Articolo 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
Articolo 19Articolo 21
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5 gennaio 1972
Art. 20. (Laboratori)

Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o Istituti universitari di architettura;
il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato (Roma);
il laboratorio dell'istituto sperimentale stradale, del Touring Club italiano (Milano);
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.
L'attivita' dei laboratori, ai fini della presente legge, e' servizio di pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1972
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