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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 920/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
NI PI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA BE Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 66/2024 del Tribunale di Como, pubblicata il 2/03/2025, est. Ortore, promossa da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 P.IVA_1
AN ET, RA De LU MA, IO OR, OR MA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Rovello n. 12
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PE HE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, via M. Greppi n. 10 appellato in data 4/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 66/2024, pubblicata il 2 marzo 2025 dal Tribunale di Como - Sezione Lavoro – G.U. Dott. NI LU Ortore – all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. sub R.G. 849/2022, così giudicare:
In via principale riformare la Sentenza di primo grado n. 66/2024, pubblicata il 2 marzo 2025 dal
Tribunale di Como - Sezione Lavoro – G.U. Dott. NI LU Ortore – all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. sub R.G. 849/2022 e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del licenziamento per giusta causa intimato da al Sig. in data 15 febbraio 2022 e, conseguentemente, Parte_1 CP_1 rigettare tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto CP_1 ed in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso in appello;
In ogni caso condannare il Sig. al pagamento di spese e compensi professionali per CP_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché alla restituzione delle indennità percepite in esecuzione della Sentenza di primo grado in misura pari ad euro 20.906,79, o nella somma ritenuta di giustizia oltre che alla restituzione delle spese legali liquidate in primo grado.
In subordine: annullare e riformare la suddetta sentenza, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la Società al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 4
D. Lgs. 23/2015, nella misura minima di legge.
In via istruttoria (…)”;
per l'appellato:
“Per tutti i motivi esposti nella presente memoria: nel merito: in via principale
1) respingere il ricorso ex artt. 433/434 c.p.c., avente RG 920/2025, depositato da il 1° settembre 2025 e, per l'effetto, Parte_1
2) confermare la sentenza n. 66/2024 pronunciata dal Tribunale di Como in funzione di
Giudice del lavoro il 17 aprile 2024 e pubblicata il 2 marzo 2025, occorrendo con diversa motivazione;
in subordine
3) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. da con lettera del 15 febbraio 2022; CP_1 Parte_1
Pag. 2 di 13 per l'effetto:
4) ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/2015, vista la sentenza della Corte
Costituzionale n. 194/2018:
4.1) dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e il sig. Parte_1 dal 2 maggio 2017 al 15 febbraio 2022; CP_1
4.2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore del sig. di un'indennità pari a trentasei mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a € 1.515,96 lordi o al diverso importo ritenuto di giustizia), e comunque non inferiore a € 14.654,28 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;
in ulteriore subordine
5) ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 23/2015, vista la sentenza della Corte
Costituzionale n. 150/2020:
5.1) dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e il sig. Parte_1 dal 2 maggio 2017 al 15 febbraio 2022; CP_1
5.2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore del sig. di un'indennità pari a dodici mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a € 1.515,96 lordi o al diverso importo ritenuto di giustizia) e comunque non inferiore a € 7.327,14 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;
6) in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti 4) o 5) o, comunque, di mancata reintegrazione del ricorrente o di mancata ricostituzione del rapporto di lavoro fra le parti, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire CP_1 da in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo Parte_1 lordo di € 874,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o il diverso importo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria; per l'effetto:
7) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere al sig. l'importo di cui al precedente punto 6) per il titolo CP_1 ivi specificato, o quel diverso importo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;
Pag. 3 di 13 8) per tutte le domande di cui ai precedenti punti da 4) a 7), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
9) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014 e 147/2022 e rimborso del contributo unificato (€ 259,00) per il primo grado di giudizio;
10) con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, da distrarsi
a favore del difensore antistatario;
in via istruttoria (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 6672024 il Tribunale di Como, dopo avere esperito istruttoria orale, ha accolto il ricorso proposto dalla guardia particolare giurata nei confronti CP_1 di , annullando il licenziamento per giusta causa intimato in data Parte_1
15.2.2022, così come le pregresse sanzioni disciplinare conservative irrogate, per irrilevanza disciplinare dei fatti contestati al lavoratore;
il primo giudice ha quindi condannato la società a restituire al dipendente le somme trattenute dalla retribuzione in forza delle sanzioni conservative applicate ed ha riconosciuto al lavoratore le tutele di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 per il licenziamento disciplinare illegittimo.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto di di eseguire l'ispezione notturna CP_1 della parte interna della proprietà dei fratelli (nella specie, una vasta area adibita a Pt_2 parco in zona boschiva), in quanto le misure poste in essere dalla società ex art. 2087
c.c. a tutela della salute del dipendente non erano ritenute sufficienti a scongiurare il verificarsi di eventi dannosi nello svolgimento di tale incarico.
Più in particolare, il primo giudice ha evidenziato che era pacifica la presenza di cani di grossa taglia spesso lasciati liberi nel parco della proprietà cani che già in passato Pt_2 si erano mostrati aggressivi con gli addetti ai controlli di sicurezza;
ha reputato altrettanto pacifico che il “giro” all'interno del parco non potesse essere svolto interamente in auto, dovendo l'operatore procedere pressoché interamente a piedi;
ha ritenuto insufficienti le misure adottate dalla società (l'avere ottenuto rassicurazioni scritte dei proprietari;
l'avere ottenuto la possibilità per le guardie di percorrere i primi
10 metri del percorso in auto, per assicurarsi dell'assenza dei cani), anche alla luce del fatto che, nonostante dette misure, si erano ripetuti episodi in cui i vigilanti si erano trovati a dover fronteggiare nuovamente i cani;
ha quindi concluso per la giustificatezza
Pag. 4 di 13 del rifiuto di di svolgere il “giro interno” ed annullato pertanto le sanzioni CP_1 disciplinari inflitte dal datore di lavoro.
***
Con ricorso depositato in data 1.9.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame la società ha lamentato il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e l'erronea affermazione di insussistenza del fatto contestato, del quale a torto il Tribunale aveva escluso la rilevanza disciplinare.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che la condotta di si era tradotta in un rifiuto preventivo del lavoratore a svolgere “il CP_1 giro”, senza nemmeno premurarsi di verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione poste in essere dalla società.
Il datore di lavoro ha evidenziato la mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle misure prese dalla società (l'accordo con i proprietari di mantenere al chiuso i cani;
la possibilità di ingresso per le guardie giurate nel parco con l'auto di servizio per i primi 10 metri, in modo da poter verificare da una postazione protetta la presenza o meno di cani liberi) e di altre circostanze che deponevano in modo rilevante per l'assenza di qualsivoglia pericolo (nello specifico: il fatto che nessuno dei testi aveva riferito di aggressioni da parte di cani ai danni delle guardie giurate;
il fatto che sin dal
15.11.2021 l'ATS Insubria, dopo gli iniziali rilievi, aveva dato che aveva Parte_1
“eliminato le violazioni di legge accertate e specificate nel verbale di prescrizione n. n°
2021/170/CO/0061 del 27.4.2021 27.4.2021…secondo le modalità e nei termini di tempo indicati”; il fatto che l'episodio menzionato dal ricorrente per argomentare in merito alla perdurante pericolosità della situazione, relativo alla guardia giurata AR, era di mesi successivo ai fatti di causa).
Per queste ragioni, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la condotta di in termini di grave insubordinazione (condotta espressamente CP_1 considerata dall'art. 101 CCNL Servizi Fiduciari quale causa di licenziamento).
Con il secondo motivo di appello ha criticato la mancata considerazione della Parte_1 recidiva pur contestata a “Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare il CP_1 complessivo comportamento del lavoratore, tenuto nel corso del rapporto di lavoro. La
Pag. 5 di 13 condotta del ricorrente risulta dunque ancor più grave anche in ragione della contestata recidiva e del complessivo atteggiarsi del ricorrente nei confronti del datore di lavoro e dei suoi superiori gerarchici. Nella fattispecie in esame non vi può essere dubbio che i comportamenti tenuti dal Ricorrente e sanzionati abbiano singolarmente ed unitariamente considerati leso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale ed imprescindibile del rapporto di lavoro”.
Con il terzo motivo d'appello, svolto in via subordinata, il datore di lavoro ha sostenuto che a tutto voler concedere il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tutela meramente indennitaria, e non anche di quella reintegratoria, dato che i fatti contestati erano storicamente verificati, erano imputabili al lavoratore ed avevano rilevanza disciplinare.
Con il quarto motivo di impugnazione, in ulteriore subordine, la società ha censurato la decisione di primo grado per non avere detratto l'aliunde perceptum et percipiendum dall'indennità risarcitoria liquidata al lavoratore in conseguenza della declaratoria di illegittimità del recesso aziendale.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 25.11.2025 si è costituito per il CP_1 gravame, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
I primi 2 motivi di appello, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Le ragioni del licenziamento di (così come quelle che hanno determinato CP_1
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conservative che hanno preceduto la sanzione espulsiva) risiedono nell'aver rifiutato di eseguire una parte del percorso ispettivo CP_1 assegnatogli da nell'ambito del servizio denominato Olmo 2. Parte_3
Pag. 6 di 13 In particolare, ha rifiutato, nelle occasioni di tempo e di luogo identificate nella CP_1 lettera di contestazione, di effettuare il giro notturno di ispezione nell'area posta all'interno alla recinzione della proprietà dei quattro fratelli Pt_2
Detta area è rappresentata dal parco delle ville, assai esteso (con accessi da tre diverse vie a Mariano Comense: eloquente l'immagine di cui al doc. 10 fascicolo appellato) ed in parte costituita da area boschiva, oltre che dal perimetro delle abitazioni costituenti il complesso immobiliare.
E' pacifico, e comunque comprovato dai testi, che l'area verde in questione sia sostanzialmente priva di illuminazione nella parte boschiva e scarsamente illuminata anche nella zona maggiormente vicina alle abitazioni.
Parimenti pacifico che il servizio di pattugliamento sia svolto in solitaria e che esso deve essere svolto a piedi;
è consentito all'operatore di entrare in auto nel parco, per un tratto di soli 10 metri, percorso il quale l'autovettura deve essere lasciata parcheggiata e la guardia giurata deve procedere a piedi.
Ancora, è provato che: e siano proprietari di cani di grossa taglia CP_1 Parte_4
(di razza non individuata); detti cani siano stati spesso incontrati girare liberi nel parco dalle guardie giurate di;
nella proprietà di – diversamente da Parte_1 Parte_4 quella di non sia presente un recinto o box esterno all'abitazione Persona_1 all'interno del quale il cane di quest'ultima può essere rinchiuso.
Vi è poi evidenza documentale del fatto che a far data quanto meno dal 30.9.2019 diverse guardie giurate abbiano segnalato a aggressioni da parte dei cani Parte_1 della proprietà IT (cfr. doc. 11 fascicolo appellato, relativo all'occorso a
[...]
e sottoscritto da una Pt_5 Per_2 Controparte_2 Persona_3 serie di operatori) e che ancora in data 27.4.2021 abbia rilevato la CP_3 carenza nel DVR dell'appellante della valutazione del rischio dovuto alla presenza di animali pericolosi nei luoghi di proprietà di terzi (doc. 18 fascicolo appellato).
L'istruttoria testimoniale ha comunque confermato sia la conformazione dei luoghi, sia le modalità di espletamento del servizio, sia il verificarsi di ripetute aggressioni da parte di cani (dove qui si specifica che con il termine aggressione si sta ad indicare non solo l'attacco fisico- fortunatamente non verificatosi- ma anche l'avvicinarsi del cane con modalità aggressive tale da costringere alla fuga la guardia giurata).
Pag. 7 di 13 sul punto, le dichiarazioni del responsabile per la sicurezza e guardia giurata Parte_6
(“13 lavoratori mi hanno consegnato una denuncia da loro firmata per CP_4 lamentare di essere stati aggrediti dai cani lasciati liberi all'interno della proprietà
Nonostante l'impegno preso dalla sig.ra anche successivamente alla Pt_2 Pt_2 comunicazione del 29 aprile 2020 mi fu segnalato dalle guardie giurate, di cui oggi non ricordo il nome, di essersi imbattute nel cane lasciato libero all'interno della proprietà
(…) Ho partecipato al sopralluogo del 25 novembre 2021, da cui è emerso che: - la guardia è impossibilitata a eseguire il giro ispettivo con l'automezzo; il veicolo deve essere lasciato non appena entrati nella proprietà e l'addetto deve necessariamente effettuare l'ispezione a piedi;
- è totalmente assente l'illuminazione lungo il tragitto all'interno del parco;
- l'illuminazione nei pressi delle abitazioni dei clienti è scarsa
(in particolare presso l'abitazione di ); - non vi erano, al momento, Parte_4 cani liberi;
- presso l'abitazione di c'era un box al cui interno erano Persona_1 presenti i cani di sua proprietà”. Le diversità sulla conformazione dei luoghi riportate dal teste e nel verbale di sopralluogo del 25.11.2021 non sono, ad avviso del Tes_1
Collegio, sostanziali, dato che anche nel verbale il grado di illuminazione dei luoghi è definito scarso).
In simile contesto, ad avviso del Collegio, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il rifiuto di di eseguire l'ispezione dell'area interna alla recinzione della proprietà CP_1 nelle notti del 2,3,6 e 9 dicembre 2021, così come nelle occasioni Pt_2 precedentemente sanzionate con misure conservative, costituisse una condotta legittima ex art. 1460 c.c., a fronte dell'inadempimento della società all'obbligo di adottare misure idonee a scongiurare il verificarsi di infortuni ed eventi pericolosi per la salute dei propri dipendenti durante l'espletamento, da parte di questi ultimi, della loro attività lavorativa.
Ed infatti, devono ricordarsi i principi che governano la materia, principi secondo cui, con le parole della Suprema Corte di Cassazione, «-il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.); - per la
Pag. 8 di 13 giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'obbligo di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.,
l'altrui inadempimento (Cass. n. 10553/2013, fra le numerose conformi); - nel solco di tale consolidato orientamento è stato altresì precisato che "In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore" (Cass. n. 6631/2015); - infatti la protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall'art. 2087 cod. civ. postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l'ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l'effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore (Cass. n. 836/2016); - in tema di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., grava sul datore di lavoro, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. n.
14468/2017, fra le molte conformi)» (così, in motivazione, Cass. 15/10/2021 n. 28353).
Nel caso di specie, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non vi è prova che abbia adottato misure effettivamente idonee a prevenire il rischio di Parte_1 aggressione da parte di animali pericolosi.
Non può all'evidenza ritenersi tale l'aver ottenuto dai fratelli l'impegno scritto a Pt_2
“ricoverare” i propri cani al chiuso durante la notte o, in difetto, ad avvisare la centrale operativa di per evitare l'accesso alle guardie. Parte_1
Detto impegno rimette alla condotta di un terzo estraneo alla compagine datoriale – e sul quale il datore di lavoro non ha alcun potere di vigilanza, direttiva e nemmeno
Pag. 9 di 13 preventivo controllo- il fatto che il fattore di rischio (la presenza dei cani liberi) sia neutralizzato o meno.
È infatti agevole rilevare che una mera dimenticanza da parte del privato proprietario del cane (nel rinchiudere l'animale, o nell'avvisare di non averlo fatto) Parte_1 esporrebbe la guardia giurata al rischio, non prevedibile né evitabile, di trovarsi a contatto con il cane medesimo.
Né la modalità in questione, per come “consacrata” nell'impegno assunto dai con Pt_2 le mail doc. 3 e 4 fascicolo appellante, consente al datore di lavoro di verificare preventivamente ed efficacemente che la misura precauzionale sia effettivamente adottata.
Per analoghe ragioni non può ritenersi misura precauzionale sufficiente l'avere previsto che la guardia giurata possa accedere alla proprietà in auto per i primi 10 metri Pt_2 del vialetto (salvo poi, pacificamente, dover scendere dall'auto per completare il percorso a piedi).
Data l'estensione dell'area; la presenza di zone boschive con alberi ad alto fusto;
la scarsità dell'illuminazione; la presumibile necessità di svolgere l'attività in modo il più silenzioso possibile;
l'avere percorso i primi 10 metri in auto senza incontrare/avvistare alcun cane non costituisce una garanzia sufficiente per potere escludere che il cane non compaia in un momento successivo e in un punto in cui l'operatore non ha modo di mettersi in sicurezza sull'autovettura.
Né è dirimente il fatto che l'ATS abbia dato atto che l'azienda ha ottemperato alle prescrizioni di modificare il DVR, introducendo misure di prevenzione del rischio di incontro di animali pericolosi, posto che – per un verso- il DVR non è stato prodotto (e non è quindi concesso alla Corte di verificarne il contenuto e l'adeguatezza) e – per altro verso- le uniche due misure preventive la cui esistenza è stata allegata in giudizio dal datore di lavoro, ed ora esaminate, sono ritenute dal Collegio non idonee.
E del resto, la correttezza del giudizio di inadeguatezza di dette misure trova conferma nella circostanza che, nonostante la loro adozione, ancora nel luglio 2022 un collega di abbia “incontrato”, nella proprietà IT, uno dei cani di cui si discute (così teste CP_1
AR: “Riguardando i documenti in mio possesso, posso dire che il 2/7/2022, durante il giro d'ispezione nella proprietà di , ho avuto un problema con un cane, Persona_1
Pag. 10 di 13 che mi sono trovato alle spalle e mi ha ringhiato contro. Ero a piedi e sono uscito dal cancello pedonale, per cui non terminato l'ultimo TAG, utilizzando il palmare in mia dotazione. All'epoca consegnai una relazione dell'accaduto in , in ATS e in Parte_1
Questura”).
Ciò costituisce eloquente anche se non necessaria riprova dell'insufficienza in concreto delle misure preventive previste.
Insufficienza che, per quanto ciò non sia decisivo, ha a ben vedere da ultimo implicitamente riconosciuto la stessa , stando a quanto dichiarato dal teste Parte_1
mi ha riferito che il 2 luglio 2022 i cani di CP_4 Testimone_2 Persona_1
l'hanno nuovamente aggredito e inseguito, costringendolo a scappare dalla proprietà e ad abbandonare così il servizio (…)Dopo il 2/7/2022 sono state cambiate le disposizioni di servizio, per cui mi risulta che l'ispezione all'interno della proprietà
è facoltativa e quindi, la guardia che ha timore dei cani non la esegue. Dopo tal Pt_2 data non ho più ricevuto segnalazioni di aggressioni dei cani”.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto la Corte a ritenere corretto, effettuando una valutazione comparativa della rilevanza dei contrapposti interessi delle parti del contratto di lavoro, il giudizio del primo giudice circa la legittimità del rifiuto di di effettuare (non qualsivoglia attività lavorativa, né l'intero percorso Olmo 2, CP_1 ma solo) quella parte di percorso che, in assenza di misure preventive adeguate, lo esponeva al concreto rischio di incontrare animali pericolosi e, quindi, di subire una apprezzabile offesa alla propria integrità psico-fisica.
Considerate infatti le circostanze concrete (tra cui: i numerosi episodi di aggressione- nel senso anzidetto – già verificatesi e l'evidente inidoneità delle misure preventive adottate); il differente valore dei contrapposti interessi in gioco (la salute del lavoratore;
il – limitato- rischio del datore di lavoro di vedersi eccepire dai IT un non corretto adempimento contrattuale); il carattere parziale, motivato e circostanziato del rifiuto all'adempimento di il rifiuto medesimo non può dirsi contrario a buona fede. CP_1
Analoga giustificazione vale, ex art. 1460 c.c., a reputare legittime le analoghe condotte di motivato e parziale rifiuto oggetto delle sanzioni conservative pure correttamente annullate dal primo giudice.
Va parimenti rigettato il terzo motivo di appello.
Pag. 11 di 13 Una volta reputato legittimo ex art. 1460 c.c., per le ragioni ora illustrate, il motivato e parziale rifiuto di di rendere la prestazione lavorativa nelle occasioni indicate CP_1 nella lettera di contestazione che ha portato all'irrogazione del licenziamento, ed una volta conseguentemente escluso che detto rifiuto possa essere considerato disciplinarmente rilevante, del tutto corretta risulta l'individuazione della tutela applicabile effettuata dal primo giudice.
Come noto, infatti, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (così Cass. 8/05/2019 n. 12174; Cass.
2/11/2023 n. 30469).
Parimenti infondato è il quarto motivo d'appello, posto che l'appellato- pur non avendone l'onere- ha prodotto in giudizio (ai docc. I e K del fascicolo dell'appellato: scheda anagrafica centro per l'impiego, estratto contributivo, dichiarazione dei redditi) documentazione comprovante di non avere reperito alcuna occupazione successivamente al licenziamento (pur essendosi attivato in tal senso: cfr. doc. J fascicolo dell'appellato).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater
Pag. 12 di 13 del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 66/2024 del Tribunale di Como;
condanna a rifondere a le spese di Parte_7 CP_1 lite del grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 4/12/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
NI PI RA BE
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 920/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
NI PI Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA BE Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 66/2024 del Tribunale di Como, pubblicata il 2/03/2025, est. Ortore, promossa da
(P. IVA ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 P.IVA_1
AN ET, RA De LU MA, IO OR, OR MA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Rovello n. 12
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
PE HE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Milano, via M. Greppi n. 10 appellato in data 4/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“voglia l'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 66/2024, pubblicata il 2 marzo 2025 dal Tribunale di Como - Sezione Lavoro – G.U. Dott. NI LU Ortore – all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. sub R.G. 849/2022, così giudicare:
In via principale riformare la Sentenza di primo grado n. 66/2024, pubblicata il 2 marzo 2025 dal
Tribunale di Como - Sezione Lavoro – G.U. Dott. NI LU Ortore – all'esito del giudizio ex art. 414 c.p.c. sub R.G. 849/2022 e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del licenziamento per giusta causa intimato da al Sig. in data 15 febbraio 2022 e, conseguentemente, Parte_1 CP_1 rigettare tutte le domande formulate dal Sig. in quanto infondate in fatto CP_1 ed in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso in appello;
In ogni caso condannare il Sig. al pagamento di spese e compensi professionali per CP_1 entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché alla restituzione delle indennità percepite in esecuzione della Sentenza di primo grado in misura pari ad euro 20.906,79, o nella somma ritenuta di giustizia oltre che alla restituzione delle spese legali liquidate in primo grado.
In subordine: annullare e riformare la suddetta sentenza, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la Società al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 4
D. Lgs. 23/2015, nella misura minima di legge.
In via istruttoria (…)”;
per l'appellato:
“Per tutti i motivi esposti nella presente memoria: nel merito: in via principale
1) respingere il ricorso ex artt. 433/434 c.p.c., avente RG 920/2025, depositato da il 1° settembre 2025 e, per l'effetto, Parte_1
2) confermare la sentenza n. 66/2024 pronunciata dal Tribunale di Como in funzione di
Giudice del lavoro il 17 aprile 2024 e pubblicata il 2 marzo 2025, occorrendo con diversa motivazione;
in subordine
3) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. da con lettera del 15 febbraio 2022; CP_1 Parte_1
Pag. 2 di 13 per l'effetto:
4) ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. n. 23/2015, vista la sentenza della Corte
Costituzionale n. 194/2018:
4.1) dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e il sig. Parte_1 dal 2 maggio 2017 al 15 febbraio 2022; CP_1
4.2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore del sig. di un'indennità pari a trentasei mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a € 1.515,96 lordi o al diverso importo ritenuto di giustizia), e comunque non inferiore a € 14.654,28 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;
in ulteriore subordine
5) ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 23/2015, vista la sentenza della Corte
Costituzionale n. 150/2020:
5.1) dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra e il sig. Parte_1 dal 2 maggio 2017 al 15 febbraio 2022; CP_1
5.2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore del sig. di un'indennità pari a dodici mensilità CP_1 dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (pari a € 1.515,96 lordi o al diverso importo ritenuto di giustizia) e comunque non inferiore a € 7.327,14 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia;
6) in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti 4) o 5) o, comunque, di mancata reintegrazione del ricorrente o di mancata ricostituzione del rapporto di lavoro fra le parti, accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire CP_1 da in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo Parte_1 lordo di € 874,35 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, o il diverso importo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria; per l'effetto:
7) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere al sig. l'importo di cui al precedente punto 6) per il titolo CP_1 ivi specificato, o quel diverso importo ritenuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;
Pag. 3 di 13 8) per tutte le domande di cui ai precedenti punti da 4) a 7), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
9) con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014 e 147/2022 e rimborso del contributo unificato (€ 259,00) per il primo grado di giudizio;
10) con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio, da distrarsi
a favore del difensore antistatario;
in via istruttoria (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 6672024 il Tribunale di Como, dopo avere esperito istruttoria orale, ha accolto il ricorso proposto dalla guardia particolare giurata nei confronti CP_1 di , annullando il licenziamento per giusta causa intimato in data Parte_1
15.2.2022, così come le pregresse sanzioni disciplinare conservative irrogate, per irrilevanza disciplinare dei fatti contestati al lavoratore;
il primo giudice ha quindi condannato la società a restituire al dipendente le somme trattenute dalla retribuzione in forza delle sanzioni conservative applicate ed ha riconosciuto al lavoratore le tutele di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015 per il licenziamento disciplinare illegittimo.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto di di eseguire l'ispezione notturna CP_1 della parte interna della proprietà dei fratelli (nella specie, una vasta area adibita a Pt_2 parco in zona boschiva), in quanto le misure poste in essere dalla società ex art. 2087
c.c. a tutela della salute del dipendente non erano ritenute sufficienti a scongiurare il verificarsi di eventi dannosi nello svolgimento di tale incarico.
Più in particolare, il primo giudice ha evidenziato che era pacifica la presenza di cani di grossa taglia spesso lasciati liberi nel parco della proprietà cani che già in passato Pt_2 si erano mostrati aggressivi con gli addetti ai controlli di sicurezza;
ha reputato altrettanto pacifico che il “giro” all'interno del parco non potesse essere svolto interamente in auto, dovendo l'operatore procedere pressoché interamente a piedi;
ha ritenuto insufficienti le misure adottate dalla società (l'avere ottenuto rassicurazioni scritte dei proprietari;
l'avere ottenuto la possibilità per le guardie di percorrere i primi
10 metri del percorso in auto, per assicurarsi dell'assenza dei cani), anche alla luce del fatto che, nonostante dette misure, si erano ripetuti episodi in cui i vigilanti si erano trovati a dover fronteggiare nuovamente i cani;
ha quindi concluso per la giustificatezza
Pag. 4 di 13 del rifiuto di di svolgere il “giro interno” ed annullato pertanto le sanzioni CP_1 disciplinari inflitte dal datore di lavoro.
***
Con ricorso depositato in data 1.9.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe.
Con il primo motivo di gravame la società ha lamentato il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e l'erronea affermazione di insussistenza del fatto contestato, del quale a torto il Tribunale aveva escluso la rilevanza disciplinare.
Nella prospettiva del gravame, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che la condotta di si era tradotta in un rifiuto preventivo del lavoratore a svolgere “il CP_1 giro”, senza nemmeno premurarsi di verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione poste in essere dalla società.
Il datore di lavoro ha evidenziato la mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle misure prese dalla società (l'accordo con i proprietari di mantenere al chiuso i cani;
la possibilità di ingresso per le guardie giurate nel parco con l'auto di servizio per i primi 10 metri, in modo da poter verificare da una postazione protetta la presenza o meno di cani liberi) e di altre circostanze che deponevano in modo rilevante per l'assenza di qualsivoglia pericolo (nello specifico: il fatto che nessuno dei testi aveva riferito di aggressioni da parte di cani ai danni delle guardie giurate;
il fatto che sin dal
15.11.2021 l'ATS Insubria, dopo gli iniziali rilievi, aveva dato che aveva Parte_1
“eliminato le violazioni di legge accertate e specificate nel verbale di prescrizione n. n°
2021/170/CO/0061 del 27.4.2021 27.4.2021…secondo le modalità e nei termini di tempo indicati”; il fatto che l'episodio menzionato dal ricorrente per argomentare in merito alla perdurante pericolosità della situazione, relativo alla guardia giurata AR, era di mesi successivo ai fatti di causa).
Per queste ragioni, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la condotta di in termini di grave insubordinazione (condotta espressamente CP_1 considerata dall'art. 101 CCNL Servizi Fiduciari quale causa di licenziamento).
Con il secondo motivo di appello ha criticato la mancata considerazione della Parte_1 recidiva pur contestata a “Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare il CP_1 complessivo comportamento del lavoratore, tenuto nel corso del rapporto di lavoro. La
Pag. 5 di 13 condotta del ricorrente risulta dunque ancor più grave anche in ragione della contestata recidiva e del complessivo atteggiarsi del ricorrente nei confronti del datore di lavoro e dei suoi superiori gerarchici. Nella fattispecie in esame non vi può essere dubbio che i comportamenti tenuti dal Ricorrente e sanzionati abbiano singolarmente ed unitariamente considerati leso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale ed imprescindibile del rapporto di lavoro”.
Con il terzo motivo d'appello, svolto in via subordinata, il datore di lavoro ha sostenuto che a tutto voler concedere il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tutela meramente indennitaria, e non anche di quella reintegratoria, dato che i fatti contestati erano storicamente verificati, erano imputabili al lavoratore ed avevano rilevanza disciplinare.
Con il quarto motivo di impugnazione, in ulteriore subordine, la società ha censurato la decisione di primo grado per non avere detratto l'aliunde perceptum et percipiendum dall'indennità risarcitoria liquidata al lavoratore in conseguenza della declaratoria di illegittimità del recesso aziendale.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra Parte_1 trascritte.
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Con memoria difensiva depositata in data 25.11.2025 si è costituito per il CP_1 gravame, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
***
All'udienza del 4.12.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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I primi 2 motivi di appello, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Le ragioni del licenziamento di (così come quelle che hanno determinato CP_1
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conservative che hanno preceduto la sanzione espulsiva) risiedono nell'aver rifiutato di eseguire una parte del percorso ispettivo CP_1 assegnatogli da nell'ambito del servizio denominato Olmo 2. Parte_3
Pag. 6 di 13 In particolare, ha rifiutato, nelle occasioni di tempo e di luogo identificate nella CP_1 lettera di contestazione, di effettuare il giro notturno di ispezione nell'area posta all'interno alla recinzione della proprietà dei quattro fratelli Pt_2
Detta area è rappresentata dal parco delle ville, assai esteso (con accessi da tre diverse vie a Mariano Comense: eloquente l'immagine di cui al doc. 10 fascicolo appellato) ed in parte costituita da area boschiva, oltre che dal perimetro delle abitazioni costituenti il complesso immobiliare.
E' pacifico, e comunque comprovato dai testi, che l'area verde in questione sia sostanzialmente priva di illuminazione nella parte boschiva e scarsamente illuminata anche nella zona maggiormente vicina alle abitazioni.
Parimenti pacifico che il servizio di pattugliamento sia svolto in solitaria e che esso deve essere svolto a piedi;
è consentito all'operatore di entrare in auto nel parco, per un tratto di soli 10 metri, percorso il quale l'autovettura deve essere lasciata parcheggiata e la guardia giurata deve procedere a piedi.
Ancora, è provato che: e siano proprietari di cani di grossa taglia CP_1 Parte_4
(di razza non individuata); detti cani siano stati spesso incontrati girare liberi nel parco dalle guardie giurate di;
nella proprietà di – diversamente da Parte_1 Parte_4 quella di non sia presente un recinto o box esterno all'abitazione Persona_1 all'interno del quale il cane di quest'ultima può essere rinchiuso.
Vi è poi evidenza documentale del fatto che a far data quanto meno dal 30.9.2019 diverse guardie giurate abbiano segnalato a aggressioni da parte dei cani Parte_1 della proprietà IT (cfr. doc. 11 fascicolo appellato, relativo all'occorso a
[...]
e sottoscritto da una Pt_5 Per_2 Controparte_2 Persona_3 serie di operatori) e che ancora in data 27.4.2021 abbia rilevato la CP_3 carenza nel DVR dell'appellante della valutazione del rischio dovuto alla presenza di animali pericolosi nei luoghi di proprietà di terzi (doc. 18 fascicolo appellato).
L'istruttoria testimoniale ha comunque confermato sia la conformazione dei luoghi, sia le modalità di espletamento del servizio, sia il verificarsi di ripetute aggressioni da parte di cani (dove qui si specifica che con il termine aggressione si sta ad indicare non solo l'attacco fisico- fortunatamente non verificatosi- ma anche l'avvicinarsi del cane con modalità aggressive tale da costringere alla fuga la guardia giurata).
Pag. 7 di 13 sul punto, le dichiarazioni del responsabile per la sicurezza e guardia giurata Parte_6
(“13 lavoratori mi hanno consegnato una denuncia da loro firmata per CP_4 lamentare di essere stati aggrediti dai cani lasciati liberi all'interno della proprietà
Nonostante l'impegno preso dalla sig.ra anche successivamente alla Pt_2 Pt_2 comunicazione del 29 aprile 2020 mi fu segnalato dalle guardie giurate, di cui oggi non ricordo il nome, di essersi imbattute nel cane lasciato libero all'interno della proprietà
(…) Ho partecipato al sopralluogo del 25 novembre 2021, da cui è emerso che: - la guardia è impossibilitata a eseguire il giro ispettivo con l'automezzo; il veicolo deve essere lasciato non appena entrati nella proprietà e l'addetto deve necessariamente effettuare l'ispezione a piedi;
- è totalmente assente l'illuminazione lungo il tragitto all'interno del parco;
- l'illuminazione nei pressi delle abitazioni dei clienti è scarsa
(in particolare presso l'abitazione di ); - non vi erano, al momento, Parte_4 cani liberi;
- presso l'abitazione di c'era un box al cui interno erano Persona_1 presenti i cani di sua proprietà”. Le diversità sulla conformazione dei luoghi riportate dal teste e nel verbale di sopralluogo del 25.11.2021 non sono, ad avviso del Tes_1
Collegio, sostanziali, dato che anche nel verbale il grado di illuminazione dei luoghi è definito scarso).
In simile contesto, ad avviso del Collegio, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il rifiuto di di eseguire l'ispezione dell'area interna alla recinzione della proprietà CP_1 nelle notti del 2,3,6 e 9 dicembre 2021, così come nelle occasioni Pt_2 precedentemente sanzionate con misure conservative, costituisse una condotta legittima ex art. 1460 c.c., a fronte dell'inadempimento della società all'obbligo di adottare misure idonee a scongiurare il verificarsi di infortuni ed eventi pericolosi per la salute dei propri dipendenti durante l'espletamento, da parte di questi ultimi, della loro attività lavorativa.
Ed infatti, devono ricordarsi i principi che governano la materia, principi secondo cui, con le parole della Suprema Corte di Cassazione, «-il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.); - per la
Pag. 8 di 13 giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'obbligo di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.,
l'altrui inadempimento (Cass. n. 10553/2013, fra le numerose conformi); - nel solco di tale consolidato orientamento è stato altresì precisato che "In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore" (Cass. n. 6631/2015); - infatti la protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall'art. 2087 cod. civ. postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che l'ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l'effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore (Cass. n. 836/2016); - in tema di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., grava sul datore di lavoro, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. n.
14468/2017, fra le molte conformi)» (così, in motivazione, Cass. 15/10/2021 n. 28353).
Nel caso di specie, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non vi è prova che abbia adottato misure effettivamente idonee a prevenire il rischio di Parte_1 aggressione da parte di animali pericolosi.
Non può all'evidenza ritenersi tale l'aver ottenuto dai fratelli l'impegno scritto a Pt_2
“ricoverare” i propri cani al chiuso durante la notte o, in difetto, ad avvisare la centrale operativa di per evitare l'accesso alle guardie. Parte_1
Detto impegno rimette alla condotta di un terzo estraneo alla compagine datoriale – e sul quale il datore di lavoro non ha alcun potere di vigilanza, direttiva e nemmeno
Pag. 9 di 13 preventivo controllo- il fatto che il fattore di rischio (la presenza dei cani liberi) sia neutralizzato o meno.
È infatti agevole rilevare che una mera dimenticanza da parte del privato proprietario del cane (nel rinchiudere l'animale, o nell'avvisare di non averlo fatto) Parte_1 esporrebbe la guardia giurata al rischio, non prevedibile né evitabile, di trovarsi a contatto con il cane medesimo.
Né la modalità in questione, per come “consacrata” nell'impegno assunto dai con Pt_2 le mail doc. 3 e 4 fascicolo appellante, consente al datore di lavoro di verificare preventivamente ed efficacemente che la misura precauzionale sia effettivamente adottata.
Per analoghe ragioni non può ritenersi misura precauzionale sufficiente l'avere previsto che la guardia giurata possa accedere alla proprietà in auto per i primi 10 metri Pt_2 del vialetto (salvo poi, pacificamente, dover scendere dall'auto per completare il percorso a piedi).
Data l'estensione dell'area; la presenza di zone boschive con alberi ad alto fusto;
la scarsità dell'illuminazione; la presumibile necessità di svolgere l'attività in modo il più silenzioso possibile;
l'avere percorso i primi 10 metri in auto senza incontrare/avvistare alcun cane non costituisce una garanzia sufficiente per potere escludere che il cane non compaia in un momento successivo e in un punto in cui l'operatore non ha modo di mettersi in sicurezza sull'autovettura.
Né è dirimente il fatto che l'ATS abbia dato atto che l'azienda ha ottemperato alle prescrizioni di modificare il DVR, introducendo misure di prevenzione del rischio di incontro di animali pericolosi, posto che – per un verso- il DVR non è stato prodotto (e non è quindi concesso alla Corte di verificarne il contenuto e l'adeguatezza) e – per altro verso- le uniche due misure preventive la cui esistenza è stata allegata in giudizio dal datore di lavoro, ed ora esaminate, sono ritenute dal Collegio non idonee.
E del resto, la correttezza del giudizio di inadeguatezza di dette misure trova conferma nella circostanza che, nonostante la loro adozione, ancora nel luglio 2022 un collega di abbia “incontrato”, nella proprietà IT, uno dei cani di cui si discute (così teste CP_1
AR: “Riguardando i documenti in mio possesso, posso dire che il 2/7/2022, durante il giro d'ispezione nella proprietà di , ho avuto un problema con un cane, Persona_1
Pag. 10 di 13 che mi sono trovato alle spalle e mi ha ringhiato contro. Ero a piedi e sono uscito dal cancello pedonale, per cui non terminato l'ultimo TAG, utilizzando il palmare in mia dotazione. All'epoca consegnai una relazione dell'accaduto in , in ATS e in Parte_1
Questura”).
Ciò costituisce eloquente anche se non necessaria riprova dell'insufficienza in concreto delle misure preventive previste.
Insufficienza che, per quanto ciò non sia decisivo, ha a ben vedere da ultimo implicitamente riconosciuto la stessa , stando a quanto dichiarato dal teste Parte_1
mi ha riferito che il 2 luglio 2022 i cani di CP_4 Testimone_2 Persona_1
l'hanno nuovamente aggredito e inseguito, costringendolo a scappare dalla proprietà e ad abbandonare così il servizio (…)Dopo il 2/7/2022 sono state cambiate le disposizioni di servizio, per cui mi risulta che l'ispezione all'interno della proprietà
è facoltativa e quindi, la guardia che ha timore dei cani non la esegue. Dopo tal Pt_2 data non ho più ricevuto segnalazioni di aggressioni dei cani”.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto la Corte a ritenere corretto, effettuando una valutazione comparativa della rilevanza dei contrapposti interessi delle parti del contratto di lavoro, il giudizio del primo giudice circa la legittimità del rifiuto di di effettuare (non qualsivoglia attività lavorativa, né l'intero percorso Olmo 2, CP_1 ma solo) quella parte di percorso che, in assenza di misure preventive adeguate, lo esponeva al concreto rischio di incontrare animali pericolosi e, quindi, di subire una apprezzabile offesa alla propria integrità psico-fisica.
Considerate infatti le circostanze concrete (tra cui: i numerosi episodi di aggressione- nel senso anzidetto – già verificatesi e l'evidente inidoneità delle misure preventive adottate); il differente valore dei contrapposti interessi in gioco (la salute del lavoratore;
il – limitato- rischio del datore di lavoro di vedersi eccepire dai IT un non corretto adempimento contrattuale); il carattere parziale, motivato e circostanziato del rifiuto all'adempimento di il rifiuto medesimo non può dirsi contrario a buona fede. CP_1
Analoga giustificazione vale, ex art. 1460 c.c., a reputare legittime le analoghe condotte di motivato e parziale rifiuto oggetto delle sanzioni conservative pure correttamente annullate dal primo giudice.
Va parimenti rigettato il terzo motivo di appello.
Pag. 11 di 13 Una volta reputato legittimo ex art. 1460 c.c., per le ragioni ora illustrate, il motivato e parziale rifiuto di di rendere la prestazione lavorativa nelle occasioni indicate CP_1 nella lettera di contestazione che ha portato all'irrogazione del licenziamento, ed una volta conseguentemente escluso che detto rifiuto possa essere considerato disciplinarmente rilevante, del tutto corretta risulta l'individuazione della tutela applicabile effettuata dal primo giudice.
Come noto, infatti, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (così Cass. 8/05/2019 n. 12174; Cass.
2/11/2023 n. 30469).
Parimenti infondato è il quarto motivo d'appello, posto che l'appellato- pur non avendone l'onere- ha prodotto in giudizio (ai docc. I e K del fascicolo dell'appellato: scheda anagrafica centro per l'impiego, estratto contributivo, dichiarazione dei redditi) documentazione comprovante di non avere reperito alcuna occupazione successivamente al licenziamento (pur essendosi attivato in tal senso: cfr. doc. J fascicolo dell'appellato).
Per queste ragioni, ogni ulteriore motivo di gravame assorbito, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al
DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%; con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater
Pag. 12 di 13 del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 66/2024 del Tribunale di Como;
condanna a rifondere a le spese di Parte_7 CP_1 lite del grado, liquidate in euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.
228.
Milano, 4/12/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
NI PI RA BE
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