Articolo 4 della Legge 7 maggio 1954, n. 219
Articolo 3Articolo 5
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8 giugno 1954
Art. 4.
Il limite di tempo previsto dall' art. 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429 , ai fini dell'ammissibilita' a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, e' stabilito al 30 giugno 1951.
Il Ministero dei trasporti e' autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro, detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 8 giugno 1954