Sentenza 12 gennaio 2010
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La nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà. (Nella specie, la persona offesa era stata condotta con un pretesto dagli imputati in un luogo isolato senza conseguente possibilità di opporre una valida resistenza).
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La locuzione "molestie sessuali" la legislazione civilistica intende quei "comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo"; sotto il profilo penalistico, dette molestie sessuali possono concretizzare il reato di molestie di cui all'articolo 660 cod. pen., ovvero di atti persecutori (o stalking) di cui all'articolo 612-bis cod. pen. Il criterio distintivo tra i due reati non consiste tanto nella condotta dell'agente di reato, che può essere la medesima, bensì nel diverso …
Leggi di più… - 3. Violenza sessualeAccesso limitatoElena Salemi · https://www.altalex.com/ · 20 novembre 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 5
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 23353/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.C.G. N. IL (omesso) ;
2) M.F.M. N. IL (omesso) ;
3) P.M. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1011/2008 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 07/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Foti Giuseppe;
D'Alessandro Gianfranco;
Avv. Pannisi Angelo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza 7 aprile 2009, ha ritenuto C.C.G. , M.F.M. , P.M. responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di S.A. e li ha condannati alla pena di giustizia.
I Giudici hanno ritenuto attendibile (per gli indici di credibilità che saranno in prosieguo precisati) il racconto accusatorio della parte lesa la quale ha riferito di avere, dopo una festa, accettato il passaggio in auto da parte di Ma.Di. (giudicato separatamente) e di M. per essere portata a casa;
di contro, con un pretesto, gli accompagnatori l'avevano condotta, nonostante la sua espressa contraria volontà, presso una villa isolata dove è stata raggiunta dagli altri imputati. La donna ha precisato di avere, alla richiesta di rapporti sessuali, manifestato il suo chiaro dissenso e di avere soggiaciuto ai desideri dei ragazzi non avendo altra alternativa o via di fuga stante la situazione logistica. La S. ha riferito che M. e Ma. , nel viaggio in macchina per ritornare a casa, l'hanno nuovamente costretta a rapporti sessuali sotto la minaccia di farla scendere dal veicolo. I Giudici hanno reputato che i fatti fossero sussumibili nella ipotesi di reato contestata dal momento che la donna è stata costretta a rapporti sessuali non consenziente, ma condizionata dalla situazione ambientale.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
P. fa presente che neppure la parte lesa ha riferito di minacce o di tentativi per impedirle di allontanarsi per cui non poteva avere percepito l'eventuale dissenso agli atti sessuali;
analizza tutte le contraddizioni del narrato della donna;
osserva che i Giudici hanno sottovalutato la perizia psicologica che ha definito la S. un soggetto deficitario nella capacità di analisi e critica della realtà per cui può avere male percepito i fatti per cui è processo;
lamenta che il Tribunale non abbia escusso la parte lesa per errata interpretazione dell'art. 190 bis c.p.p. e che non sia stato rinnovato il dibattimento per effettuare il richiesto supplemento istruttorio.
C. rileva come sia stata ritenuta credibile la versione dei fatti fornita dalla donna in base ad una errata interpretazione delle prove;
fa presente che le eventuali minacce alla S. sono state poste in essere nel tragitto di ritorno;
sostiene che le tesi difensive, riguardanti punti essenziali, sono state disattese con apodittiche argomentazioni;
evidenzia come il perito abbia concluso che la donna abbia una personalità esposta a cattive valutazioni della realtà che potrebbero averla condotta a fraintendenti fatti in esame.
M. passa in analitica rassegna tutte le contraddizioni interne dei vari racconti della parte lesa e quelle esterne con i testi e sostiene che i Giudici non hanno spiegato le discrasie;
indi, elenca le numerose prove, che qualifica decisive per sondare l'attendibilità della donna, che, sebbene richieste, non sono state assunte;
deduce che nessuna limitazione alla capacità di autodeterminazione ha subito la parte civile per cui non sono configurabili le fattispecie di reato contestate;
lamenta che immotivatamente i Giudici hanno disatteso le conclusioni della perizia psicologica sulla donna.
Nei motivi aggiunti, il ricorrente approfondisce quanto sostenuto in quelli principali ed insiste sui disturbi percettivi che hanno impedito alla S. di valutare la situazione fattuale nella quale si trovava;
afferma che i Giudici hanno erroneamente interpretato l'art. 609 octies c.p. non sussistendo gli estremi costitutivi della fattispecie;
contesta l'applicabilità della aggravante dell'art. 61 c.p., n.
5. Le, pur molto elaborate, deduzioni dei ricorrenti non sono meritevoli di accoglimento.
Per evitare inutili ripetizioni, si trattano in modo unitario le comuni censure dei vari atti di ricorso iniziando dalla mancata rinnovazione del dibattimento.
Nell'affrontare l'esegesi della locuzione "non decidibilità allo stato degli atti", contenuta nell'art. 603 c.p.p., comma 1, la giurisprudenza di legittimità tradizionalmente ne ha offerto una lettura rigorosa;
l'istituto ha caratteri residuali, in presenza della presunzione di completezza della istruzione probatoria effettuata in primo grado, e, pertanto, la rinnovazione deve essere disposta solo se il Giudice non è in condizione di compiutamente decidere con gli elementi al suo vaglio. Alcune sentenze hanno riesaminato la interpretazione del testo legislativo alla luce dello spessore del diritto alla prova inserito nel riformulato art. 111 Cost.; secondo questa giurisprudenza, il Giudice deve rinnovare il dibattimento quando la prova da ammettere, o da rinnovare, ha caratteri di decisività oppure in situazioni processuali di incerto significato nei quali l'incremento istruttorio possa escludere zone d'ombra o portare ad un possibile mutamento della decisione assunta (Cassazione sezione 3 sentenze n. 3348/2000 4, n. 21687/2004, n. 35372/2007). Ora le circostanze che gli appellanti intendevano chiarire non avevano le caratteristiche su indicate in quanto, confrontate con la motivazione della decisione impugnata, concernevano tematiche marginali che neppure indirettamente influivano sulla credibilità della persona offesa. Di conseguenza, l'assunzione delle prove, quando anche avesse avuto l'esito sperato dalle difese, non era idonea ad inficiare il tessuto argomentativo posto alla base della sentenza del primo Giudice ne', tanto meno, avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
Pertanto, non è censurabile in questa sede l'esercizio del potere discrezionale della Corte di Appello sulla rinnovazione del dibattimento.
In merito alla riaudizione della parte lesa, i ricorrenti hanno censurato il mancato contatto diretto tra i Giudici e la dichiarante che, escussa in incidente probatorio, non è stata ulteriormente risentita;
ciò in quanto il Tribunale ha ritenuto erroneamente applicabile la regola dell'art. 190 bis c.p.p., comma 1 bis benché la S. avesse superato gli anni sedici.
Sul punto, va rilevato che nessuno dei difensore, alla lettura della ordinanza del Tribunale di reiezione della prova, ne ha eccepito la nullità; negli atti di appello, nessun imputato ha sostenuto che la Corte territoriale fosse tenuta a disporre la rinnovazione del dibattimento perché la richiesta era riconducibile alla negazione del diritto alla prova.
Due appellanti hanno sollecitato una nuova audizione della donna per effettuare un confronto e per verificare le modalità dei fatti;
alla udienza dibattimentale, del 3 marzo 2009, tutti i difensore hanno chiesto la rinnovazione del dibattimento per escutere la parte lesa senza evidenziare alcuna violazione del diritto al contraddittorio. Di conseguenza,, la risposta della Corte territoriale (che ha negato la reiterazione della prova ritenendola non necessaria) è in sintonia con le ragioni delle richieste degli appellanti. Tanto premesso, occorre verificare se i Giudici di merito abbiano sorretto la conclusione sulla attendibilità della donna con motivazione esente da vizi logici o giuridici e se abbiano correttamente confutato le deduzioni dei ricorrenti sul tema;
i motivi fondamentali dei vari appelli e ricorsi si incentrano sulla non affidabilità della accusatrice. Relativamente alla ricostruzione storica dei fatti posti alla base del processo, la versione di tutti i protagonisti della vicenda è, per una parte, sovrapponibile. Sia gli imputati sia la parte lesa hanno riferito di avere passato la sera ad una festa e di essersi recati, poi, nella villa del P. dove hanno avuto rapporti sessuali con la S. .
Le divergenze tra le varie narrazioni concernono il punto fondamentale del consenso da parte della donna a tali rapporti che tutti gli imputati sostengono fosse stato manifestato. I Giudici hanno ritenuto la parte lesa credibile, oltre che per la coerenza e logicità del suo racconto, perché aveva subito riferito i fatti di cui è stata vittima, con le modalità con le quali li esporrà in seguito, a due amici che avevano constatato il suo stato di prostrazione. Inoltre, la donna - se lo snodarsi degli eventi fosse stato quello messo in luce dalle difese con pieno consenso ai rapporti sessuali - non aveva ragione alcuna per denunciarli, ma, al più per pretendere il "regalino" che, a detta degli imputati, le era stato promesso.
Per minare l'attendibilità della dichiarante, già nel giudizio di primo grado, gli imputati hanno messo in luce le numerose contraddizioni riscontrabili nella sua dichiarazione. Il Tribunale ha preso nella dovuta considerazione questa prospettazione e l'ha superata - correttamente motivando sul tema - osservando come le discrasie riguardavano particolari di secondaria importanza o fossero giustificate dal metodo improprio di conduzione dello incidente probatorio;
la parte lesa aveva sempre mantenuto costante la descrizione del nucleo fondamentale dei fatti. In base a queste considerazioni, il Tribunale (e poi la Corte di Appello) ha escluso un consapevole mendacio ed una denuncia calunniosa da parte della S. .
Di fronte a questa conclusione difficilmente superabile, gli imputati avevano prospettato ai Giudici di merito, ed hanno riproposto con i ricorsi, una sottile tesi: hanno sostenuto che la parte lesa non ha mentito scientemente, ma ha male percepito la situazione nella quale era inserita a causa di disturbi personologici, che la portavano a deformare i fatti, riscontrati nella perizia psicologica. Sullo espletamento di tale indagine, la Corte deve ribadire la perplessità già evidenziata dal Tribunale;
gli accertamenti per verificare la idoneità fisica o mentale del testimone maggiorenne sono disposti quando emergano situazioni concrete, anche transeunti, che facciano ragionevolmente dubitare sulla capacità del dichiarante a percepire i fatti, a memorizzarli ed a rievocarli in modo utile. Nulla di tutto ciò era risultato in rapporto alla S. per cui la indagine psicologica non era necessaria.
Pur avendo la perizia concluso per la capacità della donna a testimoniare, i ricorrenti hanno messo in risalto, per sostenere la loro tesi, un punto dello elaborato nel quale l'esperto fa riferimento alla "dispercezione" della parte lesa. I ricorrenti hanno estrapolato questa locuzione dal globale contesto e ne forniscono una non corretta interpretazione;
in realtà, il perito aveva solo segnalato che la S. pone troppo fiducia nelle sue capacità e questa ipervalutazione di se stessa la induce a sottovalutare le difficoltà esistenziali (pag. 37 della sentenza del Tribunale). I ricorrenti hanno sostenuto che la donna aveva male percepito la situazione nella quale era inserita anche sotto un altro profilo: ha reputato di non avere vie di fuga perché, errando, riteneva che il cancello d'ingresso della villa fosse automatico e la porta chiusa a chiave.
La deduzione era già stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito e confutata con congrua argomentazione. La parte lesa si trovava in ora notturna, in luogo circondato da un bosco ed isolato (la casa più vicina era a quattrocento metri), in un sito a lei ignoto (per cui non poteva chiedere aiuto con il telefono portatile) e, pertanto, le era disagevole una eventuale fuga a prescindere dalla chiusura del cancello e del portone.
Sul punto, la S. ha riferito che, una volta scartata la possibilità di fuggire o di ricevere aiuti esterni, si era convinta della assenza di valide alternative alle richieste degli imputati;
avendo come referente tale narrazione, i Giudici hanno concluso che gli imputati avevano messo la donna in una situazione ambientale e di intimidazione psicologica tale da influire sul processo di libera determinazione agli atti sessuali.
In presenza di questa conclusione, un ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 521 c.p.p. dal momento che il capo di imputazione faceva riferimento a violenze e minacce di altro genere. Per superare questa deduzione, si deve rilevare che gli imputati, negli atti di appello, non avevano dedotto la violazione del principio di correlazione tra quanto contestato e quanto ritenuto in sentenza, in tale modo, accettando la mutatio libelli;
la nullità in esame si configura a regime intermedio, a sensi dell'art. 180 c.p.p., e non è deducibile in sede di legittimità ove non sollevata nei motivi di appello.
Oltre tale, peraltro decisivo rilievo, si può osservare che il principio enucleato nell'art. 521 c.p.p., teso a garantire la effettività del contraddittorio, costituisce una garanzia per l'imputato che è posto al riparo dal rischio di essere giudicato per episodi che non gli sono stati resi noti e per i quali non ha potuto compiutamente difendersi. Tale non è il caso concreto nel quale le modalità dei fatti ritenute in sentenza erano state evidenziate dalla parte lesa in sede di incidente probatorio per cui gli imputati le conoscevano, già in epoca precedente al dibattimento,ed erano stati posti in grado di calibrare le loro tattiche difensive in rapporto al racconto accusatorio. L'assenza delle minacce o delle violenze precisate nel capo di imputazione (mai segnalate dalla S. ) è stata valorizzata dai ricorrenti per concludere che la donna non aveva subito alcuna coercizione e, pertanto, l'episodio non ha rilevanza penale;
i ricorrenti hanno censurato l'interpretazione estensiva del testo dell'art. 609 bis c.p., effettuato dai Giudici, con violazione del principio di tipicità della norma penale. La tesi non è condivisibile.
Il fatto tipico oggetto della incriminazione del reato per cui è processo, non è configurabile senza una qualche forma di coartazione della volontà della vittima dal momento che la violenza, la minaccia, o l'abuso di autorità, sono le condotte di aggressione sessuale punite dalla norma;
tali requisiti della fattispecie non vanno esaminati con criteri astratti o aprioristici, ma tenendo conto di tutte le caratteristiche oggetti ve e soggettive del caso concreto.
Inoltre, è appena il caso di ricordare come il concetto di violenza non vada inteso nel senso ristretto di esplicazione di una vis fisica o coazione materiale diretta alla persona quale strumento di compressione dell'altrui volere;
la nozione, calata nella ipotesi di reato in esame, ha una ampia accezione tecnico giuridica e ricomprende non solo la energia fisica, ma qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che abbia come ricaduta la limitazione della libertà del soggetto passivo che viene costretto contro la sua volontà a subire atti sessuali.
Questo contesto è stato riscontrato dai Giudici di merito i quali hanno osservato che gli imputati hanno portato la donna contro la sua volontà in un luogo dal quale non era in grado di fuggire e l'hanno messa in una situazione ambientale nella quale non poteva chiedere aiuto;
la violenza è consistita, proprio, nel porre la vittima nella impossibilità di sottrarsi alla volontà degli imputati e di opporre una valida resistenza facendole subire atti sessuali che, in altre condizioni, non avrebbe accettato.
La censura sulla inapplicabilità dell'aggravante dell'art. 61 c.p.p., n. 5 non era contenuta nei motivi di appello ed incorrerei divieto di nuove deduzioni in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010