Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 1
Il proprietario del terreno sul quale viene eseguita una costruzione abusiva risponde del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, a titolo di concorso morale nel reato consumato dall'autore della edificazione abusiva, nel caso in cui potendo intervenire se ne astenga deliberatamente, atteso che sullo stesso grava l'obbligo giuridico di non consentire che con l'utilizzo della cosa propria si realizzi l'evento dannoso o pericoloso che le disposizioni della legge n. 47 tendono ad evitare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2002, n. 43232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43232 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/11/2002
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 2119
3. Dott. TARDINO Enzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VITALONE Claudio - Consigliere - N. 30929/2002
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
AC SA IA, nata il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina in data
11 giugno 2002;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le richieste del P.G, nella persona del Dr. Fabrizio Hinna
Danesi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 6 febbraio 2001, dichiarava
AC SA IA responsabile del reato di cui all'art. 20 lett.
b) L. 47/85, per avere eseguito - senza concessione edilizia - lavori di sopraelevazione su una superficie di mq. 80 circa, in via S.
Isidoro di Santo Stefano Medio. Fatto accertato il 14 maggio 1998.
La Corte di appello di Messina, con sentenza dell'11 giugno 2002,
confermava la statuizione di responsabilità.
Ricorre la AC affidandosi ad un unico motivo ed affermando che il giudizio di colpevolezza era stato fondato esclusivamente sulla sua qualità di proprietaria del terreno interessato all'illecito urbanistico. In realtà - afferma la ricorrente - ella aveva ricevuto tale terreno in dono dal padre, DO AC, il quale però ne aveva conservato la disponibilità fino alla morte, curando egli stesso l'avvio della pratica concessoria e l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione ritenuti abusivi, senza informarla di tali iniziative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il proprietario sul cui terreno sia venga eseguita da un terzo una costruzione abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere una condotta omissiva che condiziona,
rendendola possibile, la realizzazione della predetta opera abusiva.
Ne consegue, in virtù del principio generale di causalità di cui al primo comma dell'art. 40 cod. pen., che egli deve penalmente rispondere del fatto scaturito direttamente dal suo comportamento omissivo. D'altra parte, anche il secondo comma del succitato art. 40
cod. pen., per il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", deve essere interpretato in termini solidaristici, nel senso delineato dall'art. 41, comma 2 della Costituzione. Di talché, posto che il proprietario non può utilizzare la cosa propria ne' consentire che altri la utilizzi in modo che ne derivi danno ai consociati, si deve ritenere che egli abbia l'obbligo giuridico di non consentire che l'evento dannoso o pericoloso si realizzi. La trasgressione di tale obbligo,
pertanto, identifica - in applicazione dei principi che regolano il concorso di persone nel reato - ipotesi di concorso morale nel fatto consumato dall'autore della edificazione abusiva.
Con riferimento alla vicenda in esame, va rilevato che la Corte di merito ha ritenuto che l'imputata, nella qualità di proprietaria dell'area interessata all'illecita trasformazione, aveva uno specifico dovere di vigilanza per evitare che altri - nella fattispecie, il padre - vi eseguisse lavori abusivi. Con la conseguenza che, quand'anche la sopraelevazione fosse stata davvero eseguita dal solo DO AC, era nondimeno obbligo dell'imputata di interdire l'iniziativa, a pena di condividerne le responsabilità, quale titolare di un diritto cui si connettono precisi obblighi giuridici.
Si tratta di affermazione incontrastata in punto di fatto, che è
coerente all'enunciato indirizzo giurisprudenziale, rispetto alla quale le censure del ricorrente sono meramente iterative di quelle contenute nell'atto d'appello, senza alcuna reale attenzione ai chiarimenti contenuti nella sentenza denunciata e senza suggerire all'apprezzamento di questa Corte Suprema alcun elemento di significativa novità. Il motivo è dunque privo del requisito richiesto dall'art. 581 lett. c) c.p.p., da valutarsi non soltanto per la genericità della doglianza intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione della stessa con le argomentazioni della decisione impugnata, che non possono essere ignorate senza cadere nel vizio di aspecificità.
Alla pronuncia d'inammissibilità segue l'obbligo della ricorrente di provvedere al pagamento delle spese del procedimento e di una somma,
che viene determinata equitativamente come da dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002