Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta la espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale su detto provvedimento amministrativo deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 327 del 1988, essendo improntato al soddisfacimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e al rispetto dei diritti soggettivi del persone coinvolte nella misura, dall'altro. Tale riscontro va condotto sulla base degli stessi criteri che il giudice applica tutte le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l'attualità della pericolosità; c)la necessità di un esame globale della personalità del soggetto.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA FA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 23, presso gli avv.ti Arturo e Mario Salerni, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti unitamente all'avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino
- ricorrente -
contro
PREFETTO di TORINO - Ministero dell'Interno, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti -
avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 7151 del 29.12.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.2.2003 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Mario Salerni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 13.6.2000 il Prefetto di Torino disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di HA FA ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. C) del D.Leg. 286/98, in quanto persona ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. La HA si opponeva con ricorso 27.7.00 e l'adito Tribunale di Torino con decreto 29.12.2000 rigettava il ricorso affermando che: A) era infondata la doglianza della opponente sulla assenza - nel giudizio di pericolosità per la pubblica sicurezza formulato nel decreto espulsivo - di alcuna verifica sulla attualità della ritenuta pericolosità sociale con riguardo alla complessiva condotta di vita: il richiamo che l'art. 13 faceva all'art. 1 della L. 1423/56, infatti, doveva ritenersi correlato alla esigenza dello Stato non già di adottare specifiche misure di prevenzione bensì di liberarsi di persona non meritevole di permanenza, sì che i parametri afferenti la condotta di vita e l'attualità della pericolosità non potevano ritenersi decisivi;
B) nella specie il Prefetto aveva ben motivato con riguardo alle numerose imputazioni ed al fatto che la straniera aveva dichiarato alla P.G. false generalità; C) non sussisteva poi violazione dell'art. 7 L. 241/90 per la inapplicabilità di tale norma ai procedimenti di espulsione coattiva.
Per la cassazione di tale decreto la HA ha proposto ricorso il 17.7.2001 con quattro motivi. Prefetto intimato e Ministero si sono costituiti con controricorso del 5.10.2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la HA denunzia violazione degli artt. 13 c. 2 lett. C) D.Leg. 286/98, 3 L. 241/90, 1 L. 1423/56 con riguardo alla affermazione della non rilevanza, in sede di controllo dell'espulsione dello straniero pericoloso per la sicurezza pubblica, del profilo della attualità della condotta di vita pericolosa. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 7 L. 241/90 commessa con l'esclusione della sua applicabilità in tema di espulsioni. Con il terzo motivo si espone la violazione dell'art. 3 CEDU e con il quarto motivo, subordinato, si censura l'omessa pronunzia sulla richiesta di riduzione del periodo di divieto di rientro in Italia.
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia indiscutibilmente fondato, con la conseguenza per la quale, accolta la censura e rimasti assorbiti i tre ulteriori motivi del gravame, deve essere disposto il rinvio al Tribunale di Torino per il riesame della opposizione della espulsa sulla base dei principi di diritto che si andranno ad enunziare.
Questa Corte, con sentenza 12721/02 resa su ricorso proponente doglianze affatto identiche a quelle in esame avverso analogo decreto dello stesso Ufficio di merito, ha invero osservato che il rinvio che l'art. 13 c. 2 lett. C) del D.Leg. 286/98 opera - quanto ad individuazione degli stranieri da espellere per la loro appartenenza a determinate "categorie" - all'art. 1 L. 1423/56 come sostituito dall'art. 2 L. 327/88, appare improntato al soddisfacimento delle stesse esigenze: da un lato, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dall'altro il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura. E di qui la conseguenza per la quale il giudizio di "appartenenza" dell'espellendo alla indicata "categoria", operato da norma di rinvio priva di alcuna delimitazione ed anzi improntata alla stessa ratio sottesa a quella richiamata, non può assumere profili meramente probabilistici nella materia delle espulsioni;
deve, di contro, affermarsi che il controllo giurisdizionale - le volte in cui lo straniero lo solleciti in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva - debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il Giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione (il carattere oggettivo degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni - il requisito della attualità della pericolosità - la necessità di un esame globale della personalità del soggetto). E la verifica al proposito condotta deve essere effettuata ab extrinseco e cioè scrutinando la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni fatte dall'Amministrazione.
Orbene, e venendo al caso sottoposto, appare evidente il denunziato errore commesso dal Tribunale di Torino, là dove ha ipotizzato una sorta di attenuazione dei parametri di valutazione della pericolosità sociale, in ragione del prevalere dell'interesse espulsivo dello Stato rispetto a qualsiasi esigenza di difesa sociale e quindi alla stregua di un criterio che, da un lato, lettera e ratio della norma di rinvio non autorizzano affatto e che, dall'altro lato, seriamente impinge contro i diritti soggettivi che allo straniero espellendo devono essere riconosciuti non meno che al proposto per l'applicazione di una misura.
Pertanto, sarà compito del Giudice del rinvio applicare i precisati principi in una ottica di sostanziale omogeneità rispetto ai parametri elaborati nella sedes materiae dei concetti richiamati. All'esito del giudizio dovranno essere anche regolate le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Torino in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003