Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1998
TAR
Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
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TAR
Sentenza 12 maggio 2025
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CS
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 38 D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 19 e 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241; travisamento, contraddittorietà e carente motivazione; violazione del giudicato e/o contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 434 del 2022

    La Corte ritiene che le sentenze precedenti abbiano già accertato l'inidoneità della SCIA rispetto alle opere realizzate, che necessitavano di permesso di costruire. Pertanto, il Comune non poteva che procedere con gli ordinari poteri repressivi e disporre la demolizione delle opere abusive. Il Comune ha effettuato una valutazione ritenendo doverosa l'attività repressiva.

  • Rigettato
    Violazione e/o erronea applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 380/ 2001 e degli artt. 19 e 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, travisamento, contraddittorietà e carente motivazione, contrasto con la precedente sentenza del Consiglio di Stato, n. 434 del 2022, omessa pronuncia

    La Corte ritiene che le sentenze precedenti abbiano già accertato l'inidoneità della SCIA rispetto alle opere realizzate, che necessitavano di permesso di costruire. Pertanto, il Comune non poteva che procedere con gli ordinari poteri repressivi e disporre la demolizione delle opere abusive. Il Comune ha effettuato una valutazione ritenendo doverosa l'attività repressiva.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001, travisamento, insufficiente e carente motivazione, omessa pronuncia

    La Corte ritiene che la valutazione sulla impossibilità tecnica della demolizione sia di ordine tecnico costruttivo e che l'onere della prova della impossibilità tecnica incomba sul privato. Inoltre, la questione della demolibilità senza pregiudizio non riguarda la legittimità dell'ordine di demolizione, ma solo la fase di esecuzione. Il riferimento alla SCIA n. 7531 del 2015 è considerato equivoco ma non inficia la legittimità dell'ordine di demolizione, essendo individuate chiaramente le opere da demolire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1998
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1998
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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