Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza 12 maggio 2025
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01998/2026REG.PROV.COLL.
N. 05319/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5319 del 2025, proposto dalla signora NN SA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio come da Registri Giustizia.
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OV IA S.S., rappresentata e difesa dall'avvocato UI Cocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 525/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e di OV IA S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Cecilia VI e udito per la parte appellante l’avvocato Ilaria Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora EL è proprietaria di un immobile nel Comune di Genova, in via Flavia n. 2, per il quale il 9 settembre 2015 aveva presentato al Comune la SCIA n. 7531 per modifiche interne, compresa l’apertura di un varco strutturale nella muratura portante tra soggiorno e cucina al piano terra. Il 14 dicembre 2015 aveva presentato la SCIA n.10687 in variante alla precedente per la realizzazione al piano terreno, sul fronte sud, di un loggiato e copertura a terrazzo in prosecuzione del terrazzo esistente e di una loggia al primo piano, con intercapedine areata verso il muro di confine, mediante la costruzione sul fronte ovest di un porticato con copertura a terrazzo, sul lato sinistro del prospetto principale dell'edificio verso il giardino interno. In mancanza di comunicazioni da parte del Comune di Genova, la signora EL avviava i lavori.
Successivamente presentava una nuova SCIA (n.7674 del 26 luglio 2016) per la trasformazione di una finestra in porta finestra e lo spostamento della ringhiera in ferro, al fine di distanziare la stessa ad oltre un metro e mezzo dal muro di confine della proprietà.
Il 26 settembre 2016 presentava la comunicazione di fine lavori.
Il 19 ottobre 2016 presentava una ulteriore SCIA per la chiusura esterna dei due nuovi loggiati (ubicati al piano terra ed al piano primo).
Nel frattempo, la società OV IA, proprietaria di un immobile confinante, il 26 luglio 2016, aveva presentato una istanza al Comune, sollecitando l’intervento repressivo in relazione alla violazione delle distanze, in particolare la distanza minima di 1,5 metri dal confine di proprietà; alla violazione delle vedute; alla violazione delle norme del Piano urbanistico comunale, per l’avvenuta realizzazione di una superfetazione non ammessa e il mancato rispetto delle norme relative alle costruzioni in aree libere.
Il Comune, con la nota del 22 agosto 2016, comunicava alla società OV immobiliare di non intervenire in autotutela, in quanto, con riguardo alla violazione delle vedute, era stata prevista una ringhiera arretrata che impediva la visuale; con riguardo alle distanze, si trattava di costruzioni in aderenza; rispetto alla superfetazione erano presenti precedenti opere; escludeva poi l’applicazione delle norme su aree libere, trattandosi di interventi edilizi sul patrimonio esistente.
Avverso tale atto nonché avverso le SCIA del 9 settembre 2015 e del 14 dicembre 2015 la società OV immobiliare ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria lamentando la violazione delle distanze, delle vedute, delle norme di piano relative alle superfetazioni e all’edificazione negli spazi liberi, nonché l’estraneità degli interventi al regime della SCIA.
Il 20 dicembre 2016 ha poi presentato una nuova istanza al Comune chiedendo di intervenire sulla SCIA presentata il 19 ottobre 2016 per i medesimi vizi già evidenziati nella precedente richiesta.
Ha quindi proposto un primo atto di motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere in autotutela sulla SCIA presentata il 19 ottobre 2016 e sull’istanza presentata dalla OV immobiliare il 20 dicembre 2016.
Il Comune, con nota del 1° febbraio 2017, rappresentava di non dovere intervenire in quanto le SCIA successivamente presentate riguardavano opere accessorie e complementari a quelle precedenti e la installazione di infissi, a tamponamento delle logge, concretizzava “ un incremento di superficie agibile all’interno di corpi di fabbrica già realizzati con le pratiche precedentemente presentate”.
Tale comunicazione comunale è stata impugnata con un secondo atto di motivi aggiunti per i medesimi vizi evidenziati nel ricorso introduttivo.
Con la sentenza n. 626 del 18 luglio 2017, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti per la violazione delle distanze e per l’aumento di volumetria, che non consentiva l’utilizzo della SCIA.
La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 434 del 24 gennaio 2022, sia con riguardo alla violazione delle distanze che alla necessità di permesso di costruire per realizzare l’ampliamento.
A seguito della sentenza, pertanto, il Comune di Genova, con nota del 16 giugno 2022, comunicava l’avvio del procedimento per verificare l’applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il 19 luglio 2022 la signora EL presentava osservazioni, evidenziando che le sentenze non avevano comportato l’annullamento dei titoli edilizi ma solo dinieghi di autotutela sui quali dunque l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto pronunciarsi nuovamente.
Con comunicazione del 14 dicembre 2022 il Comune di Genova dava atto di non accogliere le osservazioni della signora EL e di ritenere applicabile l’art. 38, trattandosi di interventi edilizi per cui era stata accertata giudizialmente la necessità del permesso di costruire; dava altresì espressamente atto che, anche a ritenere applicabile l’art. 19 della legge n. 241 del 1990, l’esercizio del potere era vincolato in relazione a quanto affermato nelle sentenze. Pertanto, procedeva alla fiscalizzazione, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 per le modifiche interne, la trasformazione di finestra in porta finestra e l’ampliamento realizzato sul lato sud, richiedendo il pagamento 2033 euro per la diversa qualificazione della “ristrutturazione” quale “nuova costruzione”. Per le opere relative all’ampliamento di 18 metri quadri sul fronte ovest, riteneva il vizio non superabile, ai sensi dell’art. 38, per la violazione delle distanze, e rinviava ad apposito provvedimento di demolizione, trattandosi di “ di opere demolibili senza pregiudizio per l’edificio al quale è stato addossato”.
Avverso tale atto, nella parte in cui ha disposto la demolizione dell’ampliamento di 18 metri quadri sul fronte ovest, la signora EL ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, formulando censure di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in relazione alla violazione degli artt. 19 e 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, difetto di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, perplessità, illogicità, contraddittorietà, violazione e/o elusione del giudicato.
In particolare, con la prima censura l’odierna appellante ha sostenuto che dal giudicato della sentenza del Consiglio di Stato deriverebbe solo l’obbligo di rivalutare il diniego di autotutela con il vincolo di ritenere le opere illegittime, ma restando al Comune la valutazione della sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento delle SCIA; pertanto nessuna demolizione poteva essere disposta in assenza di un atto comunale di rimozione in autotutela degli effetti delle SCIA.
Con la seconda censura ha contestato il riferimento, contenuto nell’atto impugnato, alla natura vincolata del potere esercitato con riguardo all’annullamento in autotutela, deducendo che non vi sarebbe alcuna prevalenza dell’interesse pubblico, ma sarebbe tutelato solo l’interesse privato della società confinante, rispetto al quale sarebbe prevalente quella della ricorrente, in relazione al tempo trascorso dalla presentazione delle SCIA; comunque lo stesso Comune in sede di diniego di autotutela aveva già escluso la sussistenza dell’interesse pubblico.
In via subordinata ha contestato il riferimento alla possibilità materiale della demolizione senza pregiudizio per la parte legittima, deducendo che il volume realizzato è ormai parte integrante ed inscindibile del fabbricato preesistente e potrebbe essere demolito solo con grave pregiudizio di quest’ultimo; in ogni caso il Comune non aveva effettuato alcuna istruttoria al riguardo.
Con provvedimento del 19 gennaio 2023 (rinotificato il 17 aprile 2024 con assegnazione di un nuovo termine per eseguire la demolizione) il Comune, richiamata la nota del 14 dicembre 2022, disponeva la demolizione dell’ampliamento lato ovest con ripristino della “ situazione antecedente all’esecuzione di tutti i lavori, in conformità a quanto rappresentato sugli elaborati di stato attuale allegati alla S.C.I.A. n. 7531/2015” .
Il 13 marzo 2024 il Comune rilasciava il permesso di costruire n. 60 per le modifiche interne, compresa l’apertura di un varco strutturale nella muratura portante tra soggiorno e cucina al piano terra, la trasformazione di finestra in porta finestra e l’ampliamento sul lato sud.
L’ingiunzione di demolizione, rinotificata il 17 aprile 2024, è stata impugnata con motivi aggiunti davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, riproponendo le censure del ricorso sia per illegittimità derivata che per l’illegittimità propria dell’ordine di demolizione, in quanto emesso in violazione del giudicato e senza alcuna valutazione degli effetti della demolizione per le parti legittime; inoltre erroneamente l’ordine di demolizione avrebbe fatto riferimento “ alla situazione antecedente all’esecuzione di tutti i lavori, in conformità a quanto rappresentato sugli elaborati di stato attuale allegati alla S.C.I.A. n. 7531/2015 ”, in quanto tale SCIA non riguardava la realizzazione del piccolo loggiato sul lato ovest, ma opere interne e di manutenzione straordinaria legittimamente esistenti e comunque legittimate con il permesso di costruire n. 60 del 2024.
Nel giudizio davanti al TAR Liguria si sono costituiti il Comune di Genova e la OV immobiliare sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con la sentenza n. 525 del 12 maggio 2025 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, affermando che le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato avevano accertato “ l’inesistenza dei presupposti per la formazione e l’efficacia del titolo edilizio legittimante l’intervento, che dunque resta abusivo, e, poiché è stato eseguito in assenza del (necessario) permesso di costruire ed in violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico, sconta senz’altro la sanzione ripristinatoria ex artt. 27 comma 2 e 31 D.P.R. n. 380/2001 ed ex art. 40 L.R. n. 16/2008 (specificamente applicato dal provvedimento 19 gennaio 2023 prot. n. 24308)”. Inoltre, la sentenza n. 525 ha richiamato l’art. 19 comma 6 bis della legge n. 241 del 1990, che fa salve “ le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ” nonché l’ambito di applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 380 del 2001, escluso per i vizi sostanziali. Il primo giudice ha richiamato altresì la consolidata giurisprudenza per cui l’impossibilità di demolizione senza pregiudizio per la parte legittima rileva in fase di esecuzione dell’ordine di demolizione e non ai fini della sua legittimità.
Avverso tale pronuncia la signora EL ha proposto il presente appello formulando tre motivi.
Con il primo motivo ha lamentato l’erroneità della sentenza per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 19 e 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241; travisamento, contraddittorietà e carente motivazione; violazione del giudicato e/o contrasto con la sentenza del Consiglio di n. 434 del 2022, riproponendo il primo motivo del ricorso di primo grado e insistendo per la natura della SCIA, che produrrebbe comunque effetti purché completa; inoltre ha ribadito che dal momento che l’oggetto dei precedenti giudizi era costituito dalla illegittimità dell’autotutela, il Comune avrebbe dovuto riprovvedere in autotutela, come sarebbe confermato dalla previsione dell’art. 38 comma 2 bis del Testo unico edilizia riferita alla SCIA, che presupporrebbe il previo annullamento della stessa.
Con il secondo motivo, di erroneità della sentenza appellata per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 380/ 2001 e degli artt. 19 e 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, travisamento, contraddittorietà e carente motivazione, contrasto con la precedente sentenza del Consiglio di Stato, n. 434 del 2022, omessa pronuncia, ha sostenuto che la applicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 38, avrebbe dovuto essere preceduto dall’esercizio del potere di autotutela, con apposita valutazione dell’attualità dell’interesse pubblico, insussistente nel caso di specie anche in relazione al tempo trascorso.
Con il terzo motivo ha lamentato l’erroneità della sentenza per violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001, travisamento, insufficiente e carente motivazione, omessa pronuncia, riproponendo la censura relativa alla carenza di istruttoria in ordine alla demolibilità dell’opera senza pregiudizio per la parte legittima, trattandosi di opere ormai inscindibilmente connesse con la parte legittima, anche per effetto delle modifiche interne legittime; ha riproposto, altresì, le contestazioni relative al riferimento, contenuto nel provvedimento di demolizione, al ripristino allo stato antecedente alla SCIA n. 7531 del 31 agosto 2015, in quanto tale SCIA riguardava modifiche interne comunque legittimate dal permesso di costruire n. 60 del 2024.
Si sono costituiti nel presente giudizio il Comune di Genova e la società OV IA sostenendo l’infondatezza dell’appello.
Con ordinanza n. 2808 del 29 luglio 2025 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione della sentenza impugnata, in relazione al danno grave ed irreparabile e all’esigenza di esaminare le censure nella fase di merito.
Tutte le parti hanno presentato memorie e memorie di replica insistendo per la fondatezza delle proprie ricostruzioni difensive.
Il Comune di Genova e la società OV IA hanno presentato istanza di passaggio in decisione senza discussione orale.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con il primo motivo e il secondo motivo la parte appellante, contestando le argomentazioni della sentenza impugnata, ripropone le censure del ricorso e dei motivi aggiunti, con cui in primo grado aveva impugnato rispettivamente l’atto del Comune di Genova del 14 dicembre 2022 e il provvedimento di demolizione del 19 gennaio 2023. Secondo la ricostruzione dell’appellante, in sostanza, il Comune non avrebbe potuto direttamente avviare il procedimento, ai sensi dell’art. 38 del Testo unico dell’edilizia, ma avrebbe dovuto prima procedere all’annullamento in autotutela delle SCIA, il cui diniego di annullamento sarebbe l’unico oggetto delle sentenze del TAR Liguria n. 626 del 2017 e del Consiglio di Stato n. 434 del 2022.
Tale ricostruzione - che pur si basa sulla non chiara configurazione della SCIA nell’ordinamento e soprattutto dell’azione proposta dai terzi rispetto ad essa - non è condivisa dal Collegio, in quanto non trova riscontro negli sviluppi processuali e nella sequenza procedimentale della presente vicenda.
Si deve premettere che la giurisprudenza non è univoca nell’individuare gli effetti dell’utilizzo della SCIA al di fuori dei presupposti normativamente previsti. Infatti, se un orientamento ritiene che l'illegittimità sostanziale dell'attività segnalata non autorizzi, per ciò solo, l'Amministrazione a eludere le condizioni dell'autotutela (cfr. di recente C.G.A 2 febbraio 2026, n. 66), formandosi quindi un titolo anche con riguardo ad una domanda presentata al di fuori dei presupposti normativamente previsti (Cons Stato, Sez. VII, 1 aprile 2025, n. 2722), altro orientamento continua a sostenere che la SCIA, affinché possa produrre gli effetti giuridici tipizzati dal legislatore, deve rispondere al modello delineato dal legislatore, occorrendo che le attività in concreto avviate siano riconducibili alle fattispecie astratte per cui è ammesso l'utilizzo del relativo strumento giuridico,
per cui quando ciò non avviene -impiegandosi la SCIA al di fuori del proprio ambito applicativo - non può operare il relativo regime giuridico (incentrato sulla tempestività dell'intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali), non consolidandosi quindi la posizione giuridica del privato segnalante (Consiglio di Stato, Sez. IV 13 gennaio 2025, n. 181; cfr. altresì Sez. II, 23 giugno 2025 n. 5423, per cui se vi è uno sconfinamento dal perimetro definitorio del titolo abilitativo l'opera non può che esserne considerata priva).
In ogni caso, nel caso di specie, non vi è necessità di prendere posizione rispetto a tali orientamenti giurisprudenziali, in quanto la vicenda complessiva è stata già esaminata dalle sentenze del TAR Liguria n. 626 del 2017 e del Consiglio di Stato n. 434 del 2022.
In particolare, le sentenze pronunciate dal Tar Liguria e dal Consiglio di Stato hanno ritenuto illegittimi i dinieghi di autotutela in quanto -oltre alla violazione della distanze - gli interventi di ampliamento dovevano essere realizzati con il permesso di costruire.
Le sentenze non hanno lasciato alcun ulteriore margine all’Amministrazione rispetto alla rinnovazione dell’esercizio del potere di autotutela, come risulta chiaramente dalla circostanza che né nella motivazione né nel dispositivo è stato fatto salvo il riesercizio dei poteri dell’Amministrazione.
In particolare - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellante - la sentenza del Consiglio di Stato n. 434 del 2022, proprio nel paragrafo 16, ha chiarito che i provvedimenti impugnati riguardavano solo la legittimità dell’intervento (e questo è stato conseguentemente l’oggetto del giudizio), mentre, sotto il profilo dell’interesse pubblico, il riferimento della sentenza all’esame successivo all’accertamento dell’illegittimità dell’opera ha riguardato la reiezione del motivo di appello relativo alla natura di atti plurimotivati dei dinieghi di autotutela (esclusa dalla sentenza di appello), ma non l’obbligo per l’Amministrazione di valutare tale interesse.
Dall’accertamento effettuato con le sentenze n. 626 del 2017 e n. 434 del 2022, che hanno affermato che l’intervento era stato realizzato senza permesso di costruire e in violazione delle distanze, non residuava dunque alcun margine di discrezionalità per il Comune che, in presenza dell’accertamento dell’abusività dell’opera, non poteva che procedere con gli ordinari poteri repressivi in materia edilizia e disporre conseguentemente, in maniera vincolata, la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Peraltro, nel provvedimento del 14 dicembre 2022, il Comune, in riscontro alle osservazioni procedimentali della interessata, ha anche effettuato espressamente una valutazione, dando espressamente atto di ritenere l’attività repressiva - sia ai fini dell’applicazione dell’art. 38 che ai fini della demolizione - doverosa, in presenza di quanto affermato nelle sentenze ovvero l’utilizzo delle SCIA al di fuori dei presupposti di legge. Inoltre con specifico riguardo alla demolizione ha fatto riferimento alla violazione delle distanze. Tale valutazione non si può ritenere illegittima, essendo comunque evidente, nella materia edilizia, la prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela del territorio sotto il profilo urbanistico ed edilizio, come confermato anche dall’art. 19 comma 6 bis della legge n. 241 del 1990, che fa salve “ le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali ”. Nella presente vicenda, infatti, l’interesse pubblico prevalente, tra cui rientra anche quello a rispetto delle distanze minime, non poteva essere bilanciato né con il tempo trascorso né con un particolare affidamento. Anche a seguire la tesi dell’appellante, sotto il profilo temporale, il riesercizio dei poteri di annullamento delle SCIA, non potrebbe che riferirsi al momento dei dinieghi di autotutela tra il 2016 e il 2017, quando non si era formato alcun affidamento, essendo intervenuta la chiusura delle logge, compresa quella sul lato ovest (oggetto della demolizione), in forza della SCIA del 19 ottobre 2016, quando era anche già pendente al TAR il ricorso proposto dalla OV IA (notificato il 13 ottobre 2016). Non si potrebbe certo fare riferimento al momento in cui il Comune si è espresso con la comunicazione del 14 dicembre 2022, a seguito della conclusione del giudizio, in relazione al necessario effetto ripristinatorio della tutela giurisdizionale azionata dalla società controinteressata fin dal 2016.
Quanto sopra indicato circa l’accertamento derivante dalle sentenze n. 626 del 2017 e n. 434 del 2022 comporta l’infondatezza anche delle contestazioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 38 del D.P.R. 380 del 2001. Avendo il giudicato riguardato l’inidoneità della SCIA rispetto alle opere realizzate, in quanto sottoposte a permesso di costruire, la conseguenza inevitabile è costituita dalla demolizione delle opere abusivamente realizzate senza titolo edilizio.
L’art. 38 dispone che “ in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale”. Ai sensi del comma 2 bis , “ Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”.
In primo luogo tale ultima disposizione riguarda solo la SCIA alternativa al permesso di costruire.
In ogni caso, la fiscalizzazione è consentita solo in fattispecie ben delineate in cui non vi sia un vizio cd. sostanziale, con la conseguenza che la mancanza dei presupposti sostanziali di ammissibilità dell'intervento edilizio preclude la conversione della demolizione nella sanzione pecuniaria ex art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato Sez. II, Sez. II, 9 aprile 2025, n. 2995; (Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2025, n. 8521), in quanto la tutela dell'affidamento del privato circa la legittimità del titolo edilizio costituisce un limite rispetto al potere di riduzione in pristino dell'Amministrazione solo nel caso in cui l'opera non presenti profili di abusività dal punto di vista sostanziale (Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2023, n.136). Inoltre, anche in caso di annullamento del titolo edilizio, in linea generale l’opera abusiva deve essere demolita in base alla disciplina dell’art. dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, mentre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria rappresenta una eccezione alla regola generale, che si configura in caso di affidamento incolpevole nella legittimità del titolo autorizzatorio e nelle sole due ipotesi di impossibilità di rimozione dei vizi della procedura ovvero di impossibilità materiale di riduzione in pristino (Cons. Stato, Sez. II, 8 gennaio 2024, n. 277).
Con riguardo alla mancata istruttoria circa la valutazione della impossibilità tecnica della demolizione, si deve osservare che si tratta di una valutazione di ordine prettamente tecnico costruttivo, per cui la demolizione deve risultare del tutto impraticabile e non solamente dannosa o onerosa, a meno che si tratti di danni ingenti o eccessivamente onerosi ( Cons. Stato, Sez. II, 19 settembre 2025, n. 7413; n. 277 del 2024, citata); in ogni caso deve essere effettuata una esclusivamente tecnica e non una ponderazione dei vari interessi in gioco (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2023 n. 136; sez. IV, 19 aprile 2022 n. 2919; sez. VI, 28 ottobre 2022 n. 9304). In ogni caso l’onere della prova della impossibilità tecnico costruttiva di procedere alla demolizione incombe sul privato interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1452; Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 561 e 12 settembre 2019, n. 6147).
Ne deriva, sotto profilo, anche l’infondatezza del terzo motivo di appello, con cui si sostiene che il Comune non avrebbe effettuato alcuna istruttoria sulla possibilità di demolire le opere senza pregiudizio della parte legittima. Peraltro, con riguardo alla legittimità dell’ordine di demolizione del 19 gennaio 2023, non può che essere richiamata la consolidata giurisprudenza per cui tale profilo non riguarda la legittimità dell’ordine di demolizione ma solo la successiva fase dell’esecuzione del provvedimento di demolizione (Cons. Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2023, n. 136).
Nel caso di specie, si tratta, poi, di un ampliamento realizzato successivamente all’edificio cui accede, per cui la demolizione non comporta problematiche statiche del detto edificio.
Si sostiene, altresì, l’illegittimità dell’ordine di demolizione, in quanto avrebbe ingiunto il ripristino allo stato antecedente alla SCIA n. 7531 del 2015, mentre tale SCIA riguardava modifiche interne, compresa l’apertura di un varco strutturale nella muratura portante tra soggiorno e cucina al piano terra, comunque legittimate dal permesso di costruire n. 60 del 2024.
Sul punto si deve osservare che il riferimento alla SCIA n. 7531 del 2015 è in effetti equivoco, in quanto tale SCIA era relativa a opere che sono state successivamente legittimate dal permesso di costruire n. 60 del 2024 (per modifiche interne compresa l’apertura di un varco strutturale nella muratura portante tra soggiorno e cucina al piano terra). In ogni caso tale indicazione, presumibilmente riferita alla SCIA n. 10687, in variante alla SCIA n. 7531 del 2015, anche se impropria, non comporta l’illegittimità dell’ordine di demolizione, essendo comunque individuate nello stesso provvedimento le opere da demolire, costituite dall’ampliamento di 18 metri quadri realizzato sul lato ovest. La stessa difesa comunale, nelle memorie, ha infatti dedotto che “ la demolizione del corpo di fabbrica costruito ex novo è ben adeguatamente circostanziata nel provvedimento ripristinatorio impugnato con riferimento all’ampliamento denominato corpo ovest, avente destinazione abitativa e superficie complessiva pari a circa 18 mq. - altezza interna pari a mt. 3, 20”, mentre “quanto al riferimento della SCIA: il loggiato di cui si tratta è stato infatti realizzato con SCIA in variante in corso d’opera ai sensi della l.r.l. 16/2008 proprio alla SCIA n. 7531 del 9 settembre 2015” .
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate in euro 3000,00 (tremila,00), oltre accessori di legge, devono essere poste a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3000,00 (tremila,00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Genova.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UI SS IN, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia VI, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia VI | UI SS IN |
IL SEGRETARIO