Articolo 13 della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Articolo 10 bisArticolo 10 quater
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12 dicembre 1991
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10 dicembre 1994
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2 gennaio 2000
Art. 13. (( (Notificazione degli atti) )) (( 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi al procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni. ))
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
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