Sentenza 15 novembre 1999
Massime • 1
In tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in quanto: 1) l'inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori di diversa essenza, sì che la legge ben può assicurarne una tutela differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2) più specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura stessa; 3) per questa ragione, la misura "de qua", pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. Ne consegue che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l'elemento subbiettivo del reato - che emerga "ictu oculi" in modo macroscopico ed evidente - può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/1999, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NICOLA ZINGALE Presidente del 15.11.1999
1. Dott. CO MORELLI Consigliere SENTENZA
2. " ANTONIO MORGIGNI " N. 5472
3. " DIANA AU " REGISTRO GENERALE
4. " SECONDO CARMENINI " N. 30230/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Napoli - D.D.A. nei confronti di: 1) CO OF, nato a [...] il [...] - 2) CO CO, nato a [...] il [...] - 3) CO CR, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 17.5.1999 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita in udienza la relazione fatta dal Cons. Dott. CARMENINI Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GERACI che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori avv. G.B. Vignola, Riccardo Olivo, Sebastiano Giaquinto, Prof. Franco Coppi che hanno concluso per il rigetto OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Direzione Distrettuale Antimafia ha proposto ricorso per cassazione, "ai sensi dell'art.325 c.p.p., avverso l'ordinanza pronunciata in data 17.5.1999 dal Tribunale di Napoli in funzione di riesame, che ha revocato il decreto di sequestro preventivo dei manufatti edilizi realizzati, o in corso di realizzazione, e delle relative aree che costituiscono l'insediamento abitativo U.S. Navy in Gricignano d'Aversa, emessi dal Gip presso il tribunale di Napoli il 22.2.1999". Il ricorrente deduce due motivi: 1) violazione di legge per erronea applicazione dell'art.321 c.p.p.; 2) violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 323 c.p. Egli sostiene che il tribunale, pur partendo da una corretta premessa (nella presente materia il giudice deve limitarsi ad accertare l'astratta configurabilità della ipotesi di reato contestata all'indagato senza dover verificare preventivamente la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa), ha utilizzato un metodo logico in contrasto con il principio di diritto enunciato ed è pervenuto alla revoca del decreto di sequestro sulla base di improprie argomentazioni valutative attinenti all'elemento, psicologico dei reati posti a base del sequestro.
Lamenta, poi, che lo stesso tribunale ha applicato erroneamente l'art. 323 c.p., poiché, pur non escludendo la violazione di legge e l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivato agli indagati, ha tuttavia affermato che l'elemento psicologico del reato in questione necessita del perseguimento in via esclusiva del fine privato. Fa rilevare, infine, che il suo Ufficio, anche per non pregiudicare lo sviluppo delle indagini, ha messo a disposizione del giudice della misura cautelare soltanto gli atti idonei a giustificarla, alla stregua dei noti presupposti necessari secondo la legge e la costante giurisprudenza in materia.
Per una migliore comprensione delle questioni dedotte è opportuno chiarire l'ambito in cui si pone il provvedimento impugnato.
Il procedimento trae origine da indagini della DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relative ad attività criminose, che si sarebbero consumate in Gricignano di Aversa nel contesto dell'insediamento abitativo commissionato dalla U.S. Navy. In particolare le propalazioni di taluni collaboratori di giustizia, già appartenenti alla nota organizzazione camorristica denominata "Clan dei Casalesi", e le conseguenti investigazioni avrebbero fatto emergere la presenza di forti interessi della criminalità organizzata alla esecuzione delle opere in questione, con la possibilità di configurare le ipotesi dei reati previsti dall'art. 416 bis C.P., dall'art.323 c.p. e dalle norme in materia edilizia.
Il Tribunale del riesame, dopo aver fatto questa premessa, evidenzia che il Governo U.S.A. aveva affidato ad un consorzio di imprese casertane la costruzione di un imponente insediamento residenziale per militari statunitensi nel territorio del Comune di Gricignano, il quale aveva utilizzato come rapido strumento urbanistico, sostitutivo del P.E.E.P., la procedura ex art.51 L.865/71, definita illegittima dal consulente tecnico del P.M.; che lo stesso consulente ha ravvisato nella lottizzazione convenzionata, successivamente adottata dal Comune, un mero colpo di spugna inidoneo a sanare il problema, ma viceversa idoneo a configurare il reato di lottizzazione abusiva.
Il Tribunale prosegue, sottolineando che questa situazione aveva consentito agli organi inquirenti di ravvisare il fumus in ordine a contravvenzioni in materia edilizia ed al delitto previsto dall'art.323 c.p., quale presupposto per l'applicazione della misura cautelare de qua.
Ciò posto, il giudice del riesame sostiene, d'altro canto, che il nuovo reato di abuso di ufficio si caratterizza, rispetto al precedente, fra l'altro, perché richiede l'unicità del fine privatistico, con la conseguenza che difettando tale dato difetterebbe la componente psicologica del reato. Ritiene, poi, che nel caso in esame non emergono elementi idonei a dimostrare la preordinazione dell'atto ad una causa privata e quindi a dimostrare la effettiva lesione del bene giuridico dell'imparzialità, balzando evidente l'indubbio e rilevante vantaggio della collettività all'insediamento urbanistico, al quale il vantaggio degli indagati accederebbe in via marginale.
La conclusione di queste argomentazioni, che hanno portato alla revoca del decreto del Gip, è che la mera previsione di un conseguente ed occasionale vantaggio per il singolo, anche se indirettamente voluto dal pubblico ufficiale, non è di per sè bastevole a far ritenere integrato, sia pure in astratto, il reato, non essendo dato comprendere, dagli atti conferiti dal P.M., in cosa sia consistito il comportamento tenuto dagli odierni indagati e verso quali e quanti pubblici ufficiali sia stato indirizzato. Così delineato il contesto decisionale, questa Corte ritiene che il ricorso del P.M. debba essere accolto, nei sensi di seguito delineati.
La materia del sequestro (non solo preventivo) ha prodotto orientamenti giurisprudenziali, che presentano una linea evolutiva in taluni punti non del tutto univoca, tanto da avere richiesto vari interventi delle Sezioni Unite di questa Corte. È pertanto opportuno precisare, o ribadire, taluni principi che vanno osservati nel caso di specie.
Oggetto del sequestro preventivo è la cosa pertinente al reato;
sua finalità è di impedire che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri (art.321 c.p.p.). Cosa pertinente al reato è quella che costituisce il mezzo strumentale o l'oggetto del reato, ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo di esso.
Proprio la natura, l'oggetto e le finalità di questa misura cautelare reale (ed in genere di ogni tipo di misura reale) rappresentano la ragione della non estensibilità ad essa delle condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali.
La ratio di tale differenza e la coerenza delle relative norme del codice di rito con il dettato costituzionale sono state ben delineate dal giudice delle leggi, il quale ha puntualizzato che: 1) l'inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori di diversa essenza, si che la legge ben può assicurarne una tutela differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti;
2) più specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l'imposizione della misura stessa;
3) per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all'autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall'ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo (v. Corte Cost. 17 febbraio 1994, n. 48). A questa ragione sostanziale, fondata sull'essenza dell'istituto giuridico in esame, si ispira la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (v. Cass. S.U. 25 marzo 1993, Gifuni e 24 marzo 1995, Barbuto). Con l'ulteriore precisazione, però, che l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti", pur se ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla realtà effettuale e non a quella virtuale (v. Cass.S.U.20.11.1996, Bassi ed altri).
La sentenza "Bassi", testè citata, ha anche affermato che alla giurisdizione compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto, offerte dal pubblico ministero.
Nella struttura di questo principio è stato affermato che il sequestra preventivo non può essere disposto, quando l'assenza dell'elemento soggettivo sia rilevabile ictu oculi in modo macroscopico ed evidente (v. Cass.Sez. III, c.c. 15 ottobre 1996, sent. 3482, RV 206714, Balistreri;
13.7.1995, sent.2833, RV 203630, Brocchetti).
Questo Collegio - sulla scorta delle superiori affermazioni, del dato testuale (l'art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro) e della già illustrata ratio dell'istituto che trova fondamento nel pericolo di un aggravamento delle conseguenze oggettive del reato e non nella pericolosità sociale o nelle altre condizioni soggettive dell'indagato - ritiene di dover ribadire che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l'elemento subbiettivo del reato (che emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente) può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato.
Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto buon uso di questi principi, specie in relazione all'asserita sussistenza di reati edilizi, pure prospettata dal ricorrente P.M.
In sostanza il giudice del riesame doveva verificare, nell'ambito degli elementi di fatto indicati dall'accusa, se emergesse un fumus boni iuris, ossia la possibilità in astratto di sussumere il fatto attribuito ai soggetti nella determinata ipotesi di reato;
in altre parole se fosse delineabile un reato, le cui conseguenze sarebbero state aggravate o protratte, ovvero la cui commissione sarebbe stata agevolata, dalla libera disponibilità del bene.
Quanto ai reati edilizi, dei quali pure è traccia nel provvedimento impugnato e nelle lagnanze del ricorrente, non pare che vi sia il dovuto approfondimento nell'apparato motivazionale utilizzato dal Tribunale, al fine del controllo di legittimità e di congruenza con le decisioni adottate. In particolare non sembra emergano considerazioni circa la relazione tra la misura cautelare di cui si discute e la configurabilità o meno della detta tipologia di reato, anche in relazione all'asserita totale illegittima strumentalità dell'azione dell'autorità amministrativa (v. per tale ultima problematica, Cass. Sez.VI sent. 2.3-18.3.1998, n. 3396, Calisse, RV 210325; Sez. III, sent.15.6-31.7.1998, n. 1898, Manfredini, RV 211558)
Quanto al reato di abuso di ufficio (art.323 c.p.), per la sua configurabilità è necessario verificare se l'evento sia ingiusto in sè e tale intrinseca ingiustizia deve essere ravvisata nei casi in cui la persona favorita abbia conseguito un accrescimento della propria posizione patrimoniale contra ius, nel senso che il risultato dell'azione sia tale da violare una norma vigente (v. Cass. Sez.VI, sent. 11 febbraio - 13 maggio 1999, n. 6024, Morgagni;
14 dicembre 1998 - 11 febbraio 1999, n. 1687, Rossomandi;
24.6.1998-14.1.1999, n. 393, Migliaccio). L'ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata e deve essere demandato al tribunale un nuovo esame della questione, che dovrà essere condotto uniformandosi alle questioni di diritto decise con la presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 1999