Sentenza breve 18 febbraio 2026
Decreto cautelare 27 febbraio 2026
Decreto cautelare 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2026, proposto da UA Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a. della Determina Dirigenziale n. 1187 del 10.12.2025, con la quale il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha disposto l'aggiudicazione della procedura indetta per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile lungo il Tanagro" (CIG. B72793D440) in favore del Consorzio ITM;
b. della nota prot. n. 18659 dell'11.12.2025 con la quale il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha comunicato ai concorrenti l'intervenuta adozione del provvedimento sub. a);
c. della nota pec dell'11.12.2025 di trasmissione dei provvedimenti sub. a) e sub. b);
d. della proposta di aggiudicazione contenuta del verbale n. 8 del 14.11.2025;
e. di tutti i verbali di gara (di seduta pubblica e riservata), e segnatamente del verbale n. 1 del 10.09.2025, n. 2 dell'11.09.2025, n. 3 del 17.09.2025, n. 4 del 22.09.2025, n. 5 del 02.10.2025, n. 6 del 29.10.2025, n. 7 del 05.11.2025 e n. 8 del 14.11.2025 nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi in favore del Consorzio ITM collocandolo al primo posto nella graduatoria e nella parte in cui hanno attivato il soccorso istruttorio in favore del Consorzio ITM ed hanno ritenuto il riscontro del concorrente idoneo;
f. della nota prot. n. 16774 del 05.11.2025 di richiesta chiarimenti al Consorzio ITM;
g. ove e per quanto occorra del punto 16 del Disciplinare nella parte in cui la previsione per cui "
in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà valido quello allegato a lettere " trovi applicazione in caso di contrasto con dati economici al di fuori del dettaglio di offerta economica:
h. ove e per quanto occorra, della fase di comprova dei requisiti e del relativo esito;
i. ove e per quanto occorra del bando e del disciplinare di gara se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
l. di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;
nonché
per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 133 del c.p.a., all'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento, ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO STABILE I.T.M. - INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME il 3\2\2026:
a - della determina dirigenziale dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni n. 1187/2025 di approvazione dei verbali di gara, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta di UA Infrastrutture collocandola al secondo posto della graduatoria con punti 76.55;
b – ove occorra, dei verbali di gara di ammissione delle imprese in gara, di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi, con riferimento alla UA Infrastrutture;
c - ove e per quanto occorra, della fase di verifica dei requisiti ove espletata e conclusa dalla Stazione appaltante;
e - di ogni altro atto anteriore, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del Consorzio ITM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Stabile I.T.M. - Infrastrutture Terrestri e Marittime;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. MI Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente, UA Infrastrutture S.r.l., premesso di essere seconda classificata nella procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione pista ciclabile lungo il Tanagro” (CIG B72793D440), con importo a base di gara di € 1.301.211,07 ed aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è insorta avverso il provvedimento di aggiudicazione di cui alla determina dirigenziale n. 1187, del 10.12.2025, in virtù della quale è risultato aggiudicatario il Consorzio ITM.
2. La società ricorrente ha impugnato, altresì, tutti gli atti di gara e chiesto l’accertamento del suo diritto, ai sensi dell’art. 133 del c.p.a., all’aggiudicazione dell’appalto, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell’affidamento, ovvero la condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
3. Si è costituito, nel presente giudizio, l’Ente Parco Nazionale del Cilento, deducendo l’infondatezza dei motivi di gravame e la piena correttezza della proceduta di gara.
4. In data 3.02.2026, il Consorzio ha presentato ricorso incidentale avverso la determina dirigenziale dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni n. 1187/2025 di approvazione dei verbali di gara, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta di UA Infrastrutture collocandola al secondo posto della graduatoria con punti 76.55.
5. A fondamento del ricorso, ha invocato l’esclusione della ricorrente, censurando, subordinatamente, la arbitraria attribuzione del punteggio tecnico per soluzioni inammissibili e comunque non migliorative adottate dalla stessa.
6. Nell’udienza camerale del 18 febbraio 2026, udite le parti presenti come da verbale in atti e dato loro avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso principale e il ricorso incidentale possono essere decisi con l’odierna sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la manifesta infondatezza del primo nonché la manifesta improcedibilità del secondo.
8. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente UA Infrastrutture S.r.l. ha lamentato la violazione del principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica, in quanto l’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario Consorzio ITM, comprensiva di un computo metrico di confronto recante l’indicazione di “prezzi, importi e valori economici delle migliorie offerte”, avrebbe condizionato, a suo dire, la valutazione dell’offerta tecnica.
9. Il motivo è infondato.
Com’è noto, il divieto di commistione costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica (che impone che le offerte economiche debbano restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la Commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici della proposta negoziale, con l'obiettivo di evitare che elementi oggetto di valutazione automatica possano influenzare la valutazione invece discrezionale di altri elementi) ed è posto a garanzia dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 della Costituzione, sub specie di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
Ciò in quanto la conoscenza di elementi economici dell'offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull'offerta tecnica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612; Id., sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1335).
La consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo ha, peraltro, affermato che tale principio non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello economico dell'appalto posto a gara; in particolare, possono essere inseriti nell'offerta tecnica “voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, 9 gennaio 2020, n. 167): è, perciò, ammessa l'indicazione nell'offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il "prezzo" dell'appalto”(Consiglio di Stato, Sez. V, 13 ottobre 2022, n. 8735; in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2018, n. 3609).
Il divieto di commistione (pur rilevando anche solo sotto il profilo potenziale) non deve essere inteso dunque in senso assoluto né in senso meramente formalistico, ben potendo nell'offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell'offerta economica, che non consentano cioè in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica ovvero consistano nell'assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell'offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante.
10. Ebbene, nel caso specifico, la conoscenza, da parte della Stazione appaltante, dei valori economici delle migliorie previste nell’offerta tecnica si rivela totalmente inidonea a disvelare, anche indirettamente o per via deduttiva, l’offerta economica: e ciò in quanto i prezzi e gli importi economici, della cui indicazione si duole il ricorrente, sono stati indicati solo con riferimento alle migliorie e giammai con riferimento all’offerta economica nella sua interezza.
11. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente ha lamentato la presunta indeterminatezza dell’offerta presentata dal Consorzio aggiudicatario, che avrebbe presentato tre importi economici tra loro discordanti.
12. La doglianza si rivela priva di fondamento.
Invero, nel caso di specie, trattandosi di aggiudicazione con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, l'elemento essenziale e prevalente (della offerta economica) è il ribasso percentuale (offerto).
Il computo metrico estimativo, invece, assume valore meramente indicativo.
Come la giurisprudenza ha più volte chiarito, negli appalti a corpo in cui la somma complessiva offerta copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 682 del 22 gennaio 2024; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 21/07/2025, n. 2364).
Ferme le considerazioni assorbenti di cui sopra, ad ulteriore confutazione delle censure avanzate, va detto che, nella specie, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, come rilevato dalla parte resistente, la somma di euro 1.373.600,68 si è rivelata essere frutto di un mero errore materiale, nel quale era incorso il Consorzio aggiudicatario, relativo alla indicazione del costo della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori e che a seguito dei chiarimenti richiesti dall’Ente Parco tale errore è stato rettificato e l’importo correttamente calcolato.
13. Con il terzo motivo di ricorso, la Ditta ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 101 co. 3 Codice dei Contratti, per aver la Stazione appaltante fatto un errato e inammissibile uso dell’istituto del soccorso istruttorio.
14. La doglianza è infondata, atteso che, nel caso di specie, il soccorso istruttorio non ha violato i dedotti limiti di ammissibilità, in quanto il Consorzio con la relazione trasmessa alla Stazione appaltante si è limitato fornire meri chiarimenti in ordine all’errore materiale di calcolo che ha interessato una sola voce a corpo del computo metrico estimativo, nella sommatoria delle voci del computo stesso, e segnatamente le voci abbattimento di alberi (nr ordine 2 – 63 – 71 - 73) di cui l’importo unitario corretto è stato indicato in euro 33,59 €, senza integrare l’offerta.
15. Nel quarto motivo di ricorso, il Consorzio ricorrente ha lamentato il ribasso dell’offerta come calcolato dall’Ente e come proposto dalla società aggiudicataria (pari al 20,05%), deducendo che, dall’esame della documentazione agli atti di gara, deriverebbe una esatta percentuale di ribasso del 6,87% o, a tutto concedere, del 9,024%.
16. Anche l’assunto in oggetto si rivela infondato.
Invero, dall’art. 16 del Disciplinare di gara (all. 6, pag. 25), si evince che l’offerta economia deve contenere a pena di esclusione: il Computo Metrico Estimativo Globale dell’offerta, il Computo Metrico Estimativo degli interventi di manutenzione offerti, successivi alla conclusione della fase di collaudo, e l’Offerta Economica; la detta disposizione attribuisce, poi, a tali interventi di manutenzione un punteggio massimo di 20 punti.
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, nel Disciplinare, non vi è alcuna quantificazione dell’ammontare di tali interventi manutentivi, né della loro durata.
17. Con il quinto motivo di ricorso, la parte ricorrente ha eccepito la presunta inosservanza del costo minimo della manodopera.
Più nel dettaglio, il ricorrente, facendo riferimento al prezzo unitario offerto per la lavorazione “Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza fino a 10 m”, ha dedotto che il predetto costo ammonterebbe non già a euro 33,59, come praticato dal Consorzio vincitore, bensì a euro 55,36.
18. La doglianza è infondata, in quanto l’osservanza del costo minimo della manodopera va valutata con riferimento all’intero appalto considerato nella sua complessità e non invece, segmentando lo stesso e facendo così riferimento ad una singola lavorazione.
Del resto, come rilevato, anche di recente, dal Consiglio di Stato (Sezione III, n. 5822 del 4 luglio 2025), il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha per oggetto l’accertamento puntuale di errori o sottostime nelle singole componenti economiche, bensì mira a verificare se, nel suo complesso, l’offerta presentata dall’operatore economico sia attendibile e sostenibile rispetto alla corretta esecuzione del contratto. Tale valutazione è espressione di un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza, erroneità macroscopica o illogicità evidente.
L’esclusione per anomalia costituisce, pertanto, l’effetto di una valutazione negativa sull’affidabilità complessiva dell’offerta e non può fondarsi su rilievi isolati e atomistici.
Non è, infatti, necessario che l’amministrazione interroghi l’operatore su ogni singola voce di costo, potendo legittimamente concentrare l’istruttoria sulle componenti più rilevanti e idonee a incidere sulla sostenibilità complessiva della proposta economica.
19. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della valutazione, da parte della S.A., del soccorso istruttorio, atteso che il chiarimento reso dal concorrente non può qualificarsi come mera correzione di errore materiale, in quanto: inciderebbe direttamente sui prezzi unitari; altererebbe la struttura economica dell’offerta; comporterebbbe una modifica sostanziale dell’equilibrio dei costi dichiarati in sede di gara.
20. Anche tale doglianza deve essere respinta, avendo la parte resistente, come detto, fatto buon governo dei principi che regolano l’istituto del soccorso istruttorio.
21. Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente ha assunto che, nella specie, sarebbero stati verificati solo i requisiti del Consorzio ITM, non anche della consorziata “indicata” Egl S.r.l..
22. Il rilievo si rivela privo di fondamento, tenuto conto che, come risulta dalla documentazione agli atti, nella specie, sono stati verificati i requisiti sia del Consorzio ITM, sia della consorziata “indicata” Egl Srl..
23. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso principale deve essere respinto.
24. Quanto al ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., “essendo evidente che l’interesse della aggiudicataria a proporre ricorso incidentale, al fine di contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale, viene radicalmente meno qualora il ricorso proposto da quest’ultima sia dichiarato inammissibile o venga respinto, dal momento che, in entrambi i suddetti casi, l’aggiudicataria conserva il bene della vita ottenuto (l’aggiudicazione)” (Cons. Stato, sez. IV, n. 3094/2021).
In particolare, “ove sia respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l'aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all'accoglimento del ricorso incidentale” (Cons. Stato, sez. VI, n. 9468/2025; sez. V, n. 334/2024; Tar Lazio Roma, 26/01/2026, n. 1495; Tar Campania Napoli n. 00431, del 22.01.2026).
25. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere respinto, laddove il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.
26. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda e del generale andamento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
rigetta il ricorso principale;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MI Di NO, Primo Referendario, Estensore
UR Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO