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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/11/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3652/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3652/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10/09/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARBONARO ALESSANDRO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
con sede in Modica via Cornelia n. 38, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 TERRANOVA SALVATORE e dell'avv. DEMARTINO FILIPPO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
, nato a [...] l'[...], C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. VENDRAMINI PIERLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE Piaccia al Tribunale, nel merito ed in ogni caso, dire, ritenere e dichiarare nullo, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1154/2020, n.r.g. 2511/2020, pronunciato dal Tribunale di Ragusa in data 08/09/2020, per la infondatezza, inesistenza ed inesigibilità della pretesa creditoria nonché per tutte le causali esposte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
OPPOSTA Piaccia al Tribunale:
pagina 1 di 6 1) In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per intervenuta prescrizione della contestazione dei vizi e/o decadenza dalla relativa azione e perché basata su documenti nulli ed inutilizzabili e su rilievi e quantificazioni del tutto erronei e artatamente formati al solo fine di pareggiare la legittima pretesa di saldo della CP_1 per i lavori regolarmente svolti;
2) Per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo di condanna della sig.ra al Parte_1 CP pagamento in favore della dell'importo di € 13.123,46, oltre agli interessi come richiesti e le CP_2 spese della procedura liquidate, o, in subordine, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
3) In subordine, nel denegato caso di riconoscimento totale o parziale dei vizi denunciati dalla qui opponente, si richiede che l'Arch. venga direttamente ritenuto e obbligato a: i) Parte_2 Corrispondere alla sig.ra quanto eventualmente dovuto per i vizi denunziati dalla Parte_1 stessa e direttamente riferibili a lavorazioni dalla eseguiti esclusivamente sulla base della CP_1 progettazione e delle indicazioni esecutive provenienti dalla committenza, tramite il progettista e Direttore dei Lavori, autonomamente incaricato;
ii) In ogni caso, manlevare la da ogni CP_1 responsabilità ed imputazione di pagamento per lavorazioni errate, viziate o incomplete realizzate senza alcuna ingerenza della medesima società per effetto delle indicazioni esecutive di cui al progetto ed alle istruzioni su materiali e modalità di posa pervenute dal Direttore dei Lavori;
4) In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese di giudizio e, segnatamente, al pagamento in favore della delle spese vive anticipate e dei compensi professionali ex D.M. CP_1 55/2014 e s.m.i. in relazione al presente procedimento di opposizione, oltre spese generali ed oneri fiscali, di cui sin d'ora si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art.93 c.p.c.
TERZO CHIAMATO Piaccia al Tribunale:
- In via principale, per le ragioni meglio espresse in parte motiva, ove mai esistenti, accertare l'irrilevanza causale dell'opera del nella causazione dei vizi lamentati dall'opponente Parte_2
e, per l'effetto, dire, ritenere e dichiararne la carenza di legittimazione passiva stante l'insussistenza di ogni responsabilità rigettando, con ogni statuizione, le domande proposte dall'attrice stessa e la domanda di manleva della società opposta chiamante in causa, poiché infondata in fatto e in diritto;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale dei vizi dedotti dall'opponente, accertarsi il grado di responsabilità del direttore dei lavori, quello della committente e dell'impresa appaltatrice nella causazione dei predetti vizi, il tutto in proporzione all'autonomia decisionale ed all'efficienza causale di ciascuno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e fatto salvo ogni altro diritto ed azione.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10/09/2020, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a di pagare alla senza dilazione, l'importo di € 13.123,46, oltre Parte_1 CP_1 agli interessi come richiesti e le spese della procedura liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge;
il credito oggetto di ingiunzione derivava dal saldo dovuto per l'esecuzione dei lavori svolti nell'unità immobiliare di proprietà della sita in Modica c.da Zimmardo-Cianciò, pari a € 9.235,56, giusta fattura n. Parte_1
4/2020 (cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio), emessa sulla base della contabilità finale dei lavori. Con atto di citazione notificato il 9/11/2020 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo, deducendo la mancanza di prova del credito richiesto a saldo dei lavori;
la presenza di vizi e difformità nell'opera, per la cui eliminazione occorreva un costo totale di € 13.918,92; l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, avendo la stessa corrisposto l'importo totale di € 162.700,00 e l'infondatezza della somma ingiunta per interessi. Chiedeva pertanto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 3/02/2021 il G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non sussistendo i presupposti ex art. 642 c.p.c. per la sua concessione. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la che contestava tutti i CP_1 motivi di opposizione, eccepiva la decadenza e la prescrizione in ordine alla garanzia per vizi, precisava che la somma complessiva pagata dalla era pari a € 156.700,00, deduceva Parte_1
l'insussistenza dei vizi e la correttezza della somma richiesta per interessi. Chiedeva di chiamare in causa il progettista e direttore dei lavori per essere Parte_2 tenuta indenne dall'obbligazione relativa ai vizi, qualora fossero stati accertati, e nel merito di rigettare l'opposizione. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , deducendo il suo Parte_2 difetto di legittimazione passiva rispetto alla chiamata in causa e comunque l'infondatezza delle eccezioni dell'opponente riguardo ai vizi. Chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti e, in subordine, di accertare il grado di responsabilità dello stesso, della committente e dell'impresa appaltatrice nella causazione dei vizi. Espletata la CTU e assunte le prove orali, all'udienza dell'8/07/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. L'opposizione di è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per Parte_1 quanto di ragione. Va in primo luogo esaminata la contestazione riguardante l'ammontare delle somme dovute a saldo del corrispettivo dell'appalto. L'opponente deduce che nel documento di contabilità finale dell'8/06/2017 sono state riportate erroneamente delle voci, specificamente indicate nella perizia di parte e nell'atto di citazione alle pagg. 5-6, per un importo complessivo di € 5.603,34 che andrebbe decurtato dal totale. Come accertato dal CTU ing. – le cui conclusioni devono senz'altro essere Persona_1 accolte, in quanto logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'accesso sui luoghi e dell'esame della documentazione in atti – l'importo non dovuto nella fattura n. 4/2020 a seguito della contabilità finale dei lavori è di € 985,96, da detrarre da € 9.235,56 per cui si ottiene € 8.249,60 (cfr. relazione di CTU, pag. 57, con i conteggi specifici riportati alle pagg. 15-33). pagina 3 di 6 Deve essere rigettata l'eccezione di avvenuto pagamento integrale della somma di cui sopra. L'opponente deduce di avere pagato complessivamente la somma di € 162.700,00 di cui € 150.700,00 mediante bonifici e la somma di € 12.000,00 in contanti, come risulterebbe dalle quietanze di cui al documento n.
9. L'opposta riconosce di avere ricevuto, oltre ai bonifici, tre pagamenti in contanti per € 6.000,00, precisamente il pagamento di € 3.000,00 in data 11/06/2015, il pagamento di € 2.000,00 in data 17/12/2015 e il pagamento di € 1.000,00 in data 29/02/2016. Questi pagamenti sono già stati considerati nella determinazione dell'importo ingiunto, in quanto la somma finale dovuta per i lavori quantificata dalla Direzione dei lavori è di € 154.649,58 oltre IVA, cioè, € 165.935,56 IVA compresa, da cui sottraendo € 156.700,00 si ottiene € 9.235,56. Gli altri pagamenti risultanti dal documento n. 9 non possono essere presi in considerazione. Il primo (“21.05.2015 2° acconto € 4.000”) reca una sottoscrizione illeggibile, per cui Parte_1 non può essere ricondotto alla società opposta;
il secondo (“€ 2.000,00 19/05/2015 Ricevuti da
”) non reca alcuna sottoscrizione. Parte_2
Va, poi, esaminata l'eccezione relativa alla sussistenza dei vizi nell'esecuzione delle opere che hanno causato infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile dell'opponente. Parte opponente deve essere dichiarata decaduta dalla garanzia per i vizi, non avendo provato di averli tempestivamente denunciati. Secondo l'art. 1667 comma 3 c.c., il committente convenuto per il pagamento può sempre fare valere la garanzia, purché le difformità e i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Secondo l'art. 1669 c.c., la denunzia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori).” (Cass. n. 10579/2012). Chiarisce ancora la Suprema Corte che “In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.” (Cass. n. 19343/2023). Nel caso di specie, i lavori d'appalto si sono conclusi nel febbraio 2015, come confermato dai Contr testi e , dipendenti della il primo quale geometra e Testimone_1 Testimone_2 il secondo quale capocantiere (cfr. verbale d'udienza del 23/04/2024). L'immobile è poi stato consegnato all'opponente nel mese di aprile dello stesso anno, come si evince dalla PEC inviata il 13/07/2017 dall'avv. Raffaella Cesareo, legale della alla Parte_1
CGF (cfr. doc. 2 dell'opposta). La denuncia dei vizi è stata effettuata per la prima volta il 27/01/2017 con mail inviata dal direttore dei lavori che ha evidenziato le infiltrazioni di acqua piovana Parte_2 nell'immobile della (cfr. doc. 5 dell'opponente). Parte_1
pagina 4 di 6 Osserva questo Giudice che nel caso di specie non occorreva il previo espletamento di un accertamento peritale per la denuncia dei vizi, in quanto gli stessi presentavano caratteri tali da essere facilmente individuati. Risulta invero dalla comunicazione via PEC dell'avv. Cesareo del 13/07/2017 che già nel mese di luglio 2015, dopo la consegna dell'immobile, “a casa della signora si verificavano delle abbondanti infiltrazioni d'acqua dovute alla mancanza di una giusta giuntura tra la struttura in legno e la struttura in pietra, che ha determinato micro fessure che durante le piogge portano acqua dall'esterno verso l'interno”. Pertanto, già nel luglio 2015 la era a conoscenza delle infiltrazioni d'acqua e della Parte_1 loro riconducibilità alla non corretta esecuzione dei lavori. Ciò posto, l'opponente non ha fornito la prova di avere denunciato i vizi alla CGF entro il termine di 60 giorni né comunque, anche a ritenere la gravità dei vizi con la conseguente applicazione dell'art. 1669 c.c., entro il termine di un anno, essendo la denuncia in atti del 27/01/2017. Le risultanze delle prove testimoniali non sono idonee alla dimostrazione dell'avvenuta denuncia dei vizi entro il termine. Invero, il teste , convivente della all'epoca dei fatti, ha confermato Testimone_3 Parte_1 tutti gli articolati della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. dell'opponente, che appaiono tuttavia generici sotto il profilo delle modalità con le quali è avvenuta la denuncia;
inoltre, il testimone non precisa se lui ha avuto conoscenza diretta della denuncia o l'ha appresa dalla in quanto suo convivente (cfr. verbale d'udienza del 16/01/2024). Parte_1
La teste amica della che l'aiutava con i bambini, ha confermato Testimone_4 Parte_1 gli articolati della memoria dell'opponente relativi all'esecuzione di lavori da parte degli operai Contr della nell'ottobre del 2015 e nella primavera del 2016, aventi ad oggetto l'applicazione di uno spray plastificante nei punti di entrata delle infiltrazioni;
gli operai avrebbero altresì provveduto a ripassare la guaina nella scala, sulle tre terrazzine del fabbricato oggetto di appalto, ad intonacare una parte di pietra, a sigillare alcuni pali in ferro della terrazza, ad aggiungere opere di lattoneria nell'immobile (cfr. verbale d'udienza del 16/01/2024). Ritiene questo Giudice che la testimone non sia attendibile, essendo inverosimile che la stessa possa ricordare con precisione, a distanza di otto anni, il periodo e la tipologia dei lavori effettuati, non avendo neanche le cognizioni tecniche per riferire nel dettaglio i lavori eseguiti. La teste amica della che frequentava la sua casa, ha confermato Testimone_5 Parte_1 Contr che nel luglio 2015 personale della ha eseguito un sopralluogo presso l'immobile dell'opponente e ha effettuato lavori sul tetto dove ci sono i pannelli solari e in prossimità del vano caldaia (cfr. verbale d'udienza dell'08/10/2024); anche in questo caso la testimone non può essere ritenuta attendibile, non essendo verosimile un tale ricordo a distanza di nove anni del periodo in cui è avvenuto l'intervento degli operai della CGF. Deve infine essere esaminata l'eccezione dell'opponente sulla misura degli interessi, che sono stati richiesti nel ricorso monitorio al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., dal 30/04/2015 (fine dei lavori) al 30/07/2020. Secondo l'art. 1284 comma 4 c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
pagina 5 di 6 Il tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 non può pertanto essere applicato per il periodo precedente al ricorso monitorio, dovendo trovare applicazione il tasso legale d'interesse di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalla consegna dell'opera fino alla domanda, cioè nel periodo 30/04/2015 – 30/04/2020, per un totale di € 145,63 sull'importo di € 8.249,60. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e Parte_1 deve essere condannata a pagare alla la somma di € 8.395,23 oltre agli interessi al CP_1 tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal 30/07/2020 (data della domanda giudiziale) fino al soddisfo. In considerazione del rigetto dell'eccezione relativa ai vizi proposta dall'opponente, non va esaminata la domanda di garanzia proposta in via subordinata dall'opposta nei confronti di
. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta. L'opponente risponde anche delle spese del terzo chiamato. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità. Precisa la Suprema Corte che
“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. III n. 31889/19; nello stesso senso Sez. VI n. 2492/16; Sez. II n. 23123/19). Nella specie la chiamata in causa di , progettista e direttore dei lavori, da parte Parte_2 dell'opposta si è resa necessaria in relazione all'eccezione di garanzia per vizi sollevata dall'opponente e non può certamente considerarsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3652/2020: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10/09/2020. ND a pagare alla la somma di € 8.395,23 oltre agli Parte_1 CP_1 interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal 30/07/2020 fino al soddisfo. ND a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Salvatore Terranova. ND a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dell'opponente. Ragusa, 17/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3652/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10/09/2020, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. CARBONARO ALESSANDRO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE CONTRO
con sede in Modica via Cornelia n. 38, P.I. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 TERRANOVA SALVATORE e dell'avv. DEMARTINO FILIPPO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
, nato a [...] l'[...], C.F. , con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. VENDRAMINI PIERLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/07/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE Piaccia al Tribunale, nel merito ed in ogni caso, dire, ritenere e dichiarare nullo, ovvero annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1154/2020, n.r.g. 2511/2020, pronunciato dal Tribunale di Ragusa in data 08/09/2020, per la infondatezza, inesistenza ed inesigibilità della pretesa creditoria nonché per tutte le causali esposte in narrativa;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
OPPOSTA Piaccia al Tribunale:
pagina 1 di 6 1) In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta con richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per intervenuta prescrizione della contestazione dei vizi e/o decadenza dalla relativa azione e perché basata su documenti nulli ed inutilizzabili e su rilievi e quantificazioni del tutto erronei e artatamente formati al solo fine di pareggiare la legittima pretesa di saldo della CP_1 per i lavori regolarmente svolti;
2) Per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo di condanna della sig.ra al Parte_1 CP pagamento in favore della dell'importo di € 13.123,46, oltre agli interessi come richiesti e le CP_2 spese della procedura liquidate, o, in subordine, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
3) In subordine, nel denegato caso di riconoscimento totale o parziale dei vizi denunciati dalla qui opponente, si richiede che l'Arch. venga direttamente ritenuto e obbligato a: i) Parte_2 Corrispondere alla sig.ra quanto eventualmente dovuto per i vizi denunziati dalla Parte_1 stessa e direttamente riferibili a lavorazioni dalla eseguiti esclusivamente sulla base della CP_1 progettazione e delle indicazioni esecutive provenienti dalla committenza, tramite il progettista e Direttore dei Lavori, autonomamente incaricato;
ii) In ogni caso, manlevare la da ogni CP_1 responsabilità ed imputazione di pagamento per lavorazioni errate, viziate o incomplete realizzate senza alcuna ingerenza della medesima società per effetto delle indicazioni esecutive di cui al progetto ed alle istruzioni su materiali e modalità di posa pervenute dal Direttore dei Lavori;
4) In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese di giudizio e, segnatamente, al pagamento in favore della delle spese vive anticipate e dei compensi professionali ex D.M. CP_1 55/2014 e s.m.i. in relazione al presente procedimento di opposizione, oltre spese generali ed oneri fiscali, di cui sin d'ora si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore costituito ex art.93 c.p.c.
TERZO CHIAMATO Piaccia al Tribunale:
- In via principale, per le ragioni meglio espresse in parte motiva, ove mai esistenti, accertare l'irrilevanza causale dell'opera del nella causazione dei vizi lamentati dall'opponente Parte_2
e, per l'effetto, dire, ritenere e dichiararne la carenza di legittimazione passiva stante l'insussistenza di ogni responsabilità rigettando, con ogni statuizione, le domande proposte dall'attrice stessa e la domanda di manleva della società opposta chiamante in causa, poiché infondata in fatto e in diritto;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale dei vizi dedotti dall'opponente, accertarsi il grado di responsabilità del direttore dei lavori, quello della committente e dell'impresa appaltatrice nella causazione dei predetti vizi, il tutto in proporzione all'autonomia decisionale ed all'efficienza causale di ciascuno. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e fatto salvo ogni altro diritto ed azione.
pagina 2 di 6 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10/09/2020, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a di pagare alla senza dilazione, l'importo di € 13.123,46, oltre Parte_1 CP_1 agli interessi come richiesti e le spese della procedura liquidate in € 540,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge;
il credito oggetto di ingiunzione derivava dal saldo dovuto per l'esecuzione dei lavori svolti nell'unità immobiliare di proprietà della sita in Modica c.da Zimmardo-Cianciò, pari a € 9.235,56, giusta fattura n. Parte_1
4/2020 (cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio), emessa sulla base della contabilità finale dei lavori. Con atto di citazione notificato il 9/11/2020 proponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo, deducendo la mancanza di prova del credito richiesto a saldo dei lavori;
la presenza di vizi e difformità nell'opera, per la cui eliminazione occorreva un costo totale di € 13.918,92; l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, avendo la stessa corrisposto l'importo totale di € 162.700,00 e l'infondatezza della somma ingiunta per interessi. Chiedeva pertanto al Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 3/02/2021 il G.I. sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non sussistendo i presupposti ex art. 642 c.p.c. per la sua concessione. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la che contestava tutti i CP_1 motivi di opposizione, eccepiva la decadenza e la prescrizione in ordine alla garanzia per vizi, precisava che la somma complessiva pagata dalla era pari a € 156.700,00, deduceva Parte_1
l'insussistenza dei vizi e la correttezza della somma richiesta per interessi. Chiedeva di chiamare in causa il progettista e direttore dei lavori per essere Parte_2 tenuta indenne dall'obbligazione relativa ai vizi, qualora fossero stati accertati, e nel merito di rigettare l'opposizione. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , deducendo il suo Parte_2 difetto di legittimazione passiva rispetto alla chiamata in causa e comunque l'infondatezza delle eccezioni dell'opponente riguardo ai vizi. Chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti e, in subordine, di accertare il grado di responsabilità dello stesso, della committente e dell'impresa appaltatrice nella causazione dei vizi. Espletata la CTU e assunte le prove orali, all'udienza dell'8/07/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. L'opposizione di è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta per Parte_1 quanto di ragione. Va in primo luogo esaminata la contestazione riguardante l'ammontare delle somme dovute a saldo del corrispettivo dell'appalto. L'opponente deduce che nel documento di contabilità finale dell'8/06/2017 sono state riportate erroneamente delle voci, specificamente indicate nella perizia di parte e nell'atto di citazione alle pagg. 5-6, per un importo complessivo di € 5.603,34 che andrebbe decurtato dal totale. Come accertato dal CTU ing. – le cui conclusioni devono senz'altro essere Persona_1 accolte, in quanto logicamente coerenti, puntualmente motivate e raggiunte all'esito dell'accesso sui luoghi e dell'esame della documentazione in atti – l'importo non dovuto nella fattura n. 4/2020 a seguito della contabilità finale dei lavori è di € 985,96, da detrarre da € 9.235,56 per cui si ottiene € 8.249,60 (cfr. relazione di CTU, pag. 57, con i conteggi specifici riportati alle pagg. 15-33). pagina 3 di 6 Deve essere rigettata l'eccezione di avvenuto pagamento integrale della somma di cui sopra. L'opponente deduce di avere pagato complessivamente la somma di € 162.700,00 di cui € 150.700,00 mediante bonifici e la somma di € 12.000,00 in contanti, come risulterebbe dalle quietanze di cui al documento n.
9. L'opposta riconosce di avere ricevuto, oltre ai bonifici, tre pagamenti in contanti per € 6.000,00, precisamente il pagamento di € 3.000,00 in data 11/06/2015, il pagamento di € 2.000,00 in data 17/12/2015 e il pagamento di € 1.000,00 in data 29/02/2016. Questi pagamenti sono già stati considerati nella determinazione dell'importo ingiunto, in quanto la somma finale dovuta per i lavori quantificata dalla Direzione dei lavori è di € 154.649,58 oltre IVA, cioè, € 165.935,56 IVA compresa, da cui sottraendo € 156.700,00 si ottiene € 9.235,56. Gli altri pagamenti risultanti dal documento n. 9 non possono essere presi in considerazione. Il primo (“21.05.2015 2° acconto € 4.000”) reca una sottoscrizione illeggibile, per cui Parte_1 non può essere ricondotto alla società opposta;
il secondo (“€ 2.000,00 19/05/2015 Ricevuti da
”) non reca alcuna sottoscrizione. Parte_2
Va, poi, esaminata l'eccezione relativa alla sussistenza dei vizi nell'esecuzione delle opere che hanno causato infiltrazioni di acque meteoriche nell'immobile dell'opponente. Parte opponente deve essere dichiarata decaduta dalla garanzia per i vizi, non avendo provato di averli tempestivamente denunciati. Secondo l'art. 1667 comma 3 c.c., il committente convenuto per il pagamento può sempre fare valere la garanzia, purché le difformità e i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna. Secondo l'art. 1669 c.c., la denunzia deve essere fatta entro un anno dalla scoperta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori).” (Cass. n. 10579/2012). Chiarisce ancora la Suprema Corte che “In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.” (Cass. n. 19343/2023). Nel caso di specie, i lavori d'appalto si sono conclusi nel febbraio 2015, come confermato dai Contr testi e , dipendenti della il primo quale geometra e Testimone_1 Testimone_2 il secondo quale capocantiere (cfr. verbale d'udienza del 23/04/2024). L'immobile è poi stato consegnato all'opponente nel mese di aprile dello stesso anno, come si evince dalla PEC inviata il 13/07/2017 dall'avv. Raffaella Cesareo, legale della alla Parte_1
CGF (cfr. doc. 2 dell'opposta). La denuncia dei vizi è stata effettuata per la prima volta il 27/01/2017 con mail inviata dal direttore dei lavori che ha evidenziato le infiltrazioni di acqua piovana Parte_2 nell'immobile della (cfr. doc. 5 dell'opponente). Parte_1
pagina 4 di 6 Osserva questo Giudice che nel caso di specie non occorreva il previo espletamento di un accertamento peritale per la denuncia dei vizi, in quanto gli stessi presentavano caratteri tali da essere facilmente individuati. Risulta invero dalla comunicazione via PEC dell'avv. Cesareo del 13/07/2017 che già nel mese di luglio 2015, dopo la consegna dell'immobile, “a casa della signora si verificavano delle abbondanti infiltrazioni d'acqua dovute alla mancanza di una giusta giuntura tra la struttura in legno e la struttura in pietra, che ha determinato micro fessure che durante le piogge portano acqua dall'esterno verso l'interno”. Pertanto, già nel luglio 2015 la era a conoscenza delle infiltrazioni d'acqua e della Parte_1 loro riconducibilità alla non corretta esecuzione dei lavori. Ciò posto, l'opponente non ha fornito la prova di avere denunciato i vizi alla CGF entro il termine di 60 giorni né comunque, anche a ritenere la gravità dei vizi con la conseguente applicazione dell'art. 1669 c.c., entro il termine di un anno, essendo la denuncia in atti del 27/01/2017. Le risultanze delle prove testimoniali non sono idonee alla dimostrazione dell'avvenuta denuncia dei vizi entro il termine. Invero, il teste , convivente della all'epoca dei fatti, ha confermato Testimone_3 Parte_1 tutti gli articolati della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. dell'opponente, che appaiono tuttavia generici sotto il profilo delle modalità con le quali è avvenuta la denuncia;
inoltre, il testimone non precisa se lui ha avuto conoscenza diretta della denuncia o l'ha appresa dalla in quanto suo convivente (cfr. verbale d'udienza del 16/01/2024). Parte_1
La teste amica della che l'aiutava con i bambini, ha confermato Testimone_4 Parte_1 gli articolati della memoria dell'opponente relativi all'esecuzione di lavori da parte degli operai Contr della nell'ottobre del 2015 e nella primavera del 2016, aventi ad oggetto l'applicazione di uno spray plastificante nei punti di entrata delle infiltrazioni;
gli operai avrebbero altresì provveduto a ripassare la guaina nella scala, sulle tre terrazzine del fabbricato oggetto di appalto, ad intonacare una parte di pietra, a sigillare alcuni pali in ferro della terrazza, ad aggiungere opere di lattoneria nell'immobile (cfr. verbale d'udienza del 16/01/2024). Ritiene questo Giudice che la testimone non sia attendibile, essendo inverosimile che la stessa possa ricordare con precisione, a distanza di otto anni, il periodo e la tipologia dei lavori effettuati, non avendo neanche le cognizioni tecniche per riferire nel dettaglio i lavori eseguiti. La teste amica della che frequentava la sua casa, ha confermato Testimone_5 Parte_1 Contr che nel luglio 2015 personale della ha eseguito un sopralluogo presso l'immobile dell'opponente e ha effettuato lavori sul tetto dove ci sono i pannelli solari e in prossimità del vano caldaia (cfr. verbale d'udienza dell'08/10/2024); anche in questo caso la testimone non può essere ritenuta attendibile, non essendo verosimile un tale ricordo a distanza di nove anni del periodo in cui è avvenuto l'intervento degli operai della CGF. Deve infine essere esaminata l'eccezione dell'opponente sulla misura degli interessi, che sono stati richiesti nel ricorso monitorio al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., dal 30/04/2015 (fine dei lavori) al 30/07/2020. Secondo l'art. 1284 comma 4 c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
pagina 5 di 6 Il tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 non può pertanto essere applicato per il periodo precedente al ricorso monitorio, dovendo trovare applicazione il tasso legale d'interesse di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., dalla consegna dell'opera fino alla domanda, cioè nel periodo 30/04/2015 – 30/04/2020, per un totale di € 145,63 sull'importo di € 8.249,60. Alla luce di quanto esposto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e Parte_1 deve essere condannata a pagare alla la somma di € 8.395,23 oltre agli interessi al CP_1 tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal 30/07/2020 (data della domanda giudiziale) fino al soddisfo. In considerazione del rigetto dell'eccezione relativa ai vizi proposta dall'opponente, non va esaminata la domanda di garanzia proposta in via subordinata dall'opposta nei confronti di
. Parte_2
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposta. L'opponente risponde anche delle spese del terzo chiamato. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità. Precisa la Suprema Corte che
“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. III n. 31889/19; nello stesso senso Sez. VI n. 2492/16; Sez. II n. 23123/19). Nella specie la chiamata in causa di , progettista e direttore dei lavori, da parte Parte_2 dell'opposta si è resa necessaria in relazione all'eccezione di garanzia per vizi sollevata dall'opponente e non può certamente considerarsi manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 3652/2020: REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1154/2020 del 10/09/2020. ND a pagare alla la somma di € 8.395,23 oltre agli Parte_1 CP_1 interessi al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 dal 30/07/2020 fino al soddisfo. ND a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Salvatore Terranova. ND a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Parte_2 liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. PONE le spese di CTU a carico dell'opponente. Ragusa, 17/11/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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