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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n.2049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesco Castaldo presso il cui studio, sito in DI (NA) al C.so C. Battisti nr. 145 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'avv. Gaetano Vigliotti, presso il cui studio, sito in OR (NA) alla Via D'Ambrosio nr.
27 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 13.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n.2049/2025
Il Pubblico Ministero in data 23.07.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in DI (NA) in data 01.07.2005 e che dalla loro unione erano nati n. 4 figli - (nato a [...] il [...]), (nato a [...]_1 Per_2
(NA) il 18.12.2007), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
OR (NA) il 16.12.2022) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo;
2) La casa coniugale sita in DI (NA) alla Via Parco Flora n. 28, sarà venduta e l'intero importo sarà attribuito al SI. , considerato che l'acquisto della stessa è stato effettuato Parte_1 con soldi personali del SI. . Il trasferimento è funzionale ed indispensabile ai Parte_1 fini del superamento della crisi familiare;
3) il SI. si obbliga, con il ricavato della vendita, ad acquistare un'altra casa Parte_1 che sarà intestata ai 4 figli con usufrutto a favore della SI.ra ; CP_1
4) I figli minorenni saranno affidati ad entrambi i genitori, con permanenza prevalente presso il domicilio della madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute dei figli. In relazione al diritto di visita, il padre terrà con se i figli 2 giorni della settimana dalle 16.00 alle 20.00 da concordare di volta in volta in base alle sue eSIenze lavorative.
2 R.g. V.g. n.2049/2025
Trascorreranno i fine settimana alternativamente con la madre ed il padre. In particolare, il fine settimana che staranno con il padre, lo stesso andrà a prenderli il sabato pomeriggio e li riporterà
a casa la domenica sera dopo cena, ovviamente compatibilmente alle eSIenze scolastiche degli stessi. I figli trascorreranno durante le vacanze estive quindici giorni con il padre nel bimestre luglio
– Agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il mese di Maggio. Gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc...) verranno prese concordemente dai genitori;
Par 5) Il SI. , con decorrenza alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Parte_1 corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, ovvero €. 100,00
(cento/00) per ciascun figlio, oltre la metà dell'importo dell'assegno unico, pario a 550,00 euro mensili come di seguito specificato. Il succitato importo di euro 400,00 dovrà essere corrisposto attraverso accredito su carta ricaricabile n. 5333 1733 4434 1476 Postepay Evolution intestata alla SI.ra . I ricorrenti stabiliscono che dei contributi pubblici (quali quelli spettanti, ad CP_1 esempio, a titolo di assegni nucleo familiare, di assegno unico universale e/o qualsiasi altra forma o misura stabilita a titolo di assegno familiare) usufruisca esclusivamente il genitore presso il quale risultano collocati i figli, ovvero la SI.ra . Pertanto, nel caso di specie, l'importo CP_1 previsto per l'assegno unico universale (euro 1.100,00 mensili) per i figli sarà erogato nella misura del 100% interamente alla SI.ra ; CP_1
6) Le spese straordinarie verranno egualmente sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n. 2818/2019 del 31.10.2019, stipulato tra i magistrati della prima sezione del Tribunale di Napoli Nord con il Coa di Napoli Nord, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Si precisa, in ogni caso, fatte salve le spese necessarie ed urgenti effettuate nell'interesse delle figlie, che le spese straordinarie vanno sempre e comunque preventivamente concordate tra i genitori;
7) Il SI. è proprietario dell'auto Mercedes Tg. DY861RD che resterà nella sua Parte_1 diponibilità. Lo stesso si impegna ad acquistare un'auto di piccola cilindrata che sarà intestata alla SI.ra entro il mese di settembre 2025; CP_1
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione consensuale, i
3 R.g. V.g. n.2049/2025
coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza delle figlie, come pure eviteranno, nella eventualità di nuove relazioni, di sostituire la figura paterna/materna con quella del compagno/a. Qualora eSIenze lavorative o di altra natura dovessero costringere ciascuno dei ricorrenti a fissare il proprio domicilio altrove, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione ed ad accondiscendere a soluzioni che, in considerazione dei propri diritti ed obblighi di genitore e nel rispetto delle eSIenze delle figlie, non producano danni irreparabili alle loro opportunità lavorative e di guadagno. Sin da ora i separandi coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
9) I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
10) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 CP_1
28.05.1982) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (NA) (atto n. 24, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di conSIlio del 14.11.2025.
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
5
R.g. V.g. n.2049/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Francesco Castaldo presso il cui studio, sito in DI (NA) al C.so C. Battisti nr. 145 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti CP_1 C.F._2 dall'avv. Gaetano Vigliotti, presso il cui studio, sito in OR (NA) alla Via D'Ambrosio nr.
27 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 13.10.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti, nelle dichiarazioni allegate, hanno altresì rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
1 R.g. V.g. n.2049/2025
Il Pubblico Ministero in data 23.07.2025 ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 14.05.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in DI (NA) in data 01.07.2005 e che dalla loro unione erano nati n. 4 figli - (nato a [...] il [...]), (nato a [...]_1 Per_2
(NA) il 18.12.2007), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_2
OR (NA) il 16.12.2022) -, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 23.07.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il
Giudice relatore con provvedimento del 14.11.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Viene dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ciascuno la propria residenza con obbligo di comunicazione reciproca in caso di cambio della stessa e/o del proprio domicilio effettivo;
2) La casa coniugale sita in DI (NA) alla Via Parco Flora n. 28, sarà venduta e l'intero importo sarà attribuito al SI. , considerato che l'acquisto della stessa è stato effettuato Parte_1 con soldi personali del SI. . Il trasferimento è funzionale ed indispensabile ai Parte_1 fini del superamento della crisi familiare;
3) il SI. si obbliga, con il ricavato della vendita, ad acquistare un'altra casa Parte_1 che sarà intestata ai 4 figli con usufrutto a favore della SI.ra ; CP_1
4) I figli minorenni saranno affidati ad entrambi i genitori, con permanenza prevalente presso il domicilio della madre. I coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni sulle questioni di maggiore interesse quali quelle relative all'istruzione, educazione e salute dei figli. In relazione al diritto di visita, il padre terrà con se i figli 2 giorni della settimana dalle 16.00 alle 20.00 da concordare di volta in volta in base alle sue eSIenze lavorative.
2 R.g. V.g. n.2049/2025
Trascorreranno i fine settimana alternativamente con la madre ed il padre. In particolare, il fine settimana che staranno con il padre, lo stesso andrà a prenderli il sabato pomeriggio e li riporterà
a casa la domenica sera dopo cena, ovviamente compatibilmente alle eSIenze scolastiche degli stessi. I figli trascorreranno durante le vacanze estive quindici giorni con il padre nel bimestre luglio
– Agosto per il periodo che sarà concordato tra i genitori entro il mese di Maggio. Gli altri periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed altre festività) alternativamente da concordare di volta in volta;
- tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere etc...) verranno prese concordemente dai genitori;
Par 5) Il SI. , con decorrenza alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a Parte_1 corrispondere mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00) rivalutabili secondo l'indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, ovvero €. 100,00
(cento/00) per ciascun figlio, oltre la metà dell'importo dell'assegno unico, pario a 550,00 euro mensili come di seguito specificato. Il succitato importo di euro 400,00 dovrà essere corrisposto attraverso accredito su carta ricaricabile n. 5333 1733 4434 1476 Postepay Evolution intestata alla SI.ra . I ricorrenti stabiliscono che dei contributi pubblici (quali quelli spettanti, ad CP_1 esempio, a titolo di assegni nucleo familiare, di assegno unico universale e/o qualsiasi altra forma o misura stabilita a titolo di assegno familiare) usufruisca esclusivamente il genitore presso il quale risultano collocati i figli, ovvero la SI.ra . Pertanto, nel caso di specie, l'importo CP_1 previsto per l'assegno unico universale (euro 1.100,00 mensili) per i figli sarà erogato nella misura del 100% interamente alla SI.ra ; CP_1
6) Le spese straordinarie verranno egualmente sostenute dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n. 2818/2019 del 31.10.2019, stipulato tra i magistrati della prima sezione del Tribunale di Napoli Nord con il Coa di Napoli Nord, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Si precisa, in ogni caso, fatte salve le spese necessarie ed urgenti effettuate nell'interesse delle figlie, che le spese straordinarie vanno sempre e comunque preventivamente concordate tra i genitori;
7) Il SI. è proprietario dell'auto Mercedes Tg. DY861RD che resterà nella sua Parte_1 diponibilità. Lo stesso si impegna ad acquistare un'auto di piccola cilindrata che sarà intestata alla SI.ra entro il mese di settembre 2025; CP_1
8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
pur condividendo l'opportunità di addivenire alla separazione consensuale, i
3 R.g. V.g. n.2049/2025
coniugi riconoscono il corretto reciproco comportamento come un dovere morale, oltre che giuridico, e si impegnano a rispettarlo in ogni circostanza;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza delle figlie, come pure eviteranno, nella eventualità di nuove relazioni, di sostituire la figura paterna/materna con quella del compagno/a. Qualora eSIenze lavorative o di altra natura dovessero costringere ciascuno dei ricorrenti a fissare il proprio domicilio altrove, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni eventuale variazione ed ad accondiscendere a soluzioni che, in considerazione dei propri diritti ed obblighi di genitore e nel rispetto delle eSIenze delle figlie, non producano danni irreparabili alle loro opportunità lavorative e di guadagno. Sin da ora i separandi coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio;
9) I coniugi dichiarano di non avere, allo stato, nulla a pretendere reciprocamente dal punto di vista patrimoniale e di aver definito ogni eventuale pendenza o rivendicazione economica rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
10) I coniugi con il presente accordo di separazione dichiarano altresì di aver già provveduto ad una equa divisione dei propri beni ed effetti personali”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole possono essere recepite nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 CP_1
28.05.1982) con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI (NA) (atto n. 24, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di conSIlio del 14.11.2025.
4 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
5
R.g. V.g. n.2049/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio