Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 39554
CASS
Sentenza 23 settembre 2005

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Il reato elettorale di offerta, promessa o somministrazione di denaro o altra utilità per ottenere una presentazione di candidatura o il voto a proprio favore o di altri (art. 97 d.P.R. 30 febbraio 1957 n. 361) é reato di pericolo e può essere commesso da chiunque, dal candidato e da altri soggetti i quali agiscono in qualità di concorrenti a suo favore, e si realizza con la mera messa in pericolo del bene tutelato, giacché é posto a tutela del regolare e democratico svolgimento delle campagne elettorali e sanziona ogni comportamento che comporti o possa comportare una forma di pressione sulla libera determinazione della volontà degli elettori. (Fattispecie in cui era stata ipotizzata una illecita pressione sul corpo elettorale, in occasione delle elezioni alla Camera dei deputati e al Senato del 1992, esercitata mediante l'intervento di un'organizzazione mafiosa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 39554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39554
    Data del deposito : 23 settembre 2005

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