Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, poiché l'art 39 comma quarto della legge 23.12.1994 n. 724 conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono edilizio, la eventuale falsità del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all'art. 483 cod.pen., dal momento che l'ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 10377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10377 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 02.06.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N.1210
3. " Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.20568/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di OL LE nato a [...] il [...].
avverso la sentenza Corte d'appello di Bari del 20.02.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. D. Mazzenga
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Foggia in data condannato Di OL LE alla pena di mesi tre di reclusione per i reati di costruzione abusiva e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, ritenuto il nesso della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. Il ricorrente allegava i seguenti motivi: 1) Non ipotizzabilità del delitto ex art. 483 c.p. per non essere false le dichiarazioni contenute nell'atto sostitutivo. 2) Inutilizzabilità di dichiarazioni dei verbalizzanti, siccome risposte a domande suggestive, e prove documentali acquisite ex art. 507 c.p.p. dal pretore. 3) Vizio di motivazione in ordine alla data di completamento delle opere, non successiva alla data del 31.12.1993. Chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Il ricorrente faceva pervenire ancora memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso.
Quanto al primo motivo, che ritorna sulla mancanza di falsità della dichiarazione sostitutiva siccome non destinata a provare la verità del fatto denunziato ma solo a prospettare lo stato dell'opera, propria l'art. 1 co. 5 L. n. 5551/94 (condono edilizio) conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono (31.12.1993).
La volontà di volersi avvalere del condono implica che la dichiarazione allegata assuma la valenza probatoria privilegiata che la legge le attribuiva, con esclusione di ogni altra documentazione. Sotto tale profilo la doglianza appare infondata mentre ogni altra argomentazione sconfina nella, censura di merito non consentita in questa sede, siccome tendente ad una valutazione alternativa delle risultanze probatorie.
Quanto al secondo motivo, l'impugnata sentenza ha correttamente motivato quanto all'utilizzabilità degli atti sui quali il primo giudice aveva fondato il giudizio di responsabilità, sottolineando il rispetto dei termini ex art. 407 co. 3 c.p.p. La doglianza in ordine alla "suggestività" delle domande, vietata dall'art. 499 co. 3 c.p.p., ed alla conseguente inutilizzabilità delle prove così acquisite, è inammissibile per genericità, nella misura in cui non indica quali dichiarazioni sono state effettivamente utilizzate a sostegno della decisione. Il terzo motivo sostanzia ancora una volta l'inammissibile censura di merito, poiché contesta il fondamento probatorio-valutativo della responsabilità, senza intaccare la trama argomentativa. La memoria aggiunta, poi, sconfina più specificamente nel merito, mentre l'unico argomento nuovo (prescrizione della contravvenzione edilizia) non tiene conto che l'unicità di disegno criminoso (art.81 cpv. c.p.) comporta quale "dies a quo" del termine prescrizionale la data di cessazione della continuazione (27.02.1995), sicché la causa estintiva ex art. 157 c.p. non si è verificata. Il ricorso, per concludere, va globalmente rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999