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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9727 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 27067/2025 r.g.a.c. vertente tra
(C.F. ), in proprio ex art. 86 c.p.c. e Parte_1 C.F._1 con l'avv. Roberto Galletti
- appellante -
e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Daniela Arboletto e Marcella Coccanari
- appellato -
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L'avv. proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Mila- Parte_1 no avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20240430774602707242909 del
29.01.2024, notificata in data 06.02.2024, avente ad oggetto la somma complessiva di euro 1.284,35 in relazione a cinque violazioni del codice della strada contestategli con altrettanti verbali.
1 Il Giudice di Pace, con sentenza n. 7658/2024 pubblicata il 30.12.2024, accoglieva parzialmente l'opposizione e dichiarava non dovuti gli importi richiesti in relazione a quattro dei cinque verbali, confermando per il resto l'ingiunzione di pagamento impugnata;
quanto alle spese di lite, ne disponeva l'integrale compensazione in con- siderazione delle “peculiarità delle argomentazioni svolte”.
2. – Con un unico motivo di appello l'avv. ha impugnato la sentenza lamen- Pt_1 tando l'erroneità della decisione in ordine alla compensazione integrale delle spese di lite nonostante l'accoglimento quasi integrale dell'opposizione.
L'amministrazione appellata si è costituita con comparsa depositata il 15.12.2025 invocando il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in deci- sione.
3. – Il motivo di appello è infondato.
Il ricorso originariamente proposto dall'avv. aveva ad oggetto un'ingiunzione Pt_1 di pagamento emessa dal ai sensi del r.d. n. 639/1910. Controparte_1
Come è noto “il thema decidendum di tale controversia non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unica- mente il difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma- contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.” (Cass. n.
29653/2017).
In altre parole, l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cogni- zione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richie- sta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito.
In detto giudizio, infatti, con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice è
2 tenuto a statuire, in base agli elementi di prova addotti dalle parti (assumendo l'amministrazione opposta, ai fini del riparto del relativo onere, la veste di attore in senso sostanziale), atteso che è lo stesso atto di accertamento notificato all'ingiunto, nei limiti da questi impugnato, ad integrare gli estremi della domanda sulla quale il giudice è chiamato a pronunciarsi (cfr., tra molte, Cass. n. 9989/2016, Cass. n.
22792/2011 e Cass. n. 14812/2010).
Nel caso di specie, il Giudice di Pace aveva accolto parzialmente il ricorso, dichia- rando non dovuti gli importi richiesti dal in relazione a quattro Controparte_1 dei cinque verbali, ma aveva confermato per il resto l'ingiunzione di pagamento im- pugnata.
Il attore in senso sostanziale, ha dunque visto parzialmente accolta la sua CP_1 domanda di riconoscimento del diritto al recupero del credito azionato con l'ingiunzione ed è stato, pertanto, parzialmente vittorioso.
Ciò detto, è ormai principio consolidato quello secondo cui “[i]n tema di spese proces- suali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico ca- po non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giu- stificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n. 32061/2022).
Ne consegue che il creditore, avendo visto riconosciuto il proprio diritto, CP_1 ancorché in misura inferiore rispetto a quella richiesto con l'ingiunzione, non pote- va essere condannato alle spese di lite in quanto parte risultata comunque parzial- mente vittoriosa all'esito del giudizio.
In questo senso si è di recente espressa anche Cass. n. 16636/2025 a proposito della regolamentazione delle spese di lite in caso di accoglimento parziale di un'opposizione a decreto ingiuntivo (fattispecie che, come quella qui in esame, si caratterizza per la scissione tra parte attrice/convenuta in senso formale e in senso sostanziale), rilevando che “il creditore che veda riconosciuto il proprio diritto, ancorché in par- te (magari minima) rispetto all'importo richiesto ed ottenuto nel procedimento monitorio, pur su- bendo legittimamente la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione della
3 somma eventualmente riscossa a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, se eccedente rispetto al dovuto, non può essere ritenuto soccombente e condannato alle spese del giudizio di ap- pello, ove la pronuncia che lo definisca comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute effet- tivamente dovute (cfr. Cass., Sez. II, 27/08/2020, n. 17854; Cass., Sez. VI, 21/07/2017,
n. 18125; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587)”.
4. – In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati con D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della causa come indicato nell'atto di appello, della natura e complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale con- cretamente svolta.
Deve poi darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta al n. 27067/2025 r.g.a.c., ogni altra istanza, eccezio- ne e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pa- Parte_1 ce di n. 7658/2024 pubblicata il 30.12.2024; CP_1
- condanna l'appellante a rifondere all'amministrazione appellata le spese del pre- sente grado di giudizio che liquida in euro 1.276,00 per compensi professionali, ol- tre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano, 16.12.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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