CASS
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/08/2024, n. 31804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31804 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI AS, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 15-12-2023 del Tribunale di Parma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31804 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Parma confermava il decreto del 28 ottobre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Parma aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 706.364,09 euro in forma diretta nei confronti della società Courier Light s.r.I., e, nel caso di impossibilità di esecuzione della misura, in tutto o in parte, il sequestro per equivalente dei beni per un ammontare di 92.642,57 euro nei confronti di AS SI, indagato del reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 di cui al capo 26 (fatto commesso in Fontevivo il 16 maggio 2022), contestandosi in particolare al ricorrente di aver concorso nel reato quale consulente del lavoro della società. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale emiliano, SI ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, la valutazione indiziaria con particolare riferimento all'elemento soggettivo, evidenziando che l'indagato era autorizzato esclusivamente alla trasmissione dei modelli F24, senza ulteriori oneri. SI, infatti, non era tenutario delle scritture contabili della Courier Light s.r.I., non ha asseverato il credito, né ha curato la contabilità o ha predisposto la dichiarazione dei redditi, per cui deve senz'altro escludersi che egli fosse consapevole della natura indebita delle compensazioni contestate, presupponendo il concorso del professionista del reato la conoscenza del meccanismo illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione rispetto all'imputazione provvisoria. In particolare, nell'ordinanza impugnata sono state richiamate le attività investigative compiute nel gennaio 2020 dalla Guardia di Finanza di Fidenza nei confronti della società Courier Light s.r.l., attività che hanno consentito di disvelare un articolato sistema di frode fiscale attuato tramite l'utilizzo di fatture riferite a operazioni inesistenti da parte della predetta società e della Light Transport s.r.l. È in particolare emerso che la Courier Light s.r.I., nell'anno 2022, aveva utilizzato crediti inesistenti per il pagamento delle imposte per l'importo di 92.642,57 \euro, abusando della normativa (art. 1, commi 46-56 della legge n. 205 del 2017 e art. 1, commi 78-81, della legge n. 145 del 2018) sugli incentivi alla formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, nel senso che nessun corso di formazione era stato svolto, risultando la documentazione prodotta funzionale solo a giustificare sul piano formale i crediti di imposta utilizzati illecitamente. In tali operazioni risultava coinvolto anche il consulente del lavoro della società, AS SI, il quale era autorizzato a presentare per conto della Courier Light i modelli F24 che indicavano i crediti inesistenti da utilizzare in compensazione, per cui allo stesso è stato ascritto il reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 26 delle provvisorie imputazioni. Circa la consapevolezza da parte di SI del mancato svolgimento dell'attività di formazione e dell'inesistenza dei crediti, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno richiamato le conversazioni intercettate (in particolare quelle intercorse il 24 maggio, il 26 maggio, il 1° giugno e il 7 giugno 2022), da cui è emerso che DO NO, amministratore di fatto della Courier Light, una volta investito della richiesta della Guardia di Finanza di consegnare la documentazione relativa all'attività di formazione dei lavoratori, ha immediatamente contattato SI, che si è attivato in tal senso, per la creazione di una serie di documenti, evidentemente falsi, in quanto l'attività di formazione non è stata mai svolta, come emerso peraltro dalle dichiarazioni di diversi dipendenti escussi dalla P.G. Il comportamento tenuto da SI in occasione della richiesta di NO è stato dunque ritenuto sintomatico del fatto che il ricorrente, lungi dallo svolgere un ruolo di mero intermediario, era in realtà partecipe fin dall'inizio dell'attività fraudolenta, come si desume del resto dal fatto che la documentazione fornita dal consulente all'amministratore di fatto della società era in bianco e totalmente priva sia dei fatti relativi agli orari di entrata e uscita dei lavoratori durante le presunte lezioni, sia della firma che dei tutor che avrebbero dovuto tenere i corsi. 3 3. Orbene, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di SI deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 31804 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 07/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Parma confermava il decreto del 28 ottobre 2023, con cui il G.I.P. del Tribunale di Parma aveva disposto il sequestro preventivo della somma di 706.364,09 euro in forma diretta nei confronti della società Courier Light s.r.I., e, nel caso di impossibilità di esecuzione della misura, in tutto o in parte, il sequestro per equivalente dei beni per un ammontare di 92.642,57 euro nei confronti di AS SI, indagato del reato ex art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 di cui al capo 26 (fatto commesso in Fontevivo il 16 maggio 2022), contestandosi in particolare al ricorrente di aver concorso nel reato quale consulente del lavoro della società. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale emiliano, SI ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo dell'inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, la valutazione indiziaria con particolare riferimento all'elemento soggettivo, evidenziando che l'indagato era autorizzato esclusivamente alla trasmissione dei modelli F24, senza ulteriori oneri. SI, infatti, non era tenutario delle scritture contabili della Courier Light s.r.I., non ha asseverato il credito, né ha curato la contabilità o ha predisposto la dichiarazione dei redditi, per cui deve senz'altro escludersi che egli fosse consapevole della natura indebita delle compensazioni contestate, presupponendo il concorso del professionista del reato la conoscenza del meccanismo illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2 2. Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, rispetto alla valutazione del fumus commisi delicti, unico aspetto censurato nel ricorso, non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione rispetto all'imputazione provvisoria. In particolare, nell'ordinanza impugnata sono state richiamate le attività investigative compiute nel gennaio 2020 dalla Guardia di Finanza di Fidenza nei confronti della società Courier Light s.r.l., attività che hanno consentito di disvelare un articolato sistema di frode fiscale attuato tramite l'utilizzo di fatture riferite a operazioni inesistenti da parte della predetta società e della Light Transport s.r.l. È in particolare emerso che la Courier Light s.r.I., nell'anno 2022, aveva utilizzato crediti inesistenti per il pagamento delle imposte per l'importo di 92.642,57 \euro, abusando della normativa (art. 1, commi 46-56 della legge n. 205 del 2017 e art. 1, commi 78-81, della legge n. 145 del 2018) sugli incentivi alla formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, nel senso che nessun corso di formazione era stato svolto, risultando la documentazione prodotta funzionale solo a giustificare sul piano formale i crediti di imposta utilizzati illecitamente. In tali operazioni risultava coinvolto anche il consulente del lavoro della società, AS SI, il quale era autorizzato a presentare per conto della Courier Light i modelli F24 che indicavano i crediti inesistenti da utilizzare in compensazione, per cui allo stesso è stato ascritto il reato di cui all'art. 10 quater del d. Igs. n. 74 del 2000 contestato al capo 26 delle provvisorie imputazioni. Circa la consapevolezza da parte di SI del mancato svolgimento dell'attività di formazione e dell'inesistenza dei crediti, i giudici dell'impugnazione cautelare hanno richiamato le conversazioni intercettate (in particolare quelle intercorse il 24 maggio, il 26 maggio, il 1° giugno e il 7 giugno 2022), da cui è emerso che DO NO, amministratore di fatto della Courier Light, una volta investito della richiesta della Guardia di Finanza di consegnare la documentazione relativa all'attività di formazione dei lavoratori, ha immediatamente contattato SI, che si è attivato in tal senso, per la creazione di una serie di documenti, evidentemente falsi, in quanto l'attività di formazione non è stata mai svolta, come emerso peraltro dalle dichiarazioni di diversi dipendenti escussi dalla P.G. Il comportamento tenuto da SI in occasione della richiesta di NO è stato dunque ritenuto sintomatico del fatto che il ricorrente, lungi dallo svolgere un ruolo di mero intermediario, era in realtà partecipe fin dall'inizio dell'attività fraudolenta, come si desume del resto dal fatto che la documentazione fornita dal consulente all'amministratore di fatto della società era in bianco e totalmente priva sia dei fatti relativi agli orari di entrata e uscita dei lavoratori durante le presunte lezioni, sia della firma che dei tutor che avrebbero dovuto tenere i corsi. 3 3. Orbene, in quanto fondato su una disamina razionale delle fonti investigative disponibili, il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici, per cui, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente approfondite anche a livello probatorio nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come si è già anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di SI deve essere dichiarato quindi inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/05/2024