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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34712/2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2534/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente chiede l'accoglimento totale del ricorso.
Resistente/Appellato: Il Comune resistente si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna l' Avviso di accertamento n. 34712/2024 per TARI anno 2019, notificato per complessivi € 1.917,48.
· Immobili coinvolti:
1. Indirizzo_1 (utenza domestica, mq 130) per il quale il Ricorrente eccepisce di non essere soggetto passivo perché immobile locato dal 2012.
2. Indirizzo_2 (farmacia, mq 198 + locali esenti mq 36) per il quale il ricorrente contesta l'errata superficie e chiede la riduzione per rifiuti speciali.
Chiede anche riconoscimento di € 377,23 già pagati.
Il Comune di Palermo nelle sue controdeduzioni conferma che per l'immobile di Indirizzo_1 il tributo è stato assolto da altro contribuente. Pertanto ha riformato l'avviso (ALL. A).
Per l'immobile di Indirizzo_2 conferma invece la superficie (198 mq farmacia + 36 mq esenti) e la riduzione 10% già applicata (€ 145,77). Rileva che i Pagamenti effettuati sono stati già considerati nel precedente avviso (n. 39396/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
· Preso atto della eliminazione del carico tributario dell'immobile di Indirizzo_1 con l'atto di riforma,( dagli atti risulta che l'immobile sito in Indirizzo_1 è stato locato a terzi dal 2012 e che il Comune ha provveduto a riformare l'avviso escludendo tale unità dalla tassazione - prot. n. 888128 del 08.07.2025),
l'estensione della farmacia deve essere confermata (198 mq farmacia + riduzione 10% già concessa). Infatti, ancorchè la perizia extragiudiziaria sia del 28.1.21 e quindi intempestiva ( in quanto redatta in epoca successiva all'anno d'imposta 2019 ) si osserva che la stessa riproduce mq 35,73 quali aree esenti in linea con quanto acclarato dal Comune.
L'area adibita a farmacia (mq 198 per il Comune) e mq 93,56 farmacia + 104,21 deposito coincide anch'essa anche perché l'area deposito non è esente dal tributo.
Circa la considerazione relativa allo smaltimenti dei rifiuti speciali essa è del tutto generica e, non documentata e, comuqnue l'Ufficio ha provveduto all'abbattimento del 10%
Avendo avuto luogo sia il riconoscimento dei pregressi pagamenti 2019 che l'abbattimento del 10% nessuna ulteriore riduzione è ammessa..
· Spese compensate per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 Accoglie il ricorso con riferimento all'immobile di Indirizzo_2 con la seguente configurazione delle superfici: mq 94 con destinazione d'uso “farmacia” mq 36 di “locali esenti”, mq 104 con destinazione d'uso “deposito”. Compensa le spese. Palermo 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34712/2024 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2534/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente chiede l'accoglimento totale del ricorso.
Resistente/Appellato: Il Comune resistente si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna l' Avviso di accertamento n. 34712/2024 per TARI anno 2019, notificato per complessivi € 1.917,48.
· Immobili coinvolti:
1. Indirizzo_1 (utenza domestica, mq 130) per il quale il Ricorrente eccepisce di non essere soggetto passivo perché immobile locato dal 2012.
2. Indirizzo_2 (farmacia, mq 198 + locali esenti mq 36) per il quale il ricorrente contesta l'errata superficie e chiede la riduzione per rifiuti speciali.
Chiede anche riconoscimento di € 377,23 già pagati.
Il Comune di Palermo nelle sue controdeduzioni conferma che per l'immobile di Indirizzo_1 il tributo è stato assolto da altro contribuente. Pertanto ha riformato l'avviso (ALL. A).
Per l'immobile di Indirizzo_2 conferma invece la superficie (198 mq farmacia + 36 mq esenti) e la riduzione 10% già applicata (€ 145,77). Rileva che i Pagamenti effettuati sono stati già considerati nel precedente avviso (n. 39396/2020).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
· Preso atto della eliminazione del carico tributario dell'immobile di Indirizzo_1 con l'atto di riforma,( dagli atti risulta che l'immobile sito in Indirizzo_1 è stato locato a terzi dal 2012 e che il Comune ha provveduto a riformare l'avviso escludendo tale unità dalla tassazione - prot. n. 888128 del 08.07.2025),
l'estensione della farmacia deve essere confermata (198 mq farmacia + riduzione 10% già concessa). Infatti, ancorchè la perizia extragiudiziaria sia del 28.1.21 e quindi intempestiva ( in quanto redatta in epoca successiva all'anno d'imposta 2019 ) si osserva che la stessa riproduce mq 35,73 quali aree esenti in linea con quanto acclarato dal Comune.
L'area adibita a farmacia (mq 198 per il Comune) e mq 93,56 farmacia + 104,21 deposito coincide anch'essa anche perché l'area deposito non è esente dal tributo.
Circa la considerazione relativa allo smaltimenti dei rifiuti speciali essa è del tutto generica e, non documentata e, comuqnue l'Ufficio ha provveduto all'abbattimento del 10%
Avendo avuto luogo sia il riconoscimento dei pregressi pagamenti 2019 che l'abbattimento del 10% nessuna ulteriore riduzione è ammessa..
· Spese compensate per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 Accoglie il ricorso con riferimento all'immobile di Indirizzo_2 con la seguente configurazione delle superfici: mq 94 con destinazione d'uso “farmacia” mq 36 di “locali esenti”, mq 104 con destinazione d'uso “deposito”. Compensa le spese. Palermo 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito