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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/10/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 08/10/2025 alle ore 9,37 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di previdenza iscritta al n. 680/2025 promossa da c.f. (avv.ti Roberto Valettini ed Parte_1 C.F._1
NU NI) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZI Sanguineti)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. NU NI per la ricorrente;
il dott. Andrea Vizzaccaro, CTP della ricorrente;
l'avv. ZI Sanguineti per;
CP_1 il CTU dott. Persona_1
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Il CTP illustra le proprie contestazioni.
Il CTU dichiara: “La classificazione NYHA considera quanto la coronaropatia ha impatto sulla vita quotidiana del soggetto: classe I nessun impatto, classe II minimo impatto, classe III notevole impatto, classe IV scompenso cardiaco più grave. Ho considerato la classe II anche sulla base degli esami strumentali e in particolare della recente TAC cardiaca del dott. : la signora ha una Per_2 leggera limitazione dell'attività fisica ed è in grado di continuare l'attività lavorativa confacente. Nell'ultima TAC si parla di 'rischio' possibile di stènosi coronariche significative e questo non è elemento di patologia in corso. Il quadro clinico che emerge da questa TAC non giustifica a mio parere l'inquadramento in classe III”.
1 Il dott. Vizzaccaro rileva che nel caso della ricorrente non risulta un rischio ma una effettiva stènosi intrastent del 40% a carico della coronaria destra e del 50%
a carico di quella sinistra e che la diagnosi del dott. del 30.10.2023, dopo Per_3
l'intervento, parla di grave coronaropatia ostruttiva già trattata con angioplastica che corrisponde alla classe III.
Il CTU dichiara: “Il dott. ha visitato più volte la paziente concludendo che Per_3
c'è una situazione di buon compenso;
la parola 'grave' da lui usata contrasta con la TAC del dott. che parla invece di stenosi di grado lieve-moderato. Per_2
Sottolineo che la coronarografia eseguita a nove mesi mostra coronarie prive di stenosi di grado significativo e inoltre che alla signora non è mai stata suggerita la necessità di interventi successivi”.
Il dott. Vizzaccaro rileva che si parla di lieve compromissione coronarica ma sugli stent, non su una coronaria normale, e che nella coronaropatia del giugno 2019 era emersa una malattia coronarica nei rami minori e poi è sopraggiunta anche ipertensione;
inoltre rileva che la signora presta attività lavorativa ma con limitazioni.
Il CTU dichiara: “Nessuno contesta la malattia coronarica, è in discussione che sia grave. L'attività lavorativa è stata segnalata perché c'è un quadro di invalidità, la signora è stata esclusa dalle attività pesanti e dai turni notturni ma non ci sono limitazioni del turno orario di lavoro. Ribadisco comunque che dobbiamo valutare non tanto gli esami strumentali quanto il quadro clinico che è stabile e non ha richiesto ulteriori interventi”.
L'avv. NI insiste per la rinnovazione della CTU o in subordine perché il CTU si avvalga di un ausiliario specialista cardiologo.
L'avv. Sanguineti si richiama agli atti, si oppone e chiede il rigetto.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 20.11.2024 , Parte_1 già titolare di assegno di invalidità ordinario ai sensi della legge 222/84, dando
2 atto che l'assegno le era stato revocato in esito a visita di revisione dell'11.7.2024, ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario della prestazione.
Nella resistenza dell' , il nominato consulente nella relazione depositata il CP_1
13.5.2025 ha riferito: “…per la valutazione del grado di invalidità ho valutato le condizioni attuali della ricorrente. Trattasi di soggetto di anni 58 in apparenti buone condizioni generali. Successivamente all'episodio cardiaco del 2018 ha eseguito controlli che hanno evidenziato un quadro stabile (ECG da sforzo negativo per ischemia inducibile). Gli altri accertamenti cardiologici (visite cardiologiche del 2023 e 2024) confermano “quadro stabile”. Trattasi di coronaropatia per la cui valutazione ci si riporta alle tabelle che prevedono CP_1 classe I = NYHA: nessuna limitazione dell'attività fisica;
l'attività fisica ordinaria non causa affaticamento, mancanza di respiro o palpitazioni classe II = NYHA;
leggera limitazione dell'attività fisica l'attività fisica ordinaria causa affaticamento, mancanza di respiro o palpitazioni classe III = NYHA;
marcata limitazione dell'attività fisica. Anche attività fisiche meno intense dell'ordinario causano sintomi a riposo il p.te è asintomatico classe IV NYHA;
incapacità di svolgere qualsiasi attività fisica senza disagio. I sintomi sono presenti anche a riposo ed aumentano con qualsiasi attività fisica. La valutazione da tabelle considera CP_1 quanto la coronaropatia ha impatto sulla vita quotidiana del soggetto (attività lavorativa ed attività fisica in generale) Sotto questo profilo nel caso in questione si tratta di soggetto che presenta leggera limitazione dell'attività fisica;
con modesto impatto sulla vita quotidiana e in grado di continuare l'attività lavorativa.
Riferimento a codice 6446 CORONAROPATIA OD (II CLASSE NYHA)
Ha ripreso l'attività lavorativa (OSS presso struttura ospedaliera). In epoche recenti non si sono verificati episodi di “crisi cardiache” né aritmie. Il quadro di ipertensione non ha determinato lesioni dei parenchimi cerebrali, polmonari ecc.
Per rispondere ai quesiti del Giudice la capacità lavorativa della ricorrente non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico
o mentale;
pertanto non sussistono i requisiti sanitari per il mantenimento del diritto ad assegno ordinario di invalidità”.
Il consulente, in sede endoperitale, ha riscontrato le osservazioni del consulente di parte: “Per la valutazione ho fatto riferimento alle tabelle INPS in quadro di coronaropatia che si riporta alla classificazione NYHA, per cui è da considerare la limitazione dell'attività fisica indotta dalla patologia cardiaca. Nel caso in
3 questione la ricorrente, su indicazione del medico competente, svolge una attività lavorativa meno gravosa rispetto alla precedente mansione;
e nello svolgimento di tale mansione non ha verificato significative limitazioni dell'attività fisica.
Pertanto ho valutato un quadro di coronaropatia moderata ( Classe II NYHA) con riferimento al codice 6446 che prevede una valutazione pari a [41-50]”.
2. Dopo aver presentato dichiarazione di dissenso il 29.5.2025, Parte_1 ha introdotto la causa di merito con ricorso depositato il 25.6.2025, assumendo le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute dichiarare nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che lo
[...] stato di invalidità della ricorrente è idoneo a consentirlo il riconoscimento dell'assegno di invalidità contributivo ex L.222/84”.
L' resiste. CP_1
3. Nell'udienza odierna, in sede di chiarimenti, il consulente ha riferito: “La classificazione NYHA considera quanto la coronaropatia ha impatto sulla vita quotidiana del soggetto: classe I nessun impatto, classe II minimo impatto, classe
III notevole impatto, classe IV scompenso cardiaco più grave. Ho considerato la classe II anche sulla base degli esami strumentali e in particolare della recente
TAC cardiaca del dott. : la signora ha una leggera limitazione Per_2 dell'attività fisica ed è in grado di continuare l'attività lavorativa confacente.
Nell'ultima TAC si parla di 'rischio' possibile di stènosi coronariche significative e questo non è elemento di patologia in corso. Il quadro clinico che emerge da questa TAC non giustifica a mio parere l'inquadramento in classe III… Il dott. ha visitato più volte la paziente concludendo che c'è una situazione di Per_3 buon compenso;
la parola 'grave' da lui usata contrasta con la TAC del dott.
che parla invece di stenosi di grado lieve-moderato. Sottolineo che Per_2 la coronarografia eseguita a nove mesi mostra coronarie prive di stenosi di grado significativo e inoltre che alla signora non è mai stata suggerita la necessità di interventi successivi… Nessuno contesta la malattia coronarica, è in discussione che sia grave. L'attività lavorativa è stata segnalata perché c'è un quadro di invalidità, la signora è stata esclusa dalle attività pesanti e dai turni notturni ma non ci sono limitazioni del turno orario di lavoro. Ribadisco comunque che dobbiamo valutare non tanto gli esami strumentali quanto ha il quadro clinico che
è stabile e non ha richiesto ulteriori interventi”.
4 4. La ricorrente ha argomentato che la coronaropatia da cui è affetta dovrebbe essere inquadrata nella classe III, e non nella classe II come ritenuto dal consulente, perché le mansioni da lei svolte (OSS in una RSA) presuppongono un rilevante impegno fisico e il medico competente le ha prescritto importanti limitazioni (esclusione del lavoro in orari notturni); inoltre la TC del 24.1.2025 evidenzia il rischio di stenosi coronariche significative, segni di stenosi, un quadro di iperplasia intimale con malattia ateromasica della coronaria destra, condizione che si rifletterebbero sulla vita quotidiana e lavorativa.
Il fulcro della valutazione del consulente, come ulteriormente precisato nell'odierna udienza, sta però nel fatto che la malattia, a prescindere dall'entità dello sforzo lavorativo richiesto, comporti solo leggere limitazioni dell'attività fisica.
Sul piano del rapporto di lavoro, queste limitazioni comportano prescrizioni limitative assolte le quali l'attività confacente prosegue.
Lo stesso consulente di parte aveva del resto affermato che la patologia ha
“scarsa evidenza sintomatologica”.
Le valutazioni del consulente, quindi, resistono ai rilievi della parte.
5. Anche il parere pro veritate reso da altro sanitario e depositato si incentra su un elemento ampiamente estrinseco, rimarcando che il quadro della ricorrente è rimasto invariato rispetto al momento in cui le era stato riconosciuto il beneficio e anzi era peggiorato per essere insorta ipertensione arteriosa.
Ma, dato che la prestazione non era stata riconosciuta da una sentenza passata in giudicato, nel qual caso la revisione sarebbe stata effettivamente possibile solo in caso di miglioramento, l'osservazione non giova alla parte.
6. In assenza di ulteriori questioni il giudice non ravvisa motivi per un supplemento di indagini da affidare a specialista clinico e tanto meno per una rinnovazione delle indagini peritali e fa proprie le conclusioni del consulente, che appaiono logiche, motivate e persuasive.
Il ricorso, conclusivamente, si rigetta.
6.1. Non risultano in causa i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; peraltro le spese si compensano, tenuto conto del fatto che la soluzione della controversia richiede cognizioni tecniche di cui la parte privata non è in possesso.
Le spese di consulenza tecnica, invece, nei rapporti interni gravano definitivamente sul ricorrente.
5
pqm
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, compensa le spese di lite e nei rapporti interni pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo della ricorrente.
Il giudice
Marco IA
6
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 08/10/2025 alle ore 9,37 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco IA, nella causa di previdenza iscritta al n. 680/2025 promossa da c.f. (avv.ti Roberto Valettini ed Parte_1 C.F._1
NU NI) contro c.f. (avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZI Sanguineti)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. NU NI per la ricorrente;
il dott. Andrea Vizzaccaro, CTP della ricorrente;
l'avv. ZI Sanguineti per;
CP_1 il CTU dott. Persona_1
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Il CTP illustra le proprie contestazioni.
Il CTU dichiara: “La classificazione NYHA considera quanto la coronaropatia ha impatto sulla vita quotidiana del soggetto: classe I nessun impatto, classe II minimo impatto, classe III notevole impatto, classe IV scompenso cardiaco più grave. Ho considerato la classe II anche sulla base degli esami strumentali e in particolare della recente TAC cardiaca del dott. : la signora ha una Per_2 leggera limitazione dell'attività fisica ed è in grado di continuare l'attività lavorativa confacente. Nell'ultima TAC si parla di 'rischio' possibile di stènosi coronariche significative e questo non è elemento di patologia in corso. Il quadro clinico che emerge da questa TAC non giustifica a mio parere l'inquadramento in classe III”.
1 Il dott. Vizzaccaro rileva che nel caso della ricorrente non risulta un rischio ma una effettiva stènosi intrastent del 40% a carico della coronaria destra e del 50%
a carico di quella sinistra e che la diagnosi del dott. del 30.10.2023, dopo Per_3
l'intervento, parla di grave coronaropatia ostruttiva già trattata con angioplastica che corrisponde alla classe III.
Il CTU dichiara: “Il dott. ha visitato più volte la paziente concludendo che Per_3
c'è una situazione di buon compenso;
la parola 'grave' da lui usata contrasta con la TAC del dott. che parla invece di stenosi di grado lieve-moderato. Per_2
Sottolineo che la coronarografia eseguita a nove mesi mostra coronarie prive di stenosi di grado significativo e inoltre che alla signora non è mai stata suggerita la necessità di interventi successivi”.
Il dott. Vizzaccaro rileva che si parla di lieve compromissione coronarica ma sugli stent, non su una coronaria normale, e che nella coronaropatia del giugno 2019 era emersa una malattia coronarica nei rami minori e poi è sopraggiunta anche ipertensione;
inoltre rileva che la signora presta attività lavorativa ma con limitazioni.
Il CTU dichiara: “Nessuno contesta la malattia coronarica, è in discussione che sia grave. L'attività lavorativa è stata segnalata perché c'è un quadro di invalidità, la signora è stata esclusa dalle attività pesanti e dai turni notturni ma non ci sono limitazioni del turno orario di lavoro. Ribadisco comunque che dobbiamo valutare non tanto gli esami strumentali quanto il quadro clinico che è stabile e non ha richiesto ulteriori interventi”.
L'avv. NI insiste per la rinnovazione della CTU o in subordine perché il CTU si avvalga di un ausiliario specialista cardiologo.
L'avv. Sanguineti si richiama agli atti, si oppone e chiede il rigetto.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 20.11.2024 , Parte_1 già titolare di assegno di invalidità ordinario ai sensi della legge 222/84, dando
2 atto che l'assegno le era stato revocato in esito a visita di revisione dell'11.7.2024, ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario della prestazione.
Nella resistenza dell' , il nominato consulente nella relazione depositata il CP_1
13.5.2025 ha riferito: “…per la valutazione del grado di invalidità ho valutato le condizioni attuali della ricorrente. Trattasi di soggetto di anni 58 in apparenti buone condizioni generali. Successivamente all'episodio cardiaco del 2018 ha eseguito controlli che hanno evidenziato un quadro stabile (ECG da sforzo negativo per ischemia inducibile). Gli altri accertamenti cardiologici (visite cardiologiche del 2023 e 2024) confermano “quadro stabile”. Trattasi di coronaropatia per la cui valutazione ci si riporta alle tabelle che prevedono CP_1 classe I = NYHA: nessuna limitazione dell'attività fisica;
l'attività fisica ordinaria non causa affaticamento, mancanza di respiro o palpitazioni classe II = NYHA;
leggera limitazione dell'attività fisica l'attività fisica ordinaria causa affaticamento, mancanza di respiro o palpitazioni classe III = NYHA;
marcata limitazione dell'attività fisica. Anche attività fisiche meno intense dell'ordinario causano sintomi a riposo il p.te è asintomatico classe IV NYHA;
incapacità di svolgere qualsiasi attività fisica senza disagio. I sintomi sono presenti anche a riposo ed aumentano con qualsiasi attività fisica. La valutazione da tabelle considera CP_1 quanto la coronaropatia ha impatto sulla vita quotidiana del soggetto (attività lavorativa ed attività fisica in generale) Sotto questo profilo nel caso in questione si tratta di soggetto che presenta leggera limitazione dell'attività fisica;
con modesto impatto sulla vita quotidiana e in grado di continuare l'attività lavorativa.
Riferimento a codice 6446 CORONAROPATIA OD (II CLASSE NYHA)
Ha ripreso l'attività lavorativa (OSS presso struttura ospedaliera). In epoche recenti non si sono verificati episodi di “crisi cardiache” né aritmie. Il quadro di ipertensione non ha determinato lesioni dei parenchimi cerebrali, polmonari ecc.
Per rispondere ai quesiti del Giudice la capacità lavorativa della ricorrente non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico
o mentale;
pertanto non sussistono i requisiti sanitari per il mantenimento del diritto ad assegno ordinario di invalidità”.
Il consulente, in sede endoperitale, ha riscontrato le osservazioni del consulente di parte: “Per la valutazione ho fatto riferimento alle tabelle INPS in quadro di coronaropatia che si riporta alla classificazione NYHA, per cui è da considerare la limitazione dell'attività fisica indotta dalla patologia cardiaca. Nel caso in
3 questione la ricorrente, su indicazione del medico competente, svolge una attività lavorativa meno gravosa rispetto alla precedente mansione;
e nello svolgimento di tale mansione non ha verificato significative limitazioni dell'attività fisica.
Pertanto ho valutato un quadro di coronaropatia moderata ( Classe II NYHA) con riferimento al codice 6446 che prevede una valutazione pari a [41-50]”.
2. Dopo aver presentato dichiarazione di dissenso il 29.5.2025, Parte_1 ha introdotto la causa di merito con ricorso depositato il 25.6.2025, assumendo le seguenti conclusioni: “in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute dichiarare nei confronti di Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che lo
[...] stato di invalidità della ricorrente è idoneo a consentirlo il riconoscimento dell'assegno di invalidità contributivo ex L.222/84”.
L' resiste. CP_1
3. Nell'udienza odierna, in sede di chiarimenti, il consulente ha riferito: “La classificazione NYHA considera quanto la coronaropatia ha impatto sulla vita quotidiana del soggetto: classe I nessun impatto, classe II minimo impatto, classe
III notevole impatto, classe IV scompenso cardiaco più grave. Ho considerato la classe II anche sulla base degli esami strumentali e in particolare della recente
TAC cardiaca del dott. : la signora ha una leggera limitazione Per_2 dell'attività fisica ed è in grado di continuare l'attività lavorativa confacente.
Nell'ultima TAC si parla di 'rischio' possibile di stènosi coronariche significative e questo non è elemento di patologia in corso. Il quadro clinico che emerge da questa TAC non giustifica a mio parere l'inquadramento in classe III… Il dott. ha visitato più volte la paziente concludendo che c'è una situazione di Per_3 buon compenso;
la parola 'grave' da lui usata contrasta con la TAC del dott.
che parla invece di stenosi di grado lieve-moderato. Sottolineo che Per_2 la coronarografia eseguita a nove mesi mostra coronarie prive di stenosi di grado significativo e inoltre che alla signora non è mai stata suggerita la necessità di interventi successivi… Nessuno contesta la malattia coronarica, è in discussione che sia grave. L'attività lavorativa è stata segnalata perché c'è un quadro di invalidità, la signora è stata esclusa dalle attività pesanti e dai turni notturni ma non ci sono limitazioni del turno orario di lavoro. Ribadisco comunque che dobbiamo valutare non tanto gli esami strumentali quanto ha il quadro clinico che
è stabile e non ha richiesto ulteriori interventi”.
4 4. La ricorrente ha argomentato che la coronaropatia da cui è affetta dovrebbe essere inquadrata nella classe III, e non nella classe II come ritenuto dal consulente, perché le mansioni da lei svolte (OSS in una RSA) presuppongono un rilevante impegno fisico e il medico competente le ha prescritto importanti limitazioni (esclusione del lavoro in orari notturni); inoltre la TC del 24.1.2025 evidenzia il rischio di stenosi coronariche significative, segni di stenosi, un quadro di iperplasia intimale con malattia ateromasica della coronaria destra, condizione che si rifletterebbero sulla vita quotidiana e lavorativa.
Il fulcro della valutazione del consulente, come ulteriormente precisato nell'odierna udienza, sta però nel fatto che la malattia, a prescindere dall'entità dello sforzo lavorativo richiesto, comporti solo leggere limitazioni dell'attività fisica.
Sul piano del rapporto di lavoro, queste limitazioni comportano prescrizioni limitative assolte le quali l'attività confacente prosegue.
Lo stesso consulente di parte aveva del resto affermato che la patologia ha
“scarsa evidenza sintomatologica”.
Le valutazioni del consulente, quindi, resistono ai rilievi della parte.
5. Anche il parere pro veritate reso da altro sanitario e depositato si incentra su un elemento ampiamente estrinseco, rimarcando che il quadro della ricorrente è rimasto invariato rispetto al momento in cui le era stato riconosciuto il beneficio e anzi era peggiorato per essere insorta ipertensione arteriosa.
Ma, dato che la prestazione non era stata riconosciuta da una sentenza passata in giudicato, nel qual caso la revisione sarebbe stata effettivamente possibile solo in caso di miglioramento, l'osservazione non giova alla parte.
6. In assenza di ulteriori questioni il giudice non ravvisa motivi per un supplemento di indagini da affidare a specialista clinico e tanto meno per una rinnovazione delle indagini peritali e fa proprie le conclusioni del consulente, che appaiono logiche, motivate e persuasive.
Il ricorso, conclusivamente, si rigetta.
6.1. Non risultano in causa i presupposti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; peraltro le spese si compensano, tenuto conto del fatto che la soluzione della controversia richiede cognizioni tecniche di cui la parte privata non è in possesso.
Le spese di consulenza tecnica, invece, nei rapporti interni gravano definitivamente sul ricorrente.
5
pqm
definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso, compensa le spese di lite e nei rapporti interni pone le spese di consulenza tecnica a carico definitivo della ricorrente.
Il giudice
Marco IA
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