Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1459 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a GI (NO) il 22/02/1965. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FONTANETO DANIELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a GRAVEDONA (CO) il 05/03/1969 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. QUARNA ERIKA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e previo accertamento della non interrotta cessazione della convivenza, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Maggiora (NO) il 16.09.2023, atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune alla parte I, n. 4,. Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di Maggiora (NO) affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. Con vittoria di spese e competenze.
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1. accogliere le domande formulate dal ricorrente nei termini esposti;
2. compensare le spese del procedimento.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/08/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 16.9.2023, trascritto nei registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Galliate n. atto di matrimonio 4, n. registro atto matrimonio I . Dall'unione tra le parti non nascevano figli. Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. Si costituiva tempestivamente parte resistente che aderiva alla domanda cumulativa di separazione e divorzio. All'udienza del 7.1.2025, per parti formulavano conclusioni conformi. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui Controparte_1 all'art. 151 c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese sono integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3) provvede con separata ordinanza per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 10/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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