Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/02/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4281/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 19/06/1979 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall'avv. GUARDO ANNA RITA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n- a CATANIA (CT) il 25/08/1988, (C.F.: Parte_2
), rappr. e dif. dall'avv. GUALTIERI JESSICA, presso il cui studio legale C.F._2
in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 03/10/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano Parte_1 Parte_2
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Catania il 5.09.2018 e dal quale era nato il figlio il 31.10.2016. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano la sentenza di omologa della separazione di questo Tribunale del 16.10.2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 15.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta Parte_2
copia della sentenza di omologa della separazione resa da questo Tribunale il 16.10.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle medesime condizioni della separazione.
pagina 2 di 3 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo
. Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San Gregorio di Catania il 5.09.2018 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di San Gregorio di Catania dell'anno 2018 , al n.
5, della parte I.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il16/01/2025
Il Presidente est
Massimo Escher
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