TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/07/2025, n. 10075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10075 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato ex art. 281 sexies , 3° co. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42739/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto Oliveri del Parte_1 C.F._1
Castillo
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Ucci
CONVENUTA
nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Steri CP_2 P.IVA_2
INTERVENUTA
E
( C.F. n. , con il patrocinio dell'avv. Daniela Del Prete CP_3 P.IVA_3
INTERVENUTA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1 P.IVA_4
INTERVENUTA Oggetto: merito di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto provvedimento reso su controversia distributiva nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1627/2015
Conclusioni: attore come da atto di citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle indicate negli SCHEMI 1) e 2) del presente atto di citazione, che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti per le motivazioni di cui in premessa;
per l'effetto rideterminare il credito dell
[...] nella minor somma come sopra indicate. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e Controparte_1 spese generali come per legge”;
come da comparsa di costituzione e risposta: “a) rigettare tutte le avverse domande perché improponibili, CP_4 inammissibili e/o improcedibili e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”
l' , come da comparsa di intervento: “…- in via principale e, in ogni caso, accertare e CP_1 CP_1 dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza delle pretese di parte attrice;
- accogliere, in tutto e/o in parte con riguardo a quanto di spettanza dell le difese dell Spese vinte. in persona del legale CP_1 CP_1 Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato”
come da comparsa di intervento: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, CP_3 Contr istanza ed eccezione, di accertare e dichiarare legittimo il ruolo emesso da e non prescritto il credito Tari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è il merito della opposizione agli atti esecutivi proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal GE in data 7.12.2022 a chiusura della fase distributiva della procedura esecutiva immobiliare di cui in oggetto.
In particolare, con il ricorso proposto dinanzi al GE il debitore opponente chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza del GE del 7.12.2022 e modificare il progetto di distribuzione approvato limitatamente ai crediti vantati dall . CP_4
Introducendo il presente giudizio di merito, il debitore opponente ha ribadito le medesime doglianze svolte nella fase sommaria, concludendo come in epigrafe riportato.
Sono intervenuti gli enti impositori di cui in epigrafe tutti contestando l'ammissibilità e/o la fondatezza della opposizione proposta dal debitore esecutato.
La causa, istruita documentalmente con l'acquisizione anche degli atti del fascicolo dell'esecuzione, viene in decisione.
L'opposizione in esame è inammissibile come di seguito si motiva.
Appare opportuno riportare sinteticamente la cronologia degli eventi della fase distributiva rilevanti ai fini del decidere come desumibili dal fascicolo dell'esecuzione opposta: - In data 20 maggio 2021 il professionista delegato deposita il progetto di distribuzione;
- In data 28 maggio 2021 si tiene l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione che viene rinviata per l'esame delle contestazioni distributive sollevate dal Condominio intervenuto;
- In data 21.12.2021 si tiene l'udienza di rinvio, all'esito della quale il GE si riserva;
- In data 3.01.2022 si costituisce per la prima volta nella procedura il debitore esecutato riservandosi la proposizione di eventuali opposizioni nei modi e nei termini di legge;
- In data 5.10.2022 il GE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2021, rigetta le contestazioni del , disponendo esclusivamente la modifica dell'indicazione di uno dei Parte_2 creditori a motivo della cessione del credito intervenuta medio tempore e rinviando ad una successiva udienza per la verifica della disposta modifica;
- In data 27.10.2022 viene depositato il progetto di distribuzione rettificato;
- In data 3.12.2022, nelle note di trattazione scritta, il debitore chiede disporsi un breve rinvio dell'udienza evidenziando che gran parte delle somme richieste da sono prescritte e formula contestazione del CP_4 piano di riparto;
Par
- All'udienza del 7.12.2022 il rigetta le istanze del debitore contenute nella nota del 3.12.2022 e dichiara esecutivo il piano di riparto.
- con ricorso depositato il 27.12.2022 il debitore propone opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di cui al punto che precede.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto si evidenzia che:
- è onere delle parti che vogliano contestare il progetto di distribuzione quello di partecipare all'udienza ex art. 596 c.p.c. conseguendo ex lege alla mancata comparizione l'approvazione del progetto ex art. 597
c.p.c..;
- inoltre, secondo consolidato indirizzo interpretativo: “In tema di risoluzione delle controversie distributive, qualora il giudice dell'esecuzione abbia deciso con ordinanza ai sensi dell'art. 512 c.p.c. le contestazioni mosse al progetto depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 596 c.p.c., l'opposizione avverso questa ordinanza va proposta nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., anche qualora con essa non sia stato approvato e reso esecutivo il progetto di distribuzione definitivo” ( così Cass. Civ. n. 1673/2016).
Applicando i richiamati principi al caso di specie vi è che:
- la mancata comparizione del debitore alle udienze del 28.05.2021 e del 21.12.2021, fissate per l'approvazione del progetto di distribuzione, ha comportato per detto debitore, ex art. 597 c.p.c.
l'approvazione del progetto.
- il provvedimento reso dal GE il 5.10.2022 - con cui si sono rigettate le contestazioni distributive del
Condominio intervenuto e si è disposta una modifica esclusivamente formale del progetto di distribuzione - non è stato impugnato da alcuna delle parti e si è quindi stabilizzato. Ne consegue che all'odierno attore – che, come sopra riportato, ha tacitamente approvato il progetto di distribuzione e non ha impugnato il provvedimento reso ex art. 512 c.p.c. il 5.10.2022 – era preclusa ogni reazione avverso il progetto di distribuzione conseguendone l'inammissibilità dell'opposizione avverso il provvedimento pronunciato il 7.12.2022 il quale, non innovando in nulla il precedente provvedimento del
5.10.2022, non era suscettibile di autonoma impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza rispetto ad , e e si liquidano, in CP_4 Controparte_1 CP_3 relazione alle fasi a cui le singole parti hanno partecipato, come in dispositivo con distrazione, per la convenuta
, in favore del legale che se ne è dichiarato antistatario. CP_4
In relazione a , che si è costituita tardivamente - allorquando le preclusioni erano maturate - e non CP_2 ha partecipato alla fase decisoria- le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'inammissibilità della opposizione;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di: Parte_1
- che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, che si CP_4 distraggono in favore del legale antistatario avv. Francesco Ucci;
- di che liquida che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Controparte_1 cpa come per legge;
- di che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
CP_3
3) compensa integralmente le spese con . CP_2
Roma, 6 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato ex art. 281 sexies , 3° co. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42739/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Umberto Oliveri del Parte_1 C.F._1
Castillo
ATTORE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Ucci
CONVENUTA
nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Steri CP_2 P.IVA_2
INTERVENUTA
E
( C.F. n. , con il patrocinio dell'avv. Daniela Del Prete CP_3 P.IVA_3
INTERVENUTA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1 P.IVA_4
INTERVENUTA Oggetto: merito di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto provvedimento reso su controversia distributiva nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 1627/2015
Conclusioni: attore come da atto di citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle indicate negli SCHEMI 1) e 2) del presente atto di citazione, che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti per le motivazioni di cui in premessa;
per l'effetto rideterminare il credito dell
[...] nella minor somma come sopra indicate. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e Controparte_1 spese generali come per legge”;
come da comparsa di costituzione e risposta: “a) rigettare tutte le avverse domande perché improponibili, CP_4 inammissibili e/o improcedibili e, in via più subordinata, nel merito infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.”
l' , come da comparsa di intervento: “…- in via principale e, in ogni caso, accertare e CP_1 CP_1 dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza delle pretese di parte attrice;
- accogliere, in tutto e/o in parte con riguardo a quanto di spettanza dell le difese dell Spese vinte. in persona del legale CP_1 CP_1 Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato”
come da comparsa di intervento: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, CP_3 Contr istanza ed eccezione, di accertare e dichiarare legittimo il ruolo emesso da e non prescritto il credito Tari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è il merito della opposizione agli atti esecutivi proposta da avverso Parte_1
l'ordinanza resa dal GE in data 7.12.2022 a chiusura della fase distributiva della procedura esecutiva immobiliare di cui in oggetto.
In particolare, con il ricorso proposto dinanzi al GE il debitore opponente chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza del GE del 7.12.2022 e modificare il progetto di distribuzione approvato limitatamente ai crediti vantati dall . CP_4
Introducendo il presente giudizio di merito, il debitore opponente ha ribadito le medesime doglianze svolte nella fase sommaria, concludendo come in epigrafe riportato.
Sono intervenuti gli enti impositori di cui in epigrafe tutti contestando l'ammissibilità e/o la fondatezza della opposizione proposta dal debitore esecutato.
La causa, istruita documentalmente con l'acquisizione anche degli atti del fascicolo dell'esecuzione, viene in decisione.
L'opposizione in esame è inammissibile come di seguito si motiva.
Appare opportuno riportare sinteticamente la cronologia degli eventi della fase distributiva rilevanti ai fini del decidere come desumibili dal fascicolo dell'esecuzione opposta: - In data 20 maggio 2021 il professionista delegato deposita il progetto di distribuzione;
- In data 28 maggio 2021 si tiene l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione che viene rinviata per l'esame delle contestazioni distributive sollevate dal Condominio intervenuto;
- In data 21.12.2021 si tiene l'udienza di rinvio, all'esito della quale il GE si riserva;
- In data 3.01.2022 si costituisce per la prima volta nella procedura il debitore esecutato riservandosi la proposizione di eventuali opposizioni nei modi e nei termini di legge;
- In data 5.10.2022 il GE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2021, rigetta le contestazioni del , disponendo esclusivamente la modifica dell'indicazione di uno dei Parte_2 creditori a motivo della cessione del credito intervenuta medio tempore e rinviando ad una successiva udienza per la verifica della disposta modifica;
- In data 27.10.2022 viene depositato il progetto di distribuzione rettificato;
- In data 3.12.2022, nelle note di trattazione scritta, il debitore chiede disporsi un breve rinvio dell'udienza evidenziando che gran parte delle somme richieste da sono prescritte e formula contestazione del CP_4 piano di riparto;
Par
- All'udienza del 7.12.2022 il rigetta le istanze del debitore contenute nella nota del 3.12.2022 e dichiara esecutivo il piano di riparto.
- con ricorso depositato il 27.12.2022 il debitore propone opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di cui al punto che precede.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto si evidenzia che:
- è onere delle parti che vogliano contestare il progetto di distribuzione quello di partecipare all'udienza ex art. 596 c.p.c. conseguendo ex lege alla mancata comparizione l'approvazione del progetto ex art. 597
c.p.c..;
- inoltre, secondo consolidato indirizzo interpretativo: “In tema di risoluzione delle controversie distributive, qualora il giudice dell'esecuzione abbia deciso con ordinanza ai sensi dell'art. 512 c.p.c. le contestazioni mosse al progetto depositato in cancelleria ai sensi dell'art. 596 c.p.c., l'opposizione avverso questa ordinanza va proposta nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c., anche qualora con essa non sia stato approvato e reso esecutivo il progetto di distribuzione definitivo” ( così Cass. Civ. n. 1673/2016).
Applicando i richiamati principi al caso di specie vi è che:
- la mancata comparizione del debitore alle udienze del 28.05.2021 e del 21.12.2021, fissate per l'approvazione del progetto di distribuzione, ha comportato per detto debitore, ex art. 597 c.p.c.
l'approvazione del progetto.
- il provvedimento reso dal GE il 5.10.2022 - con cui si sono rigettate le contestazioni distributive del
Condominio intervenuto e si è disposta una modifica esclusivamente formale del progetto di distribuzione - non è stato impugnato da alcuna delle parti e si è quindi stabilizzato. Ne consegue che all'odierno attore – che, come sopra riportato, ha tacitamente approvato il progetto di distribuzione e non ha impugnato il provvedimento reso ex art. 512 c.p.c. il 5.10.2022 – era preclusa ogni reazione avverso il progetto di distribuzione conseguendone l'inammissibilità dell'opposizione avverso il provvedimento pronunciato il 7.12.2022 il quale, non innovando in nulla il precedente provvedimento del
5.10.2022, non era suscettibile di autonoma impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza rispetto ad , e e si liquidano, in CP_4 Controparte_1 CP_3 relazione alle fasi a cui le singole parti hanno partecipato, come in dispositivo con distrazione, per la convenuta
, in favore del legale che se ne è dichiarato antistatario. CP_4
In relazione a , che si è costituita tardivamente - allorquando le preclusioni erano maturate - e non CP_2 ha partecipato alla fase decisoria- le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'inammissibilità della opposizione;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di: Parte_1
- che liquida in € 3.809,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, che si CP_4 distraggono in favore del legale antistatario avv. Francesco Ucci;
- di che liquida che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre spese generali, Iva e Controparte_1 cpa come per legge;
- di che liquida in € 2.906,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge;
CP_3
3) compensa integralmente le spese con . CP_2
Roma, 6 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca