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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 366/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gianluigi Parte_1 Giannuzzi Cardone;
e
, contumace; CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del compenso individuale accessorio per il personale ATA con riferimento ai periodi dedotti in ricorso- è fondata per le ragioni di seguito esposte. È documentalmente provato che la parte ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi: dal 07.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al 06.06.2022 (cfr. all. 1 al ricorso). L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “ al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quel la prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti. Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili,
1 dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta -alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, c he rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” . In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001. Ciò posto, non vi sono ragioni per escludere che la disciplina fin qui richiamata, sul la scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, debba essere analogamente interpretata anche con riferimento al personale ATA. Deve osservarsi, infatti, che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che ne giustifichino il mancato riconoscimento, ragioni oggettive che non sono ravvisabili nel caso di specie. Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con la giurisprudenza della CGUE formatasi in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro, che è consolidata nel senso che tale clausola escluda qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e possa essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che
2 ha quindi l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. La disparità di trattamento, infatti, può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Nel caso di specie il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Part Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che si a la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili – e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Quanto al comma 5 del citato art. 25 del CCNL, esso contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, senza che ciò determini un contrasto con la richiamata clausola 4 ; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compensi. L'emolumento deve, quindi, ritenersi riconosciuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Del resto, a conferma di ciò vi è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. La Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 20015/2018 richiamata, ha così concluso: “… (omissis)… si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende
3 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_2 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
… (omissis)…”. Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga la mancata erogazione dell'emolumento in esame in favore della parte ricorrente per i periodi in esame occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate. Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio per cui è causa per i periodi dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali. Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso individuale accessorio nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per la supplenza espletata in esame per i periodi dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite- da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014- andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio per cui è causa per i periodi dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso individuale accessorio nell'importo spettante dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali, in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per le supplenze esaminate in questo giudizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione
4 monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 258,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre. Bari, 24.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Gianluigi Parte_1 Giannuzzi Cardone;
e
, contumace; CP_1
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalla parte ricorrente, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il riconoscimento del compenso individuale accessorio per il personale ATA con riferimento ai periodi dedotti in ricorso- è fondata per le ragioni di seguito esposte. È documentalmente provato che la parte ricorrente ha lavorato come collaboratore scolastico con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi: dal 07.10.2021 al 30.12.2021; dal 31.12.2021 al 31.03.2022; dal 01.04.2022 al 06.06.2022 (cfr. all. 1 al ricorso). L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “ al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche” Il successivo comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8, nel disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione del compenso, prevede che esso sia commisurato in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Tale disciplina, specificamente diretta al personale ATA, è del tutto analoga a quel la prevista per il personale docente dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti. Con riferimento a tale ultima voce retributiva si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 20015/2018, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili,
1 dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “ L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta -alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, c he rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” . In altri termini, secondo i Giudici di Legittimità non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001. Ciò posto, non vi sono ragioni per escludere che la disciplina fin qui richiamata, sul la scorta dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, debba essere analogamente interpretata anche con riferimento al personale ATA. Deve osservarsi, infatti, che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive che ne giustifichino il mancato riconoscimento, ragioni oggettive che non sono ravvisabili nel caso di specie. Tale ricostruzione, del resto, appare in linea con la giurisprudenza della CGUE formatasi in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro, che è consolidata nel senso che tale clausola escluda qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e possa essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che
2 ha quindi l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno. La disparità di trattamento, infatti, può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate. Nel caso di specie il C.I.A., che ha senz'altro natura retributiva, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, con una formula ampia e idonea, in quanto tale, a ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico. Part Del resto, non vi è dubbio che la prestazione del personale rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che si a la durata temporale dell'incarico e la fonte dello stesso, né sono ravvisabili – e comunque parte resistente non le ha eccepite né provate – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico. Quanto al comma 5 del citato art. 25 del CCNL, esso contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, senza che ciò determini un contrasto con la richiamata clausola 4 ; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compensi. L'emolumento deve, quindi, ritenersi riconosciuto a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio. Del resto, a conferma di ciò vi è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato. La Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 20015/2018 richiamata, ha così concluso: “… (omissis)… si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende
3 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_2 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
… (omissis)…”. Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga la mancata erogazione dell'emolumento in esame in favore della parte ricorrente per i periodi in esame occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate. Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio per cui è causa per i periodi dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali. Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso individuale accessorio nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per la supplenza espletata in esame per i periodi dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo. Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite- da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014- andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione del compenso individuale accessorio per cui è causa per i periodi dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali, e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso individuale accessorio nell'importo spettante dal 07.10.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022, dal 01.04.2022 al 06.06.2022, per n. 36 ore settimanali, in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per le supplenze esaminate in questo giudizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione
4 monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti di credito al soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 258,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre. Bari, 24.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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