Articolo 4 della Legge 21 luglio 1961, n. 686
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 agosto 1961
Art. 4.
Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
Entrata in vigore il 18 agosto 1961