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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6819 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 01/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.17953 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
n persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Edda Curti, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2024, la società ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto in data 17.07.2024 l'ordinanza - ingiunzione n. 01-001647938
(rectius OI-001647938 n.d.e.), .5100.23/02/2019.0101235 atto di accertamento del CP_1
23/02/2019, riferito all'anno 2016 e relative sanzioni amministrative.
Tanto premesso, evidenziando la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 14 L. n. 689 del
1981, per mancata notifica del presunto atto di accertamento del 23.02.2019 ; che , nell' ordinanza impugnata, non si fa alcun riferimento alla comunicazione asseritamente inviata;
rilevando altresì la prescrizione del preteso credito per assenza di atti interruttivi della prescrizione, e tanto anche laddove fosse stato effettivamente notificato l'atto di accertamento del 23.02.2019, considerata la data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione avvenuta il 17.07.2024; ha concluso chiedendo “Preliminarmente, e in virtù delle deduzioni ed eccezioni ivi prospettate, si chiede la sospensione del provvedimento di cui all'Ordinanza impugnata;
2. Accertare che non essendovi stata alcuna notifica dell'accertamento del
23.02.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. n. 689 del 1981, l'Ordinanza - ingiunzione
n. 01-001647938 .5100.23/02/2019.0101235 del 23/02/2019 riferito all'anno 2016 CP_1 relativa ad atto di accertamento - Applicazione sanzione amministrativa relativa ad atto di accertamento deve essere dichiarata nulla;
3. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 24/11/1981, n. 689 Ordinanza - ingiunzione n. 01-001647938
.5100.23/02/2019.0101235 del 23/02/2019 riferito all'anno 2016 - Applicazione CP_1 sanzione amministrativa relativa ad atto di accertamento deve essere dichiarata
i.nefficace;” Spese vinte, chiedendo altresì la condanna ex art. 96 c.p.c p per lite temeraria
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che l'avviso di accertamento n. 5100.23/02/2019.0101235
è stato regolarmente notificato in data 04.3.2019, come emerge dalla documentazione allegata;
che nessuna prescrizione è intervenuta, attesa la notifica alla società ricorrente, entro i termini prescrizionali, sia della diffida, sia della successiva ordinanza ingiunzione;
ha evidenziato l'inapplicabilità al caso in esame della decadenza ex articolo 14 della legge
689/81 oltre che la correttezza degli importi pretesi a titolo di sanzione;
ha rimarcato la legittimazione passiva del destinatario della diffida, rivestendo questi la carica di legale rappresentante della società al momento della consumazione degli illeciti- ossia quando sorgeva l'obbligo di versamento all'Istituto delle somme trattenute-; ha evidenziato inoltre l'omessa specifica contestazione, da parte della società ricorrente , del mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, con ciò confermando la fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
**********
L'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, avuto riguardo alla portata dell'art 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ed infatti in ordine alla violazione in esame, l ha dedotto e provato documentalmente CP_1 di aver notificato alla società ricorrente, in data 4.3.2019, l'accertamento della violazione nella qualità con provvedimento recante il protocollo .5100.23/02/2019.0101235 il cui CP_1 periodo di riferimento risulta essere agosto-settembre-ottobre e novembre 2016 (cfr accertamento della violazione nella produzione dell' ) CP_1
Va ancora evidenziato che l ha dedotto, e la circostanza emerge anche CP_1 dall'accertamento citato , che questo ha riguardato le denunce per le ritenute Pt_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori non versate.
Quanto alla prova della notifica dell'accertamento – che la società ricorrente ha negato di aver ricevuto – l'Avviso di Ricevimento della raccomandata postale costituisce documento idoneo e sufficiente per ritenere che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tanto si evince dal numero indicato nella raccomanda posto sotto il codice a barre
(78603131266 -5) e riportato sull'A.R. spedito il 26.02.2029 da CMP Fiumicino e recapitato il 4.3.2019, tenuto conto altresì che risultano corretti sia la denominazione della società destinataria sia l'indirizzo della sede legale della stessa ( cfr all. nella prod ). CP_1
Pa Pertanto risulta confutata per tabulas la circostanza per cui alla non sarebbe stato notificato l'atto di accertamento.
Ciò posto, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame l'illecito si consuma alla scadenza del termine stabilito per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
Va ancora sul punto evidenziata la peculiarità della tipologia di illecito che ne occupa, come anche evidenziato dall , seppure ad altro fine argomentativo, come si dirà nel prosieguo CP_1 della presente motivazione.
Ed infatti nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 qual è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, depenalizzata dal successivo decreto legislativo n.8 del 2016, art.3 comma 6, non v'è necessità di alcun accertamento ispettivo, giacché è richiesto un mero riscontro documentale tra quanto CP_ trattenuto sulla retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' , secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli
UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato a procedure automatizzate.
Pertanto dal momento che risulta per tabulas che l'atto di accertamento contenente gli estremi della violazione è stato notificato alla società, come si è visto, il 4.3.2019, è trascorso più di un anno dal momento in cui l è entrato in possesso dei dati da cui evincere la CP_1 violazione sanzionabile. Detto momento, al più tardi, può farsi coincidere con l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro per l'anno in questione, giacché la norma d'interesse
( art 2 comma 1-bis decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 come sostituito dall'art 3 comma 6 dlgs 8/2016) occorre far riferimento all'importo omesso 'annuo' per la qualificazione dell'illecito amministrativo.
Quindi applicando le norme fin qui scrutinate alla fattispecie in esame il termine entro cui l avrebbe dovuto notificare l'esito dell'accertamento non risulta rispettato ( 90 giorni CP_1 dall'1.1.2017)
D'altro canto l non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, che normalmente viene rilevata da un sistema automatizzato.
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011;
9311/2007).
Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una CP_1 situazione che presentasse peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi al punto da giustificare una dilatazione dei tempi di verifica di più di un anno dalle denunce mensili da cui scaturisce l'infrazione, risultando, a tale fine, oggettivamente generica anche l'espressione utilizzata dall'Istituto nell'atto di accertamento:
“da una verifica nei nostri archivi”. Quanto all'eccepita inapplicabilità dell'art 14 cit giova riportare il testo dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e poi sostituito con. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Il testo di legge speciale, come risulta evidente, non prevede un termine per la notificazione dell'accertamento della violazione diverso da quello di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che per ciò solo deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame.
Né dalla lettura combinata delle disposizioni di legge riportate si evince la dedotta incompatibilità tra normativa generale e quella speciale, ai sensi dell'art 6 decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 , ove il termine di tre mesi previsto per l'eventuale 'ravvedimento' del debitore si colloca in un momento successivo e segnatamente allorché l'Ente previdenziale abbia già contestato (ove possibile nell'immediatezza) o abbia già notificato (nei prescritti
90 giorni) l'avvenuto accertamento.
Da questo momento il debitore ha un termine (tre mesi) per impedire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e quindi accedere all''estinzione agevolata' dell'illecito.
L'uso delle espressioni 'contestazione' e 'notifica' utilizzate nell' art. 3 comma 1 bis d'altro canto, rievocano in maniera inequivocabile il disposto dell'art 14 cit che contiene le stesse locuzioni.
Non da ultimo va evidenziato che l'art 23 del decreto legge della legge 4 maggio 2023, n.
48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 prevede:
“…2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.” La disposizione di legge riportata pertanto costituisce un'inequivocabile conferma dell'applicabilità dell'art 14 cit, quale disciplina generale, a tutte le violazioni realizzate in data anteriore al 1° gennaio 2023, come si evince agevolmente dalla innovativa previsione di una 'deroga' espressa alla norma menzionata.
Solo per completezza motivazionale pertanto va evidenziato come anche alla luce della più recente regolamentazione la notifica dell'accertamento di cui qui si controverte risulti tardiva
( 4.3.2019), trattandosi di omessi versamenti relativi all'annualità 2016.
Conclusivamente l'opposizione va accolta.
Quanto al governo delle spese, non sussistono le condizioni per la condanna, come richiesto in ricorso dell' per lite temeraria, che ha come presupposto la mala fede o colpa grave, CP_1 da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo ( cfr ex multis Cass S U 32001/2022; conf Cass 36591/2023), senz'altro da escludersi nella fattispecie in esame in cui, oltre ad essere stata confutata la dedotta omessa notifica dell'accertamento, si è reso necessario esaminare le varie questioni giuridiche poste dagli aggiornamenti della normativa di riferimento.
Va poi ricordato, in via generale, che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa ( cfr ex multis Cass. 15175/2023).
Le spese pertanto possono essere compensate per metà in ragione della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, nella restante parte vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma imputata a Ordinanze Ingiunzione OI-001647938;
b) compensa per metà le spese di giudizio e condanna l al pagamento della restante CP_1 parte che si liquida in complessivi € 1.350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratasi anticipataria
Napoli 01.10.2025
Il Giudice
( dr A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 01/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.17953 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
n persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Edda Curti, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.08.2024, la società ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto in data 17.07.2024 l'ordinanza - ingiunzione n. 01-001647938
(rectius OI-001647938 n.d.e.), .5100.23/02/2019.0101235 atto di accertamento del CP_1
23/02/2019, riferito all'anno 2016 e relative sanzioni amministrative.
Tanto premesso, evidenziando la nullità del procedimento ai sensi dell'art. 14 L. n. 689 del
1981, per mancata notifica del presunto atto di accertamento del 23.02.2019 ; che , nell' ordinanza impugnata, non si fa alcun riferimento alla comunicazione asseritamente inviata;
rilevando altresì la prescrizione del preteso credito per assenza di atti interruttivi della prescrizione, e tanto anche laddove fosse stato effettivamente notificato l'atto di accertamento del 23.02.2019, considerata la data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione avvenuta il 17.07.2024; ha concluso chiedendo “Preliminarmente, e in virtù delle deduzioni ed eccezioni ivi prospettate, si chiede la sospensione del provvedimento di cui all'Ordinanza impugnata;
2. Accertare che non essendovi stata alcuna notifica dell'accertamento del
23.02.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 L. n. 689 del 1981, l'Ordinanza - ingiunzione
n. 01-001647938 .5100.23/02/2019.0101235 del 23/02/2019 riferito all'anno 2016 CP_1 relativa ad atto di accertamento - Applicazione sanzione amministrativa relativa ad atto di accertamento deve essere dichiarata nulla;
3. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 24/11/1981, n. 689 Ordinanza - ingiunzione n. 01-001647938
.5100.23/02/2019.0101235 del 23/02/2019 riferito all'anno 2016 - Applicazione CP_1 sanzione amministrativa relativa ad atto di accertamento deve essere dichiarata
i.nefficace;” Spese vinte, chiedendo altresì la condanna ex art. 96 c.p.c p per lite temeraria
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che l'avviso di accertamento n. 5100.23/02/2019.0101235
è stato regolarmente notificato in data 04.3.2019, come emerge dalla documentazione allegata;
che nessuna prescrizione è intervenuta, attesa la notifica alla società ricorrente, entro i termini prescrizionali, sia della diffida, sia della successiva ordinanza ingiunzione;
ha evidenziato l'inapplicabilità al caso in esame della decadenza ex articolo 14 della legge
689/81 oltre che la correttezza degli importi pretesi a titolo di sanzione;
ha rimarcato la legittimazione passiva del destinatario della diffida, rivestendo questi la carica di legale rappresentante della società al momento della consumazione degli illeciti- ossia quando sorgeva l'obbligo di versamento all'Istituto delle somme trattenute-; ha evidenziato inoltre l'omessa specifica contestazione, da parte della società ricorrente , del mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, con ciò confermando la fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
**********
L'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, avuto riguardo alla portata dell'art 14 della legge 689/1981 – nella formulazione applicabile ratione temporis - a mente del quale: “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Ed infatti in ordine alla violazione in esame, l ha dedotto e provato documentalmente CP_1 di aver notificato alla società ricorrente, in data 4.3.2019, l'accertamento della violazione nella qualità con provvedimento recante il protocollo .5100.23/02/2019.0101235 il cui CP_1 periodo di riferimento risulta essere agosto-settembre-ottobre e novembre 2016 (cfr accertamento della violazione nella produzione dell' ) CP_1
Va ancora evidenziato che l ha dedotto, e la circostanza emerge anche CP_1 dall'accertamento citato , che questo ha riguardato le denunce per le ritenute Pt_2 previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori non versate.
Quanto alla prova della notifica dell'accertamento – che la società ricorrente ha negato di aver ricevuto – l'Avviso di Ricevimento della raccomandata postale costituisce documento idoneo e sufficiente per ritenere che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Tanto si evince dal numero indicato nella raccomanda posto sotto il codice a barre
(78603131266 -5) e riportato sull'A.R. spedito il 26.02.2029 da CMP Fiumicino e recapitato il 4.3.2019, tenuto conto altresì che risultano corretti sia la denominazione della società destinataria sia l'indirizzo della sede legale della stessa ( cfr all. nella prod ). CP_1
Pa Pertanto risulta confutata per tabulas la circostanza per cui alla non sarebbe stato notificato l'atto di accertamento.
Ciò posto, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame l'illecito si consuma alla scadenza del termine stabilito per il versamento, fissato al giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
Va ancora sul punto evidenziata la peculiarità della tipologia di illecito che ne occupa, come anche evidenziato dall , seppure ad altro fine argomentativo, come si dirà nel prosieguo CP_1 della presente motivazione.
Ed infatti nella fattispecie illecita prevista dall'articolo 2 del DL 463/83 convertito in L.683/83 qual è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, depenalizzata dal successivo decreto legislativo n.8 del 2016, art.3 comma 6, non v'è necessità di alcun accertamento ispettivo, giacché è richiesto un mero riscontro documentale tra quanto CP_ trattenuto sulla retribuzione dei dipendenti e quanto versato all' , secondo le cifre esposte dallo stesso datore di lavoro nei modelli DM/10M, sostituiti poi dai modelli
UNIEMENS, ed i relativi versamenti fatti con modello F24, riscontro affidato a procedure automatizzate.
Pertanto dal momento che risulta per tabulas che l'atto di accertamento contenente gli estremi della violazione è stato notificato alla società, come si è visto, il 4.3.2019, è trascorso più di un anno dal momento in cui l è entrato in possesso dei dati da cui evincere la CP_1 violazione sanzionabile. Detto momento, al più tardi, può farsi coincidere con l'ultimo versamento dovuto dal datore di lavoro per l'anno in questione, giacché la norma d'interesse
( art 2 comma 1-bis decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 come sostituito dall'art 3 comma 6 dlgs 8/2016) occorre far riferimento all'importo omesso 'annuo' per la qualificazione dell'illecito amministrativo.
Quindi applicando le norme fin qui scrutinate alla fattispecie in esame il termine entro cui l avrebbe dovuto notificare l'esito dell'accertamento non risulta rispettato ( 90 giorni CP_1 dall'1.1.2017)
D'altro canto l non ha allegato prima ancora che provato, che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano potuto ritardare la conclusione del procedimento accertativo, essendosi resi necessari dopo le comunicazioni mensili del datore di lavoro, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione, che normalmente viene rilevata da un sistema automatizzato.
A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011;
9311/2007).
Nel caso di specie non è stata neppure adombrata da parte dell' la sussistenza di una CP_1 situazione che presentasse peculiarità tali da richiedere accertamenti o approfondimenti aggiuntivi e/o complessi al punto da giustificare una dilatazione dei tempi di verifica di più di un anno dalle denunce mensili da cui scaturisce l'infrazione, risultando, a tale fine, oggettivamente generica anche l'espressione utilizzata dall'Istituto nell'atto di accertamento:
“da una verifica nei nostri archivi”. Quanto all'eccepita inapplicabilità dell'art 14 cit giova riportare il testo dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e poi sostituito con. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8:
«1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.».
Il testo di legge speciale, come risulta evidente, non prevede un termine per la notificazione dell'accertamento della violazione diverso da quello di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che per ciò solo deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame.
Né dalla lettura combinata delle disposizioni di legge riportate si evince la dedotta incompatibilità tra normativa generale e quella speciale, ai sensi dell'art 6 decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 , ove il termine di tre mesi previsto per l'eventuale 'ravvedimento' del debitore si colloca in un momento successivo e segnatamente allorché l'Ente previdenziale abbia già contestato (ove possibile nell'immediatezza) o abbia già notificato (nei prescritti
90 giorni) l'avvenuto accertamento.
Da questo momento il debitore ha un termine (tre mesi) per impedire l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e quindi accedere all''estinzione agevolata' dell'illecito.
L'uso delle espressioni 'contestazione' e 'notifica' utilizzate nell' art. 3 comma 1 bis d'altro canto, rievocano in maniera inequivocabile il disposto dell'art 14 cit che contiene le stesse locuzioni.
Non da ultimo va evidenziato che l'art 23 del decreto legge della legge 4 maggio 2023, n.
48 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 prevede:
“…2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.” La disposizione di legge riportata pertanto costituisce un'inequivocabile conferma dell'applicabilità dell'art 14 cit, quale disciplina generale, a tutte le violazioni realizzate in data anteriore al 1° gennaio 2023, come si evince agevolmente dalla innovativa previsione di una 'deroga' espressa alla norma menzionata.
Solo per completezza motivazionale pertanto va evidenziato come anche alla luce della più recente regolamentazione la notifica dell'accertamento di cui qui si controverte risulti tardiva
( 4.3.2019), trattandosi di omessi versamenti relativi all'annualità 2016.
Conclusivamente l'opposizione va accolta.
Quanto al governo delle spese, non sussistono le condizioni per la condanna, come richiesto in ricorso dell' per lite temeraria, che ha come presupposto la mala fede o colpa grave, CP_1 da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo ( cfr ex multis Cass S U 32001/2022; conf Cass 36591/2023), senz'altro da escludersi nella fattispecie in esame in cui, oltre ad essere stata confutata la dedotta omessa notifica dell'accertamento, si è reso necessario esaminare le varie questioni giuridiche poste dagli aggiornamenti della normativa di riferimento.
Va poi ricordato, in via generale, che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa ( cfr ex multis Cass. 15175/2023).
Le spese pertanto possono essere compensate per metà in ragione della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni trattate, nella restante parte vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma imputata a Ordinanze Ingiunzione OI-001647938;
b) compensa per metà le spese di giudizio e condanna l al pagamento della restante CP_1 parte che si liquida in complessivi € 1.350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratasi anticipataria
Napoli 01.10.2025
Il Giudice
( dr A. Bonfiglio)