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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1282/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9213/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249027352766000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180026162785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 9213/2024, notificato e depositato secondo le modalità telematiche, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249027352766000, notificata in data 28.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – SS richiedeva il pagamento della somma di € 353,63 a titolo di tasse automobilistiche per l'anno di imposta
2014, oltre accessori. Tale intimazione presupponeva la cartella di pagamento n. 29320180026162785000, che il ricorrente assumeva non essere mai stata ritualmente notificata.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto due ordini di motivi.
Con il primo motivo, ha eccepito in via principale la nullità dell'intimazione di pagamento e della prodromica cartella per violazione degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
e degli artt. 137 e seguenti c.p.c., a causa dell'omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta.
Con il secondo motivo, ha eccepito la nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. A dire del ricorrente, il termine triennale sarebbe decorso a partire dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, estinguendosi quindi entro il 31 dicembre 2017, ben prima della data di presunta notifica della cartella indicata nell'intimazione (12.03.2019).
L'Agenzia delle Entrate – SS non si è costituita in giudizio.
La causa è stata posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta assorbente e prioritario l'esame del secondo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Il credito oggetto della pretesa impositiva attiene alle tasse automobilistiche per l'anno 2014. La disciplina normativa applicabile in materia prevede un termine di prescrizione triennale. Tale termine, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, decorre dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2014, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2015 ed è spirato il 31 dicembre 2017.
L'intimazione di pagamento impugnata indica quale atto presupposto la cartella di pagamento n.
29320180026162785000, che si assume notificata in data 12.03.2019. Tale notifica, quand'anche fosse stata ritualmente eseguita, sarebbe comunque intervenuta quando il diritto alla riscossione del tributo era già irrimediabilmente estinto per prescrizione, essendo già decorso il triennio previsto dalla legge. L'iscrizione a ruolo del tributo, essendo un atto interno dell'amministrazione, non è idonea a costituire in mora il debitore e, pertanto, non interrompe il decorso della prescrizione.
Il ricorrente ha altresì eccepito l'omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta. Tale vizio procedimentale assume rilevanza decisiva, in quanto la mancata definitività dell'atto prodromico consente al contribuente di sollevare, in sede di impugnazione dell'atto successivo, ogni eccezione relativa al merito della pretesa, inclusa quella di prescrizione del credito maturata precedentemente. L'onere di dimostrare la regolare notificazione della cartella di pagamento grava sull'Agente della SS, rimasto contumace.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure relative ai vizi di notifica della cartella, se non per quanto già evidenziato in ordine all'ammissibilità della stessa eccezione di prescrizione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna
l'Agenzia delle Entrate – SS al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 100,00 oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9213/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249027352766000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180026162785000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 9213/2024, notificato e depositato secondo le modalità telematiche, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249027352766000, notificata in data 28.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate – SS richiedeva il pagamento della somma di € 353,63 a titolo di tasse automobilistiche per l'anno di imposta
2014, oltre accessori. Tale intimazione presupponeva la cartella di pagamento n. 29320180026162785000, che il ricorrente assumeva non essere mai stata ritualmente notificata.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto due ordini di motivi.
Con il primo motivo, ha eccepito in via principale la nullità dell'intimazione di pagamento e della prodromica cartella per violazione degli artt. 26 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, nonché dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
e degli artt. 137 e seguenti c.p.c., a causa dell'omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta.
Con il secondo motivo, ha eccepito la nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. A dire del ricorrente, il termine triennale sarebbe decorso a partire dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, estinguendosi quindi entro il 31 dicembre 2017, ben prima della data di presunta notifica della cartella indicata nell'intimazione (12.03.2019).
L'Agenzia delle Entrate – SS non si è costituita in giudizio.
La causa è stata posta in decisione in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Risulta assorbente e prioritario l'esame del secondo motivo di ricorso, relativo all'intervenuta prescrizione del credito erariale.
Il credito oggetto della pretesa impositiva attiene alle tasse automobilistiche per l'anno 2014. La disciplina normativa applicabile in materia prevede un termine di prescrizione triennale. Tale termine, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, decorre dall'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Pertanto, per la tassa automobilistica relativa all'anno 2014, il termine triennale di prescrizione ha iniziato a decorrere il 1° gennaio 2015 ed è spirato il 31 dicembre 2017.
L'intimazione di pagamento impugnata indica quale atto presupposto la cartella di pagamento n.
29320180026162785000, che si assume notificata in data 12.03.2019. Tale notifica, quand'anche fosse stata ritualmente eseguita, sarebbe comunque intervenuta quando il diritto alla riscossione del tributo era già irrimediabilmente estinto per prescrizione, essendo già decorso il triennio previsto dalla legge. L'iscrizione a ruolo del tributo, essendo un atto interno dell'amministrazione, non è idonea a costituire in mora il debitore e, pertanto, non interrompe il decorso della prescrizione.
Il ricorrente ha altresì eccepito l'omessa o irrituale notifica della cartella di pagamento presupposta. Tale vizio procedimentale assume rilevanza decisiva, in quanto la mancata definitività dell'atto prodromico consente al contribuente di sollevare, in sede di impugnazione dell'atto successivo, ogni eccezione relativa al merito della pretesa, inclusa quella di prescrizione del credito maturata precedentemente. L'onere di dimostrare la regolare notificazione della cartella di pagamento grava sull'Agente della SS, rimasto contumace.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione rende superfluo l'esame delle ulteriori censure relative ai vizi di notifica della cartella, se non per quanto già evidenziato in ordine all'ammissibilità della stessa eccezione di prescrizione.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, va annullato l'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna
l'Agenzia delle Entrate – SS al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 100,00 oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello