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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2024, n. 11105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11105 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FA ND ST CH, nato a [...] il [...], avverso il decreto della Corte di appello di Caltanissetta in data 15/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 15 settembre 2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ST CH FA ND avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 15 febbraio 2023 che gli aveva applicato, per la durata di un anno, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune di Aidone ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, essendo egli dedito alla commissione di reati contro la sicurezza o la tranquillità pubblica, con la previsione, altresì, del versamento della somma di 500,00 euro a titolo di cauzione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11105 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/01/2024 2. FA ND ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carmelo Lombardo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza della motivazione in relazione alla prescrizione del divieto di soggiorno nel comune di residenza e al contrasto con misure coercitive emesse dall'autorità giudiziaria. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello non abbia fornito alcuna motivazione rispetto a quanto la difesa aveva dedotto nell'atto di appello in relazione al fatto che il divieto di soggiorno in Aidone fosse dannoso rispetto al percorso di reinserimento sociale del proposto e contrastasse con le esigenze di controllo e prevenzione, dato che, al di fuori dell'abitazione della madre, egli non avrebbe alcun altro luogo dove recarsi;
e che non abbia considerato come la restrizione sia in contrasto con la misura degli arresti domiciliari applicatagli, in altro procedimento, presso l'abitazione della madre, residente proprio in Aidone. Infine, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che le condotte del proposto avevano avuto come vittima anche la madre del giovane, l'ordinanza non considererebbe che, nel corso della detenzione, egli aveva, in realtà, riallacciato i rapporti con la donna. 3. In data 29 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e dal precedente art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che deve ritenersi esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dal comma 9 del predetto art. 4, legge n. 1423 del 1956 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (in questo senso Sez. U, n. 33451 del 2 u),- 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
in termini Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01). Dunque, nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01). 3. Nel caso in esame, la Corte di appello di Caltanissetta, dopo avere illustrato le ragioni dell'applicazione della misura personale, ha specificamente valutato il profilo di doglianza, dedotto con l'appello, concernente la prescrizione del divieto di soggiorno nel comune di Aidone, ritenendo che la stessa fosse idonea, come già ritenuto dal Giudice di primo grado, a impedire la reiterazione di comportamenti antigiuridici da parte del proposto, tenuto conto del fatto che la maggior parte dei fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità erano stati commessi proprio nel comune di residenza. Dunque, nel caso qui in rilievo, le censure difensive non prospettano una reale mancanza della motivazione, nemmeno nella forma dell'apparenza dell'apparato giustificativo della decisione, limitandosi a censurare un profilo che attiene alla valutazione posta alla base della lamentata prescrizione;
operazione che, come detto, è preclusa dagli stretti limiti in cui il ricorso per cassazione è ammesso in materia di misure di prevenzione. Non significativa è, in ogni caso, la circostanza che, nell'ambito di altro procedimento penale, FA ND sia stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'abitazione della madre, tenuto conto del fatto che l'esecuzione della misura di prevenzione è sospesa finché la misura cautelare detentiva sia in corso di applicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale «l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare». 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella 3 determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 15 settembre 2023, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di ST CH FA ND avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta in data 15 febbraio 2023 che gli aveva applicato, per la durata di un anno, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno nel comune di Aidone ai sensi dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, essendo egli dedito alla commissione di reati contro la sicurezza o la tranquillità pubblica, con la previsione, altresì, del versamento della somma di 500,00 euro a titolo di cauzione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11105 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/01/2024 2. FA ND ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Carmelo Lombardo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la mancanza della motivazione in relazione alla prescrizione del divieto di soggiorno nel comune di residenza e al contrasto con misure coercitive emesse dall'autorità giudiziaria. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello non abbia fornito alcuna motivazione rispetto a quanto la difesa aveva dedotto nell'atto di appello in relazione al fatto che il divieto di soggiorno in Aidone fosse dannoso rispetto al percorso di reinserimento sociale del proposto e contrastasse con le esigenze di controllo e prevenzione, dato che, al di fuori dell'abitazione della madre, egli non avrebbe alcun altro luogo dove recarsi;
e che non abbia considerato come la restrizione sia in contrasto con la misura degli arresti domiciliari applicatagli, in altro procedimento, presso l'abitazione della madre, residente proprio in Aidone. Infine, nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che le condotte del proposto avevano avuto come vittima anche la madre del giovane, l'ordinanza non considererebbe che, nel corso della detenzione, egli aveva, in realtà, riallacciato i rapporti con la donna. 3. In data 29 novembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e dal precedente art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che deve ritenersi esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dal comma 9 del predetto art. 4, legge n. 1423 del 1956 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (in questo senso Sez. U, n. 33451 del 2 u),- 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o che, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
in termini Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590 - 01). Dunque, nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284 - 01). 3. Nel caso in esame, la Corte di appello di Caltanissetta, dopo avere illustrato le ragioni dell'applicazione della misura personale, ha specificamente valutato il profilo di doglianza, dedotto con l'appello, concernente la prescrizione del divieto di soggiorno nel comune di Aidone, ritenendo che la stessa fosse idonea, come già ritenuto dal Giudice di primo grado, a impedire la reiterazione di comportamenti antigiuridici da parte del proposto, tenuto conto del fatto che la maggior parte dei fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità erano stati commessi proprio nel comune di residenza. Dunque, nel caso qui in rilievo, le censure difensive non prospettano una reale mancanza della motivazione, nemmeno nella forma dell'apparenza dell'apparato giustificativo della decisione, limitandosi a censurare un profilo che attiene alla valutazione posta alla base della lamentata prescrizione;
operazione che, come detto, è preclusa dagli stretti limiti in cui il ricorso per cassazione è ammesso in materia di misure di prevenzione. Non significativa è, in ogni caso, la circostanza che, nell'ambito di altro procedimento penale, FA ND sia stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'abitazione della madre, tenuto conto del fatto che l'esecuzione della misura di prevenzione è sospesa finché la misura cautelare detentiva sia in corso di applicazione, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011, a mente del quale «l'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare». 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella 3 determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore