Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 10377
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, poiché l'art 39 comma quarto della legge 23.12.1994 n. 724 conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono edilizio, la eventuale falsità del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all'art. 483 cod.pen., dal momento che l'ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/06/1999, n. 10377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10377
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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