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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 734/2021 pendente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'FR IA (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1 P.IVA_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiddio Iervolino
(C.F. ) presso cui elettivamente domicilia;
C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 2 dicembre 2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2295/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 22.07.2020, con la quale quest'ultimo ha rigettato la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite in conseguenza dell'incidente occorso il 29.05.2017, quando in Ottaviano (NA) lungo via
Pentelete nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un veicolo non identificato. L'appellante, con i motivi di gravame formulati, ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio, in base alla quale il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in giusta considerazione la dichiarazione resa con la prova testimoniale che, se correttamente valutata, avrebbe comportato un totale accoglimento della domanda, con accoglimento del gravame e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. La si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità ai sensi degli artt. Controparte_2
342 e 348bis c.p.c. e l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
4. In via preliminare, deve darsi atto dell'ammissibilità dell'appello tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., notificato in data 28.01.2021 e tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza (22.07.2020) e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi degli artt.
165 e 348 c.p.c., in quanto iscritto a ruolo in data 05.02.2021.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Ciò posto, va premesso che non è presente in atti nella sua interezza la sentenza impugnata (la copia allegata nella produzione di parte attrice manca della pagina 2), né è reperibile nel fascicolo
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . processuale una copia informale della stessa e che il fascicolo di prime cure, sebbene ritualmente acquisito risulta incompleto, non essendo presenti i verbali depositati nella loro interezza, ancorché parte appellante abbia depositato copia del verbale dell'udienza del 20.11.2019 in cui è stato escusso l'unico teste ammesso e la compagnia appellata non abbia contestato la stessa.
Benché il deposito della sentenza sia prescritto dal combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347
c.p.c., l'attuale formulazione dell'art. 348 c.p.c. non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte (e, quindi, della sentenza impugnata), né la possibilità di concedere all'appellante, che non l'abbia depositato, una dilazione per giustificati motivi.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata o del fascicolo di prime cure non preclude al Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, in base agli atti, abbia elementi sufficienti (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24461/2020; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23713/2016) e che la mancanza della sentenza impugnata (o di una parte) negli atti del giudizio di appello, anche se quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non consente la rimessione della parte in termini per la sua produzione e, tanto meno, quella della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, né esonera il giudice dalla decisione del merito della causa, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero da una decisione di inammissibilità, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, per carenza degli elementi essenziali di esso e, in particolare, della specificità dei motivi sotto il particolare profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi del primo grado (cfr.: Cass. civ., sez. L., sent. 28 gennaio 2009; Cass. civ., Sez. V, sent. 12 febbraio 2004, n. 2728; Cass. civ., sez. I, sent. 2 luglio 2003, n. 10404).
Ne consegue che il presente giudizio non può che essere deciso allo stato degli atti in quanto la mancata produzione di parte della sentenza appellata non impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute oltre che la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal
Giudicante di prime cure.
5. Nel merito l'appello non è fondato e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
Ed infatti, all'esito della rivalutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di prime cure, l'appello proposto non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale ritiene che debba essere pienamente
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . confermato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore non potendosi ritenere assolto l'onere della prova in capo all'odierno appellante, tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e la relativa dinamica.
In punto di diritto, spetta al danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il sinistro si sia verificato per la condotta colposa del conducente di altro veicolo o natante ed il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro.
Peraltro, deve osservarsi che nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per i sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. 19.09.1992, n. 10762; conf. Cass.
25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
Del resto, il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo non vale a rimpiazzare ma soltanto a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non potendosi dare ingresso ad un sistema che preveda una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione di responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale aggravio della Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo dell'ordinaria accortezza e diligenza.
Quindi, potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) l. 990/1969, soltanto il veicolo rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisca nei confronti del Fondo può assumere rilevanza laddove si riscontrino incompletezze o omissioni in merito alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso o della incolpevole impossibilità di identificazione del veicolo investitore.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
Facendo applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che debba essere condivisa la decisione del Giudice di Pace e che la domanda del debba essere rigettata, in Pt_1 quanto le risultanze istruttorie del giudizio di prime cure non sono idonee a ritenere raggiunta la prova sufficiente e coerente del fatto storico posto a fondamento della domanda.
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . In primo luogo, non può non evidenziarsi come il non abbia sporto alcuna denuncia ovvero Pt_1 querela alle competenti autorità e come l'unico teste citato sia stato indicato solo al momento di introduzione della causa, non essendo indicato nella lettera di messa in mora in atti.
L'attore (odierno appellante), dunque, non ha tenuto una condotta esigibile secondo un criterio di ordinaria diligenza per portare l'accaduto a conoscenza delle autorità competenti, specie dovendosi rappresentare che, secondo la prospettazione di parte, nel suddetto sinistro sarebbero stati coinvolti ben due pedoni. Invero, tale comportamento è indicativo in sé dell'oggettiva scarsa attendibilità della pretesa, poiché in palese contrasto con l'ordinaria diligenza che avrebbe voluto che il Pt_1 provvedesse a denunciare immediatamente l'evento in considerazione delle lesioni riportate.
Deve altresì evidenziarsi che, proprio con riferimento a quel minimum di diligenza richiesta al danneggiato, non è stata neppure riportata nel referto di Pronto Soccorso l'indicazione di omissione di soccorso che pure avrebbe allertato le autorità competenti e rispetto alla quale i sanitari avevano l'obbligo di denunciare il reato di omissione di soccorso procedibile ex officio: nel referto ospedaliero prodotto in atti (cfr. verbale di Pronto Soccorso della Casa di Cura Trusso presente nella produzione di primo grado del è esclusivamente riportato “riferisce incidente stradale”. Pt_1
Ad ogni modo, le emergenze processuali in atti non consentono di affermare che il sinistro si sia verificato con tranquillizzante grado di certezza secondo le modalità e nei tempi indicati, dovendosi altresì porre in luce come il teste, escusso all'udienza del 20.11.2019 nel corso del giudizio di prime cure, non possa essere considerato attendibile risultando la domanda attorea, quindi, del tutto sfornita di prova.
Invero, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I, 30.09.2023, n. 8988).
In primo luogo, va segnalata la singolare evidenza per cui il teste ha dichiarato di conoscere il danneggiato, essendo il compagno di banco.
Risulta estremamente significativo riguardo all'attendibilità del teste escusso che questi si sia limitato a ripetere pedissequamente che il sinistro è avvenuto in data 29.05.2015, data erroneamente riportata
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . in citazione, avendo lo stesso risposto “si lo confermo” in merito alla lettura del capo 1 dell'atto di citazione il quale testualmente riporta “in data 29/5/2015, nel tardo pomeriggio, il sig. Parte_1 percorreva, a piedi, via Pentelete in località Ottaviano (NA); era in compagnia della sig.ra . Parte_2
(cfr. verbale di udienza del 20.11.2019). Non può tacersi, in merito all'ambiguità nell'indicazione del giorno in cui si sarebbe verificato il sinistro, che nella lettera di messa in mora siamo alternativamente riportate le date de 29.05.2015 e 29.05.2017 e che soltanto in sede di appello è stato definitivamente emendato l'errore, rappresentando che il sinistro si è verificato in data 29.05.2017.
Ora, pur potendosi ritenere che l'errore nell'individuazione della data del sinistro sia dovuto ad un errore materiale e possa essere superato qualora non determini alcuna incertezza, nel caso in esame costituisce un elemento decisivo di sospetto la circostanza per la quale l'unico teste escusso abbia dichiarato, proprio come quanto specificato in citazione, che l'evento si è verificato in data
29.05.2015, limitandosi a ripetere acriticamente il contenuto dell'atto di citazione nulla precisando circa l'anno di avveramento del sinistro.
La testimonianza resa dal teste in ragione di quanto precede tenuto conto che, premesso il riferito elemento di sospetto, il teste nulla riferisce neppure circa le circostanze obiettive che abbiano precluso l'identificazione del veicolo danneggiante limitandosi a dichiarare di non essere riuscito a rilevare il numero di targa ma non indicando le ragioni per cui non sarebbe riuscito ad identificare il veicolo.
Ancora, deve rilevarsi come le dichiarazioni relative alla dinamica del sinistro siano fortemente generiche lacunose specie in merito al momento in cui si sarebbe verificato il sinistro, dal momento che nell'atto di citazione viene semplicemente indicato che lo stesso sarebbe avvenuto “nel tardo pomeriggio”. Tale genericità risulta tanto più evidente giacché neppure lo stesso teste ha indicato alcun orario, nemmeno in via approssimativa del sinistro, e che l'unico ulteriore elemento agli atti del giudizio è il verbale di accesso in Pronto Soccorso, che reca l'orario delle 21.30, ben oltre il tardo pomeriggio.
Considerato che
, secondo quanto dichiarato dal teste, fu quest'ultimo ad accompagnare il in ospedale, tale ulteriore elemento di discrepanza circa il momento della realizzazione del Pt_1 sinistro deve essere evidenziato per ritenere non adeguatamente convincente la dinamica del sinistro.
Tanto premesso, quindi, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata ed ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . 6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono strettamente la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo in base ai parametri vigenti introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2295/2020 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, pubblicata in data 22.07.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 2295/2020 del
Giudice di Pace di Nola;
b) condanna al pagamento in favore della in qualità di Parte_1 Controparte_2 impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 734/2021 pendente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
D'FR IA (C.F. ) e dell'Avv. (C.F. ); C.F._2 C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), quale impresa designata per la liquidazione Controparte_1 P.IVA_1 dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emiddio Iervolino
(C.F. ) presso cui elettivamente domicilia;
C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 2 dicembre 2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2295/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 22.07.2020, con la quale quest'ultimo ha rigettato la domanda azionata in primo grado dall'odierna parte appellante al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite in conseguenza dell'incidente occorso il 29.05.2017, quando in Ottaviano (NA) lungo via
Pentelete nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un veicolo non identificato. L'appellante, con i motivi di gravame formulati, ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio, in base alla quale il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto in giusta considerazione la dichiarazione resa con la prova testimoniale che, se correttamente valutata, avrebbe comportato un totale accoglimento della domanda, con accoglimento del gravame e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. La si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità ai sensi degli artt. Controparte_2
342 e 348bis c.p.c. e l'infondatezza dello stesso in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
4. In via preliminare, deve darsi atto dell'ammissibilità dell'appello tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., notificato in data 28.01.2021 e tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza (22.07.2020) e non notificata, ed è altresì procedibile ai sensi degli artt.
165 e 348 c.p.c., in quanto iscritto a ruolo in data 05.02.2021.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
In relazione, poi, alla presunta inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e ter c.p.c., si osserva che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata
(sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. civ., Sez. VI – L., ord. n. 37272 del 29.11.2021).
Ciò posto, va premesso che non è presente in atti nella sua interezza la sentenza impugnata (la copia allegata nella produzione di parte attrice manca della pagina 2), né è reperibile nel fascicolo
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . processuale una copia informale della stessa e che il fascicolo di prime cure, sebbene ritualmente acquisito risulta incompleto, non essendo presenti i verbali depositati nella loro interezza, ancorché parte appellante abbia depositato copia del verbale dell'udienza del 20.11.2019 in cui è stato escusso l'unico teste ammesso e la compagnia appellata non abbia contestato la stessa.
Benché il deposito della sentenza sia prescritto dal combinato disposto degli artt. 165, 359 e 347
c.p.c., l'attuale formulazione dell'art. 348 c.p.c. non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte (e, quindi, della sentenza impugnata), né la possibilità di concedere all'appellante, che non l'abbia depositato, una dilazione per giustificati motivi.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata o del fascicolo di prime cure non preclude al Giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, in base agli atti, abbia elementi sufficienti (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24461/2020; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 23713/2016) e che la mancanza della sentenza impugnata (o di una parte) negli atti del giudizio di appello, anche se quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non consente la rimessione della parte in termini per la sua produzione e, tanto meno, quella della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, né esonera il giudice dalla decisione del merito della causa, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero da una decisione di inammissibilità, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, per carenza degli elementi essenziali di esso e, in particolare, della specificità dei motivi sotto il particolare profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi del primo grado (cfr.: Cass. civ., sez. L., sent. 28 gennaio 2009; Cass. civ., Sez. V, sent. 12 febbraio 2004, n. 2728; Cass. civ., sez. I, sent. 2 luglio 2003, n. 10404).
Ne consegue che il presente giudizio non può che essere deciso allo stato degli atti in quanto la mancata produzione di parte della sentenza appellata non impedisce il raffronto tra i motivi d'appello e le rationes decidendi ivi contenute oltre che la valutazione dell'iter motivazionale seguito dal
Giudicante di prime cure.
5. Nel merito l'appello non è fondato e deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata.
Ed infatti, all'esito della rivalutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di prime cure, l'appello proposto non può trovare accoglimento in quanto il Tribunale ritiene che debba essere pienamente
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . confermato il rigetto della domanda risarcitoria dell'attore non potendosi ritenere assolto l'onere della prova in capo all'odierno appellante, tenuto conto dell'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali ad integrare la prova del fatto e la relativa dinamica.
In punto di diritto, spetta al danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che il sinistro si sia verificato per la condotta colposa del conducente di altro veicolo o natante ed il nesso causale tra le lesioni subite ed il sinistro.
Peraltro, deve osservarsi che nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per i sinistri causati da veicoli rimasti non identificati incombe sul danneggiato l'onere della prova anche in merito sia alla circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto sia delle circostanze che hanno reso impossibile il riconoscimento del suddetto veicolo secondo quanto costante giurisprudenza di legittimità, per la quale l'intervento del Fondo “non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. 19.09.1992, n. 10762; conf. Cass.
25.07.1995, n. 8086; 1.8.2001 n. 10484).
Dunque, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da “veicolo non identificato” non basta dimostrare il solo fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma deve essere anche provato che “il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo”.
Del resto, il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo non vale a rimpiazzare ma soltanto a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non potendosi dare ingresso ad un sistema che preveda una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione di responsabile. Ciò è previsto al fine di evitare un puntuale aggravio della Compagnia assicurativa, designata dal Fondo ogniqualvolta gli oneri riparatori potrebbero essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe prontamente individuabile mediante l'utilizzo dell'ordinaria accortezza e diligenza.
Quindi, potrà essere qualificato come “veicolo non identificato”, tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. a) l. 990/1969, soltanto il veicolo rimasto ignoto nonostante la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Il comportamento tenuto dall'asserito danneggiato che agisca nei confronti del Fondo può assumere rilevanza laddove si riscontrino incompletezze o omissioni in merito alla dimostrazione dell'effettiva verificazione del sinistro, della riconducibilità delle lesioni ad esso o della incolpevole impossibilità di identificazione del veicolo investitore.
In ordine alle modalità di assolvimento dell'onus probandi in tale ambito, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha individuato le modalità attraverso cui il danneggiato deve adempiere allo stesso, specificando che la prova può essere raggiunta anche mediante “tracce ambientali” o “dichiarazioni orali”, non essendo richiesto al danneggiato un comportamento superiore all'ordinaria diligenza o di complessa ed onerosa attuazione (in particolare, Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873, per la quale
“comporta comunque il rigetto della pretesa del danneggiato la mancanza del requisito della “impossibilità incolpevole” della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima”).
La prova che il danno sia stato causato da un veicolo non identificato può esser offerta “mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa” (cfr. Cass. civ., 3.9.2007, n.
18532; Cass. civ., 24.02.2011, n. 4480; Cass. civ., Sez. VI, 15.04.2021, n. 9873). Né, tuttavia, la mancata denuncia è elemento che conduce ex se al rigetto della domanda di risarcimento, giacché la presentazione della denuncia è un mero indizio dell'effettivo avveramento del sinistro (cfr. Cass.
02.09.2013, n. 20066).
Infine, per quanto concerne la prova che il veicolo investitore sia rimasto sconosciuto, “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. 13.07.2011, n.
15367).
Facendo applicazione dei suddetti principi giurisprudenziali, il Tribunale ritiene che debba essere condivisa la decisione del Giudice di Pace e che la domanda del debba essere rigettata, in Pt_1 quanto le risultanze istruttorie del giudizio di prime cure non sono idonee a ritenere raggiunta la prova sufficiente e coerente del fatto storico posto a fondamento della domanda.
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . In primo luogo, non può non evidenziarsi come il non abbia sporto alcuna denuncia ovvero Pt_1 querela alle competenti autorità e come l'unico teste citato sia stato indicato solo al momento di introduzione della causa, non essendo indicato nella lettera di messa in mora in atti.
L'attore (odierno appellante), dunque, non ha tenuto una condotta esigibile secondo un criterio di ordinaria diligenza per portare l'accaduto a conoscenza delle autorità competenti, specie dovendosi rappresentare che, secondo la prospettazione di parte, nel suddetto sinistro sarebbero stati coinvolti ben due pedoni. Invero, tale comportamento è indicativo in sé dell'oggettiva scarsa attendibilità della pretesa, poiché in palese contrasto con l'ordinaria diligenza che avrebbe voluto che il Pt_1 provvedesse a denunciare immediatamente l'evento in considerazione delle lesioni riportate.
Deve altresì evidenziarsi che, proprio con riferimento a quel minimum di diligenza richiesta al danneggiato, non è stata neppure riportata nel referto di Pronto Soccorso l'indicazione di omissione di soccorso che pure avrebbe allertato le autorità competenti e rispetto alla quale i sanitari avevano l'obbligo di denunciare il reato di omissione di soccorso procedibile ex officio: nel referto ospedaliero prodotto in atti (cfr. verbale di Pronto Soccorso della Casa di Cura Trusso presente nella produzione di primo grado del è esclusivamente riportato “riferisce incidente stradale”. Pt_1
Ad ogni modo, le emergenze processuali in atti non consentono di affermare che il sinistro si sia verificato con tranquillizzante grado di certezza secondo le modalità e nei tempi indicati, dovendosi altresì porre in luce come il teste, escusso all'udienza del 20.11.2019 nel corso del giudizio di prime cure, non possa essere considerato attendibile risultando la domanda attorea, quindi, del tutto sfornita di prova.
Invero, la verifica dell'attendibilità del teste, che afferisce alla veridicità della deposizione resa da questi, è oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc) e di natura soggettiva
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo di tali elementi, ove ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.04.2016, n. 7623; Cass. civ., Sez. I, 30.09.2023, n. 8988).
In primo luogo, va segnalata la singolare evidenza per cui il teste ha dichiarato di conoscere il danneggiato, essendo il compagno di banco.
Risulta estremamente significativo riguardo all'attendibilità del teste escusso che questi si sia limitato a ripetere pedissequamente che il sinistro è avvenuto in data 29.05.2015, data erroneamente riportata
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . in citazione, avendo lo stesso risposto “si lo confermo” in merito alla lettura del capo 1 dell'atto di citazione il quale testualmente riporta “in data 29/5/2015, nel tardo pomeriggio, il sig. Parte_1 percorreva, a piedi, via Pentelete in località Ottaviano (NA); era in compagnia della sig.ra . Parte_2
(cfr. verbale di udienza del 20.11.2019). Non può tacersi, in merito all'ambiguità nell'indicazione del giorno in cui si sarebbe verificato il sinistro, che nella lettera di messa in mora siamo alternativamente riportate le date de 29.05.2015 e 29.05.2017 e che soltanto in sede di appello è stato definitivamente emendato l'errore, rappresentando che il sinistro si è verificato in data 29.05.2017.
Ora, pur potendosi ritenere che l'errore nell'individuazione della data del sinistro sia dovuto ad un errore materiale e possa essere superato qualora non determini alcuna incertezza, nel caso in esame costituisce un elemento decisivo di sospetto la circostanza per la quale l'unico teste escusso abbia dichiarato, proprio come quanto specificato in citazione, che l'evento si è verificato in data
29.05.2015, limitandosi a ripetere acriticamente il contenuto dell'atto di citazione nulla precisando circa l'anno di avveramento del sinistro.
La testimonianza resa dal teste in ragione di quanto precede tenuto conto che, premesso il riferito elemento di sospetto, il teste nulla riferisce neppure circa le circostanze obiettive che abbiano precluso l'identificazione del veicolo danneggiante limitandosi a dichiarare di non essere riuscito a rilevare il numero di targa ma non indicando le ragioni per cui non sarebbe riuscito ad identificare il veicolo.
Ancora, deve rilevarsi come le dichiarazioni relative alla dinamica del sinistro siano fortemente generiche lacunose specie in merito al momento in cui si sarebbe verificato il sinistro, dal momento che nell'atto di citazione viene semplicemente indicato che lo stesso sarebbe avvenuto “nel tardo pomeriggio”. Tale genericità risulta tanto più evidente giacché neppure lo stesso teste ha indicato alcun orario, nemmeno in via approssimativa del sinistro, e che l'unico ulteriore elemento agli atti del giudizio è il verbale di accesso in Pronto Soccorso, che reca l'orario delle 21.30, ben oltre il tardo pomeriggio.
Considerato che
, secondo quanto dichiarato dal teste, fu quest'ultimo ad accompagnare il in ospedale, tale ulteriore elemento di discrepanza circa il momento della realizzazione del Pt_1 sinistro deve essere evidenziato per ritenere non adeguatamente convincente la dinamica del sinistro.
Tanto premesso, quindi, l'appello deve essere rigettato con integrale conferma della sentenza gravata ed ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G . 6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono strettamente la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo in base ai parametri vigenti introdotti dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2295/2020 del Giudice di Pace di Parte_1
Nola, pubblicata in data 22.07.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 2295/2020 del
Giudice di Pace di Nola;
b) condanna al pagamento in favore della in qualità di Parte_1 Controparte_2 impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada delle spese di lite che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma I quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a carico di parte appellante.
Così deciso in Nola, il 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
N. 734/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 9 | P A G .