Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01880/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2022, proposto da:
Sapori del Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Violante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso D'Avino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a – della nota prot. n. 34917/2022 del 13 ottobre 2022, con la quale il comune di Angri ha invitato e diffidato la ricorrente a pagare la somma di € 686.198,45, a titolo di oneri di urbanizzazione primaria per l'assegnazione di un'area ricompresa nell'ambito del P.I.P. del Comune di Angri;
nonché per l'accertamento e la declaratoria – in sede di giurisdizione esclusiva –
ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a.
b - della non debenza e, comunque, dell'intervenuta prescrizione delle somme chieste dal Comune di Angri a titolo di oneri di urbanizzazione inerenti la convenzione di assegnazione sottoscritta in data 9 novembre 2001;
nonché, in via subordinata, per l'accertamento:
c - delle somme effettivamente sostenute dall’amministrazione comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
d – dell'esatta quantificazione delle somme eventualmente dovute dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. AR IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, Sapori del Sole s.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, la nota prot. n. 34917/2022 del 13 ottobre 2022, con la quale il comune di Angri ha invitato e diffidato la società ricorrente a pagare la somma di € 686.198,45, asseritamente dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione primaria per l’assegnazione di un’area ricompresa nell’ambito del P.I.P. del Comune di Angri, come da convenzione di assegnazione sottoscritta il 9 novembre 2011.
La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento e la declaratoria della non debenza e, comunque, dell’intervenuta prescrizione della predetta somma chiesta dall’amministrazione comunale
In via subordinata, ha ulteriormente chiesto l’accertamento delle somme effettivamente sostenute dall’amministrazione per realizzare le opere di urbanizzazione e, dunque, l’esatta quantificazione delle somme eventualmente dovute.
Ha dedotto le seguenti censure:
A) Sull’intervenuta prescrizione delle somme chieste a titolo di sorta capitale:
1) violazione di legge (art. art. 2948 c.c. in relazione all’art. 35 l. n. 865/1971; art. 11 l. n. 10/1977; art. 16 d.p.r. n. 380/2001 nonché’ agli artt. 7 e 8 della convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2001; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, del presupposto, illogicità – travisamento).
Con ordinanza n. 998/2009 e successiva sentenza n. 1075/2013, questo TAR, nell’accogliere l’istanza cautelare, ha statuito che “il pagamento degli importi richiesti dall’Ente vada effettuato in n. 8 rate semestrali di uguali importo”.
Per effetto di questa decisione, l’obbligazione – sebbene in origine sorta quale unitaria (il pagamento degli oneri) – è divenuta un’obbligazione periodica (il versamento di rate semestrali).
Pertanto, non troverebbe più applicazione il regime di cui all’art. 2946 c.c., quanto il diverso termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. che inizia a decorrere da ciascuna rata, con conseguente prescrizione delle somme richieste.
2) violazione dell’art. 2948 cod. civ., in relazione all’art. 35 l. n. 865/1971, all’art. 11 L. n. 10/1977; all’art. 16 d.p.r. n. 380/2001 nonché agli artt. 7 e 8 della Convenzione sottoscritta il 9 novembre 2001; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, del presupposto, illogicità, travisamento
Anche a ritenere che continui ad applicarsi il termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c., l’eventuale diritto al pagamento delle somme richieste sarebbe comunque definitivamente prescritto. L’intervenuta trasformazione del credito da obbligazione unitaria ad obbligazione periodica, infatti, comporta che il pagamento di ciascuna rata avrebbe dovuto essere chiesto alla scadenza di ciascuna di esse.
Ne consegue che, quanto meno con riferimento alle prime tre rate - aventi scadenze previste al 30 giugno 2011, 30 dicembre 2011 e 30 giugno 2012 – sarebbe comunque decorso anche il termine decennale di prescrizione.
B) Sull’intervenuta prescrizione anche delle somme chieste a titolo d’interessi:
3) violazione dell’art. 2948 cod. civ., in relazione all’art. 35 l. n. 865/1971, all’art. 11 l. n. 10/1977; all’art. 16 d.p.r. n. 380/2001 nonché agli artt. 7 e 8 della Convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2001; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto del presupposto, illogicità, travisamento.
Le somme chieste a titolo di interessi, pari ad un ammontare di € 38.808,83, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., sono soggette al termine quinquennale di prescrizione, ciò a prescindere dalle ragioni del presunto credito che ne fondi il pagamento.
C) Ferma la prescrizione, sulla quantificazione delle somme richieste:
4) violazione di legge (art. 2948 c.c. in relazione all’art. 35 l. n. 865/1971; art. 11 l. n. 10/1977; art. 16 d.p.r. n. 380/2001 nonché agli artt. 7 e 8 della convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2001); eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto del presupposto, illogicità, travisamento.
4.1) In via subordinata, in applicazione dell’art. 35 della L. n. 865/1971, l’obbligazione per l’assegnatario di corrispondere i costi degli espropri e delle opere di urbanizzazione attuative del P.I.P. è correlata sinallagmaticamente alla corrispondente obbligazione dell’amministrazione comunale di attuazione del P.I.P. medesimo (recte: realizzare espropri ed opere di urbanizzazione primaria e secondarie).
Trattasi, infatti, di obbligazione prescritta ex lege (art. 35 L. 865/1971), in aggiunta a quella degli oneri concessori, ai sensi degli artt. 16 e 19 d.p.r. 380/2001, fondata sul principio del pareggio finanziario, nel senso che i costi sostenuti per l’ablazione ed infrastrutturazione dei lotti per insediamenti produttivi devono essere coperti integralmente dagli insediati a garanzia di un’esatta corrispondenza tra costi, sopportati dal Comune, e corrispettivi, dovuti dai privati.
Il corrispettivo (pubblicistico), a carico degli insediati, pertanto, ha lo scopo di conformare gli oneri economici e finanziari dei privati beneficiari ai costi effettivamente sostenuti dall’amministrazione per acquisire le aree oggetto di assegnazione e dotare l’intera area P.I.P. delle previste urbanizzazioni. Nella specie, la quantificazione è stata effettuata dall’amministrazione sulla base del solo quadro economico determinato in sede di approvazione delle opere di urbanizzazione.
5) violazione dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 35 l. n. 865/1971, all’art. 11 l. n. 10/1977, all’art. 16 d.p.r. n. 380/2001 nonché agli artt. 7 e 8 della Convenzione sottoscritta in data 9 novembre 2001; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto del presupposto, illogicità, travisamento.
Ad avviso dell’amministrazione comunale, le somme chieste con la nota del 13 ottobre 2022 sarebbero state quantificate “al netto dell’importo dovuto dal Comune per la cessione dell’area per le urbanizzazione”. Senonché, l’amministrazione non ha indicato quale sarebbe l’importo preciso detratto dai presunti oneri di urbanizzazione.
Con atto depositato il 24 novembre 2022 si è costituito in giudizio il comune di Angri; con memoria depositata il 21 dicembre 2022, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Il ricorso è stato inserito nel ruolo dell’udienza del 22 dicembre 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
2.- Il ricorso è infondato.
Le diverse censure possono essere trattate unitariamente in considerazione dei profili di collegamento nelle stesse presenti e di parziale sovrapposizione dei relativi contenuti.
La ricorrente, in data 9 novembre 2001, ha stipulato una convenzione con l'amministrazione comunale per l'assegnazione di un'area ricompresa nella zona PIP, registrata a Pagani il 26 novembre 2001 con prot. n. 4067, trascritta a Salerno il 7 dicembre 2001 con prot. n. 35403/268; con la stipula della convenzione si era, tra l’altro, obbligata a realizzare opere di urbanizzazione necessarie.
La convenzione prevedeva, inoltre, che le imprese assegnatarie, entro tre mesi dalla sottoscrizione, avrebbero dovuto costituire tra di loro un consorzio per realizzare le opere e che, in loro mancanza, l'ente comunale avrebbe potuto eseguirle anche in danno, com’è nel caso di specie, non avendo le imprese assegnatarie costituito il Consorzio.
La società ricorrente - stipulata la convenzione, ottenuto il relativo permesso a costruire e costruito le opere previste – non ha tuttavia adempiuto a realizzare le opere di urbanizzazione e nemmeno istituito il previsto Consorzio. Le opere di urbanizzazione sono state dunque realizzate in danno dall’amministrazione comunale che ora richiede il rimborso.
Secondo consolidata giurisprudenza, la scadenza del termine per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione non fa venire meno la relativa obbligazione, ragion per cui il comune, una volta consumato il termine di validità della convenzione, ha dieci anni di tempo per esigere il pagamento degli oneri di urbanizzazione (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 3127/2019, 3126/2019, 7008/2019, 4278/2014) giacché l'eventuale scadenza dell'efficacia del piano attuativo ha riflessi sulla sola disciplina urbanistica e non anche sugli obblighi assunti dai beneficiari ( Ad. Plenaria, 20 luglio 2012 n. 28).
Deve chiarirsi che, alla fattispecie in esame, non si applica l'art. 35 Legge 865/1971, il quale concerne esclusivamente gli interventi di Edilizia residenziale pubblica (ERP).
Per gli insediamenti produttivi deve, infatti, farsi riferimento al disposto di cui all'art. 27 della Legge 865/1971 oltre che a quanto statuito nella menzionata convenzione, in particolare gli art. 7 e 8, i quali non prevedono alcun limite agli interventi da rimborsare per il loro carattere di corrispettivo di diritto pubblico.
Tra l'altro, il Comune ha dimostrato la pertinenza delle opere al comparto assegnato alla società ricorrente la quale aveva promosso un giudizio avanti questo TAR, conclusosi con sentenza n. 571 del 2013, confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 115 del 2020.
Il TAR, in merito all'esecuzione d’ufficio ed in danno del Comune di Angri delle opere di urbanizzazione, ha confermato la legittimità della procedura e del riparto, limitandosi ad accogliere la richiesta di determinazione del costo che deve essere calcolato, come poi è stato effettuato, tenendo conto del ribasso d'asta praticato dall’aggiudicataria ed affidataria dei lavori. Il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l'appello proposto dalla ricorrente precisando anche che il Comune aveva ampiamente dimostrato i lavori e le opere realizzate, in virtù degli allegati depositati al fascicolo d’ufficio.
Ricostruita quindi sinteticamente la pregressa vicenda contenziosa, l’eccezione di prescrizione è infondata.
Esistono infatti diversi e ripetuti atti di sollecito al pagamento, ad ogni effetto idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, anche con riguardo alla richiesta degli interessi.
Si osserva che, al permesso originario n. 1602 del 16 dicembre 2002 sono seguite una serie di varianti in corso d'opera, l'ultima in data 8 giugno 2006 ed è stata concessa anche una proroga all'ultimazione dei lavori, fissata per il 30 gennaio 2007.
Inoltre, il Comune ha ritualmente notificato alla ricorrente diversi atti e note per sollecitare il pagamento, previa rimodulazione del quadro economico, segnatamente:
- in data 24 ottobre 2012 prot. 34128/12
- in data 28 aprile 2009, prot. 13427 notificata il successivo 29;
- in data 10 giugno 2011, prot. 19144,
- in data 9 gennaio 2013, prot. 815/13;
- in data 7 settembre 2016, prot. 25299/16;
- in data 26 novembre 2018 prot. 42590/18.
Questi atti non sono mai stati oggetto di contestazione o impugnazione giurisdizionale da parte della ricorrente.
Riguardo alla richiesta di accertamento del credito, unitamente a quella di acquisizione d'ufficio – ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a. della relativa documentazione - la stessa non può essere presa in considerazione posto che era stata già promossa nel giudizio avanti il Consiglio di Stato R.G. n. 8112 del 2013, conclusosi con sentenza n. 115 del 2020. In quella sede, il Consiglio di Stato, con ordinanza istruttoria n. 1075 del 2018, aveva chiesto al comune di fornire tutti gli elementi in grado di determinare la pertinenza delle opere di urbanizzazione primaria compiute nell’ambito del PIP, pertinenza che venne dimostrata dal Comune con la relazione e gli allegati trasmessi.
3.- Per quanto sopra il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del comune di Angri delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
AR IA, Consigliere, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO