le dichiarazioni dei testi, imputati di reato connesso", viene meno "quella convergenza del molteplice, indispensabile per il dettato dell'art. 192 c.p.p. ai fini della valenza probatoria delle dichiarazioni" in questione. Secondo i ricorrenti si tratterebbe, quindi, "di una insufficienza motivazionale che deriva dalla assoluta incertezza in merito ai soggetti politici asseritamente appoggiati dai clan". All'esame della censura va premesso che esattamente le dichiarazioni in questione dei collaboranti sono state ritenute dai giudici di merito, in relazione alla loro entità e alla natura del reato contestato, delle chiamate in correità, il che comporta la necessaria applicazione del limite di valutazione imposto dai co. 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., in base ai quali il giudice è tenuto a valutare le dichiarazioni stesse insieme ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, con conseguente impossibilità di ritenere provato un fatto o una circostanza sulla base di una singola chiamata in correità. Ciò premesso, deve ritenersi che anche tale motivo, innanzi tutto sul punto specifico della consegna di denaro da parte degli attuali ricorrenti per fini elettorali, è infondato, in quanto già i giudici di primo grado - all'esito di una esemplare disamina, snodatasi per ben 51 pagine della sentenza (18-69), delle dichiarazioni dei collaboranti - ne avevano dimostrato, con logicità e persuasività indiscutibili, la rispondenza al vero e la centralità ai fini della decisione, di talché risulta ineccepibile la conclusione secondo cui costituiva un "fatto storico... che sia il FO GI che il BA ET, come del resto altri politici ancora, avevano consegnato delle rilevanti somme al defunto UR IN in cambio del detto interessamento elettorale: in particolare 110-130 milioni il FO... e almeno 50 milioni il BA" (incisiva, sul punto della dazione del danaro da parte dei due imputati, è anche la motivazione della sentenza di appello alle pagg. 7-8; e, sempre su tale punto, opportunamente i giudici di primo grado hanno sottolineato le dichiarazioni del LO circa quanto riferitogli personalmente dal FO circa l'entità della somma da questo data all'UR, pag. 23 sent. di primo grado;
v., invece, pag. 28 circa la somma versata dal BA);
Quanto poi alla valutazione, da un punto di vista più generale, delle dichiarazioni dei collaboranti, i giudici di merito:
- hanno accuratamente vagliato le dichiarazioni rese dai collaboranti LO, DO, LE, RU, PA e AR (in dettaglio il giudice di primo grado;
nei passi salienti i giudici di appello);
- all'esito, ne hanno rilevato l'attendibilità intrinseca e i reciproci riscontri ("le dichiarazioni rese dai collaboranti in questo processo sono caratterizzate da un alto tasso di credibilità, manifestandosi le stesse come sufficientemente specifiche, logicamente congruenti, concordanti tra loro negli aspetti fondamentali delle vicende narrate e quindi reciprocamente riscontratesi, secondo la sent. di primo grado a pag. 15; "si tratta di dichiarazioni inserite in un preciso contesto, che si integrano vicendevolmente", secondo la sentenza di appello a pag. 7);
- hanno preso in considerazione le divergenze rilevabili nelle dichiarazioni stesse, traendone, con deduzione logicamente corretta, il convincimento che le stesse, per la loro natura particolare e l'entità limitata, confermassero il giudizio di attendibilità ("con qualche piccola discrasia, dovuta al fatto che sono state rese ad anni di distanza dai fatti, che indirettamente dimostra che i collaboranti hanno detto quello che sapevano e quello che ricordavano, senza nulla di preventivamente concordato"). Per tale motivo, inoltre, non è censurabile, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui l'esistenza delle citate imprecisioni nelle dichiarazioni dei collaboranti non sono tali da escluderne, o anche soltanto da infirmarne, l'attendibilità. È ben noto, al riguardo, che l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti, in funzione di reciproco riscontro tra varie dichiarazioni, non può essere spinta al punto da richiedere che le stesse siano totalmente sovrapponibili tra di loro in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere- dovere di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti (Cass. Sez. 6^, 12.12.95 n. 4821);
- hanno, infine, rilevato l'esistenza di significativi riscontri esterni, nella specie, costituiti: dalle dichiarazioni del maresciallo Genovese ("...disposta intercettazione ambientale nell'abitazione del defunto UR IN, veniva registrato frequentemente che si parlava a volte dell'onorevole FO, BA, OR ed altri); dal fermo di un'auto con a bordo "tre personaggi ritenuti fiancheggiatori del clan UR (tali AM, SS e CA) con i manifesti elettorali dell'imputato BA"; dal fatto che il LO aveva dimostrato "di conoscere bene l'ufficio elettorale dell'imputato FO" (per i particolari sul punto, v. la sent. di primo grado alle pagg. 21-22); dal rilievo che "le dichiarazioni del LO sull'incontro con l'on. FO, avvenuto tramite AN DI, hanno trovato conferma in quanto detto dal RU, che appunto era colui che li accompagnò e che rimase in macchina ad aspettarli"; dal fatto che "la circostanza riferita dal LO che i soldi vennero dati in occasione del compleanno dell'UR" ha trovato conferma nelle dichiarazioni del RU;
dal rilievo che la circostanza che fosse stato l'DO a interessarsi della riscossione dei soldi ha trovato conferma a sua volta nelle dichiarazioni del LE;
dalla notevole rilevanza attribuibile al quasi incontro dell'UR con il BA avvenuto al motel Agip in corso Galeone e del quale ha riferito il LE;
- hanno infine disatteso le smentite rese da altri collaboranti (DI, IZ, Di AO e LI), anche qui persuasivamente, rapportandole da un lato alla concludenza delle dichiarazioni accusatorie, e, dall'altro, al rilievo che "un'eventuale ammissione da parte loro avrebbe significato un coinvolgimento infatti di rilevanza penale" (pag. 12 sent. app.). Per contro, la censura di manifesta illogicità di tale ultimo argomento va ritenuta infondata, avendo la sentenza impugnata fornito (alle pagg. 12-13) a conforto dell'argomento stesso ulteriori precisazioni, specificamente relative ai vari autori delle smentite, oltre che logiche e convincenti.
Risulta evidente che si è trattato di una indagine particolarmente rigorosa, approfondita e logicamente corretta e, perciò, rispettosa dei parametri indicati dai commi 2 e 3 dall'art. 192 c.p.p., anche ove si volessero ritenere de relato, come sostenuto dai ricorrenti, alcune o alcuni punti delle dichiarazioni accusatorie. È, infatti, ben noto, per giurisprudenza consolidata, che, ai fini della prova, la chiamata di correo de relato non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma comporta la necessità di una valutazione di maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa (ciò a cui i giudici di merito, come si è visto, hanno adempiuto). Deve, in definitiva, concludersi che i giudici di merito, in piena aderenza al costante insegnamento di questa Corte regolatrice, hanno valutato, anche alla luce dei riscontri indicati, globalmente e con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e affermato, con adeguata e logica motivazione, la concludenza degli elementi che indicavano la credibilità dell'accusa.
Con il quarto motivo (quinto del ric. Bandieri) i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 521 c.p.p., rilevando che i giudici di merito avrebbero omesso di verificare, "oltre che l'attività materiale, ipoteticamente posta in essere dal gruppo malavitoso, anche la natura del rapporto tra l'imputato e UR IN" che, sulla base di alcuni passaggi dell'istruzione dibattimentale, sarebbe stato di natura estorsiva;
che tale circostanza, "evidentemente incompatibile con l'ipotesi dell'accordo, è stata superata dal Tribunale prima e dalla Corte d'Appello dopo, argomentando che "l'imputato, pur costretto a pagare, si sarebbe avvantaggiato dell'opera di persuasione del clan sugli elettori"; ciò avrebbe comportato che, mentre, "secondo il capo di imputazione l'imputato versava somme di denaro dolosamente al fine di ottenere l'appoggio del clan..., nella pronuncia di condanna di primo grado, l'imputato stesso non avrebbe denunciato l'ingerenza del clan nella campagna elettorale"; su tali premesse, i ricorrenti sostengono che "la condotta omissiva cui fa riferimento il Tribunale è concettualmente antitetica a quella commissiva contestata" e che "differente è pure l'evento, consistente nella corresponsione di somme nel costrutto dell'imputazione e viceversa nella omissione di denuncia nella sentenza"; la violazione dei diritti della difesa emergerebbe chiaramente dalla stessa sentenza di appello, nella quale si afferma "che tutta l'istruzione dibattimentale è stata diretta ad accertare l'avvenuta o meno dazione di denaro, ossia la sussistenza di quello elemento che alla fine viene escluso dal fatto ritenuto in sentenza". Anche tale motivo è infondato, innanzi tutto, perché prende le mosse da una premessa (l'avere i giudici di merito omesso di accertare con precisione la natura, se estorsiva o meno, dei rapporti instaurati tra l'UR e gli attuali ricorrenti) non rispondente alla ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di merito. È vero che i giudici di appello, in particolare, hanno rilevato (pag. 9 sent.) aspetti di ambiguità nel rapporto instauratosi, in particolare, tra il FO e l'UR; a tali aspetti essi riconducono, con piena logicità, anche il motivo per cui "il LO, allorché gli si chiese se l'onorevole FO era un estorto, rispose lapidariamente:
anche" ("Anche, appunto;
senza nulla togliere - precisa la sentenza impugnata - al fatto che nelle campagne elettorali l'apporto dell'associazione veniva utile e a questo scopo si elargivano generosi contributi"). Ineccepibilmente, peraltro, tale ambiguità è stata già dal giudice di primo grado riferita al fatto notorio, tante volte rilevato anche in sede di legittimità, che "un'associazione mafiosa non concepisce mai alcun rapporto - anche con autorevoli esponenti della società civile o della pubblica amministrazione o della politica- come un rapporto paritario o in cui addirittura l'associazione mafiosa sia subordinata alla volontà altrui, in quanto il nucleo fondamentale del rapporto rimane sempre l'assoggettamento, ottenuto utilizzando la forza di intimidazione che promana dall'esistenza stessa del clan, delle persone organicamente non inserite con le quali si instaurano rapporti, di qualsiasi natura essi siano". In secondo luogo, in siffatta linea di discorso (puntualmente richiamata a pag. 10 sent. imp.), i giudici di appello, subito dopo aver accennato alla ambiguità di cui si è detto, hanno precisato che "a più specifiche domande i collaboranti hanno meglio chiarito il senso di quelle parole"; hanno, in particolare, esattamente ritenuto illuminanti e decisive le dichiarazioni del già menzionato LO, che aveva risposto affermativamente "alla domanda se in occasioni di precedenti consultazioni elettorali (il FO) avesse sempre dato somme di denaro al gruppo"; il collaborante medesimo aveva poi precisato che "ogni qualvolta si avvicinava una campagna elettorale era una cosa garantita dai fratelli UR a favore di FO". Nella stessa linea di coerenza, è stata sottolineata la rilevanza anche delle dichiarazioni del collaborante AT DO, il quale aveva affermato che il rapporto instauratosi non era affatto di natura estorsiva ("questi soldi non è che loro ce li hanno dati perché qualcuno gli ha fatto le estorsioni;
e ancora: "la contropartita consisteva nel fatto che noi ci dovevamo attivare a far votare le persone di cui stiamo parlando adesso;
dovevamo essere noi a procurare i voti a queste persone"). Tali rilievi giustificano pienamente la conclusione dei giudici di merito, secondo cui "quale che fosse stata all'inizio la natura del rapporto con alcuni politici, non può revocarsi in dubbio che in occasione delle consultazioni elettorali quel rapporto acquistava il carattere di una precisa intesa: soldi in cambio dell'impegno dell'organizzazione a procurare voti". Risulta, quindi, evidente sul punto che la più volte citata ambiguità di rapporti è stata dai giudici di merito risolta nel senso e nella direzione dell'accusa, per cui non può a nessun titolo parlarsi di mancata correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza dai giudici di entrambi i gradi di merito ne' di violazione dell'art. 521 c.p.p.. Del pari inesatta è l'affermazione secondo cui sarebbe differente l'evento "consistente nella corresponsione di somme nel costrutto dell'imputazione e viceversa nella omissione di denuncia nella sentenza". Va, quindi, ribadito, da un lato, che, come già sopra precisato, la sentenza impugnata ha ritenuto (pag. 8) che "non può essere messo in dubbio che in occasione della campagna elettorale del 1992 soldi vennero dati dagli imputati all'organizzazione", con accertamento di fatto che, in quanto sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità; e dall'altro, che l'evento giuridico è stato ravvisato, in esatto parallelismo con il capo di imputazione e con la norma incriminatrice, nella illecita pressione esercitata dall'organizzazione in favore degli attuali ricorrenti.
Ai motivi fin qui presi in esame, comuni come si è detto ad entrambi i ricorrenti, il difensore del BA, aggiunge un quinto motivo allo stesso personale (secondo del suo ricorso), con cui lamenta violazione dell'art. 416 c.p.p., nella formulazione antecedente alla riforma del 16/12/1999, da parte del PM, in quanto l'invito a rendere interrogatorio sarebbe stato dato "per fatti sostanzialmente diversi da quelli poi riportati nella richiesta di rinvio a giudizio";
l'invito avrebbe riguardato l'accusa "di aver versato denaro in cambio di voti per la propria corrente politica impegnata alle elezioni alla Camera dei Deputati nella lista del PSI", mentre sarebbe stato giudicato "per aver violato l'art. 97 DPR 361/57 quale candidato alle elezioni al Senato nella lista della DC al fine di ottenere voti in proprio vantaggio". Il ricorrente chiarisce che la relativa eccezione di nullità, che la Corte d'Appello non avrebbe affatto preso in considerazione, era stata sollevata dal difensore, "a causa del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio..., con i motivi d'appello, dal momento che per scelta difensiva si era proceduto con il giudizio immediato". La censura è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo evidente che le lamentate discrasie contenute nell'invito a rendere interrogatorio (limitate all'indicazione della Camera per la quale il ricorrente era candidato e del partito politico di appartenenza) non erano tali da infirmarne il diritto di difesa, dal momento che l'imputato stesso era ovviamente ben a conoscenza dei reali dati di fatto che connotavano la propria candidatura nelle elezioni politiche del 1992 (relativamente, per l'appunto, al partito di appartenenza e alla Camera per la quale era candidato). Il nucleo fondamentale ed essenziale della contestazione era, fin da quel momento, costituito dall'accusa di avere esercitato - in forza dell'intervento nella campagna elettorale del 1992 dell'organizzazione criminale cui erano state versate somme di denaro - pressioni sul corpo elettorale;
l'esattezza di tali dati nell'invito a comparire rendono indiscutibili la completezza della conoscenza della contestazione e la consequenziale pienezza del diritto di difesa in quella fase. Tale rilievo rende infondato, e comunque irrilevante, la deduzione difensiva secondo cui il BA avrebbe reso "una dichiarazione finalizzata solo a smentire il fatto di non essere mai stato candidato alla Camera nella predetta lista"; una smentita in questo senso, infatti, poteva costituire una precisazione su quei dati stessi, ben delimitati e circoscritti, mentre, come già precisato, ben diversa era la sostanza dell'accusa da cui il BA era stato chiamato a discolparsi e sulla quale doveva rendere interrogatorio. Quelle imprecisioni erano, pertanto, del tutto inidonee a deviare, dalla citata parte sostanziale della contestazione, l'esercizio concreto del diritto di difesa dell'imputato. Anche sotto il profilo in esame, va ribadito il principio, assolutamente pacifico, in base al quale la diversità del fatto, tale da incidere negativamente sul diritto di difesa, deve essere valutata solo in relazione alla descrizione del fatto tipico, di guisa che la detta diversità non è ipotizzabile quando risultino non corrispondenti solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta, mentre risultino esattamente delineati gli elementi essenziali descritti dalla norma. In altri termini, è ravvisatale l'immutazione del fatto rispetto alla contestazione solo quando si sia verificata la modifica radicale della struttura della contestazione, consistente in una alterazione del fatto tipico, del rapporto di causalità o dell'elemento psicologico del reato e, per conseguenza di essa, la condotta posta in essere risulti completamente diversa da quella contestata così da pregiudicare le possibilità di difesa dell'imputato.
In questa sede stati depositati memoria difensiva per il FO e motivi aggiunti per il BA, coi quali, oltre a ribadirsi quanto già dedotto con i motivi principali, è stata denunciata l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. Tale censura è inammissibile perché non può essere considerata un motivo aggiunto, consentito a norma dell'art. 585 co. 4 c.p.p.. È, infatti, assolutamente pacifico (fin dalla non recente sentenza delle Sez. Un. di questa Corte 20/04/1998 n. 4683, rv. 210259) che i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione - consentiti sia dalla disposizione generale contenuta nell'art. 585 co. 4 c.p.p., quanto nelle norme concernenti il ricorso per Cassazione in materia cautelare (art. 311 co. 4 c.p.p.) - devono avere ad oggetto i capi e i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione. E, nel caso in esame, risulta evidente che il discorso della sussistenza o meno dell'aggravante in questione non è riferibile a nessuno dei motivi principali oggetto dei due ricorsi e fin qui esaminati, così come a nessuna delle questioni, sollevate con gli stessi. Va al riguardo chiarito -come questa Corte ha costantemente chiarito - che i motivi nuovi che il co. 4 dell'art. 585 c.p.p. consente di depositare in cancelleria fino a quindici giorni prima dell'udienza non possono porre questioni non proposte con quelli principali e ciò per i motivi seguenti: a) il tenore testuale dell'art. 167 disp. att. precisa che nella presentazione dei motivi nuovi devono essere specificati i capi e punti enunciati a norma dell'art. 581 co. 1 lett. a) c.p.p. ai quali i motivi si riferiscono;
b) diversamente sarebbe vanificato il principio del tempestivo e completo contraddittorio;
c) l'appello incidentale, impossibile contro i motivi nuovi, sarebbe completamente vanificato se fosse possibile prospettare nuovi profili di annullamento con i motivi nuovi.
I ricorsi vanno pertanto rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2005